CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 13428/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreLIDIA GIORGIO che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 9 luglio 2025,confermava la condanna alle pene di legge nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto colpevole dei delitti di cui agli artt. 512-bis e 648-bis cod. pen., aggravatiex art. 416-bis1 cod. pen.. Riteneva la Corte di appello che l’[OSCURATO:PERSONA] aveva postoin essere le condotte incriminate nella sua qualità di titolare ed intestatario dellasocietà Vonax costituita con il versamento di capitali di origine illecita forniti daNicola Schiavone e finalizzata ad ottenere appalti nelle attività edili.2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensoredell’imputato, avv.to Griffo, deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173disp. att. cod. proc. pen.:- violazione dell’art. 606 lett. c) cod. proc. pen. ed inutilizzabilità delleintercettazioni disposte mediante l’utilizzo del captatore informatico (c.d. trojan)per assenza di motivazione rafforzata dovendo ritenersi applicabile la disciplina piùrigorosa al procedimento in esame;- violazione di legge e difetto di motivazione quanto all’affermazione diresponsabilità per il delitto di cui all’art. 512-bis cod. pen. risultando assenti sia lacondotta tipica che l’elemento soggettivo del reato e mancando, poi,l’individuazione delle somme di origine illecita investite nelle attività della Vonax;- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla affermazione diresponsabilità del delitto di cui all’art. 648-bis cod. pen. mancando l’individuazionedel delitto presupposto che, comunque, sarebbe avvenuto in una data riferibileall’anno 2000 e risultava pertanto prescritto;- violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla omessa concessione delle2.1 Con motivi nuovi depositati in cancelleria il difensore dell’imputato insistevanell’eccezione di inutilizzabilità delle conversazioni intercettate mediante trojan,svolgendo argomentazioni diffuse circa il regime normativo applicabile al caso inesame e riportando i principi espressi dall’interpretazione giurisprudenziale dilegittimità secondo cui in tema di intercettazioni mediante utilizzo di captatoreinformatico su dispositivo elettronico portatile, nei procedimenti per i delitti di cuiall'art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., iscritti dopo il 31 agosto 2020- diversamente da quanto richiesto per i delitti contro la P.A. nei limiti di cui all'art.266, comma 2-bis, cod. proc. pen.- non occorre indicare nel decreto diautorizzazione le specifiche ragioni che ne giustificano l'utilizzo anche nei luoghiindicati dall'art. 614 cod. pen., analogamente a quanto previsto per i procedimentiin materia di criminalità organizzata iscritti entro il 31 agosto 2020, soggetti alladisciplina previgente che, secondo l'interpretazione fornita da Sez. U. Scurato, nonprevede uno specifico onere motivazionale (Sez. 5, n. 29382 del 23/07/2025,Stagno, Rv. 288555 - 01).[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è per alcuni punti infondato oltre che reiterativo e deve, pertanto,essere respinto.1.1 Il primo motivo è generico e reiterativo; si osserva infatti che la doglianzaassume l’assenza di motivazione rafforzata nei decreti di autorizzazione allosvolgimento di intercettazioni mediante l’utilizzo del captatore informatico cherisulta già confutata nel corso del presente procedimento in fase cautelare sullabase della presenza proprio dell’elemento oggetto di contestazione e cioè unamotivazione riconducibile ai parametri imposti dalla formulazione dell’art. 267comma 1 cod. proc. pen. successiva le modifiche del 2017 e del 2020; ed inverocon la pronuncia n. 27734 del 2023 di questa Corte di cassazione, ricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e Schiavone, l’argomento è già stato confutato essendosi osservato che:”… il requisito della motivazione rafforzata risulti rispettato tanto nei decreti emessidai Pubblico ministero in via d'urgenza, quanto dai Giudice per le indaginipreliminari nei relativi provvedimenti di convalida; le medesime connotazioni,collimanti con l'esigenza di motivazione rafforzata, presentano poi i decreti diautorizzazione alla proroga delle intercettazioni…”. La predetta pronuncia, poi,rilevato che le intercettazioni erano disposte a fronte della sussistenza di sufficientiindizi di reato, relativamente al reato di associazione a delinquere di stampocamorristico e della perdurante operatività del sodalizio di appartenenza, oltre chedell'attualità delle condotte di natura mafiosa ancora in corso, concludevaaffermando come:” Tali ragioni argomentative sostengono pienamente, pertanto,la legittimità della motivazione dei decreti autorizzativi in esame e rispondono agliobblighi giustificativi stabiliti dalle Sezioni Unite Scurato, in modo peraltro nontroppo distanti, rispetto a quelli imposti dal legislatore della novella del 2017”.Ne deriva pertanto affermarsi che la ragione di doglianza reiterata nel ricorsoper cassazione avverso la pronuncia di condanna con argomenti del tutto analoghia quelli già spesi in fase cautelare è innanzi tutto manifestamente infondata poichéla motivazione rafforzata la cui assenza si denuncia è stata proprio già esclusasenza che siano stati addotti elementi specifici per contestare tale conclusione.1.2 Il primo motivo, sia principale che aggiunto, poi, come esattamenteesposto dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni è anche generico nellaparte in cui si diffonde in una lettura delle modifiche normative e degli interventigiurisprudenziali senza in alcun modo confrontarsi con la motivazione censuratadel giudice di appello che con specifiche osservazioni alle pagine 11-12 dellasentenza impugnata ha concluso per la non applicabilità delle modifiche normativeintrodotte nel 2020 avuto riguardo alla data originaria di iscrizione nel registronotizie di reato.2. Manifestamente infondato e reiterativo appare essere il secondo motivoposto che l'impugnata sentenza ha svolto ampie argomentazioni alle pagine 8 epoi da 21 a 23 della motivazione, circa l’investimento nella [OSCURATO:SOCIETA]. intestataal ricorrente di rilevanti somme di denaro contante (individuate dallo stessoSchiavone in 60.000 euro) provento del delitto di cui all’art. 416-bis cod.pen. dallostesso commesso e circa l’evidente finalità elusiva di provvedimenti ablatori checostituiva ragione della intestazione all’[OSCURATO:PERSONA] della società riferibile alloSchiavone, già coinvolto alla data delle operazioni in svariati procedimenti pergravi delitti di criminalità organizzata. In tal senso, poi, la Corte di merito appareavere fatto corretta applicazione del principio secondo cui in tema di trasferimentofraudolento di valori, l'intestatario fittizio del bene non deve essere animatonecessariamente dal dolo specifico, che caratterizza, invece, la condottadell'interponente, unico soggetto direttamente interessato a eludere la possibileadozione di misure di prevenzione a suo carico, essendo sufficiente, invece, laconsapevolezza del dolo specifico altrui (Sez. 2, n. 16997 del 28/03/2024,Severini, Rv. 286355 - 01).3. Infondato appare anche il terzo motivo; posto infatti che la società risultaessere stata costituita nel 2020 se anche il denaro di provenienza illecita fossematurato in anni precedenti, ai fini della individuazione della condotta punibile atitolo di riciclaggio è al momento in cui lo Schiavone ha effettuato il versamentoalla Vonax di [OSCURATO:PERSONA] che occorre fare riferimento poiché proprio in questaoperazione si sostanzia la condotta di sostituzione ed occultamento dellaprovenienza delittuosa; sicché corrette appaiono le argomentazioni svolte dallaCorte di appello sul punto che nella ricostruzione dei fatti ha ritenuto integrata lacondotta di riciclaggio in capo ad [OSCURATO:PERSONA], e quella di cui all’art. 648 ter1 cod. pen.per Schiavone, essendo quest’ultimo autore del delitto presupposto di cui all’art.416 bis cod. pen. e non essendo in rilievo invece la fattispecie di intestazionefittizia. La Corte di merito, quindi, appare avere applicato quel principio secondocui in tema di autoriciclaggio, il soggetto che, non avendo concorso nel delitto-presupposto non colposo, ponga in essere la condotta tipica di autoriciclaggio ocontribuisca alla realizzazione da parte dell'autore del reato - presupposto dellecondotte indicate dall'art. 648-ter.1 cod.pen., risponde di riciclaggio e non diconcorso nel delitto di autoriciclaggio essendo questo configurabile solo neiconfronti dell'intraneus (Sez. 2, n. 17235 del 17/01/2018, Tucci, Rv. 272652 -01). Correttamente, pertanto, nel caso in esame le condotte poste in essere daSchiavone ed [OSCURATO:PERSONA] con la costituzione ed attività della società Vonax venivanoritenute integrare l’ipotesi dell’autoriciclaggio per il primo e del riciclaggio per ilsecondo, odierno ricorrente.4. Anche l’ultimo motivo è manifestamente infondato posto che gli argomentisulla base dei quali il giudice di appello perveniva alle conclusioni in puntoqualsiasi violazione di legge o illogicità alle pagine 26/27 della motivazione e, inquanto ancorati a precisi elementi fatto, non sono censurabili nella presente sede.5. Alla declaratoria di infondatezza consegue, per il disposto dell’art. 616 cod.proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Roma, 10 aprile 2026IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]