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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2026

Cassazione n. 12590/2026

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[OSCURATO:PERSONA] 140 – NAPOLI, in personadell’amministratore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Carlino- controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4153/2023,depositata il 3 ottobre 2023;Numero registro generale 23953/2023Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12590/2026Data pubblicazione 04/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi al Tribunale diNapoli la delibera adottata dall’assemblea del Condominio di viaManzoni n. 140 a Napoli il 7 luglio 2015, deducendone la nullità «perindeterminatezza della convocazione» e perché il relativo avviso nonera corredato dei documenti relativi all’ordine del giorno «e dei conticorrenti bancari del Condominio»; rilevò, inoltre, che vi era litependente in relazione alle tabelle millesimali e al conseguente ripartodelle spese condominiali; sostenne, infine, che la dedotta invaliditàderivava anche dalla «nullità e comunque inopponibilità» dellatransazione conclusa dal Condominio, mediante la delibera, conun’impresa commissionaria di lavori edili tramite contributo pubblico,trattandosi di questione oggetto di precedenti delibere condominialiancora sub judice.Il Tribunale respinse la domanda.2.

Il successivo appello del Monteleone seguì identica sorte.La Corte d’appello di Napoli, per quanto in questa sede ancora diinteresse, rilevò anzitutto che la contestazione sollevata dalMonteleone concerneva un profilo di annullabilità della delibera, inquanto attinente al procedimento di corretta informazione deicondomini e quindi alla regolarità della convocazione dell’assemblea;rispetto a tale profilo di contestazione, risultava invece chiaro l’oggettodella discussione, non essendo per contro tenuto l’amministratore adallegare alla convocazione per l’assemblea i bilanci e i documenticontabili.Numero registro generale 23953/2023Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12590/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ciò posto, dichiarò poi inammissibili le ulteriori censure alladelibera svolte dal ricorrente nel corso del giudizio, in quanto formulatesuccessivamente all’atto con il quale la stessa era stata impugnata.Infine, e quanto alla dedotta pendenza di una lite sulle quotemillesimali e sulla transazione oggetto di deliberazione, nonché suiconseguenti debiti del Condominio, rilevò che tale circostanza non eraostativa alla presentazione e all’approvazione del bilancio consuntivo,operando la regola di annualità dell’approvazione dei bilanci; del resto,l’attuale regime di riparto delle quote, provvisoriamente suddivise inragione di un terzo per ciascuno dei tre condòmini, salvo futuroconguaglio in base all’effettivo valore delle proprietà esclusive, era deltutto legittimo, non vertendosi in fattispecie che rendeva obbligatorial’adozione di un regolamento e di quote millesimali.3.

La sentenza d’appello è stata impugnata da Lucio GiulioMonteleone con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato dasuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenzaper «omesso esame e difetto di motivazione» in ordine alla validitàdella procura alle liti rilasciata dal Condominio nel giudizio d’appello,dolendosi del fatto che la Corte territoriale non si è pronunziata sullasua eccezione di inesistenza di una valida delibera di autorizzazione aresistere in giudizio e di conseguente invalidità della relativacostituzione, con riflessi anche sulla statuizione relativa alle spese.Evidenzia, in particolare, che la procura, rilasciata il 12 settembre2018 dall’allora amministratore [OSCURATO:PERSONA], non era statavalidamente ratificata dall’assemblea condominiale del 9 ottobresuccessivo.Numero registro generale 23953/2023Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12590/2026Data pubblicazione 04/05/20261.1.

Il motivo è infondato.Va premesso, al riguardo, che il vizio di omessa pronunzia nonsussiste ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigettodella domanda o eccezione, ravvisabile quando la pretesa nonespressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazionelogico-giuridica della pronuncia, nel senso che, quantunque nonespressamente trattata, sia superata e travolta dalla soluzione di altraquestione il cui esame presuppone, come necessario antecedentelogico-giuridico, la sua irrilevanza o infondatezza (ex multis, Cass.26/9/2024, n. 25710, n. 694; Cass. 4/6/2019, n. 15255; Cass.13/8/2018, n. 20718).Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie: i giudici di appello,infatti, hanno proceduto alla valutazione nel merito delle domandedell’odierno ricorrente scrutinando anche le controdeduzioni delCondominio, in termini incompatibili con l’accoglimento del rilievopregiudiziale circa il difetto di valida costituzione di quest’ultimo.Una tale impostazione, per vero, è conforme al consolidatoorientamento di questa Corte, secondo cui l’amministratore puòresistere all’impugnazione della delibera assembleare e gravare larelativa decisione del giudice, ovvero resistere nel successivo giudiziod’appello proposto dal condòmino dissenziente, senza necessità diautorizzazione o ratifica dell’assemblea, in quanto l’esecuzione e ladifesa delle deliberazioni assembleari rientrano fra le attribuzioni sueproprie (ex plurimis, Cass. 27/10/2020, n. 23550; Cass. 20/3/2017,n. 7095; Cass. 3/8/2016, n. 16260).2.

Il secondo mezzo d’impugnazione denuncia «nullità dellasentenza per motivazione apparente o inesistente», con violazionedegli artt. 112, 113 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, commasesto, Cost.Numero registro generale 23953/2023Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12590/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe motivato lapropria decisione mediante un rinvio acritico alla statuizione di primogrado, o comunque tramite argomentazioni inconferenti o meramenteassertive; ciò, in particolare nei capi relativi alla litispendenza e allacorretta rappresentazione dei dati contabili, in relazione ai quali nonemergerebbe l’iter logico-giuridico adottato per pervenire al risultatodecisorio.2.1.

La censura è infondata.Circa il lamentato «vizio motivazionale assoluto», questa Corte haripetutamente affermato che esso sussiste allorquando il giudice – inviolazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto(art. 111, comma sesto, Cost.) e fissato dall’art. 132, secondo comma,num. 4), c.p.c. – omette di esporre, anche concisamente, i motivi infatto e diritto della decisione.Tanto si verifica quando non sono illustrate le ragioni e l’iter logicoseguito per pervenire alla decisione assunta, ovvero non è chiarito suquali prove il giudice ha fondato il proprio convincimento e sulla basedi quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in talmodo consentendo anche di verificare se abbia effettivamentegiudicato iuxta alligata et probata, e senza che a tal fine l’interpretedebba integrare la decisione con le più varie, ipotetiche congetture (v.fra le altre Cass. n. 31/10/2023, n. 30178; Cass. 6/3/2018, n. 5335;Cass. 3/2/2017, n. 2876).Lo stesso è a dirsi quanto alla denunziata nullità della sentenza per«motivazione apparente», che, in conformità al consolidatoorientamento di questa Corte (formatosi a partire da Cass. sez.

U,7/4/2014, n. 8053), sussiste quando, dietro la parvenza di unagiustificazione della decisione assunta, questa è tuttavia motivata inmodo che non consente un effettivo controllo sulle ragioni che hannoNumero registro generale 23953/2023Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12590/2026Data pubblicazione 04/05/2026supportato l’enunciato del giudice, e ciò malgrado la materialeesistenza di una motivazione sotto il profilo grafico.Infine, è stato affermato che l’obbligo di motivazione è validamenteassolto anche mediante un richiamo a precedenti statuizioni resenell’ambito dello stesso giudizio; la sentenza d’appello può, pertanto,essere motivata con richiamo adesivo alla decisione di primo grado,purché ciò non impedisca l’individuazione del thema decidendum edelle ragioni poste a fondamento della decisione (in tal senso, fra lealtre, Cass. 11/4/2024, n. 9830).Poste tali coordinate, la motivazione della sentenza impugnata vaesente da censura sotto tutti i profili evidenziati.Il percorso argomentativo seguito dai giudici d’appello è infattiesplicitato in termini chiari, completi e coerenti con i motivi di gravamedescritti in premessa.I riferimenti alla sentenza di primo grado non sono affatto«acritici», come dedotto dal ricorrente, ma evidenziano le ragioni perle quali i giudici distrettuali, sottoposta a vaglio logico la primastatuizione, ne hanno poi condiviso il contenuto, corroborandolo conulteriori argomenti e richiami a precedenti giurisprudenziali.Né, infine, può parlarsi di motivazione apparente, poiché le ragionidella decisione impugnata sono esposte con univocità tale da nonrendere necessario alcuno sforzo ermeneutico per comprenderle o,tantomeno, integrarle.3.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 634, 1130, 1130-bis, 1136, 1137 (in relazione alla sentenza delle Sezioni Unite n.4806/2005), 1343, 1344, 1354, 1418 e 1419 c.c., 112 e 132 c.p.c.,118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.Il ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe errato nelritenere meramente annullabile, anziché affetta da «nullità radicale»,Numero registro generale 23953/2023Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12590/2026Data pubblicazione 04/05/2026la delibera impugnata, sostenendo che la carenza di documentazionegiustificativa e l’inattendibilità del rendiconto ivi riportatorenderebbero la delibera «contraria a norme imperative in materia dicontabilità condominiale», con conseguente «insussistenza di unvalido titolo di credito».3.1.

Il motivo è infondato.La sentenza impugnata ha fatto buon governo della giurisprudenzadi questa Corte, laddove – con la stessa Cass. sez.

U, 14/4/2021, n.9839 riportata in ricorso – è stato chiarito, in particolare, che l’azionedi annullamento delle delibere assembleari costituisce la regolagenerale (ai sensi dell’art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 dellal. n. 220 del 2012), mentre la categoria della nullità ha un’estensioneresiduale, rinvenibile nelle sole ipotesi di mancanza originaria deglielementi costitutivi essenziali, di impossibilità dell’oggetto in sensomateriale o giuridico e di contenuto illecito, ossia contrario a normeimperative, all’ordine pubblico o al buon costume (nello stesso senso,più di recente, si veda Cass. 21/7/2025, n. 20424).Il profilo della contrarietà della delibera condominiale a normeimperative, dunque, attiene all’oggetto di questa – inteso come ilcontenuto della realtà materiale sul quale incide l’atto di volontàdell’assemblea – e non al fatto che, come pretenderebbe il ricorrente(e a prescindere da ogni considerazione circa la verità dell’assunto), lastessa non è assistita dal corredo documentale previsto ex lege.4.

Infine, con il quarto motivo, il ricorrente denunzia violazionedegli artt. 163, 164 e 183 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.Assume, in tal senso, che la Corte territoriale avrebbe erratonell’applicazione delle norme processuali in tema di determinazione eprecisazione della domanda, in particolare qualificando le suededuzioni integrative come domande nuove e tardive, quando inveceNumero registro generale 23953/2023Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12590/2026Data pubblicazione 04/05/2026le stesse costituivano una mera precisazione o specificazione delleoriginarie censure, «anche alla luce dell’attività difensiva dellacontroparte e dei poteri istruttori esercitati dal giudice di primo grado».4.1.

Il motivo è infondato.Sul punto, infatti, questa Corte ha più volte affermato che ladomanda volta alla declaratoria di invalidità di una determinatadelibera assembleare si connota per la specifica esposizione dei fatti edelle collegate ragioni di diritto, ovvero per una propria causa petendi,che rende diversa, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., la richiestadi annullamento per un motivo difforme da quello inizialmente dedottoin giudizio e che, allo stesso tempo, impedisce al giudice ladichiarazione di annullamento per una ragione distinta da quellaindicata dalla parte (così ad es.

Cass. 28/2/2018, n. 4686).A tale principio ha dato continuità la sentenza impugnata, nelrilevare che l’introduzione di un nuovo (e diverso) motivo diannullamento da parte del ricorrente ha importato una modificazionedell’originaria causa petendi, caratterizzandosi, così, come domandanuova.Detta domanda, infatti, quantunque astrattamente connessa allavicenda sostanziale dedotta in giudizio, ha introdotto, nei terminipuntualmente indicati dalla sentenza impugnata, motivi diannullamento del tutto eterogenei rispetto a quelli fatti valere conl’atto introduttivo, idonei non solo a compromettere le “potenzialitàdifensive” della controparte ma, sul piano sostanziale, a consentire unaggiramento dei termini perentori per proporre impugnazione.Ciò vale a maggior ragione ove si consideri che, nel caso di specie,il giudizio di primo grado fu celebrato nelle forme del procedimentosommario di cognizione che, secondo la disciplina del rito applicabileratione temporis (art. 702-bis c.p.c.), non prevedeva appendici scritteNumero registro generale 23953/2023Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12590/2026Data pubblicazione 04/05/2026di trattazione; tant’è che, in base a quanto afferma la sentenzaimpugnata, il ricorrente illustrò gli ulteriori profili di censura delladelibera impugnata in un «atto integrativo della domanda depositatoil 28.1.2016», che non trova cittadinanza nella disciplina processualeapplicabile e, in ogni caso, risulta depositato dopo l’udienza ditrattazione, barriera preclusiva della possibilità di modificare ledomande originarie.5.

Il ricorso è pertanto complessivamente meritevole di rigetto.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 3.200,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre alrimborso forfetario al 15% e agli oneri accessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 140 – NAPOLI, in personadell’amministratore pro tempore [OSCURATO:PERSONA], con l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Carlino- controricorrente-avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 4153/2023,depositata il 3 ottobre 2023;Numero registro generale 23953/2023Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12590/2026Data pubblicazione 04/05/2026udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15aprile 2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] impugnò innanzi al Tribunale diNapoli la delibera adottata dall’assemblea del Condominio di viaManzoni n. 140 a Napoli il 7 luglio 2015, deducendone la nullità «perindeterminatezza della convocazione» e perché il relativo avviso nonera corredato dei documenti relativi all’ordine del giorno «e dei conticorrenti bancari del Condominio»; rilevò, inoltre, che vi era litependente in relazione alle tabelle millesimali e al conseguente ripartodelle spese condominiali; sostenne, infine, che la dedotta invaliditàderivava anche dalla «nullità e comunque inopponibilità» dellatransazione conclusa dal Condominio, mediante la delibera, conun’impresa commissionaria di lavori edili tramite contributo pubblico,trattandosi di questione oggetto di precedenti delibere condominialiancora sub judice.Il Tribunale respinse la domanda.2. Il successivo appello del Monteleone seguì identica sorte.La Corte d’appello di Napoli, per quanto in questa sede ancora diinteresse, rilevò anzitutto che la contestazione sollevata dalMonteleone concerneva un profilo di annullabilità della delibera, inquanto attinente al procedimento di corretta informazione deicondomini e quindi alla regolarità della convocazione dell’assemblea;rispetto a tale profilo di contestazione, risultava invece chiaro l’oggettodella discussione, non essendo per contro tenuto l’amministratore adallegare alla convocazione per l’assemblea i bilanci e i documenticontabili.Numero registro generale 23953/2023Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12590/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ciò posto, dichiarò poi inammissibili le ulteriori censure alladelibera svolte dal ricorrente nel corso del giudizio, in quanto formulatesuccessivamente all’atto con il quale la stessa era stata impugnata.Infine, e quanto alla dedotta pendenza di una lite sulle quotemillesimali e sulla transazione oggetto di deliberazione, nonché suiconseguenti debiti del Condominio, rilevò che tale circostanza non eraostativa alla presentazione e all’approvazione del bilancio consuntivo,operando la regola di annualità dell’approvazione dei bilanci; del resto,l’attuale regime di riparto delle quote, provvisoriamente suddivise inragione di un terzo per ciascuno dei tre condòmini, salvo futuroconguaglio in base all’effettivo valore delle proprietà esclusive, era deltutto legittimo, non vertendosi in fattispecie che rendeva obbligatorial’adozione di un regolamento e di quote millesimali.3. La sentenza d’appello è stata impugnata da Lucio GiulioMonteleone con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, illustrato dasuccessiva memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenzaper «omesso esame e difetto di motivazione» in ordine alla validitàdella procura alle liti rilasciata dal Condominio nel giudizio d’appello,dolendosi del fatto che la Corte territoriale non si è pronunziata sullasua eccezione di inesistenza di una valida delibera di autorizzazione aresistere in giudizio e di conseguente invalidità della relativacostituzione, con riflessi anche sulla statuizione relativa alle spese.Evidenzia, in particolare, che la procura, rilasciata il 12 settembre2018 dall’allora amministratore [OSCURATO:PERSONA], non era statavalidamente ratificata dall’assemblea condominiale del 9 ottobresuccessivo.Numero registro generale 23953/2023Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12590/2026Data pubblicazione 04/05/20261.1. Il motivo è infondato.Va premesso, al riguardo, che il vizio di omessa pronunzia nonsussiste ove la decisione comporti una statuizione implicita di rigettodella domanda o eccezione, ravvisabile quando la pretesa nonespressamente esaminata risulti incompatibile con l’impostazionelogico-giuridica della pronuncia, nel senso che, quantunque nonespressamente trattata, sia superata e travolta dalla soluzione di altraquestione il cui esame presuppone, come necessario antecedentelogico-giuridico, la sua irrilevanza o infondatezza (ex multis, Cass.26/9/2024, n. 25710, n. 694; Cass. 4/6/2019, n. 15255; Cass.13/8/2018, n. 20718).Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie: i giudici di appello,infatti, hanno proceduto alla valutazione nel merito delle domandedell’odierno ricorrente scrutinando anche le controdeduzioni delCondominio, in termini incompatibili con l’accoglimento del rilievopregiudiziale circa il difetto di valida costituzione di quest’ultimo.Una tale impostazione, per vero, è conforme al consolidatoorientamento di questa Corte, secondo cui l’amministratore puòresistere all’impugnazione della delibera assembleare e gravare larelativa decisione del giudice, ovvero resistere nel successivo giudiziod’appello proposto dal condòmino dissenziente, senza necessità diautorizzazione o ratifica dell’assemblea, in quanto l’esecuzione e ladifesa delle deliberazioni assembleari rientrano fra le attribuzioni sueproprie (ex plurimis, Cass. 27/10/2020, n. 23550; Cass. 20/3/2017,n. 7095; Cass. 3/8/2016, n. 16260).2. Il secondo mezzo d’impugnazione denuncia «nullità dellasentenza per motivazione apparente o inesistente», con violazionedegli artt. 112, 113 e 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111, commasesto, Cost.Numero registro generale 23953/2023Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12590/2026Data pubblicazione 04/05/2026Ad avviso del ricorrente, la Corte d’appello avrebbe motivato lapropria decisione mediante un rinvio acritico alla statuizione di primogrado, o comunque tramite argomentazioni inconferenti o meramenteassertive; ciò, in particolare nei capi relativi alla litispendenza e allacorretta rappresentazione dei dati contabili, in relazione ai quali nonemergerebbe l’iter logico-giuridico adottato per pervenire al risultatodecisorio.2.1. La censura è infondata.Circa il lamentato «vizio motivazionale assoluto», questa Corte haripetutamente affermato che esso sussiste allorquando il giudice – inviolazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto(art. 111, comma sesto, Cost.) e fissato dall’art. 132, secondo comma,num. 4), c.p.c. – omette di esporre, anche concisamente, i motivi infatto e diritto della decisione.Tanto si verifica quando non sono illustrate le ragioni e l’iter logicoseguito per pervenire alla decisione assunta, ovvero non è chiarito suquali prove il giudice ha fondato il proprio convincimento e sulla basedi quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in talmodo consentendo anche di verificare se abbia effettivamentegiudicato iuxta alligata et probata, e senza che a tal fine l’interpretedebba integrare la decisione con le più varie, ipotetiche congetture (v.fra le altre Cass. n. 31/10/2023, n. 30178; Cass. 6/3/2018, n. 5335;Cass. 3/2/2017, n. 2876).Lo stesso è a dirsi quanto alla denunziata nullità della sentenza per«motivazione apparente», che, in conformità al consolidatoorientamento di questa Corte (formatosi a partire da Cass. sez. U,7/4/2014, n. 8053), sussiste quando, dietro la parvenza di unagiustificazione della decisione assunta, questa è tuttavia motivata inmodo che non consente un effettivo controllo sulle ragioni che hannoNumero registro generale 23953/2023Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12590/2026Data pubblicazione 04/05/2026supportato l’enunciato del giudice, e ciò malgrado la materialeesistenza di una motivazione sotto il profilo grafico.Infine, è stato affermato che l’obbligo di motivazione è validamenteassolto anche mediante un richiamo a precedenti statuizioni resenell’ambito dello stesso giudizio; la sentenza d’appello può, pertanto,essere motivata con richiamo adesivo alla decisione di primo grado,purché ciò non impedisca l’individuazione del thema decidendum edelle ragioni poste a fondamento della decisione (in tal senso, fra lealtre, Cass. 11/4/2024, n. 9830).Poste tali coordinate, la motivazione della sentenza impugnata vaesente da censura sotto tutti i profili evidenziati.Il percorso argomentativo seguito dai giudici d’appello è infattiesplicitato in termini chiari, completi e coerenti con i motivi di gravamedescritti in premessa.I riferimenti alla sentenza di primo grado non sono affatto«acritici», come dedotto dal ricorrente, ma evidenziano le ragioni perle quali i giudici distrettuali, sottoposta a vaglio logico la primastatuizione, ne hanno poi condiviso il contenuto, corroborandolo conulteriori argomenti e richiami a precedenti giurisprudenziali.Né, infine, può parlarsi di motivazione apparente, poiché le ragionidella decisione impugnata sono esposte con univocità tale da nonrendere necessario alcuno sforzo ermeneutico per comprenderle o,tantomeno, integrarle.3. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 634, 1130, 1130-bis, 1136, 1137 (in relazione alla sentenza delle Sezioni Unite n.4806/2005), 1343, 1344, 1354, 1418 e 1419 c.c., 112 e 132 c.p.c.,118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.Il ricorrente assume che la Corte d’appello avrebbe errato nelritenere meramente annullabile, anziché affetta da «nullità radicale»,Numero registro generale 23953/2023Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12590/2026Data pubblicazione 04/05/2026la delibera impugnata, sostenendo che la carenza di documentazionegiustificativa e l’inattendibilità del rendiconto ivi riportatorenderebbero la delibera «contraria a norme imperative in materia dicontabilità condominiale», con conseguente «insussistenza di unvalido titolo di credito».3.1. Il motivo è infondato.La sentenza impugnata ha fatto buon governo della giurisprudenzadi questa Corte, laddove – con la stessa Cass. sez. U, 14/4/2021, n.9839 riportata in ricorso – è stato chiarito, in particolare, che l’azionedi annullamento delle delibere assembleari costituisce la regolagenerale (ai sensi dell’art. 1137 c.c., come modificato dall'art. 15 dellal. n. 220 del 2012), mentre la categoria della nullità ha un’estensioneresiduale, rinvenibile nelle sole ipotesi di mancanza originaria deglielementi costitutivi essenziali, di impossibilità dell’oggetto in sensomateriale o giuridico e di contenuto illecito, ossia contrario a normeimperative, all’ordine pubblico o al buon costume (nello stesso senso,più di recente, si veda Cass. 21/7/2025, n. 20424).Il profilo della contrarietà della delibera condominiale a normeimperative, dunque, attiene all’oggetto di questa – inteso come ilcontenuto della realtà materiale sul quale incide l’atto di volontàdell’assemblea – e non al fatto che, come pretenderebbe il ricorrente(e a prescindere da ogni considerazione circa la verità dell’assunto), lastessa non è assistita dal corredo documentale previsto ex lege.4. Infine, con il quarto motivo, il ricorrente denunzia violazionedegli artt. 163, 164 e 183 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.Assume, in tal senso, che la Corte territoriale avrebbe erratonell’applicazione delle norme processuali in tema di determinazione eprecisazione della domanda, in particolare qualificando le suededuzioni integrative come domande nuove e tardive, quando inveceNumero registro generale 23953/2023Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12590/2026Data pubblicazione 04/05/2026le stesse costituivano una mera precisazione o specificazione delleoriginarie censure, «anche alla luce dell’attività difensiva dellacontroparte e dei poteri istruttori esercitati dal giudice di primo grado».4.1. Il motivo è infondato.Sul punto, infatti, questa Corte ha più volte affermato che ladomanda volta alla declaratoria di invalidità di una determinatadelibera assembleare si connota per la specifica esposizione dei fatti edelle collegate ragioni di diritto, ovvero per una propria causa petendi,che rende diversa, agli effetti degli artt. 183 e 345 c.p.c., la richiestadi annullamento per un motivo difforme da quello inizialmente dedottoin giudizio e che, allo stesso tempo, impedisce al giudice ladichiarazione di annullamento per una ragione distinta da quellaindicata dalla parte (così ad es. Cass. 28/2/2018, n. 4686).A tale principio ha dato continuità la sentenza impugnata, nelrilevare che l’introduzione di un nuovo (e diverso) motivo diannullamento da parte del ricorrente ha importato una modificazionedell’originaria causa petendi, caratterizzandosi, così, come domandanuova.Detta domanda, infatti, quantunque astrattamente connessa allavicenda sostanziale dedotta in giudizio, ha introdotto, nei terminipuntualmente indicati dalla sentenza impugnata, motivi diannullamento del tutto eterogenei rispetto a quelli fatti valere conl’atto introduttivo, idonei non solo a compromettere le “potenzialitàdifensive” della controparte ma, sul piano sostanziale, a consentire unaggiramento dei termini perentori per proporre impugnazione.Ciò vale a maggior ragione ove si consideri che, nel caso di specie,il giudizio di primo grado fu celebrato nelle forme del procedimentosommario di cognizione che, secondo la disciplina del rito applicabileratione temporis (art. 702-bis c.p.c.), non prevedeva appendici scritteNumero registro generale 23953/2023Numero sezionale 956/2026Numero di raccolta generale 12590/2026Data pubblicazione 04/05/2026di trattazione; tant’è che, in base a quanto afferma la sentenzaimpugnata, il ricorrente illustrò gli ulteriori profili di censura delladelibera impugnata in un «atto integrativo della domanda depositatoil 28.1.2016», che non trova cittadinanza nella disciplina processualeapplicabile e, in ogni caso, risulta depositato dopo l’udienza ditrattazione, barriera preclusiva della possibilità di modificare ledomande originarie.5. Il ricorso è pertanto complessivamente meritevole di rigetto.Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano indispositivo.In forza di quanto disposto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presuppostiprocessuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, cheliquida in € 3.200,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre alrimborso forfetario al 15% e agli oneri accessori.Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Suprema Cortedi cassazione, il 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa
Sentenza Cassazione n. 12590/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris