CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 10432/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 3116-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - avverso la sentenza n. 112/2019 del TRIBUNALE di LAGONEGRO, depositata F11/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] convenne dinanzi al giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano stati rispettivamente sindaco e assessore del comune di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che erano stati a loro volta componenti della giunta, chiedendone la condanna in solido al pagamento dei compensi professionali per un'attività svolta a favore del comune su incarico della giunta non seguito da convenzione scritta; i convenuti si costituirono svolgendo, in ipotesi, domanda di manleva o di arricchimento senza causa nei confronti del comune; il giudice di pace di Sapri, nella contumacia del comune, accolse la domanda principale e dichiarò inammissibile le domande di arricchimento; la sentenza fu impugnata dai soccombenti nei limiti del rigetto della loro domanda nei riguardi del comune; Ric. 2020 n. 03116 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -2- il tribunale di Lagonegro ha respinto il gravame premettendo che l'azione di restituzione dell'indebito presuppone il rapporto causale diretto e immediato tra il depauperato e il beneficiato, oltre che la mancanza di giustificazione causale dello spostamento patrimoniale; ha ritenuto che nella specie difettasse l'impoverimento "ingiustificato" a carico degli appellanti, dal momento che questi erano stati condannati al pagamento delle spettanze dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] "proprio in applicazione di quanto previsto dall'art. 191 d.lgs. 267/2000, e dunque in virtù di una precisa giustificazione causale derivante dalla legge"; la Castaldo e Sciuto hanno proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi; il comune di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; gli altri intimati non hanno svolto difese. Considerato che: I. - i ricorrenti, affidando il ricorso a due censure - (i) violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e (ii) violazione o falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ. -, assumono che il tribunale abbia contraddittoriamente escluso il fondamento della loro domanda non considerandola nei suoi veri presupposti,\volta che essi erano stati condannati in luogo del comune, unico effettivo beneficiario della prestazione professionale; il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, è manifestamente fondato; Ric. 2020 n. 03116 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -3- II. - il tribunale ha implicitamente riconosciuto, evocando l'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, che la prestazione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la quale era preteso il pagamento nei diretti confronti degli amministratori del comune di [OSCURATO:PERSONA], era stata attuata senza l'osservanza del procedimento formale e contabile previsto per l'assunzione di obbligazioni vincolanti per l'ente locale; in questi casi il privato - professionista o fornitore del servizio - si reputa in generale non legittimato a proporre l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'ente pubblico, per difetto del requisito di sussidiarietà (v. Cass. n. 30109-18, Cass.n. 28860-15); egli difatti è legittimato a esercitare l'azione ex art. 2041 cod. civ. nei confronti dello stesso ente solo utendo iuribus dell' amministratore suo debitore, e quindi in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., con gli oneri probatori a ciò correlati (di recente Cass. n. 5665-21 nel solco di C. cost. n. 446- 95); III. - in tema di assunzione di obbligazioni da parte degli enti locali, qualora le obbligazioni siano state assunte senza un previo contratto e senza l'osservanza dei controlli contabili relativi alla gestione dello stesso, al di fuori delle norme cd. di evidenza pubblica, insorge un rapporto obbligatorio direttamente tra chi abbia fornito la prestazione e l'amministratore o il funzionario inadempiente che l'abbia consentita; ma proprio per salvaguardare il principio di sussidiarietà dell'azione di ingiustificato arricchimento, la Corte costituzionale ha affermato Ric. 2020 n. 03116 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -4- che in linea generale ben sussistono in questi casi "in favore del funzionario (o amministratore) le condizioni affinché egli possa esercitare l'azione ex 2041 cod. civ. verso l'ente nei limiti dell'arricchimento da questo conseguito" (C. cost. n. 446-95); sia il detto principio correttivo, sia la circostanza che l'azione del privato possa essere svolta contro il comune in via surrogatoria di quella di arricchimento dell'amministratore stanno a dimostrare l'errore nel quale è caduto il tribunale di Lagonegro; esattamente al contrario di quanto ritenuto dal tribunale, l'amministratore che sia stato convenuto dal privato ben può infatti esercitare l'azione di arricchimento onde essere rilevato indenne dall'esborso; lo può fare perché l'azione diretta di indebito arricchimento verso l'amministrazione locale è preclusa al professionista o al fornitore del servizio, il quale può agire contrattualmente in via principale nei confronti del singolo amministratore in ragione della costituzione ope legis del rapporto obbligatorio con lui (v. Cass. n. 11036-18); la proposizione di tale azione, che può condurre a un risultato integralmente o parzialmente satisfattivo per le ragioni creditorie del privato professionista o fornitore, espone tuttavia l'amministratore condannato in proprio a un depauperamento patrimoniale che si correla a un arricchimento ingiustificato dell'amministrazione pubblica, per avere comunque codesta beneficiato di una prestazione patrimoniale senza corrispettivo; cosicché si innesca in questo l'esigenza di tutela Ric. 2020 n. 03116 sez. M1 - ud. 22-10-2021 -5- dell'amministratore, che può essere soddisfatta mediante la proposizione, in mancanza di altre azioni, proprio dell'azione di ingiustificato arricchimento verso l'ente pubblico, a norma dell'art. 2041 cod. civ.; IV. - l'impugnata sentenza va cassata con rinvio al medesimo tribunale, che, in diversa composizione, rinnoverà l'esame uniformandosi ai principi sopra esposti; il tribunale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità. p.q. m. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata a rinvia al tribunale di Lagonegro anche per le spese del giudizio di cassazione. Deciso in Roma, nella camera di consiglio