CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45075/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/05/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per raccoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 26 maggio 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Bergamo, in data 19 ottobre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione a due episodi di truffa. 1.1 Avverso la sentenza propone ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA], eccependo violazione di legge nella mancata celebrazione dell'udienza di primo grado mediante videoconferenza, che avrebbe consentito di procedere all'esame dell'imputato; rileva che la comunità terapeutica presso la quale si trvava [OSCURATO:PERSONA] aveva dato la disponibilità a consentire la partecipazione dell'imputato all'udienza mediante videoconferenza o ad accompagnarlo presso la più vicina [OSCURATO:PERSONA] per espletare tale incombenza. 1.2 Il difensore lamenta la mancata specificazione dei singoli aumenti di pena ex art. 81 comma 2 , cod. pen., eccezione già proposta in appello, su cui la risposta della Corte di appello era errata in quanto il giudice di primo grado non aveva affatto indivuduato l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. 1.3 II difensore osserva che anche la motivazione del giudice di appello sulla mancata concessione delle attenuanti generiche era errata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, si deve rilevare che l'art. 23 comma 4 della legge 176/2020 prevede che "La partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate, in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate, e' assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze...." Come correttamente evidenziato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, per persone detenute o internate si devono intendere solo quelle ristrette presso un istituto di pena, come si evince sia dalle norme sull'ordinamento penitenziario (legge 354/75), sia perché l'imputato che si trovi in regime di arresti domiciliari ha la facoltà (che ovviamente non ha chi si trovi detenuto in carcere, che può soltanto chiedere di essere tradotto nell'aula di udienza) di chiedere al magistrato di sorveglianza di partecipare all'udienza.Del resto, mentre negli istituti di pena è possibile un collegamento "sicuro" per le videoconferenze, essendo gli stessi muniti delle apposite apparecchiature per garantire il funzionamento della videoconferenza (in quanto espressamente prevista dall'art. 146-bis disp.att. cod. proc.pen.), non altrettanto si può dire né per le abitazioni o comunità private, né per le Stazioni dei Carabinieri; si noti, inoltre, che il terzo comma dell'art. 146-bis dispone che quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, termine, quest'ultimo, che richiama quindi anche letteralmente la detenzione in carcere, e non quella domiciliare. Pertanto il ricorrente che, avvisato fin dall'ordinanza del 15 settembre 2021 che la sua istanza di partecipare in videoconferenza era rigettata e che, se avesse voluto partecipare all'udienza, avrebbe dovuto chiedere l'autorizzazione al magistrato di sorveglianza, non può dolersi di una nullità alla quale egli stesso ha dato luogo, non richiedendo la predetta autorizzazione. 1.2 La seconda doglianza, che censura la sentenza impugnata in ordine alla determinazione dell'aumento di pena per la continuazione, è manifestamente infondata, in quanto la corte d'appello nel legittimo esercizio delle proprie prerogative (si vedano sul punto, Sez. 5, n. 40005 del 07/03/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 260303; Sez. 5, n. 13435 del 04/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282878) ha integrato la lacuna argomentativa relativa alla quantificazione della pena determinata in primo grado, evidenziando come l'aumento per il reato satellite fosse congruo, in ragione della gravità dello stesso e della negativa personalità del prevenuto; 1.3 Quanto all'ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, lo stesso è manifestamente infondato, in quanto il richiamo operato a pagina 5 della sentenza impugnata ai precedenti penali gravanti sul prevenuto, al disvalore degli episodi, nonché all'assenza di segni di resipiscenza, consegna una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); , 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrent