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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24813/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 28 settembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], che ha applicato nei suoi confronti la misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., e ha dichiarato non luogo a deliberare sulla domanda di applicazione della misura della semilibertà, ai sensi dell'art. 48 Ord. pen., con riferimento alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 novembre 2020.

2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 677 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente affermato che l'eccezione di incompetenza per territorio doveva essere disattesa ex art. 656, comma 6, cod. proc. pen., norma speciale in forza della quale la competenza spettava al Tribunale di sorveglianza presso il quale era incardinato l'ufficio del pubblico ministero che aveva curato l'esecuzione del provvedimento, a nulla rilevando che, all'atto di proposizione dell'istanza, il condannato si trovasse ristretto, per altro titolo, agli arresti domiciliari in un luogo posto in altro e diverso distretto.

Secondo il ricorrente, invece, al caso di specie doveva essere applicata la norma di cui all'art. 677 cod. proc. pen., in virtù della quale giudice competente a decidere sull'istanza doveva essere il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze sollevate, infatti, sono manifestamente infondate, poiché afferenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Il Tribunale di sorveglianza, infatti, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che doveva essere rigettata l'eccezione di incompetenza, posto che, ai sensi dell'art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen., la competenza era demandata al Tribunale di sorveglianza presso il quale era incardinato l'ufficio del pubblico ministero che aveva curato l'esecuzione.

La competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, infatti, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., la quale deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice (Sez. 1, n. 8000 del 28/08/2018, dep. 2019, Bellassai, Rv. 276398).

Si evidenzia, inoltre, che l'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. prende in considerazione gli arresti domiciliari ai fini della disciplina speciali ivi prevista, solo quando questi riguardino lo stesso titolo in esecuzione, circostanza non avvenuta nel caso in esame, atteso che Avarello era agli arresti domiciliari per un fatto diverso da quello oggetto della condanna da eseguire.

2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e duiZZUgritzgret della somma di tremila eumJla Ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 28 settembre 2021 del Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA], che ha applicato nei suoi confronti la misura alternativa della detenzione domiciliare, ai sensi dell'art. 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi dell'art. 47 Ord. pen., e ha dichiarato non luogo a deliberare sulla domanda di applicazione della misura della semilibertà, ai sensi dell'art. 48 Ord. pen., con riferimento alla pena di anni uno e mesi cinque di reclusione, di cui al provvedimento di esecuzione di pene concorrenti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 10 novembre 2020. 2. Il ricorrente denuncia erronea applicazione della legge penale e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all'art. 677 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] avrebbe erroneamente affermato che l'eccezione di incompetenza per territorio doveva essere disattesa ex art. 656, comma 6, cod. proc. pen., norma speciale in forza della quale la competenza spettava al Tribunale di sorveglianza presso il quale era incardinato l'ufficio del pubblico ministero che aveva curato l'esecuzione del provvedimento, a nulla rilevando che, all'atto di proposizione dell'istanza, il condannato si trovasse ristretto, per altro titolo, agli arresti domiciliari in un luogo posto in altro e diverso distretto. Secondo il ricorrente, invece, al caso di specie doveva essere applicata la norma di cui all'art. 677 cod. proc. pen., in virtù della quale giudice competente a decidere sull'istanza doveva essere il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze sollevate, infatti, sono manifestamente infondate, poiché afferenti a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, fornendo sul punto una motivazione chiara e lineare, ha evidenziato che doveva essere rigettata l'eccezione di incompetenza, posto che, ai sensi dell'art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen., la competenza era demandata al Tribunale di sorveglianza presso il quale era incardinato l'ufficio del pubblico ministero che aveva curato l'esecuzione. La competenza all'applicazione delle misure alternative alla detenzione, in ipotesi di soggetto che fruisca della sospensione della pena, infatti, appartiene al Tribunale di sorveglianza del luogo ove ha sede l'ufficio del pubblico ministero preposto all'esecuzione, in forza della regola posta dall'art. 656, comma 6, cod. proc. pen., la quale deve ritenersi speciale rispetto al principio generale di cui all'art. 677 stesso codice (Sez. 1, n. 8000 del 28/08/2018, dep. 2019, Bellassai, Rv. 276398). Si evidenzia, inoltre, che l'art. 656, comma 10, cod. proc. pen. prende in considerazione gli arresti domiciliari ai fini della disciplina speciali ivi prevista, solo quando questi riguardino lo stesso titolo in esecuzione, circostanza non avvenuta nel caso in esame, atteso che Avarello era agli arresti domiciliari per un fatto diverso da quello oggetto della condanna da eseguire. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e duiZZUgritzgret della somma di tremila eumJla Ca
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