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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 27942/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

05/1955avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di TriesteVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste perl'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiedel'accoglimento.1.

Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Trieste riformava insenso favorevole al solo imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alladeterminazione dell’entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui ilTribunale di Udine, in data 18.6.2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] eMazziotti di [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alle pene, principali e accessorie ritenute digiustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costitutaparte civile, in relazione, il [OSCURATO:PERSONA], ai reati di bancarotta fraudolenta patrimonialeper distrazione e di bancarotta fraudolenta impropria di cui ai capi 4) (conesclusione della distrazione della somma di euro 500.000,00) e 7)dell’imputazione; il [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di bancarotta fraudolentapatrimoniale per distrazione di cui ai capi 2) e 8) dell’imputazione.2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento,hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con distinti atti diimpugnazione a firma dei rispettivi difensori di fiducia.2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in relazione ai reati di cui ai capi 4) e 7), erroneaapplicazione degli artt. 216 e 223, co. 2, n. 2), 110, 43 cod. pen., nonchéviolazione dell’art. 125, co. 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 606, lett. e),cod. proc. pen., come si vedrà meglio in seguito analizzando specificamente isingoli motivi di ricorso.2.2 [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 1) violazione di legge processuale inrelazione agli artt. 525 e 511 cod. proc. pen.; 2) violazione di legge e vizio dimotivazione, con riferimento agli 34,36, co. 3, 178, co. 1, lett. a), 179 cod. proc.pen., e l’abnormità del provvedimento adottato dal Presidente del Collegioall’udienza del 12.0.2023, con conseguente nullità degli atti successivi ex art. 185cod. proc. pen.; 3) violazione di legge in relazione agli artt. 423, co. 2, e 429 cod.proc pen., per illegittima modificazione dell’imputazione rispetto a quellaoriginariamente contestata nel decreto di rinvio a giudizio, con conseguente nullitàex art. 178, co. 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.; 4) violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 603, co. 1 e 3, cod. proc. pen., in punto di omessamotivazione in ordine alla richesta di rinnovazione istruttoria formulata dalricorrente e sull’assoluta necessità della rinnovazione istruttoria, nonché violazionedell’art. 598 bis, co. 4, cod. proc. pen., in quanto la rinnovazione dell’istruzionedibattimentale è stata disposta senza la previa fissazione dell’udienza partecipata,e dell’art. 603, co. 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 495, co. 2, cod. proc.pen., posto che, a fronte della rinnovazione istruttoria, con disposizione di provadichiarativa a carico, l’imputato non è stato ammesso a conferire prove a discarico;5) mancanza di motivazione in relazione ai motivi di cui ai numeri 1), 3), 4), 5)dell’atto di appello, e contraddittorietà della motivazione, travisamento della provaper omissione, nonché violazione di legge in ordine all’art. 216 l. fall., conconseguente assenza dell’elemento soggettivo del reato.2.3 Con conclusioni scritte del 3.3.3026 il difensore e procuratore speciale dellacostituita parte civile “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA]”,avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, rimettendosi, quantoall’entità delle stesse, al giudizio della Corte.4.

I ricorsi vanno rigettati, essendo sorretti da motivi, in parte infondati, in parteinammissibili, per le ragioni di seguito indicate.5.

Per una migliore comprensione dei motivi di ricorso occorre riassumerebrevemente le vicende che hanno portato alla condanna dei due ricorrenti, conuna decisione che per quanto riguarda l’affermazione della responsabilità penaleintegra gli estremi di una “doppia conforme”.Partendo dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale, anche sullabase di quanto affermato dal giudice di primo grado, si osserva che il caso inesame attiene all’acquisizione della società [OSCURATO:SOCIETA]. attraversoun’operazione di cd. leveraged buy out (da ora in poi indicata con l’acronimo LBO),vale a dire di acquisizione tramite indebitamento, che nell’ordinamento italianotrova la sua disciplina nell’art. 2501 bis cod. civ, ad opera della società anonimadi diritto lussemburghese [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Lussemburgo, costituitail 19.4.2005, i cui soci erano, in origine, due società anonime con sede nelle IsoleVergini britanniche.Come ben spiegato dal giudice di appello l’espressione leveraged buy out “è unalocuzione utilizzata nel mondo della finanza per riferirsi a una molteplicità dioperazioni finanziarie che consentono a una società – solitamente a tale scopocostituita (new company o newco o società veicolo) – l’acquisizione (buyout) diuna partecipazione totalitaria o di controllo di una società (società bersaglio otarget) ovvero dell’azienda o di un ramo d’azienda) della società target attraversoil ricorso all’indebitamento (leverage, cioè leva finanziaria).Il tratto tipico delle operazioni di LBO è dato dalla trasposizione del costodell’acquisizione sul patrimonio della società acquisita, nel senso che il debitocontratto (nel caso in esame dalla società veicolo lussemburghese con Unicredit)per l’acquisizione della società target (la [OSCURATO:SOCIETA].), viene essenzialmentegarantito e rimborsato non con i mezzi finanziari del soggetto acquirente, ma permezzo del patrimonio e dei flussi di cassa della società acquisita.Osserva la Corte territoriale che le operazioni di LBO presuppongono l’esistenza diun effettivo progetto industriale, che attesti i canoni di ponderatezza del rischiofinanziario e di valenza industriale dell’operazione, in mancanza del quale esserientrano nella nozione di “operazione dolosa” prevista dall’art. 223, co. 2, n. 2, l.fall., come avvenuto nel caso in esame.In particolare, la [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente divenuta [OSCURATO:PERSONA].r.l., per poi fallire), è stata acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] SA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],mediante un’operazione di LBO, che si era concretizzata nell’acquisto dell’interopacchetto azionario e nella cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] in pegnoall’Unicredit, l’istituto bancario che aveva finanziato la società veicolo per l‘acquistodella società target.La liquidità per l’acquisto delle quote della “[OSCURATO:SOCIETA].”, secondo le modalitàdi funzionamento del LBO riassunte nel term sheet dell’istituto bancario Unicreditdel 21.6.2005, doveva trarsi dall’operatività della stessa società target.Il Tribunale di Udine, tuttavia, con valutazione condivisa dal giudice di secondogrado, aveva ritenuto che il menzionato term sheet non avesse i requisitidell’effettivo progetto industriale richiesto dall’art. 2501 bis cod. civ. perlegittimare l’intera operazione, trattandosi di “un semplice piano di regolazione deirapporti con l’istituto di credito erogante il finanziamento per l’acquisto dellasocietà target, dei finanziamenti e delle garanzie connesse, non un vero e propriopiano industriale relativo all’azienda da acquisire”.Ad avviso del giudice di primo grado il reale obiettivo dell’operazione era quello di“aumentare il valore delle azioni acquistate, così da poterle poi rivenderegenerando una plusvalenza non tassabile in Lussemburgo – sede della newco –con lo scopo, quindi, di evasione o elusione fiscale”, da perseguire anche a rischioche l’operazione potesse condurre, come poi effettivamente accaduto, al dissestodella società target.[OSCURATO:SOCIETA]., dunque, avrebbe dovuto ripagare il finanziamento di 6 milionidi euro in 5 anni a Unicredit, ottenuto, come si è detto, da [OSCURATO:PERSONA] SA percomprare le azioni della società target e, contestualmente, avrebbe dovutodistribuire i propri utili.La stessa società, inoltre, era tenuta a pagare 360.000,00 euro quale canone dilocazione per gli immobili che aveva ceduto alla neocostituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(società scissa dalla [OSCURATO:SOCIETA]), giudicato fuori mercato dal curatore delfallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA]Nell’agosto del 2006, infatti, in conseguenza di un atto di scissione, era sorta laTech-[OSCURATO:SOCIETA]., cui erano stati conferiti tutti gli immobili che appartenevano allaItalricambi s.p.a. destinati all’attività produttiva.Nell’ottobre del 2006 era stato deliberato un aumento di capitale della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].r.l., alla quale la [OSCURATO:PERSONA] SA aveva conferito il 60% delle azioni dellaItalricambi s.p.a., mentre la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. si era impegnata, a parzialecompensazione, ad accollarsi i debiti della [OSCURATO:PERSONA] SA nei confronti diUnicredit.A sua volta la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. aveva locato gli immobili che le erano stati conferitialla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. per un canone di entità pari all’importo che la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. doveva corrispondere per saldare il debito bancario relativo alfinanziamento che [OSCURATO:PERSONA] SA aveva ottenuto per acquistare Italricambis.p.a.In tal modo la [OSCURATO:PERSONA] SA controllava sia la [OSCURATO:SOCIETA]., sia la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA].“Lo sdoppiamento della struttura aziendale tramite scissione”, ad avviso delTribunale, non corrispondeva “ad alcuna effettiva logica organizzativa e lavorativa,andando a creare una società senza patrimonio né prospettiva: [OSCURATO:SOCIETA].,infatti, era stata “caricata” di un enorme passivo (inesistente prima dell’operazioneLBO) e, nel contempo, spogliata dei propri immobili e della propria liquidità”, inquanto per onorare i debiti bancari per il suo acquisto sono state utilizzate tutte leriserve disponibili della [OSCURATO:SOCIETA]., che dal primo luglio 2005 ha dovutodistribuire dividendi per euro 4.368.000,00, così lasciando i creditori privi di idoneegaranzie”.Allo stesso tempo la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA].

“si è trovata fin dalla sua costituzione in unostato di palese insolvenza, non essendo giammai in grado di onorare il debito versoUnicredit”, trattandosi di un debito, quello contratto dalla newco [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]per l’acquisto della società target [OSCURATO:SOCIETA]., “del tutto sovradimensionatorispetto alla capacità di generare cassa” della stessa [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]In conclusione, osserva la Corte territoriale, l’acquisto di [OSCURATO:SOCIETA] mediantel’operazione descritta era andato ad esclusivo vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] SA,che, senza pesi economici (il debito dell’acquisto della società target era statoformalmente “spostato” su [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA].) era riuscita a controllare un’impresafino a quel momento sana e vitale sul mercato e che improvvisamente si è trovataspogliata dei propri asset (così il teste Bigi, p. 26-29 ud. 28.2.2020), dei propriimmobili produttivi e della propria liquidità interna (l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] venivano distribuitia [OSCURATO:PERSONA] SA 4.368.000,00 euro a titolo di dividendi, soldi utilizzatievidentemente per pagare il precedente proprietario [OSCURATO:PERSONA]), oltre chevincolata al pagamento di un canone di affitto elevatissimo e alla distribuzione ognianno di tutti i dividendi (cosa effettivamente accaduta, come riferito dal curatoreLinda all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA])”.La descritta operazione, invece, si era tradotta in un irreversibile svantaggio perla [OSCURATO:SOCIETA]. e per la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] SA, di cui il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di diritto, in particolare,aveva goduto della spoliazione delle risorse della [OSCURATO:SOCIETA]., che avevaprovveduto ad erogarle le ingenti somme elencate nel capo 4) (ad eccezione diquella ammontante a 500.000,00 euro), senza alcuna giustificazione economica esenza alcun vantaggio per la società target, dando vita a una serie di attidistrattivi, come evidenziato dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA],in relazione ai quali nessuna giustificazione plausibile era stata fornita dal [OSCURATO:PERSONA](cfr. pp. 47-48 della sentenza di secondo grado),Inoltre, come rilevato, dal curatore fallimentare [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., chenel 2004, prima dell’acquisto, si presentava come una realtà solida, che fatturava12.000.000,00 di euro, con utili per circa 800.000,00-900.000,00 euro e quasi6.000.000,00 di euro di liquidità, senza debiti verso le banche, subito dopol’acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA] SA aveva raggiunto nel 2006un’esposizione debitoria nei confronti delle banche pari a 2.152.000 euro, mentrela società scissa [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., che possedeva il 60% della fallita, nello stessoanno aveva già accumulato 6.200.000, 00 euro di debiti vero le banche, oltre aldebito di 2.800.000,00 euro nei confronti della controllante lussemburghese.Osserva, inoltre, la Corte di appello che, in ordine alla prevedibilità del dissestoquale conseguenza dell’operazione di LBO, lo scompenso finanziario della fallita siera innescato proprio con l’arrivo di [OSCURATO:PERSONA] e dei concorrenti nel reato, nei confrontidei quali si è proceduto separatamente, i quali avevano coinvolto [OSCURATO:SOCIETA]in una spirale di indebitamento e di drenaggio di risorse, che, attraverso tutte leoperazioni descritte nel capo 7) dell’imputazione e i fatti distrattivi indicati nel capo2), ne avevano comportato la destabilizzazione irreversibile delle condizionipatrimoniali e finanziarie, in un’operazione che ha finito per coinvolgerenegativamente, determinandone il dissesto, anche [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., ponendo inessere i presupposti del fallimento di entrambe le società.Quanto alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] il primo giudice ha dato conto che egli era,all’epoca dei fatti, amministratore di diritto della società lussemburghese “[OSCURATO:PERSONA] IntSystem SA”, posta al vertice del gruppo di imprese di cui tratta il presenteprocedimento, ritenendolo, tuttavia, un mero prestanome, pur dotato dellenecessarie competenze tecniche in materia finanziaria, in ragione della suapregressa esperienza professionale, che, proprio in ragione di tale competenza,aveva partecipato a tutte le operazioni finanziarie di grande rilievo riconducibilialla società lussemburghese, essendo egli “in grado di comprendere ogni aspettodell’operazione di LBO in contestazione, con ciò integrando quanto meno il doloeventuale del reato di bancarotta impropria contestato” (cfr. pp. 10-11 dellasentenza di appello)..Quanto al [OSCURATO:PERSONA], allo stesso vengono addebitati una serie di fattidistrattivi o dissipativi, specificamente indicati nei capi 2) ed 8) dell’imputazione,da lui commessi in qualità di amministratore pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita nel maggio del 2014 (capo8), nonché di legale responsabile della società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., delpari dichiarata fallita nel maggio del 2014 (cfr. pp. 8-12 della sentenza di appello).In particolare, nel capo 2) viene contestato il pagamento della somma di40.000,00 dollari americani prelevati dal conto della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]e versati a una società americana con causale “commissione due diligence sufinanziamento” indicata dallo stesso imputato (cfr. p. 11 della sentenza di appello),ritenuto distrattivo o, comunque, dissipativo, in quanto tale versamento non erasorretto da nessuna ragione economica che lo giustificasse, non essendo emersaalcuna prestazione effettuata dalla società beneficiaria dell’accredito bancario infavore della fallita, il cui patrimonio, pertanto, aveva subìto un’oggettivadiminuzione, con pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio.Nel capo 8), invece la condotta distrattiva consiste in una serie di pagamentieffettuati dall’imputato in qualità di amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., in favore di una serie di soggetti, senza chetali erogazioni trovassero giustificazione in un’attività svolta in favore della societàfallita.6.

Ciò posto vanno esaminati innanzitutto i motivi di ricorso articolati nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].6.1.

Con il primo motivo di ricorso la difesa dell’imputato eccepisce la violazionedella regola processuale prevista dall’art. 525, co. 2, cod. proc. pen., secondo cuialla deliberazione della sentenza con cui si conclude il dibattimento concorrono glistessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, violazione che la stessadisposizione normativa sanziona con la nullità assoluta della sentenza.Al riguardo il ricorrente, in conformità al principio della cd. autosufficienza delricorso, ha trascritto nel corpo dell’atto di impugnazione i verbali delle udienze chesi sono svolte innanzi al giudice di primo grado, dai quali risulta effettivamente ladiversa composizione dei collegi nella fase dell’ammissione delle prove, dellosvolgimento dell’attività istruttoria e della deliberazione della sentenza con cui siè concluso il giudizio di primo grado.Si tratta di un rilievo infondato, alla luce dei principi affermato da Sez.

U, n. 41736del 30/05/2019, P.G. contro [OSCURATO:PERSONA].In tale decisione la Corte di Cassazione nella sua espressione più autorevole haaffermato i seguenti principi: «il principio d'immutabilità del giudice, previstodall'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice cheprovvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davantial quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l'ammissione dellaprova, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dalgiudice diversamente composto devono intendersi confermati, se nonespressamente modificati o revocati»;«l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti ildiritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuovesia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, inquest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano talerinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazionestessa»;«il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli attiassunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione deldibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cuiripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non piùpossibile».Osservano in particolare le Sezioni Unite, ponendosi in continuità con laprecedente Sez.

U, n. 2 del 15/01/1999, Rv. 212395 – 01, Iannasso, «che i verbalidi dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento dinanzi a giudice in composizionesuccessivamente mutata, fanno legittimamente parte del fascicolo deldibattimento (dove non "confluiscono", bensì "permangono").Ciò premesso, l'art. 511, comma 2, cod. proc. pen. consente la lettura (e laconseguente utilizzazione ai fini della decisione) dei verbali di dichiarazioni resedinanzi a giudice diversamente composto (anche in difetto del consenso delle parti,sul punto ininfluente) se, per qualsiasi ragione, «l'esame non abbia luogo», indetta previsione dovendo ritenersi comprese, oltre al caso della prova divenutamedio tempore irripetibile, le altre ipotesi in cui le stesse parti non abbianorichiesto la rinnovazione dell'esame, ovvero il giudice, valutando dettarinnovazione (richiesta della parte legittimata ex art. 468 cod. proc. pen.)manifestamente superflua, abbia deciso di non ammetterla.Ne consegue che i verbali di dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento dinanzia giudice in composizione successivamente mutata, che legittimamentepermangono nel fascicolo del dibattimento a seguito del predetto mutamento dellacomposizione del giudice, possono essere utilizzati ai fini della decisione previalettura ex art. 511 cod. proc. pen., seguendo due distinti itinera iuris, ovvero: -soltanto dopo il nuovo esame della persona che le ha rese, se chiesto, ammessoed ancora possibile, ai sensi dell'art. 511, comma 2;anche senza la previa rinnovazione dell'esame, ove questo non abbia luogo perchénon chiesto, non ammesso o non più possibile: è, infatti, «indiscusso che nel casodi rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per mutamento della persona delgiudice, può essere data lettura anche d'ufficio delle prove di cui le parti nonabbiano richiesto una nuova escussione» (così, richiamando la sentenza Iannasso,anche Sez.

U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, in motivazione, infattispecie nella quale dal verbale di udienza non risultava che l'imputato avesserichiesto una nuova escussione delle prove in precedenza assunte dal giudicediversamente composto).9.2.

Quanto alla possibile rilevanza del consenso delle parti alla lettura ex art. 511,comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione,non appare inopportuno precisare che esso: - non è necessario, quando laripetizione dell'esame non abbia avuto luogo in difetto della richiesta dirinnovazione della parte che ne aveva domandato l'ammissione, oppure perché laripetizione non sia stata ammessa o non sia più possibile».Orbene, nel caso in esame, la rinnovazione delle prove testimoniali non è statachiesta da nessuna delle parti legittimate a chiederla, con la conseguenza chepotevano essere legittimamente utilizzate dal giudice innanzi al quale si è conclusoil dibattimento di primo grado le prove dichiarative assunte ed espletate daiprecedenti collegi in diversa composizione fisica.Il ricorrente rileva anche la mancata lettura degli atti assunti dal collegio in diversacomposizione, che le Sezioni Unite P.G. contro [OSCURATO:PERSONA] considerano unpresupposto per la loro utilizzazione.Tuttavia, non sembra che tale censura sia accoglibile.Come affermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, infatti, la violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nelfascicolo del dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione,non determina, in assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, alcuna nullità oinutilizzabilità degli stessi, posto che essa non è inquadrabile tra le cause generalidi nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen. e che gli artt. 191 e 526 cod. proc.pen. sanzionano con l'inutilizzabilità l'illegittima acquisizione della prova e,dunque, i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue eprecede quella della lettura o dell'indicazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 40374del 14/09/2022, Rv. 283657 – 01; Sez. 3, n. 45305 del 17/10/2013, Rv. 257630– 01).Di conseguenza se la violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nelfascicolo del dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione,non determina, alcuna nullità o inutilizzabilità, essa non incide sulla possibilità delgiudice di fondare la propria decisione su prove ammesse e assunte dal precedentegiudice in diversa composizione fisica (che, come rilevato dalle Sezioni Unite,permangono nel fascicolo per il dibattimento dopo la loro assunzione), in presenzadi una completa inerzia delle parti, le quali, come nel caso che ci occupa, nonhanno chiesto al giudice la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, né hannoeccepito in appello tale violazione, che, costituendo in tutta evidenza unaquestione di diritto in punto di violazione di legge, non poteva essere proposta perla prima volta con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, co. 3, cod. proc.pen.6.2.

Con il secondo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce l’abnormità delprovvedimento con cui la Corte territoriale, in data 12.10.2023, rilevatal’incompatibilità del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] giudicante, aveva disposto il rinvio allasuccessiva udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto in tal modo, da un lato, non si è datocorso alla procedura prevista dall’art. 36 cod. proc. pen., che prevede l’inoltro delladichiarazione di astensione al presidente della Corte di appello, perché sia lui aprovvedere al riguardo; dall’altro, rilevare l’incompatibilità del singolo giudice nonrientrava nei poteri del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen., che non eracerto investito della competenza a formulare tale rilievo, senza tacere che la difesanon è stata messa in condizioni di conoscere le ragioni della suddettaincompatibilità, non indicate nella menzionata ordinanza, sicché anche sottoquesto profilo l’atto abdicativo risulta essere insanabilmente nullo, ai sensi dell’art.178, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.Si tratta di un rilievo infondato, in presenza di un costante orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte, alla luce del quale non sono affetti da alcuna causadi nullità o di abnormità gli atti compiuti dal giudice investito della trattazione delprocedimento a seguito della trasmissione diretta da altro giudice che, rilevata unapropria causa di incompatibilità, si sia unilateralmente spogliato dell'affareassegnatogli, senza l'osservanza delle disposizioni riguardanti la procedura disostituzione prevista dall'art. 36 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il collegio dellaCorte d'Appello, incompatibile alla celebrazione del processo, aveva trasmesso gliprecostituito sulla base delle generali previsioni tabellari, mediante semplice rinviodell'udienza (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 46475 del 13/07/2017, Rv. 271171 – 01,nonché, nello stesso senso, Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, Rv. 275868 – 01).6.3.

Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, con riferimento agli artt. 423, co. 2, e 429, co. 4, cod. proc. pen., inquanto il decreto che dispone il giudizio non conteneva la contestazione di cui alcapo 8), in relazione alla quale, come riconosciuto dallo stesso difensore, il giudicedel dibattimento, all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], “preso atto dell’istanza del PM.,sentito il difensore, ha disposto la notifica all’imputato [OSCURATO:PERSONA] integrazione del capo d’imputazione, dell’estratto dell’odierno verbale con copiadel capo n. 8) depositato in udienza preliminare il 7.3.2017”.Ad avviso del difensore, posto che sia la sentenza di primo grado che la sentenzadi appello evocano un errore materiale in ordine alla mancata indicazione del capo8) nel decreto che dispone il giudizio, i giudici di merito, per porre rimedio a taleerrore, avrebbero dovuto attivare la procedura di correzione dell’errore materialeprevista dall’art. 130 cod. proc. pen.In conclusione, ad avviso del ricorrente, deve ritenersi che il capo d’imputazionen. 8) sia stato illegittimamente contestato al prevenuto e che l’omessa notifica deldecreto che dispone il giudizio comprensivo del suddetto capo 8) abbiadeterminato la nullità assoluta e insanabile, ai sensi degli artt. 179 e 185 cod.proc. pen., di tutti gli atti successivi del giudizio e di entrambe le sentenze deigiudici di merito.Deduce, inoltre, il ricorrente la violazione dell’art. 423, co. 2, cod. proc. pen., inquanto all’udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la richiesta formalizzata dal PubblicoMinistero, finalizzata alla contestazione all’imputato di un fatto nuovo,rappresentato dal capo 8), non risulta aver ricevuto il necessario consensodell’imputato, così come previsto dalla norma processuale appena indicata.Si tratta di un motivo infondato.Come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza dilegittimità, invero, è legittimo il provvedimento con cui il giudice del dibattimentodispone la rinnovazione della notifica del decreto che dispone il giudizio, notificatoin precedenza in modo incompleto (cfr. Sez. 5, n. 7400 del 12/06/2013, Rv.258940 – 01).Nel caso portato all’attenzione della Suprema Corte nella richiamata decisione ildecreto originariamente notificato non conteneva uno dei capi di imputazione.Osservava sul punto il giudice di legittimità che, in riferimento alla dedotta nullitàdel decreto di citazione per incompletezza dello stesso, tale nullità deve ritenersisuscettibile di essere sanata dal giudice del dibattimento, alla stregua del principiosancito da questa Corte con sentenza Sez.

VI del 16.9.2003 n.35547,Guerrato(RV226884), per cui "non è abnorme, anzi è legittimo e doveroso, ilprovvedimento del giudice del dibattimento di correzione di un errore materiale,non produttivo di alcuna nullità, riscontrato nel decreto che disponeva il rinvio agiudizio (massima inerente alla fattispecie in cui il GUP all'esito dell'udienzapreliminare aveva disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati per una pluralitàdi reati, mentre nel decreto da notificare alle parti, non presenti in udienza, venivaerroneamente omessa un’imputazione)”.Ad avviso della Corte la nuova notifica del decreto di citazione, che conteneva lacompleta enunciazione del fatto all'imputato, disposta alla prima udienza utile dalgiudice del dibattimento, “deve ritenersi idonea a sanare il vizio originario e deveritenersi correttamente interpretata la legge penale dalla Corte territoriale,laddove rileva che il difensore era a conoscenza dell'oggetto della contestazione,essendo presente al dibattimento e avendo svolto il proprio mandato”.Applicando tali principi al caso che ci occupa, risulta evidente l’infondatezza delmotivo per come articolati dalla difesa.Non è in contestazione, infatti, che all’udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il PubblicoMinistero aveva formalizzato la contestazione dei fatti di bancarotta di cui al capo8), poi non trasfusa nel decreto che dispone il giudizio, e che il giudice di primogrado, come rilevato dalla Corte territoriale, all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], su richiestadel Pubblico Ministero, senza che venisse sollevata alcuna eccezione dal difensoredell’imputato presente, aveva disposto di notificare al [OSCURATO:PERSONA] il verbaledi udienza, in uno con il decreto che dispone il giudizio, integrato con lacontestazione di cui al capo 8), notifica che era andata a buon fine, consentendoall’imputato, presente alla successiva udienza del 14.7.2020, di difendersi(cfr. pp. 51-52 della sentenza di appello).Sotto diverso profilo, a sostegno dell’infondatezza del motivo di ricorso, si osservache, essendosi ritenuta la sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti dibancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva di cui ai capi 2) e 8)dell’imputazione (cfr. p. 52 della sentenza di appello), era del tutto legittima lacontestazione suppletiva in udienza, ai sensi dell’art. 517, co. 1, cod. proc. pen.,secondo cui quando nel dibattimento emerga la sussistenza di un reato connessoa norma dell’art. 12, co. 1, lett. b), cod. proc. pen. e non ve ne sia menzione neldecreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta all’imputato il reatopurché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.6.4.

Anche il quarto motivo di ricorso non coglie nel segno e va, pertanto, rigettato.Il ricorrente aggredisce il provvedimento con cui il giudice di appello in data10.9.2024 disponeva la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale fissandol’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per procedere, nel contraddittorio tra le parti, alla nuovaescussione del curatore fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., giàItalricambi s.p.a., dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e del consulente del Pubblico Ministero,dott. [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle cause del dissesto della [OSCURATO:SOCIETA].,sostenendo, in primis, che tale ordinanza non fosse motivata.Si tratta di un rilievo infondato, aderendo il [OSCURATO:PERSONA] al recente orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice di appello che dispone larinnovazione istruttoria, sia che proceda su sollecitazione di parte ex art. 603,comma 1, cod. proc. pen., sia che provveda d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod.proc. pen., può motivare implicitamente, all'atto dell'adozione della relativaordinanza, di natura istruttoria, in ordine alle ragioni che la rendono necessaria,sviluppando il processo argomentativo in sentenza, posto che ciò risulta coerentecon la previsione dell'art. 586 cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazioneavverso le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta solocon l'impugnazione della sentenza (cfr. Sez. 3, n. 1455 del 10/11/2023, Rv.285736 – 01, ma in senso contrario cfr. la più risalente Sez. 5, n. 23580 del19/02/2018, Rv. 273326 - 01).Di difficile comprensione appare l’eccezione volta a far valere una pretesaviolazione del disposto dell’art. 598 bis, co. 4, cod. proc. pen., secondo cui ilgiudice di appello dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle partiquando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale a norma dell’art. 603 del codice di rito.La Corte territoriale, infatti, proprio perché ha ritenuto di dover procedere d’ufficioalla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ha disposto la trasformazione delrito da non partecipato a partecipato per consentire che all’escussione dei testi siprocedesse nel contraddittorio tra le parti, non prevedendo la disposizione inesame una preventiva interlocuzione del giudice con le parti sul contenuto dellarinnovazione istruttoria, come sembra ritenere il ricorrente (cfr. p. 19 del ricorso).Quanto poi alla denunciata mancata previsione nell’ordinanza impugnata di alcunaprova contraria a favore della difesa, si tratta di un rilievo manifestamenteinfondato, perché essa non comporta alcuna violazione del disposto dell’art. 495,co. 2, cod. proc pen.[OSCURATO:PERSONA] non ignora certo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudiziodi appello implica, a norma dell'art. 495, comma primo, cod. proc. pen., che, afronte dell'ammissione di prove a carico, l'imputato ha diritto all'ammissione delleprove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prime, nel rispetto dei parametriprevisti dagli artt. 190 e 190 bis cod. proc. pen., con esclusione, quindi, delle soleprove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (cfr., ex plurimis,Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254585 – 01).Tuttavia, come evidenziato dalla stessa giurisprudenza, la violazione di taleprincipio è integrata nei casi in cui venga respinta la richiesta di prove a discaricoda parte dell’imputato, non formulata nel caso che ci occupa.Sul punto il motivo di ricorso tace, non indicando le prove a discarico chieste e nonammesse dalla Corte territoriale, né tantomeno quali siano state le richieste dirinnovazione istruttoria formulate dal ricorrente e non accolte.6.5.

Infondato appare il quinto motivo di ricorso, che si pone ai limitidell’inammissibilità, perché articolato in gran parte attraverso rilievi cheprospettano una diversa lettura delle risultanze processuali.Senza tacere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibileorientamento, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiedenecessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna dellesingole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione,se, come nella fattispecie che ci occupa, il suo discorso giustificativo indica leragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti ifatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, leargomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazionicontenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate edisattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio dimancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (cfr. Sez.1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv.277593).Ciò posto, risulta, in particolare, del tutto improprio il richiamo operato dalricorrente alla disciplina dei vantaggi compensativi nell’ambito delle operazioniinfragruppo, che rappresenta il fulcro del quinto motivo di ricorso, sin dal rilievocon cui il ricorrente denuncia un travisamento della prova circa l’affermazione dellaCorte territoriale sull’inesistenza di un gruppo di società (cfr. p. 21 del ricorso).Al riguardo appare opportuno ribadire i consolidati principi affermati in materiadalla Corte di Cassazione, attraverso l’evoluzione della sua giurisprudenza.La previsione dell'art. 2634, comma 3, c.c., che, relativamente alla fattispecieincriminatrice dell'infedeltà patrimoniale degli amministratori esclude la rilevanzapenale dell'atto depauperatorio in presenza dei cd.

"vantaggi compensativi" deiquali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sarebbe stata in gradodi fruire in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo dì società,conferisce valenza «normativa» a principi — già desumibili dal sistema, in puntodi necessaria considerazione della reale offensività — che sono senz'altroapplicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e,segnatamente a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi odissipativi.Pertanto, se si accerta che l'atto dispositivo compiuto dall’amministratore nonrisponde all'interesse diretto della società e che da esso è scaturito nell'immediatoun danno al patrimonio sociale, potrà ben ammettersi che il medesimoamministratore deduca e dimostri l'esistenza di una realtà di gruppo alla luce dellaquale anche quell'atto è destinato ad assumere una coloritura diversa e quelpregiudizio a stemperarsi.Per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, tuttavia, non èsufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornirel'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società chesubisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del grupposocietario cui essa appartiene (cfr. Sez.

V, 6/10/2011, n. 48518, rv. 251536).Avendo tale analisi lo scopo di verificare l’offensività in concreto della condotta,non è sufficiente a escludere la riconducibilità di un'operazione di diminuzionepatrimoniale senza apparente corrispettivo ai fatti di distrazione o dissipazioneincriminabili la mera ipotesi della sussistenza di vantaggi compensativi, ma occorreche gli ipotizzati benefici indiretti della società fallita, che l’amministratore hal’onere di allegare e provare, risultino non solo effettivamente connessi a unvantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacementegli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta: in guisa tale da nonrenderla capace di incidere (perlomeno nella ragionevole previsione dell'agente)sulle ragioni dei creditori della società (cfr. Sez. 5, 24/05/2006, n. 36764, Rv.234605; Sez. 1, 26/10/2012, n. 48327; Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Rv.257562 – 01).Può pertanto conclusivamente affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta,qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra società appartenenti almedesimo gruppo, solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nellalogica e nell'interesse del gruppo, può consentire di ritenere legittima l'operazionetemporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata, nel qual caso èl'interessato a dover fornire la prova di tale circostanza (cfr. Sez. 5, 9.5.2012, n.29036, Rv. 253031; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, Rv. 271149 - 01).Poiché nella vigente normativa il gruppo o collegamento di società è privo dipersonalità giuridica - la quale permane individualmente in capo alle societàcomponenti - la nozione di interesse sociale deve essere valutata tenendo contodella autonomia soggettiva delle singole società del gruppo e della impossibilitàper i creditori di "inseguire" i beni su cui rivalersi, nel caso in cui gli stessi, uscitidalla disponibilità della società collegata siano stati dirottati nel patrimonio dellasocietà collegata (cfr. Sez. 5, 06/10/1999, n. 12897, Rv. . 214861 - 01).Il trasferimento di risorse infragruppo, ovvero tra società appartenenti allo stessogruppo imprenditoriale, infatti, specialmente quando venga effettuato a vantaggiodi una società già in difficoltà economiche, non è consentito e deve esserequalificato come vera e propria distrazione ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.216 l. fall, sul rilievo che le società, pur appartenendo allo stesso gruppo, sonopersone giuridiche diverse e, pertanto, i creditori della società depauperata maipotrebbero rivalersi dei loro crediti inseguendo i beni ceduti da una società adun’altra dotata, ovviamente, di un’ autonoma personalità giuridica, posto che lagaranzia dei creditori è data proprio dal patrimonio sociale, che viene depauperatoallorché vengano effettuati trasferimenti di beni ad altra società, con conseguentediminuzione della garanzia (cfr. Sez. 5, 15/07/2008, n. 39546).In applicazione di tali principi è stato affermato che in tema di bancarottafraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione ditrasferimento di somme da una società ad un'altra, non è sufficiente allegare lapartecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo"gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldofinale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppoovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (cfr. Sez. 5, n. 47216 del10/06/2019, Rv. 277545; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675).In questa prospettiva si segnala Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Rv. 269702 –01, che riafferma il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolentapatrimoniale, la natura distrattiva di un'operazione infragruppo può essere esclusain presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamentenegativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (cfr.,nello stesso senso, Sez. 1, n. 18333 del 01/12/2022, Rv. 284537 – 01).In questo caso la Suprema Corte ha censurato la sentenza impugnata che avevaaffermato la natura distrattiva del trasferimento di risorse dalla società fallita adaltre società del gruppo, senza considerare la prospettazione da partedell'imputato di un evidente vantaggio compensativo per i creditori della fallitaconseguente a tale operazione, trattandosi di società debitrice solidale con lesocietà del gruppo sostenute verso i medesimi creditori ed in particolare verso ilsistema bancario con cui si erano raggiunti accordi di consolidamento del debitodi gruppo con la sospensione temporanea e condizionata del decorso degliinteressi, cosicché il fallimento di una di esse avrebbe comportato l'attivazionedella responsabilità solidale della società fallita con l'aggravio di pesantissimiinteressi di cui avrebbero subito gli effetti negativi gli stessi creditori individualidella società.Di particolare interesse risulta anche Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, Rv. 287233– 01, che descrive puntualmente la natura dei vantaggi compensativi, affermandoche, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i vantaggi compensativi,conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ.,idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, devonopresentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità ed essere di valorealmeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla societàfallita.In motivazione, la Corte ha precisato che la prevedibilità del vantaggio deve essereverificabile attraverso idonea e attendibile documentazione della "holding" e dellasocietà eterodiretta quale, a titolo esemplificativo, il "business plan", i progettiindustriali, le relazioni sulla gestione degli amministratori, i verbali del Consiglio diamministrazione, la corrispondenza, i contratti e le altre evidenze contabili.Affinché sia configurabile un "gruppo di imprese", infine, occorre dimostrare lasussistenza un rapporto di direzione nonché di coordinamento e controllo dellerispettive attività degli enti che ne fanno parte, facente capo al soggetto giuridicocontrollante (cfr. Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Rv. 273635).Letto alla luce di tali princìpi il ricorso dell’imputato appare carente sotto diversiprofili.Innanzitutto, in esso si afferma genericamente la riconducibilità delle società falliteItalricambi s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. a un gruppo societario “governatodalla ITP Benelli, in persona del suo amministratore delegato, ing. [OSCURATO:PERSONA] DiCelso” (cfr. p. 22 del ricorso), sol perché dalla documentazione prodotta in giudiziosi evince che la “ITP Benelli ha versato la somma di complessivi euro 1.000.000,00per acquisto del gruppo IRW di cui facevano parte anche le società fallite WTC eItalricambi“, da ciò deducendo, in ragione della “genuina partecipazione delMazziotti all’avventura imprenditoriale delle fallite”, rimarcata dallo stesso giudicedi appello in ragione del conferimento da parte del prevenuto di ben 900.000,00euro in società bisognose di liquidità, che la condotta dell’imputato andava valutatacome esercizio dell’attività di impresa e per le finalità del gruppo ovvero, al limite,ai sensi dell’art. 216 l. fall., per escludere l’elemento soggettivo della distrazione.Il ricorrente, tuttavia, omette di specificare quali fossero i poteri di direzione,coordinamento e controllo esercitati dalla controllante nei confronti dellacontrollata e delle altre società del gruppo e di fornirne adeguata dimostrazione,presupposto indefettibile per l’eventuale riconoscimento dei vantaggicompensativi.Sotto questo profilo, la pur sintetica affermazione della Corte territoriale, sullainsussistenza “di un gruppo di imprese tecnicamente inteso”, alla luce delledichiarazioni rese dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, sentito in sede dirinnovazione istruttoria innanzi al giudice di appello, trattandosi, come evidenziatodal suddetto consulente di società legate solo dal fatto di essere amministrate dallostesso soggetto, il [OSCURATO:PERSONA], per l’appunto, non risulta contraddetta inmodo efficace dal ricorrente.Quest’ultimo si concentra su elementi del tutto generici o manifestamenteinfondati, affermando che il giudice di primo grado avrebbe riconosciuto l’esistenzadel gruppo di società di cui si discute, senza che tuttavia tale assunto possa esserericavato dal frammento della motivazione della sentenza del Tribunale riportatonel corpo del ricorso alle pagine 22-23; deducendo un inesistente travisamentodelle dichiarazioni del consulente del Pubblico Ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], che nellostralcio delle stesse inserito sempre all’interno del ricorso riconduceva ilmenzionato versamento di 900.000,00 euro alla semplice intenzione della ITPBenelli di rilevare il gruppo, senza nemmeno specificare se tale intenzione si fossetradotta in realtà, avanzando, anzi, dubbi al riguardo; richiamando del tuttogenericamente “quanto emerge dalle relazioni delle curartele WTC e [OSCURATO:SOCIETA]”,nonché il contenuto della “prova dichiarativa resa dalla curatrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]”(cfr. p. 24 del ricorso).Già quanto illustrato sarebbe sufficiente a escludere in radice qualsiasi rilevanzaal tema delle operazioni infragruppo, ma il ricorso appare carente anche sotto ilprofilo della specifica indicazione da parte dell’imputato di quei vantaggicompensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, commaterzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazioneinfragruppo, che, come si è detto, devono presentare i requisiti di certezza,congruità e proporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificioeconomico inizialmente sopportato dalla società fallita.In ordine, in particolare, all’operazione contestata nel capo 2), infatti, il ricorrente,anche nei richiami operati ai motivi di appello, non va oltre la genericaaffermazione che l’operazione, avendo a oggetto il corrispettivo da versare allasocietà americana per ottenere il completamento di una due diligence (in italiano,letteralmente, necessaria diligenza, termine con cui si indica l'attività diinvestigazione e approfondimento di dati e informazioni relativi all'oggetto di unatrattativa di natura economica), necessaria per far ottenere al “Gruppo ITP” unfinanziamento di 7.500.000,00 dollari americani, si sarebbe risolta, con una sortadi effetto a cascata, in un vantaggio anche per la società fallita, senza chiarire inche termini tale vantaggio si sarebbe concretizzato in modo da assicurarel’indispensabile riequilibrio degli effetti immediatamente negativi per la societàfallita e la conseguente neutralizzazione degli svantaggi per i creditori sociali.Sul punto il ricorrente denuncia un travisamento per omessa valutazione di unaprova decisiva, “costituita dalla documentazione della commissione per duediligence prova idonea a dimostrare come l’attività posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA],in qualità di amministratore delegato della ITP Benelli, nonché titolare dal28.12.2012 del gruppo IRW fosse chiaramente svolta in funzione e per ilperseguimento dell’interesse del gruppo, complessivamente inteso” (cfr. p. 31 delricorso).Anche in questo caso, tuttavia, il riferimento ai vantaggi che la società fallitaavrebbe ottenuto dall’operazione vengono assertivamente affermati in maniera deltutto generica e avulsa da dati concreti.Deve, peraltro, ribadirsi il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi silimitino a lamentare, come nel caso in esame, l'omessa valutazione, da parte delgiudice dell'appello, delle richieste articolate con il relativo atto di gravame,rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, alfine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumonoirrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorsocontenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fattoda sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Sez. 3, 4.11.2014, n. 35964, Rv.264879; Sez. 3 n. 8065 del 21.9.2018, Rv. 275853).Quanto all’errore segnalato dalla difesa in cui è incorsa la Corte territorialenell’indicare che la data dell’accredito, eseguito il [OSCURATO:DATA_NASCITA], risale ad appena unmese prima che l’imputato si dimettesse dalla carica di amministratore dellasocietà fallita, confondendola con quella del fallimento, dichiarato il 27.5.2015, sirisolve in una censura inammissibile, in quanto versata in fatto, non escludendo lostesso ricorrente che nel momento in cui venne effettuato il bonifico la societàfallita fosse in uno stato di crisi economica, anche se non di insolvenza, notoall’imputato (cfr. p. 32 del ricorso), che, peraltro, come evidenziato nello stessoCianci di acquisire nel 2012 le società poi fallite, nella consapevolezza che esse sitrovavano in una crisi di liquidità temporanea, che nel 2013 gli si era rivelata nellasua gravità (cfr. pp. 21-22 della sentenza di secondo grado).Quanto alla contestazione di cui al capo 8) va rilevata la manifesta infondatezzadel rilievo difensivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie resedall’imputato al curatore fallimentare e da quest’ultimo riversate nella relazione asua firma, con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di avere dispostopersonalmente i pagamenti indicati nel menzionato capo d’imputazione.Al riguardo, premesso che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sonosoggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen.,in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e lasua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti dicui all'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013,Rv. 257584; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Rv. 255062), deve ritenersicostituzionalmente legittima la previsione della testimonianza del curatore inordine a quanto dichiaratogli dal fallito in sede di procedura fallimentare.In questo senso si era già espressa Sez. 5, n. 41134 del 15/10/2001, Rv. 220257,che, richiamando Corte cost. sentenza n. 136 del 1995, ha affermato che, in temadi dichiarazioni autoindìzianti, non è applicabile alle dichiarazioni rilasciate alcuratore dal fallito la disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., cheprevede la inutilizzabilità di tali dichiarazioni se siano state rese alla autoritàgiudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto esseresentito in qualità di imputato, e che tale esclusione non può ritenersi in contrastocon gli artt. 3 e 24 della Costituzione, anche alla luce dell'art. 111 Cost. nell'attualeformulazione; come chiarito dalla Corte Costituzionale, infatti, il divieto di cuiall'art. 62 cod. proc. pen. presuppone pur sempre "che le dichiarazioni su cuidovrebbe vertere la testimonianza de auditu siano state rese (anchespontaneamente) in occasione del compimento di ciò che debba comunquequalificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento" (Corte Cost, sentenza n.237 del 1993); e, secondo la Consulta, "è sicuramente da escludere che ledichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese nel corso delprocedimento penale, non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentaresia preordinata alla verifica di una notitia criminis" (cfr.

Corte Cost. n. 136 del1995; nonché Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, Rv. 272664 – 01; Sez. 5, n. 17828del 09/02/2023, Rv. 284589 – 02), sicché esse non possono considerarsidichiarazioni autoincriminanti, nemmeno alla luce dell’art. 6 della C.E.D.U.Sotto quest’ultimo profilo i precedenti della Corte EDU richiamati dal ricorrente(cfr. p. 35 del ricorso) non colgono nel segno.Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di questa Corte il principio espressodalla Corte EDU (sentenze 17 dicembre 1996, Saunders c. [OSCURATO:PERSONA] e 27 aprile2004, Kansal c. [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui il diritto inglese viola l'art. 6 della CEDUnella parte in cui consente l'utilizzo contro il fallito delle dichiarazioni rese alcuratore ed ottenute esercitando poteri obbligatori, non è applicabile al dirittonazionale per la diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentareitaliana e di conseguenza non preclude la possibilità di utilizzare le dichiarazionirese dal fallito ed inserite nella relazione ex art. 33 legge fall. (cfr. Sez. 5, n. 38431del 17/05/2019, Rv. 277342 – 01, nonché la già citata Sez. 5, n. 17828 del09/02/2023, Rv. 284589 – 02).Allo stesso modo, è inconferente il richiamo alla sentenza della Corte E.D.U. del18 febbraio 2010, [OSCURATO:PERSONA] v.

Russia, relativa a una caso in cui ilricorrente, in un verbale di ispezione redatto da agenti di polizia, aveva di fattoammesso la propria responsabilità per furto di carburante, senza essere statopreventivamente avvisato del privilegio contro l'autoincriminazione e del diritto alsilenzio, proprio per la diversità del ruolo svolto e dei poteri esercitabili dal curatorefallimentare e dagli agenti di polizia, istituzionalmente preposti all’accertamento diun fatto costituente reato.Del resto, come sottolineato dalla Corte territoriale, è stato lo stesso imputato insede di dichiarazioni spontanee rese in dibattimento, a riconoscere di essere statol’autore dei pagamenti, come confermato documentalmente anche dal contenutodelle mail dallo stesso inviate alla dipendente amministrativa Dominutti (cfr. p. 50della sentenza di appello).Sempre in relazione alle condotte distrattive di cui al capo 8) vanno ribadite leconsiderazioni già svolte esaminando l’operazione di cui al capo 2): non è stataadeguatamente dimostrata dal ricorrente l’esistenza di un gruppo di società alquale partecipasse la [OSCURATO:SOCIETA]. e non risultano specificamente indicati, nédimostrati, i concreti vantaggi che i pagamenti nei confronti di terzi, effettuatiprelevando le relative somme di denaro dai conti correnti della società fallita,senza che vi fosse alcuna attività svolta dai beneficiari dei bonifici in favore dellaItalricambi s.p.a., avrebbero prodotto sulla situazione patrimoniale diquest’ultima, riequilibrando gli effetti negativi del depauperamento patrimoniale,direttamente incidente sulle ragioni del ceto creditorio, determinato dagli attidistrattivi.Si tratta di una genericità che caratterizzava lo stesso motivo di appello, comeevidenziato dal giudice di secondo grado, nel seguente passaggio motivazionale:“la giustificazione secondo cui si sarebbe trattato di “spese necessarie” per evitareprocedure esecutive o, peggio, istanze di fallimento nei confronti di imprese del“gruppo” amministrato dall’imputato” (giustificazione acriticamente reiterata neimotivi di ricorso) “è del tutto generica e soprattutto non tiene in considerazioneche non esisteva alcun “gruppo” societario coinvolgente [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] – ITP Benelli” (cfr. p. 50 della sentenza di secondo grado).Tale originaria genericità del motivo di appello si riverbera anche sulcorrispondente motivo di ricorso.Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento della giurisprudenza dilegittimità, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p.,il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggettodei motivi di appello, tale dovendosi intendere la prospettazione nei motivi digravame di una censura articolata in forma generica, anche nel caso in cui solosuccessivamente essa venga illustrata in termini specifici con la proposizione delricorso in cassazione (cfr. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306).La motivazione della sentenza oggetto di ricorso, del resto, non risulta némanifestamente illogica, né contradditoria, laddove la Corte territoriale evidenziala natura distrattiva dei pagamenti di cui al capo 8) sulla base di due ordini diconsiderazioni: da un lato, in quanto si tratta di erogazioni disposte in favore disoggetti ([OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].r.l., quest’ultima beneficiaria di un compenso relativo a una consulenza svolta infavore della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].) che non risultavano avere svolto attivitàin favore della fallita, circostanza che rendeva tali erogazioni non corrispondenti aun interesse sociale; dall’altro, le suddette erogazioni sono stare disposte in unmomento (tra il 28.12.2012 e il 23.7.2013) in cui la società fallita “era da tempoin grave dissesto, come documentato dalla curatrice, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. p. 50della sentenza di secondo grado).Tale epilogo decisorio risulta conforme ai principi affermati dal consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto dibancarotta fraudolenta per distrazione, sotto il profilo oggettivo, qualunqueoperazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi ilcorrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirnel'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento delpatrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 15679del 05/11/2013, Rv. 262655; Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106).Del pari costante risulta nella giurisprudenza di legittimità l’insegnamento,secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova delladistrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibiledalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, come avvenuto nelcaso in esame, della loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze dellasocietà (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848; Sez. 5,n. 6548 del 10/12/2018, Rv. 275499; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv.279204).Anche sotto il profilo soggettivo la motivazione della sentenza oggetto di ricorsoappare conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,alla luce del quale l’elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico,per il quale è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l'attivitàdistrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sulpatrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sianecessaria l'intenzione di causarlo ovvero che l'agente abbia consapevolezza dellostato di insolvenza dell'impresa, (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del13/02/2014, Rv. 260407, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739).Nel caso in esame la prova del dolo è stata correttamente desunta dalla mancanzadi una ragione giustificatrice degli indicati pagamenti, in un contesto di estremadifficoltà economica della società acquisita dall’imputato, di cui si è già detto,dunque in presenza di un indice di fraudolenza, che, pur non essendoindispensabile, in quanto il depauperamento del patrimonio della fallita è stato laconseguenza di una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativaipotesi qualificatoria (cfr. Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284), coloracomunque l’atteggiamento psicologico dell’imputato in termini di consapevolezzae volontà di porre in essere una condotta in concreto pericolosa per la garanziadei creditori.Proprio la mancanza di una ragione giustificativa, mettendo in luce la mancanzadella rispondenza a un interesse precipuo della società fallita dei richiamatipagamenti, dai quali quest’ultima non ha ricavato alcun vantaggio diretto, nonconsente di affermare che l’imputato abbia agito con imprudenza, ma pur semprenell'interesse dell'impresa, con conseguente impossibilità di qualificare la suacondotta, come preteso dal ricorrente, ai sensi dell’art. 217, n. 2), l. fall., avendoegli agito con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con lasalvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditorialla conservazione delle garanzie patrimoniali (cfr. Sez. 5, n. 15850 del26/06/1990, Rv. 185886 – 01).Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è da tempo attestata sul condivisibileprincipio, alla luce del quale non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice di cuiall'art. 217, comma primo, n. 2, legge fall., integrata da operazioni di manifestaimprudenza, ma la più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta, nel caso dioperazioni che abbiano comportato, in pressoché totale assenza di vantaggi, unnotevole impegno economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita(nel caso in esame l’ammontare delle erogazioni disposte dal [OSCURATO:PERSONA] risulta parialla ragguardevole cifra di 30.412,00 euro), atteso che le operazioni imprudenti,realizzate pur sempre nell'interesse dell'impresa, sono quelle in tutto o in partealeatorie o frutto di scelte avventate, tali da rendere palese a prima vista che ilrischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo (cfr., ex plurimis,Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, Rv. 279973 – 01).7.

Anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, essendosorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili, perché generici etendenti a una sostanziale rivalutazione delle risultanze processuali, nonconsentita in questa sede.In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguitodall’imputato, che si risolve, in larga parte, in una mera e del tutto generica letturaalternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, sidemanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea algiudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di provavalutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Sez. 6,22/01/2014, n. 10289; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 6, n.25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv.277758).Senza tacere, da un lato, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità concondivisibile orientamento, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazionenon richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta aciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'attod'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste afondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai finidel giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte asostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza,devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, conconseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazionedi cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 37588 del18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593);dall’altro, che, trattandosi di “doppia conforme”, resta preclusa la deducibilità delvizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato evalutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonomaconsiderazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (cfr., ex plurimis,Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Rv. 269906 – 01).Ciò posto va evidenziato che alla giurisprudenza di legittimità non è estranea laconoscenza del meccanismo del c.d.

"leveraged by out", di cui, nelle non numerosepronunce in cui esso ha formato oggetto di riflessione, sono stati delineati i trattifondamentali, in cui assume un ruolo di fondamentale importanza l’esistenza di unsolido progetto industriale alla base dell’operazione destinata a concludersi con lafusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllodell’altra, secondo il chiaro disposto dell’art. 2501 bis cod. civ., intitolato “Fusionea seguito di acquisizione con indebitamento”, che rappresenta il punto diriferimento normativo della disciplina del c.d.

"leveraged by out"Si è, così, affermato che l'operazione con la quale, di una società operativa, siaceduto a credito parte del pacchetto azionario ad altra società, creata in modostrumentale per effettuare il detto acquisto con previsione di indebitamento e alfine di compiere attività di gestione di interesse della prima, per poi esseredestinata alla fusione per incorporazione con la medesima e ripianare il debito congli utili dell'attività posta in essere, potrebbe integrare il reato ex art. 223 commasecondo n. 2 L. fall. , quale "operazione dolosa", ove si dia prova che il "leveragedby out" attuato attraverso il procedimento di fusione non era, al momento del suoavvio, sorretto da un effettivo progetto industriale (cfr. Sez. 5, n. 23730 del18/05/2006, Rv. 235324 – 01).Conclusione che consente di rigettare il motivo di ricorso con cui l’imputatocontesta in radice la possibilità di ricondurre l’operazione di LBO di cui si discutealla fattispecie della bancarotta impropria di cui all’art. 223, co. 1, n. 2), l.fall.,proprio in forza del menzionato precedente (cfr. p. 24 del ricorso) citato, tuttavia,parzialmente, vale a dire senza fare riferimento alla contestuale affermazione che,come si è visto, fa derivare la natura dolosa "del “leveraged by out" dallacircostanza, sussistente nel caso che ci occupa, dell’assenza di un effettivoprogetto industriale.Nella già citata Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, Rv. 279973 – 01, si è, inoltre,sottolineato come sia configurabile il reato di bancarotta fraudolenta perdistrazione in una operazione di "leveraged buy-out", realizzata mediante ilprelievo di rilevanti risorse da una società, già in stato di dissesto, per fornireall'acquirente le provviste finanziarie necessarie al pagamento delle quote ad unprezzo sovrastimato.Più di recente si è affermato che integra il reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale per distrazione, e non un'operazione legittimamente eseguita di c.d."leveraged buy out" ai sensi dell'art. 2501-bis cod. civ., la fusione, a seguito diacquisizione con indebitamento, priva di giustificazione imprenditoriale, basata suun piano economico e finanziario inattendibile, non idoneo a garantire il rimborsodel debito contratto per l'acquisizione e il pagamento delle obbligazioni pregresse(cfr. Sez. 5, n. 41741 del 17/10/2025, Rv. 289088 – 01).In tale ultima decisione si è opportunamente evidenziato che “il levereged buy outpuò considerarsi correttamente effettuato quando: il piano economico-finanziariosia concreto, realistico e fondato su dati contabili attendibili; i flussi di cassaprevisti siano ragionevolmente calcolati e idonei a garantire il rimborso del debitocontratto per l’acquisizione; la società risultante dalla fusione sia in grado, in unaprospettiva di continuità aziendale, di far fronte alle obbligazioni pregresse e aquelle derivanti dall’operazione; la relazione dell’esperto asseveratore sia fondatasu un’analisi critica e indipendente della situazione patrimoniale, economica efinanziaria delle società coinvolte”.Orbene, rimandando a quanto si è già osservato al punto 5 della presentemotivazione, non è revocabile in dubbio che il percorso argomentativo seguito daigiudici di merito e, in particolare, dalla Corte di appello, si inserisce a pieno titoloin tale alveo giurisprudenziale, avendo essi evidenziato, con motivazione articolatae dotata di intrinseca coerenza logica, la totale assenza di un effettivo e credibilepiano economico e finanziario, non essendo tale il c.d.

“term sheet” sottoscrittocon Unicredit, come sottolineato dal contributo conoscitivo fornito dalla curatricedel fallimento, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nonché il mancato raggiungimento dell’obiettivo cuiavrebbe dovuto mirare l’intera operazione, costituito secondo la previsionenormativa dalla fusione tra la società target e la società veicolo.Tale obiettivo non si verificava per una precisa scelta, in quanto nel 2006 eraintervenuta la scissione della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva portato alla nascita dellaTech [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale era stato trasferito solo formalmente il debito dellasocietà lussemburghese verso Unicredit, debito che in realtà incombeva suItalricambi s.p.a., in un contesto in cui entrambe le società non erano dotate dellerisorse per farvi fronte, tanto da essere destinate al fallimento.Circostanze che, con ragionamento logicamente coerente, il giudice di appellovalorizza allo scopo di rimarcare, in accordo con quanto riferito dalla curatricefallimentare e dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], ilcarattere meramente speculativo dell’intera operazione, finanziariamenteinsostenibile, il cui scopo era quello di acquisire da parte della società veicololussemburghese le quote della [OSCURATO:SOCIETA] per poi rivenderle, per un prezzomaggiorato rispetto ai costi sostenuti per l’acquisto della società target, ad unasocietà americana concorrente godendo della normativa fiscale più favorevolevigente in Lussemburgo, che non prevedeva la tassazione delle plusvalenze, adifferenza di quanto contemplato dalla normativa italiana.Come ribadito dalla Corte territoriale, l’imposizione alla [OSCURATO:SOCIETA]. di uncanone di affitto fuori mercato dei capannoni industriali conferiti alla [OSCURATO:PERSONA].r.l., in uno con l’obbligo di procedere alla distribuzione annuale di tutti gli utili,in conseguenza della scissione, aveva fatto sì che la società target pagasse da solal’acquisto delle proprie quote, ma in misura fin da subito sproporzionata rispettoal proprio flusso finanziario, come dimostrato dal fatto che in pochissimi anni lasocietà era già entrata in una fase di insolvenza.Non appare revocabile in dubbio che la scelta di non procedere alla fusione ma allascissione della società target favoriva l’intento speculativo, in quanto “proteggeva”la società veicolo lussemburghese, che, ove si fosse proceduto alla fusione,avrebbe dovuto assumere gli obblighi gravanti sulla società target sortiprecedentemente alla fusione, ai sensi dell’art. 2504 bis cod. civ.A fronte di tale argomentare, certo non manifestamente illogico, nécontraddittorio, il ricorrente incentra le sue critiche, reiterandole nei diversi puntiin cui si articola l’atto di impugnazione, su tre questioni fondamentali: 1)l’impossibilità di ritenere integrata la contestata fattispecie di bancarottaimpropria, in quanto tale reato sulla base della stessa previsione normativa,richiede una pluralità di operazioni, mentre nel caso in esame si tratta di una solaoperazione di investimento; 2) il [OSCURATO:PERSONA] non può comunque essere chiamato arispondere dei reati in addebito, perché egli era un semplice prestanome degliamministratori di fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti dei qualisi è proceduto separatamente), come del resto affermato dai giudici di merito,avendo egli agito come semplice fiduciario dei suddetti amministratori di fatto,limitandosi a seguire le loro istruzioni; 3) il progetto industriale posto a basedell’operazione era valido ed effettivo.Si tratta di rilievi non condivisibili per le seguenti ragioni.Si è da tempo evidenziato, infatti, che, in tema di bancarotta fraudolenta, leoperazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo, n. 2, l. fall., attengono allacommissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla leggeall'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad attiintrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa epostulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non giàdirettamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione,occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturaleriscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o,comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato.In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione dioperazione dolosa data nella sentenza impugnata proprio al protratto, esteso esistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentandoingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendevaprevedibile il conseguente dissesto della società (cfr. Sez. 5, n. 47621del25/09/2014, Rv. 261684).Nel caso in esame appare evidente come proprio il complesso meccanismo di LBOideato ed attuato dagli amministratori di fatto con la complicità del [OSCURATO:PERSONA] abbiadato vita a un fatto di particolare complessità, concretizzatosi in una pluralità dihanno condotto al fallimento delle due societàVa, inoltre, evidenziato, con riferimento alla seconda questione, che, comeaffermato di recente da una condivisibile decisione di questa Corte, ai fini dellaconfigurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultaredimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dologenerico, che ricomprende anche il dolo eventuale, ossia la coscienza e volontàdelle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza dellacondotta anti doverosa (Nella specie, sistematico e protratto inadempimento delleobbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale: cfr.Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349 - 01).Principio che va integrato dal consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui, in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare ildolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la genericaconsapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecitecompiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (cfr. Sez. 5, n.50348 del 22/10/2014, Rv. 263225-01; Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv.279831).Orbene i giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi ora richiamati,indicando, con logico argomentare, tutta le circostanze di fatto, da cui si deduce,che il [OSCURATO:PERSONA], da un lato, debba ritenersi avere rivestito il ruolo di amministratoredi diritto della [OSCURATO:PERSONA]; dall’altro, abbia partecipato e condiviso le realifinalità speculative perseguite dagli amministratori di fatto, dando vitaall’operazione di LBO di cui si discute, sulla base dei suoi rapporti diretti con AzzanoCantarutti e [OSCURATO:PERSONA] e della sua elevata competenza professionale, che avrebbedovuto fargli avere immediata contezza, sia delle finalità speculative perseguitedagli amministratori di fatto, sia dell’assenza di un valido progetto industriale (cfr.pp. 10-11; 44-46 della sentenza di appello).I rilievi articolati al riguardo dal ricorrente, oltre ad essere versati in fatto nellaparte in cui contestano la partecipazione dell’imputato alle decisioni operativeriguardanti l’operazione di LBO, non colgono nel segno.Ove anche si volesse ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse un semplice prestanome dei dueamministratori di fatto ovvero che egli fosse parte di un contratto fiduciario, con ilquale gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli avevano affidato la gestione della societàlussemburghese, ciò non sarebbe sufficiente a escludere la sua responsabilità.Come affermato, infatti, con orientamento costante dalla giurisprudenza di questaCorte, in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto rispondeunitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveval'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la genericaconsapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli,distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che ilsoggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore;tuttavia allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratoreesclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dallapropria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dologenerico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale)possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (cfr., explurimis, Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767 – 01).Allo stesso modo il conferimento di un incarico fiduciario da parte degliamministratori di una società non determina alcuna esenzione da responsabilitàper colui che, investito, dell’incarico, aveva condiviso il disegno illecito degliamministratori (cfr. Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Rv. 257566 – 01) e la stessaeventuale natura fiduciaria di una società non esclude la responsabilitàdell’amministratore per i fatti di bancarotta eventualmente commessi (cfr. Sez. 5,n. 27410 del 25/05/2022, Rv. 283580 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 28031 del11/03/2019, Rv. 276921 – 01).Quanto ai rilievi articolati con riferimento all’esistenza di un valido progettoindustriale (cfr. pp. 14-24 del ricorso), alla prevedibilità del dissesto da partedell’imputato (cfr. pp. 24-27 del ricorso) e alla sussistenza dei fatti contestati nelcapo 4), pacificamente distrattivi sulla base dei principi generali richiamati in sededi esame della posizione del [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda (cfr. pp.28-36 del ricorso), anche in questo caso, a fronte della concorde valutazioneeffettuata al riguardo dai giudici di merito, sulla base dei contributi conoscitiviforniti dal curatore fallimentare, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], e dal consulente tecnico delpubblico ministero, si tratta di rilievi versati in fatto, esulando dal novero dei vizideducibili nel caso di “doppia conforme”.Si tratta di rilievi, peraltro, anche generici nella misura in cui la versione alternativadelle risultanze processuali proposta dal ricorrente, si fonda su affermazioniassertive, che, in definitiva, si risolvono in un semplice richiamo ai motivi diappello.Va solo aggiunto che anche in questo caso non può applicarsi la disciplina in temadi vantaggi compensativa per le medesime ragioni già indicate esaminando laposizione del [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda.Difetta, infatti, la specifica indicazione da parte dell’imputato di quei vantaggicompensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, commaterzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazioneinfragruppo, che, come si è detto, devono presentare i requisiti di certezza,congruità e proporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificioeconomico inizialmente sopportato dalla società fallita [OSCURATO:SOCIETA]8.

Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616,c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.Gli imputati vanno, altresì, condannati alla rifusione delle spese di rappresentanzae difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, che si liquidanoin complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge, P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro4.500,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
05/1955avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di TriesteVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e insiste perl'accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi di ricorso e ne chiedel'accoglimento.1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Trieste riformava insenso favorevole al solo imputato [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alladeterminazione dell’entità del trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui ilTribunale di Udine, in data 18.6.2021, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] eMazziotti di [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alle pene, principali e accessorie ritenute digiustizia, oltre al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costitutaparte civile, in relazione, il [OSCURATO:PERSONA], ai reati di bancarotta fraudolenta patrimonialeper distrazione e di bancarotta fraudolenta impropria di cui ai capi 4) (conesclusione della distrazione della somma di euro 500.000,00) e 7)dell’imputazione; il [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai fatti di bancarotta fraudolentapatrimoniale per distrazione di cui ai capi 2) e 8) dell’imputazione.2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l’annullamento,hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con distinti atti diimpugnazione a firma dei rispettivi difensori di fiducia.2.1. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in relazione ai reati di cui ai capi 4) e 7), erroneaapplicazione degli artt. 216 e 223, co. 2, n. 2), 110, 43 cod. pen., nonchéviolazione dell’art. 125, co. 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 606, lett. e),cod. proc. pen., come si vedrà meglio in seguito analizzando specificamente isingoli motivi di ricorso.2.2 [OSCURATO:PERSONA] lamenta: 1) violazione di legge processuale inrelazione agli artt. 525 e 511 cod. proc. pen.; 2) violazione di legge e vizio dimotivazione, con riferimento agli 34,36, co. 3, 178, co. 1, lett. a), 179 cod. proc.pen., e l’abnormità del provvedimento adottato dal Presidente del Collegioall’udienza del 12.0.2023, con conseguente nullità degli atti successivi ex art. 185cod. proc. pen.; 3) violazione di legge in relazione agli artt. 423, co. 2, e 429 cod.proc pen., per illegittima modificazione dell’imputazione rispetto a quellaoriginariamente contestata nel decreto di rinvio a giudizio, con conseguente nullitàex art. 178, co. 1, lett. b) e c) cod. proc. pen.; 4) violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione all’art. 603, co. 1 e 3, cod. proc. pen., in punto di omessamotivazione in ordine alla richesta di rinnovazione istruttoria formulata dalricorrente e sull’assoluta necessità della rinnovazione istruttoria, nonché violazionedell’art. 598 bis, co. 4, cod. proc. pen., in quanto la rinnovazione dell’istruzionedibattimentale è stata disposta senza la previa fissazione dell’udienza partecipata,e dell’art. 603, co. 3, cod. proc. pen., in relazione all’art. 495, co. 2, cod. proc.pen., posto che, a fronte della rinnovazione istruttoria, con disposizione di provadichiarativa a carico, l’imputato non è stato ammesso a conferire prove a discarico;5) mancanza di motivazione in relazione ai motivi di cui ai numeri 1), 3), 4), 5)dell’atto di appello, e contraddittorietà della motivazione, travisamento della provaper omissione, nonché violazione di legge in ordine all’art. 216 l. fall., conconseguente assenza dell’elemento soggettivo del reato.2.3 Con conclusioni scritte del 3.3.3026 il difensore e procuratore speciale dellacostituita parte civile “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA]”,avv. [OSCURATO:PERSONA], chiede il rigetto dei ricorsi, con condanna dei ricorrenti alpagamento delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, rimettendosi, quantoall’entità delle stesse, al giudizio della Corte.4. I ricorsi vanno rigettati, essendo sorretti da motivi, in parte infondati, in parteinammissibili, per le ragioni di seguito indicate.5. Per una migliore comprensione dei motivi di ricorso occorre riassumerebrevemente le vicende che hanno portato alla condanna dei due ricorrenti, conuna decisione che per quanto riguarda l’affermazione della responsabilità penaleintegra gli estremi di una “doppia conforme”.Partendo dalla ricostruzione dei fatti effettuata dalla Corte territoriale, anche sullabase di quanto affermato dal giudice di primo grado, si osserva che il caso inesame attiene all’acquisizione della società [OSCURATO:SOCIETA]. attraversoun’operazione di cd. leveraged buy out (da ora in poi indicata con l’acronimo LBO),vale a dire di acquisizione tramite indebitamento, che nell’ordinamento italianotrova la sua disciplina nell’art. 2501 bis cod. civ, ad opera della società anonimadi diritto lussemburghese [OSCURATO:PERSONA] SA, con sede in Lussemburgo, costituitail 19.4.2005, i cui soci erano, in origine, due società anonime con sede nelle IsoleVergini britanniche.Come ben spiegato dal giudice di appello l’espressione leveraged buy out “è unalocuzione utilizzata nel mondo della finanza per riferirsi a una molteplicità dioperazioni finanziarie che consentono a una società – solitamente a tale scopocostituita (new company o newco o società veicolo) – l’acquisizione (buyout) diuna partecipazione totalitaria o di controllo di una società (società bersaglio otarget) ovvero dell’azienda o di un ramo d’azienda) della società target attraversoil ricorso all’indebitamento (leverage, cioè leva finanziaria).Il tratto tipico delle operazioni di LBO è dato dalla trasposizione del costodell’acquisizione sul patrimonio della società acquisita, nel senso che il debitocontratto (nel caso in esame dalla società veicolo lussemburghese con Unicredit)per l’acquisizione della società target (la [OSCURATO:SOCIETA].), viene essenzialmentegarantito e rimborsato non con i mezzi finanziari del soggetto acquirente, ma permezzo del patrimonio e dei flussi di cassa della società acquisita.Osserva la Corte territoriale che le operazioni di LBO presuppongono l’esistenza diun effettivo progetto industriale, che attesti i canoni di ponderatezza del rischiofinanziario e di valenza industriale dell’operazione, in mancanza del quale esserientrano nella nozione di “operazione dolosa” prevista dall’art. 223, co. 2, n. 2, l.fall., come avvenuto nel caso in esame.In particolare, la [OSCURATO:SOCIETA]. (successivamente divenuta [OSCURATO:PERSONA].r.l., per poi fallire), è stata acquisita dalla [OSCURATO:PERSONA] SA, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA],mediante un’operazione di LBO, che si era concretizzata nell’acquisto dell’interopacchetto azionario e nella cessione delle quote della [OSCURATO:SOCIETA] in pegnoall’Unicredit, l’istituto bancario che aveva finanziato la società veicolo per l‘acquistodella società target.La liquidità per l’acquisto delle quote della “[OSCURATO:SOCIETA].”, secondo le modalitàdi funzionamento del LBO riassunte nel term sheet dell’istituto bancario Unicreditdel 21.6.2005, doveva trarsi dall’operatività della stessa società target.Il Tribunale di Udine, tuttavia, con valutazione condivisa dal giudice di secondogrado, aveva ritenuto che il menzionato term sheet non avesse i requisitidell’effettivo progetto industriale richiesto dall’art. 2501 bis cod. civ. perlegittimare l’intera operazione, trattandosi di “un semplice piano di regolazione deirapporti con l’istituto di credito erogante il finanziamento per l’acquisto dellasocietà target, dei finanziamenti e delle garanzie connesse, non un vero e propriopiano industriale relativo all’azienda da acquisire”.Ad avviso del giudice di primo grado il reale obiettivo dell’operazione era quello di“aumentare il valore delle azioni acquistate, così da poterle poi rivenderegenerando una plusvalenza non tassabile in Lussemburgo – sede della newco –con lo scopo, quindi, di evasione o elusione fiscale”, da perseguire anche a rischioche l’operazione potesse condurre, come poi effettivamente accaduto, al dissestodella società target.[OSCURATO:SOCIETA]., dunque, avrebbe dovuto ripagare il finanziamento di 6 milionidi euro in 5 anni a Unicredit, ottenuto, come si è detto, da [OSCURATO:PERSONA] SA percomprare le azioni della società target e, contestualmente, avrebbe dovutodistribuire i propri utili.La stessa società, inoltre, era tenuta a pagare 360.000,00 euro quale canone dilocazione per gli immobili che aveva ceduto alla neocostituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.(società scissa dalla [OSCURATO:SOCIETA]), giudicato fuori mercato dal curatore delfallimento della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., già [OSCURATO:SOCIETA]Nell’agosto del 2006, infatti, in conseguenza di un atto di scissione, era sorta laTech-[OSCURATO:SOCIETA]., cui erano stati conferiti tutti gli immobili che appartenevano allaItalricambi s.p.a. destinati all’attività produttiva.Nell’ottobre del 2006 era stato deliberato un aumento di capitale della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].r.l., alla quale la [OSCURATO:PERSONA] SA aveva conferito il 60% delle azioni dellaItalricambi s.p.a., mentre la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. si era impegnata, a parzialecompensazione, ad accollarsi i debiti della [OSCURATO:PERSONA] SA nei confronti diUnicredit.A sua volta la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. aveva locato gli immobili che le erano stati conferitialla stessa [OSCURATO:SOCIETA]. per un canone di entità pari all’importo che la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. doveva corrispondere per saldare il debito bancario relativo alfinanziamento che [OSCURATO:PERSONA] SA aveva ottenuto per acquistare Italricambis.p.a.In tal modo la [OSCURATO:PERSONA] SA controllava sia la [OSCURATO:SOCIETA]., sia la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA].“Lo sdoppiamento della struttura aziendale tramite scissione”, ad avviso delTribunale, non corrispondeva “ad alcuna effettiva logica organizzativa e lavorativa,andando a creare una società senza patrimonio né prospettiva: [OSCURATO:SOCIETA].,infatti, era stata “caricata” di un enorme passivo (inesistente prima dell’operazioneLBO) e, nel contempo, spogliata dei propri immobili e della propria liquidità”, inquanto per onorare i debiti bancari per il suo acquisto sono state utilizzate tutte leriserve disponibili della [OSCURATO:SOCIETA]., che dal primo luglio 2005 ha dovutodistribuire dividendi per euro 4.368.000,00, così lasciando i creditori privi di idoneegaranzie”.Allo stesso tempo la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]. “si è trovata fin dalla sua costituzione in unostato di palese insolvenza, non essendo giammai in grado di onorare il debito versoUnicredit”, trattandosi di un debito, quello contratto dalla newco [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]per l’acquisto della società target [OSCURATO:SOCIETA]., “del tutto sovradimensionatorispetto alla capacità di generare cassa” della stessa [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]In conclusione, osserva la Corte territoriale, l’acquisto di [OSCURATO:SOCIETA] mediantel’operazione descritta era andato ad esclusivo vantaggio di [OSCURATO:PERSONA] SA,che, senza pesi economici (il debito dell’acquisto della società target era statoformalmente “spostato” su [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA].) era riuscita a controllare un’impresafino a quel momento sana e vitale sul mercato e che improvvisamente si è trovataspogliata dei propri asset (così il teste Bigi, p. 26-29 ud. 28.2.2020), dei propriimmobili produttivi e della propria liquidità interna (l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] venivano distribuitia [OSCURATO:PERSONA] SA 4.368.000,00 euro a titolo di dividendi, soldi utilizzatievidentemente per pagare il precedente proprietario [OSCURATO:PERSONA]), oltre chevincolata al pagamento di un canone di affitto elevatissimo e alla distribuzione ognianno di tutti i dividendi (cosa effettivamente accaduta, come riferito dal curatoreLinda all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA])”.La descritta operazione, invece, si era tradotta in un irreversibile svantaggio perla [OSCURATO:SOCIETA]. e per la [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] SA, di cui il [OSCURATO:PERSONA] era amministratore di diritto, in particolare,aveva goduto della spoliazione delle risorse della [OSCURATO:SOCIETA]., che avevaprovveduto ad erogarle le ingenti somme elencate nel capo 4) (ad eccezione diquella ammontante a 500.000,00 euro), senza alcuna giustificazione economica esenza alcun vantaggio per la società target, dando vita a una serie di attidistrattivi, come evidenziato dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, [OSCURATO:PERSONA],in relazione ai quali nessuna giustificazione plausibile era stata fornita dal [OSCURATO:PERSONA](cfr. pp. 47-48 della sentenza di secondo grado),Inoltre, come rilevato, dal curatore fallimentare [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:SOCIETA]., chenel 2004, prima dell’acquisto, si presentava come una realtà solida, che fatturava12.000.000,00 di euro, con utili per circa 800.000,00-900.000,00 euro e quasi6.000.000,00 di euro di liquidità, senza debiti verso le banche, subito dopol’acquisto da parte della [OSCURATO:PERSONA] SA aveva raggiunto nel 2006un’esposizione debitoria nei confronti delle banche pari a 2.152.000 euro, mentrela società scissa [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., che possedeva il 60% della fallita, nello stessoanno aveva già accumulato 6.200.000, 00 euro di debiti vero le banche, oltre aldebito di 2.800.000,00 euro nei confronti della controllante lussemburghese.Osserva, inoltre, la Corte di appello che, in ordine alla prevedibilità del dissestoquale conseguenza dell’operazione di LBO, lo scompenso finanziario della fallita siera innescato proprio con l’arrivo di [OSCURATO:PERSONA] e dei concorrenti nel reato, nei confrontidei quali si è proceduto separatamente, i quali avevano coinvolto [OSCURATO:SOCIETA]in una spirale di indebitamento e di drenaggio di risorse, che, attraverso tutte leoperazioni descritte nel capo 7) dell’imputazione e i fatti distrattivi indicati nel capo2), ne avevano comportato la destabilizzazione irreversibile delle condizionipatrimoniali e finanziarie, in un’operazione che ha finito per coinvolgerenegativamente, determinandone il dissesto, anche [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:SOCIETA]., ponendo inessere i presupposti del fallimento di entrambe le società.Quanto alla responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] il primo giudice ha dato conto che egli era,all’epoca dei fatti, amministratore di diritto della società lussemburghese “[OSCURATO:PERSONA] IntSystem SA”, posta al vertice del gruppo di imprese di cui tratta il presenteprocedimento, ritenendolo, tuttavia, un mero prestanome, pur dotato dellenecessarie competenze tecniche in materia finanziaria, in ragione della suapregressa esperienza professionale, che, proprio in ragione di tale competenza,aveva partecipato a tutte le operazioni finanziarie di grande rilievo riconducibilialla società lussemburghese, essendo egli “in grado di comprendere ogni aspettodell’operazione di LBO in contestazione, con ciò integrando quanto meno il doloeventuale del reato di bancarotta impropria contestato” (cfr. pp. 10-11 dellasentenza di appello)..Quanto al [OSCURATO:PERSONA], allo stesso vengono addebitati una serie di fattidistrattivi o dissipativi, specificamente indicati nei capi 2) ed 8) dell’imputazione,da lui commessi in qualità di amministratore pro tempore della [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarata fallita nel maggio del 2014 (capo8), nonché di legale responsabile della società [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., delpari dichiarata fallita nel maggio del 2014 (cfr. pp. 8-12 della sentenza di appello).In particolare, nel capo 2) viene contestato il pagamento della somma di40.000,00 dollari americani prelevati dal conto della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]e versati a una società americana con causale “commissione due diligence sufinanziamento” indicata dallo stesso imputato (cfr. p. 11 della sentenza di appello),ritenuto distrattivo o, comunque, dissipativo, in quanto tale versamento non erasorretto da nessuna ragione economica che lo giustificasse, non essendo emersaalcuna prestazione effettuata dalla società beneficiaria dell’accredito bancario infavore della fallita, il cui patrimonio, pertanto, aveva subìto un’oggettivadiminuzione, con pregiudizio delle ragioni del ceto creditorio.Nel capo 8), invece la condotta distrattiva consiste in una serie di pagamentieffettuati dall’imputato in qualità di amministratore di diritto della [OSCURATO:SOCIETA]., già [OSCURATO:SOCIETA]., in favore di una serie di soggetti, senza chetali erogazioni trovassero giustificazione in un’attività svolta in favore della societàfallita.6. Ciò posto vanno esaminati innanzitutto i motivi di ricorso articolati nell’interessedi [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].6.1. Con il primo motivo di ricorso la difesa dell’imputato eccepisce la violazionedella regola processuale prevista dall’art. 525, co. 2, cod. proc. pen., secondo cuialla deliberazione della sentenza con cui si conclude il dibattimento concorrono glistessi giudici che hanno partecipato al dibattimento, violazione che la stessadisposizione normativa sanziona con la nullità assoluta della sentenza.Al riguardo il ricorrente, in conformità al principio della cd. autosufficienza delricorso, ha trascritto nel corpo dell’atto di impugnazione i verbali delle udienze chesi sono svolte innanzi al giudice di primo grado, dai quali risulta effettivamente ladiversa composizione dei collegi nella fase dell’ammissione delle prove, dellosvolgimento dell’attività istruttoria e della deliberazione della sentenza con cui siè concluso il giudizio di primo grado.Si tratta di un rilievo infondato, alla luce dei principi affermato da Sez. U, n. 41736del 30/05/2019, P.G. contro [OSCURATO:PERSONA].In tale decisione la Corte di Cassazione nella sua espressione più autorevole haaffermato i seguenti principi: «il principio d'immutabilità del giudice, previstodall'art. 525, comma 2, prima parte, cod. proc. pen., impone che il giudice cheprovvede alla deliberazione della sentenza sia non solo lo stesso giudice davantial quale la prova è assunta, ma anche quello che ha disposto l'ammissione dellaprova, fermo restando che i provvedimenti sull'ammissione della prova emessi dalgiudice diversamente composto devono intendersi confermati, se nonespressamente modificati o revocati»;«l'avvenuto mutamento della composizione del giudice attribuisce alle parti ildiritto di chiedere, ai sensi degli artt. 468 e 493 cod. proc. pen., sia prove nuovesia la rinnovazione di quelle assunte dal giudice diversamente composto, inquest'ultimo caso indicando specificamente le ragioni che impongano talerinnovazione, ferma restando la valutazione del giudice, ai sensi degli artt. 190 e495 cod. proc. pen., anche sulla non manifesta superfluità della rinnovazionestessa»;«il consenso delle parti alla lettura ex art. 511, comma 2, cod. proc. pen. degli attiassunti dal collegio in diversa composizione, a seguito della rinnovazione deldibattimento, non è necessario con riguardo agli esami testimoniali la cuiripetizione non abbia avuto luogo perché non chiesta, non ammessa o non piùpossibile».Osservano in particolare le Sezioni Unite, ponendosi in continuità con laprecedente Sez. U, n. 2 del 15/01/1999, Rv. 212395 – 01, Iannasso, «che i verbalidi dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento dinanzi a giudice in composizionesuccessivamente mutata, fanno legittimamente parte del fascicolo deldibattimento (dove non "confluiscono", bensì "permangono").Ciò premesso, l'art. 511, comma 2, cod. proc. pen. consente la lettura (e laconseguente utilizzazione ai fini della decisione) dei verbali di dichiarazioni resedinanzi a giudice diversamente composto (anche in difetto del consenso delle parti,sul punto ininfluente) se, per qualsiasi ragione, «l'esame non abbia luogo», indetta previsione dovendo ritenersi comprese, oltre al caso della prova divenutamedio tempore irripetibile, le altre ipotesi in cui le stesse parti non abbianorichiesto la rinnovazione dell'esame, ovvero il giudice, valutando dettarinnovazione (richiesta della parte legittimata ex art. 468 cod. proc. pen.)manifestamente superflua, abbia deciso di non ammetterla.Ne consegue che i verbali di dichiarazioni rese dai testimoni in dibattimento dinanzia giudice in composizione successivamente mutata, che legittimamentepermangono nel fascicolo del dibattimento a seguito del predetto mutamento dellacomposizione del giudice, possono essere utilizzati ai fini della decisione previalettura ex art. 511 cod. proc. pen., seguendo due distinti itinera iuris, ovvero: -soltanto dopo il nuovo esame della persona che le ha rese, se chiesto, ammessoed ancora possibile, ai sensi dell'art. 511, comma 2;anche senza la previa rinnovazione dell'esame, ove questo non abbia luogo perchénon chiesto, non ammesso o non più possibile: è, infatti, «indiscusso che nel casodi rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per mutamento della persona delgiudice, può essere data lettura anche d'ufficio delle prove di cui le parti nonabbiano richiesto una nuova escussione» (così, richiamando la sentenza Iannasso,anche Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, in motivazione, infattispecie nella quale dal verbale di udienza non risultava che l'imputato avesserichiesto una nuova escussione delle prove in precedenza assunte dal giudicediversamente composto).9.2. Quanto alla possibile rilevanza del consenso delle parti alla lettura ex art. 511,comma 2, cod. proc. pen. degli atti assunti dal collegio in diversa composizione,non appare inopportuno precisare che esso: - non è necessario, quando laripetizione dell'esame non abbia avuto luogo in difetto della richiesta dirinnovazione della parte che ne aveva domandato l'ammissione, oppure perché laripetizione non sia stata ammessa o non sia più possibile».Orbene, nel caso in esame, la rinnovazione delle prove testimoniali non è statachiesta da nessuna delle parti legittimate a chiederla, con la conseguenza chepotevano essere legittimamente utilizzate dal giudice innanzi al quale si è conclusoil dibattimento di primo grado le prove dichiarative assunte ed espletate daiprecedenti collegi in diversa composizione fisica.Il ricorrente rileva anche la mancata lettura degli atti assunti dal collegio in diversacomposizione, che le Sezioni Unite P.G. contro [OSCURATO:PERSONA] considerano unpresupposto per la loro utilizzazione.Tuttavia, non sembra che tale censura sia accoglibile.Come affermato da un consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, infatti, la violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nelfascicolo del dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione,non determina, in assenza di specifiche previsioni sanzionatorie, alcuna nullità oinutilizzabilità degli stessi, posto che essa non è inquadrabile tra le cause generalidi nullità previste dall'art. 178 cod. proc. pen. e che gli artt. 191 e 526 cod. proc.pen. sanzionano con l'inutilizzabilità l'illegittima acquisizione della prova e,dunque, i vizi di un'attività che logicamente e cronologicamente si distingue eprecede quella della lettura o dell'indicazione (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 40374del 14/09/2022, Rv. 283657 – 01; Sez. 3, n. 45305 del 17/10/2013, Rv. 257630– 01).Di conseguenza se la violazione dell'obbligo di dare lettura degli atti contenuti nelfascicolo del dibattimento, ovvero di indicare quelli utilizzabili ai fini della decisione,non determina, alcuna nullità o inutilizzabilità, essa non incide sulla possibilità delgiudice di fondare la propria decisione su prove ammesse e assunte dal precedentegiudice in diversa composizione fisica (che, come rilevato dalle Sezioni Unite,permangono nel fascicolo per il dibattimento dopo la loro assunzione), in presenzadi una completa inerzia delle parti, le quali, come nel caso che ci occupa, nonhanno chiesto al giudice la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, né hannoeccepito in appello tale violazione, che, costituendo in tutta evidenza unaquestione di diritto in punto di violazione di legge, non poteva essere proposta perla prima volta con il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606, co. 3, cod. proc.pen.6.2. Con il secondo motivo di ricorso il [OSCURATO:PERSONA] deduce l’abnormità delprovvedimento con cui la Corte territoriale, in data 12.10.2023, rilevatal’incompatibilità del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] giudicante, aveva disposto il rinvio allasuccessiva udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto in tal modo, da un lato, non si è datocorso alla procedura prevista dall’art. 36 cod. proc. pen., che prevede l’inoltro delladichiarazione di astensione al presidente della Corte di appello, perché sia lui aprovvedere al riguardo; dall’altro, rilevare l’incompatibilità del singolo giudice nonrientrava nei poteri del [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 34 cod. proc. pen., che non eracerto investito della competenza a formulare tale rilievo, senza tacere che la difesanon è stata messa in condizioni di conoscere le ragioni della suddettaincompatibilità, non indicate nella menzionata ordinanza, sicché anche sottoquesto profilo l’atto abdicativo risulta essere insanabilmente nullo, ai sensi dell’art.178, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.Si tratta di un rilievo infondato, in presenza di un costante orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte, alla luce del quale non sono affetti da alcuna causadi nullità o di abnormità gli atti compiuti dal giudice investito della trattazione delprocedimento a seguito della trasmissione diretta da altro giudice che, rilevata unapropria causa di incompatibilità, si sia unilateralmente spogliato dell'affareassegnatogli, senza l'osservanza delle disposizioni riguardanti la procedura disostituzione prevista dall'art. 36 cod. proc. pen. (Fattispecie in cui il collegio dellaCorte d'Appello, incompatibile alla celebrazione del processo, aveva trasmesso gliprecostituito sulla base delle generali previsioni tabellari, mediante semplice rinviodell'udienza (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 46475 del 13/07/2017, Rv. 271171 – 01,nonché, nello stesso senso, Sez. 3, n. 10951 del 17/01/2019, Rv. 275868 – 01).6.3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione, con riferimento agli artt. 423, co. 2, e 429, co. 4, cod. proc. pen., inquanto il decreto che dispone il giudizio non conteneva la contestazione di cui alcapo 8), in relazione alla quale, come riconosciuto dallo stesso difensore, il giudicedel dibattimento, all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], “preso atto dell’istanza del PM.,sentito il difensore, ha disposto la notifica all’imputato [OSCURATO:PERSONA] integrazione del capo d’imputazione, dell’estratto dell’odierno verbale con copiadel capo n. 8) depositato in udienza preliminare il 7.3.2017”.Ad avviso del difensore, posto che sia la sentenza di primo grado che la sentenzadi appello evocano un errore materiale in ordine alla mancata indicazione del capo8) nel decreto che dispone il giudizio, i giudici di merito, per porre rimedio a taleerrore, avrebbero dovuto attivare la procedura di correzione dell’errore materialeprevista dall’art. 130 cod. proc. pen.In conclusione, ad avviso del ricorrente, deve ritenersi che il capo d’imputazionen. 8) sia stato illegittimamente contestato al prevenuto e che l’omessa notifica deldecreto che dispone il giudizio comprensivo del suddetto capo 8) abbiadeterminato la nullità assoluta e insanabile, ai sensi degli artt. 179 e 185 cod.proc. pen., di tutti gli atti successivi del giudizio e di entrambe le sentenze deigiudici di merito.Deduce, inoltre, il ricorrente la violazione dell’art. 423, co. 2, cod. proc. pen., inquanto all’udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la richiesta formalizzata dal PubblicoMinistero, finalizzata alla contestazione all’imputato di un fatto nuovo,rappresentato dal capo 8), non risulta aver ricevuto il necessario consensodell’imputato, così come previsto dalla norma processuale appena indicata.Si tratta di un motivo infondato.Come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza dilegittimità, invero, è legittimo il provvedimento con cui il giudice del dibattimentodispone la rinnovazione della notifica del decreto che dispone il giudizio, notificatoin precedenza in modo incompleto (cfr. Sez. 5, n. 7400 del 12/06/2013, Rv.258940 – 01).Nel caso portato all’attenzione della Suprema Corte nella richiamata decisione ildecreto originariamente notificato non conteneva uno dei capi di imputazione.Osservava sul punto il giudice di legittimità che, in riferimento alla dedotta nullitàdel decreto di citazione per incompletezza dello stesso, tale nullità deve ritenersisuscettibile di essere sanata dal giudice del dibattimento, alla stregua del principiosancito da questa Corte con sentenza Sez. VI del 16.9.2003 n.35547,Guerrato(RV226884), per cui "non è abnorme, anzi è legittimo e doveroso, ilprovvedimento del giudice del dibattimento di correzione di un errore materiale,non produttivo di alcuna nullità, riscontrato nel decreto che disponeva il rinvio agiudizio (massima inerente alla fattispecie in cui il GUP all'esito dell'udienzapreliminare aveva disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati per una pluralitàdi reati, mentre nel decreto da notificare alle parti, non presenti in udienza, venivaerroneamente omessa un’imputazione)”.Ad avviso della Corte la nuova notifica del decreto di citazione, che conteneva lacompleta enunciazione del fatto all'imputato, disposta alla prima udienza utile dalgiudice del dibattimento, “deve ritenersi idonea a sanare il vizio originario e deveritenersi correttamente interpretata la legge penale dalla Corte territoriale,laddove rileva che il difensore era a conoscenza dell'oggetto della contestazione,essendo presente al dibattimento e avendo svolto il proprio mandato”.Applicando tali principi al caso che ci occupa, risulta evidente l’infondatezza delmotivo per come articolati dalla difesa.Non è in contestazione, infatti, che all’udienza preliminare del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il PubblicoMinistero aveva formalizzato la contestazione dei fatti di bancarotta di cui al capo8), poi non trasfusa nel decreto che dispone il giudizio, e che il giudice di primogrado, come rilevato dalla Corte territoriale, all’udienza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], su richiestadel Pubblico Ministero, senza che venisse sollevata alcuna eccezione dal difensoredell’imputato presente, aveva disposto di notificare al [OSCURATO:PERSONA] il verbaledi udienza, in uno con il decreto che dispone il giudizio, integrato con lacontestazione di cui al capo 8), notifica che era andata a buon fine, consentendoall’imputato, presente alla successiva udienza del 14.7.2020, di difendersi(cfr. pp. 51-52 della sentenza di appello).Sotto diverso profilo, a sostegno dell’infondatezza del motivo di ricorso, si osservache, essendosi ritenuta la sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti dibancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva di cui ai capi 2) e 8)dell’imputazione (cfr. p. 52 della sentenza di appello), era del tutto legittima lacontestazione suppletiva in udienza, ai sensi dell’art. 517, co. 1, cod. proc. pen.,secondo cui quando nel dibattimento emerga la sussistenza di un reato connessoa norma dell’art. 12, co. 1, lett. b), cod. proc. pen. e non ve ne sia menzione neldecreto che dispone il giudizio, il pubblico ministero contesta all’imputato il reatopurché la cognizione non appartenga alla competenza di un giudice superiore.6.4. Anche il quarto motivo di ricorso non coglie nel segno e va, pertanto, rigettato.Il ricorrente aggredisce il provvedimento con cui il giudice di appello in data10.9.2024 disponeva la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale fissandol’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] per procedere, nel contraddittorio tra le parti, alla nuovaescussione del curatore fallimentare della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., giàItalricambi s.p.a., dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e del consulente del Pubblico Ministero,dott. [OSCURATO:PERSONA], in ordine alle cause del dissesto della [OSCURATO:SOCIETA].,sostenendo, in primis, che tale ordinanza non fosse motivata.Si tratta di un rilievo infondato, aderendo il [OSCURATO:PERSONA] al recente orientamento dellagiurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice di appello che dispone larinnovazione istruttoria, sia che proceda su sollecitazione di parte ex art. 603,comma 1, cod. proc. pen., sia che provveda d'ufficio ex art. 603, comma 3, cod.proc. pen., può motivare implicitamente, all'atto dell'adozione della relativaordinanza, di natura istruttoria, in ordine alle ragioni che la rendono necessaria,sviluppando il processo argomentativo in sentenza, posto che ciò risulta coerentecon la previsione dell'art. 586 cod. proc. pen., in forza del quale l'impugnazioneavverso le ordinanze emesse nel corso del dibattimento può essere proposta solocon l'impugnazione della sentenza (cfr. Sez. 3, n. 1455 del 10/11/2023, Rv.285736 – 01, ma in senso contrario cfr. la più risalente Sez. 5, n. 23580 del19/02/2018, Rv. 273326 - 01).Di difficile comprensione appare l’eccezione volta a far valere una pretesaviolazione del disposto dell’art. 598 bis, co. 4, cod. proc. pen., secondo cui ilgiudice di appello dispone che l’udienza si svolga con la partecipazione delle partiquando ritiene necessario procedere alla rinnovazione dell’istruttoriadibattimentale a norma dell’art. 603 del codice di rito.La Corte territoriale, infatti, proprio perché ha ritenuto di dover procedere d’ufficioalla rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale ha disposto la trasformazione delrito da non partecipato a partecipato per consentire che all’escussione dei testi siprocedesse nel contraddittorio tra le parti, non prevedendo la disposizione inesame una preventiva interlocuzione del giudice con le parti sul contenuto dellarinnovazione istruttoria, come sembra ritenere il ricorrente (cfr. p. 19 del ricorso).Quanto poi alla denunciata mancata previsione nell’ordinanza impugnata di alcunaprova contraria a favore della difesa, si tratta di un rilievo manifestamenteinfondato, perché essa non comporta alcuna violazione del disposto dell’art. 495,co. 2, cod. proc pen.[OSCURATO:PERSONA] non ignora certo il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudiziodi appello implica, a norma dell'art. 495, comma primo, cod. proc. pen., che, afronte dell'ammissione di prove a carico, l'imputato ha diritto all'ammissione delleprove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prime, nel rispetto dei parametriprevisti dagli artt. 190 e 190 bis cod. proc. pen., con esclusione, quindi, delle soleprove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (cfr., ex plurimis,Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254585 – 01).Tuttavia, come evidenziato dalla stessa giurisprudenza, la violazione di taleprincipio è integrata nei casi in cui venga respinta la richiesta di prove a discaricoda parte dell’imputato, non formulata nel caso che ci occupa.Sul punto il motivo di ricorso tace, non indicando le prove a discarico chieste e nonammesse dalla Corte territoriale, né tantomeno quali siano state le richieste dirinnovazione istruttoria formulate dal ricorrente e non accolte.6.5. Infondato appare il quinto motivo di ricorso, che si pone ai limitidell’inammissibilità, perché articolato in gran parte attraverso rilievi cheprospettano una diversa lettura delle risultanze processuali.Senza tacere che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità con condivisibileorientamento, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazione non richiedenecessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta a ciascuna dellesingole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'atto d'impugnazione,se, come nella fattispecie che ci occupa, il suo discorso giustificativo indica leragioni poste a fondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti ifatti decisivi ai fini del giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, leargomentazioni addotte a sostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazionicontenute nella sentenza, devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate edisattese dal giudice, con conseguente esclusione della configurabilità del vizio dimancanza di motivazione di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (cfr. Sez.1, n. 37588 del 18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv.277593).Ciò posto, risulta, in particolare, del tutto improprio il richiamo operato dalricorrente alla disciplina dei vantaggi compensativi nell’ambito delle operazioniinfragruppo, che rappresenta il fulcro del quinto motivo di ricorso, sin dal rilievocon cui il ricorrente denuncia un travisamento della prova circa l’affermazione dellaCorte territoriale sull’inesistenza di un gruppo di società (cfr. p. 21 del ricorso).Al riguardo appare opportuno ribadire i consolidati principi affermati in materiadalla Corte di Cassazione, attraverso l’evoluzione della sua giurisprudenza.La previsione dell'art. 2634, comma 3, c.c., che, relativamente alla fattispecieincriminatrice dell'infedeltà patrimoniale degli amministratori esclude la rilevanzapenale dell'atto depauperatorio in presenza dei cd. "vantaggi compensativi" deiquali la società apparentemente danneggiata abbia fruito o sarebbe stata in gradodi fruire in ragione della sua appartenenza a un più ampio gruppo dì società,conferisce valenza «normativa» a principi — già desumibili dal sistema, in puntodi necessaria considerazione della reale offensività — che sono senz'altroapplicabili anche alle condotte sanzionate dalle norme fallimentari e,segnatamente a fatti di disposizione patrimoniale contestati come distrattivi odissipativi.Pertanto, se si accerta che l'atto dispositivo compiuto dall’amministratore nonrisponde all'interesse diretto della società e che da esso è scaturito nell'immediatoun danno al patrimonio sociale, potrà ben ammettersi che il medesimoamministratore deduca e dimostri l'esistenza di una realtà di gruppo alla luce dellaquale anche quell'atto è destinato ad assumere una coloritura diversa e quelpregiudizio a stemperarsi.Per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, tuttavia, non èsufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornirel'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società chesubisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del grupposocietario cui essa appartiene (cfr. Sez. V, 6/10/2011, n. 48518, rv. 251536).Avendo tale analisi lo scopo di verificare l’offensività in concreto della condotta,non è sufficiente a escludere la riconducibilità di un'operazione di diminuzionepatrimoniale senza apparente corrispettivo ai fatti di distrazione o dissipazioneincriminabili la mera ipotesi della sussistenza di vantaggi compensativi, ma occorreche gli ipotizzati benefici indiretti della società fallita, che l’amministratore hal’onere di allegare e provare, risultino non solo effettivamente connessi a unvantaggio complessivo del gruppo, ma altresì idonei a compensare efficacementegli effetti immediatamente negativi dell'operazione compiuta: in guisa tale da nonrenderla capace di incidere (perlomeno nella ragionevole previsione dell'agente)sulle ragioni dei creditori della società (cfr. Sez. 5, 24/05/2006, n. 36764, Rv.234605; Sez. 1, 26/10/2012, n. 48327; Sez. 5, n. 49787 del 05/06/2013, Rv.257562 – 01).Può pertanto conclusivamente affermarsi che in tema di bancarotta fraudolenta,qualora il fatto si riferisca a rapporti intercorsi fra società appartenenti almedesimo gruppo, solo il saldo finale positivo delle operazioni compiute nellalogica e nell'interesse del gruppo, può consentire di ritenere legittima l'operazionetemporaneamente svantaggiosa per la società sacrificata, nel qual caso èl'interessato a dover fornire la prova di tale circostanza (cfr. Sez. 5, 9.5.2012, n.29036, Rv. 253031; Sez. 5, n. 8253 del 26/06/2015, Rv. 271149 - 01).Poiché nella vigente normativa il gruppo o collegamento di società è privo dipersonalità giuridica - la quale permane individualmente in capo alle societàcomponenti - la nozione di interesse sociale deve essere valutata tenendo contodella autonomia soggettiva delle singole società del gruppo e della impossibilitàper i creditori di "inseguire" i beni su cui rivalersi, nel caso in cui gli stessi, uscitidalla disponibilità della società collegata siano stati dirottati nel patrimonio dellasocietà collegata (cfr. Sez. 5, 06/10/1999, n. 12897, Rv. . 214861 - 01).Il trasferimento di risorse infragruppo, ovvero tra società appartenenti allo stessogruppo imprenditoriale, infatti, specialmente quando venga effettuato a vantaggiodi una società già in difficoltà economiche, non è consentito e deve esserequalificato come vera e propria distrazione ai sensi e per gli effetti previsti dall’art.216 l. fall, sul rilievo che le società, pur appartenendo allo stesso gruppo, sonopersone giuridiche diverse e, pertanto, i creditori della società depauperata maipotrebbero rivalersi dei loro crediti inseguendo i beni ceduti da una società adun’altra dotata, ovviamente, di un’ autonoma personalità giuridica, posto che lagaranzia dei creditori è data proprio dal patrimonio sociale, che viene depauperatoallorché vengano effettuati trasferimenti di beni ad altra società, con conseguentediminuzione della garanzia (cfr. Sez. 5, 15/07/2008, n. 39546).In applicazione di tali principi è stato affermato che in tema di bancarottafraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione ditrasferimento di somme da una società ad un'altra, non è sufficiente allegare lapartecipazione della società depauperata e di quella beneficiaria ad un medesimo"gruppo", dovendo, invece, l'interessato dimostrare, in maniera specifica, il saldofinale positivo delle operazioni compiute nella logica e nell'interesse di un gruppoovvero la concreta e fondata prevedibilità di vantaggi compensativi, ex art. 2634cod. civ., per la società apparentemente danneggiata (cfr. Sez. 5, n. 47216 del10/06/2019, Rv. 277545; Sez. 5, n. 46689 del 30/06/2016, Rv. 268675).In questa prospettiva si segnala Sez. 5, n. 16206 del 02/03/2017, Rv. 269702 –01, che riafferma il principio secondo cui, in tema di bancarotta fraudolentapatrimoniale, la natura distrattiva di un'operazione infragruppo può essere esclusain presenza di vantaggi compensativi che riequilibrino gli effetti immediatamentenegativi per la società fallita e neutralizzino gli svantaggi per i creditori sociali (cfr.,nello stesso senso, Sez. 1, n. 18333 del 01/12/2022, Rv. 284537 – 01).In questo caso la Suprema Corte ha censurato la sentenza impugnata che avevaaffermato la natura distrattiva del trasferimento di risorse dalla società fallita adaltre società del gruppo, senza considerare la prospettazione da partedell'imputato di un evidente vantaggio compensativo per i creditori della fallitaconseguente a tale operazione, trattandosi di società debitrice solidale con lesocietà del gruppo sostenute verso i medesimi creditori ed in particolare verso ilsistema bancario con cui si erano raggiunti accordi di consolidamento del debitodi gruppo con la sospensione temporanea e condizionata del decorso degliinteressi, cosicché il fallimento di una di esse avrebbe comportato l'attivazionedella responsabilità solidale della società fallita con l'aggravio di pesantissimiinteressi di cui avrebbero subito gli effetti negativi gli stessi creditori individualidella società.Di particolare interesse risulta anche Sez. 5, n. 42570 del 22/10/2024, Rv. 287233– 01, che descrive puntualmente la natura dei vantaggi compensativi, affermandoche, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, i vantaggi compensativi,conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, comma terzo, cod. civ.,idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo, devonopresentare i requisiti di certezza, congruità e proporzionalità ed essere di valorealmeno equivalente al sacrificio economico inizialmente sopportato dalla societàfallita.In motivazione, la Corte ha precisato che la prevedibilità del vantaggio deve essereverificabile attraverso idonea e attendibile documentazione della "holding" e dellasocietà eterodiretta quale, a titolo esemplificativo, il "business plan", i progettiindustriali, le relazioni sulla gestione degli amministratori, i verbali del Consiglio diamministrazione, la corrispondenza, i contratti e le altre evidenze contabili.Affinché sia configurabile un "gruppo di imprese", infine, occorre dimostrare lasussistenza un rapporto di direzione nonché di coordinamento e controllo dellerispettive attività degli enti che ne fanno parte, facente capo al soggetto giuridicocontrollante (cfr. Sez. 5, n. 31997 del 06/03/2018, Rv. 273635).Letto alla luce di tali princìpi il ricorso dell’imputato appare carente sotto diversiprofili.Innanzitutto, in esso si afferma genericamente la riconducibilità delle società falliteItalricambi s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. a un gruppo societario “governatodalla ITP Benelli, in persona del suo amministratore delegato, ing. [OSCURATO:PERSONA] DiCelso” (cfr. p. 22 del ricorso), sol perché dalla documentazione prodotta in giudiziosi evince che la “ITP Benelli ha versato la somma di complessivi euro 1.000.000,00per acquisto del gruppo IRW di cui facevano parte anche le società fallite WTC eItalricambi“, da ciò deducendo, in ragione della “genuina partecipazione delMazziotti all’avventura imprenditoriale delle fallite”, rimarcata dallo stesso giudicedi appello in ragione del conferimento da parte del prevenuto di ben 900.000,00euro in società bisognose di liquidità, che la condotta dell’imputato andava valutatacome esercizio dell’attività di impresa e per le finalità del gruppo ovvero, al limite,ai sensi dell’art. 216 l. fall., per escludere l’elemento soggettivo della distrazione.Il ricorrente, tuttavia, omette di specificare quali fossero i poteri di direzione,coordinamento e controllo esercitati dalla controllante nei confronti dellacontrollata e delle altre società del gruppo e di fornirne adeguata dimostrazione,presupposto indefettibile per l’eventuale riconoscimento dei vantaggicompensativi.Sotto questo profilo, la pur sintetica affermazione della Corte territoriale, sullainsussistenza “di un gruppo di imprese tecnicamente inteso”, alla luce delledichiarazioni rese dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, sentito in sede dirinnovazione istruttoria innanzi al giudice di appello, trattandosi, come evidenziatodal suddetto consulente di società legate solo dal fatto di essere amministrate dallostesso soggetto, il [OSCURATO:PERSONA], per l’appunto, non risulta contraddetta inmodo efficace dal ricorrente.Quest’ultimo si concentra su elementi del tutto generici o manifestamenteinfondati, affermando che il giudice di primo grado avrebbe riconosciuto l’esistenzadel gruppo di società di cui si discute, senza che tuttavia tale assunto possa esserericavato dal frammento della motivazione della sentenza del Tribunale riportatonel corpo del ricorso alle pagine 22-23; deducendo un inesistente travisamentodelle dichiarazioni del consulente del Pubblico Ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], che nellostralcio delle stesse inserito sempre all’interno del ricorso riconduceva ilmenzionato versamento di 900.000,00 euro alla semplice intenzione della ITPBenelli di rilevare il gruppo, senza nemmeno specificare se tale intenzione si fossetradotta in realtà, avanzando, anzi, dubbi al riguardo; richiamando del tuttogenericamente “quanto emerge dalle relazioni delle curartele WTC e [OSCURATO:SOCIETA]”,nonché il contenuto della “prova dichiarativa resa dalla curatrice dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]”(cfr. p. 24 del ricorso).Già quanto illustrato sarebbe sufficiente a escludere in radice qualsiasi rilevanzaal tema delle operazioni infragruppo, ma il ricorso appare carente anche sotto ilprofilo della specifica indicazione da parte dell’imputato di quei vantaggicompensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, commaterzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazioneinfragruppo, che, come si è detto, devono presentare i requisiti di certezza,congruità e proporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificioeconomico inizialmente sopportato dalla società fallita.In ordine, in particolare, all’operazione contestata nel capo 2), infatti, il ricorrente,anche nei richiami operati ai motivi di appello, non va oltre la genericaaffermazione che l’operazione, avendo a oggetto il corrispettivo da versare allasocietà americana per ottenere il completamento di una due diligence (in italiano,letteralmente, necessaria diligenza, termine con cui si indica l'attività diinvestigazione e approfondimento di dati e informazioni relativi all'oggetto di unatrattativa di natura economica), necessaria per far ottenere al “Gruppo ITP” unfinanziamento di 7.500.000,00 dollari americani, si sarebbe risolta, con una sortadi effetto a cascata, in un vantaggio anche per la società fallita, senza chiarire inche termini tale vantaggio si sarebbe concretizzato in modo da assicurarel’indispensabile riequilibrio degli effetti immediatamente negativi per la societàfallita e la conseguente neutralizzazione degli svantaggi per i creditori sociali.Sul punto il ricorrente denuncia un travisamento per omessa valutazione di unaprova decisiva, “costituita dalla documentazione della commissione per duediligence prova idonea a dimostrare come l’attività posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA],in qualità di amministratore delegato della ITP Benelli, nonché titolare dal28.12.2012 del gruppo IRW fosse chiaramente svolta in funzione e per ilperseguimento dell’interesse del gruppo, complessivamente inteso” (cfr. p. 31 delricorso).Anche in questo caso, tuttavia, il riferimento ai vantaggi che la società fallitaavrebbe ottenuto dall’operazione vengono assertivamente affermati in maniera deltutto generica e avulsa da dati concreti.Deve, peraltro, ribadirsi il consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi silimitino a lamentare, come nel caso in esame, l'omessa valutazione, da parte delgiudice dell'appello, delle richieste articolate con il relativo atto di gravame,rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente il contenuto, alfine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumonoirrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorsocontenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fattoda sottoporre a verifica (cfr., ex plurimis, Sez. 3, 4.11.2014, n. 35964, Rv.264879; Sez. 3 n. 8065 del 21.9.2018, Rv. 275853).Quanto all’errore segnalato dalla difesa in cui è incorsa la Corte territorialenell’indicare che la data dell’accredito, eseguito il [OSCURATO:DATA_NASCITA], risale ad appena unmese prima che l’imputato si dimettesse dalla carica di amministratore dellasocietà fallita, confondendola con quella del fallimento, dichiarato il 27.5.2015, sirisolve in una censura inammissibile, in quanto versata in fatto, non escludendo lostesso ricorrente che nel momento in cui venne effettuato il bonifico la societàfallita fosse in uno stato di crisi economica, anche se non di insolvenza, notoall’imputato (cfr. p. 32 del ricorso), che, peraltro, come evidenziato nello stessoCianci di acquisire nel 2012 le società poi fallite, nella consapevolezza che esse sitrovavano in una crisi di liquidità temporanea, che nel 2013 gli si era rivelata nellasua gravità (cfr. pp. 21-22 della sentenza di secondo grado).Quanto alla contestazione di cui al capo 8) va rilevata la manifesta infondatezzadel rilievo difensivo sulla inutilizzabilità delle dichiarazioni autoaccusatorie resedall’imputato al curatore fallimentare e da quest’ultimo riversate nella relazione asua firma, con cui il [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso di avere dispostopersonalmente i pagamenti indicati nel menzionato capo d’imputazione.Al riguardo, premesso che le dichiarazioni rese dal fallito al curatore non sonosoggette alla disciplina di cui all'art. 63, comma secondo, cod. proc. pen.,in quanto il curatore non appartiene alle categorie indicate da detta norma e lasua attività non può considerarsi ispettiva o di vigilanza ai sensi e per gli effetti dicui all'art. 220 disp. coord. cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 46422 del 25/09/2013,Rv. 257584; Sez. 5, n. 13285 del 18/01/2013, Rv. 255062), deve ritenersicostituzionalmente legittima la previsione della testimonianza del curatore inordine a quanto dichiaratogli dal fallito in sede di procedura fallimentare.In questo senso si era già espressa Sez. 5, n. 41134 del 15/10/2001, Rv. 220257,che, richiamando Corte cost. sentenza n. 136 del 1995, ha affermato che, in temadi dichiarazioni autoindìzianti, non è applicabile alle dichiarazioni rilasciate alcuratore dal fallito la disciplina di cui all'art. 63, comma 2, cod. proc. pen., cheprevede la inutilizzabilità di tali dichiarazioni se siano state rese alla autoritàgiudiziaria o alla polizia giudiziaria da chi, sin dall'inizio, avrebbe dovuto esseresentito in qualità di imputato, e che tale esclusione non può ritenersi in contrastocon gli artt. 3 e 24 della Costituzione, anche alla luce dell'art. 111 Cost. nell'attualeformulazione; come chiarito dalla Corte Costituzionale, infatti, il divieto di cuiall'art. 62 cod. proc. pen. presuppone pur sempre "che le dichiarazioni su cuidovrebbe vertere la testimonianza de auditu siano state rese (anchespontaneamente) in occasione del compimento di ciò che debba comunquequalificarsi come un (qualsiasi) atto del procedimento" (Corte Cost, sentenza n.237 del 1993); e, secondo la Consulta, "è sicuramente da escludere che ledichiarazioni destinate al curatore possano considerarsi rese nel corso delprocedimento penale, non potendo certo sostenersi che la procedura fallimentaresia preordinata alla verifica di una notitia criminis" (cfr. Corte Cost. n. 136 del1995; nonché Sez. 5, n. 12338 del 30/11/2017, Rv. 272664 – 01; Sez. 5, n. 17828del 09/02/2023, Rv. 284589 – 02), sicché esse non possono considerarsidichiarazioni autoincriminanti, nemmeno alla luce dell’art. 6 della C.E.D.U.Sotto quest’ultimo profilo i precedenti della Corte EDU richiamati dal ricorrente(cfr. p. 35 del ricorso) non colgono nel segno.Come chiarito, infatti, dalla giurisprudenza di questa Corte il principio espressodalla Corte EDU (sentenze 17 dicembre 1996, Saunders c. [OSCURATO:PERSONA] e 27 aprile2004, Kansal c. [OSCURATO:PERSONA]) secondo cui il diritto inglese viola l'art. 6 della CEDUnella parte in cui consente l'utilizzo contro il fallito delle dichiarazioni rese alcuratore ed ottenute esercitando poteri obbligatori, non è applicabile al dirittonazionale per la diversità dei poteri riconosciuti al curatore dalla legge fallimentareitaliana e di conseguenza non preclude la possibilità di utilizzare le dichiarazionirese dal fallito ed inserite nella relazione ex art. 33 legge fall. (cfr. Sez. 5, n. 38431del 17/05/2019, Rv. 277342 – 01, nonché la già citata Sez. 5, n. 17828 del09/02/2023, Rv. 284589 – 02).Allo stesso modo, è inconferente il richiamo alla sentenza della Corte E.D.U. del18 febbraio 2010, [OSCURATO:PERSONA] v. Russia, relativa a una caso in cui ilricorrente, in un verbale di ispezione redatto da agenti di polizia, aveva di fattoammesso la propria responsabilità per furto di carburante, senza essere statopreventivamente avvisato del privilegio contro l'autoincriminazione e del diritto alsilenzio, proprio per la diversità del ruolo svolto e dei poteri esercitabili dal curatorefallimentare e dagli agenti di polizia, istituzionalmente preposti all’accertamento diun fatto costituente reato.Del resto, come sottolineato dalla Corte territoriale, è stato lo stesso imputato insede di dichiarazioni spontanee rese in dibattimento, a riconoscere di essere statol’autore dei pagamenti, come confermato documentalmente anche dal contenutodelle mail dallo stesso inviate alla dipendente amministrativa Dominutti (cfr. p. 50della sentenza di appello).Sempre in relazione alle condotte distrattive di cui al capo 8) vanno ribadite leconsiderazioni già svolte esaminando l’operazione di cui al capo 2): non è stataadeguatamente dimostrata dal ricorrente l’esistenza di un gruppo di società alquale partecipasse la [OSCURATO:SOCIETA]. e non risultano specificamente indicati, nédimostrati, i concreti vantaggi che i pagamenti nei confronti di terzi, effettuatiprelevando le relative somme di denaro dai conti correnti della società fallita,senza che vi fosse alcuna attività svolta dai beneficiari dei bonifici in favore dellaItalricambi s.p.a., avrebbero prodotto sulla situazione patrimoniale diquest’ultima, riequilibrando gli effetti negativi del depauperamento patrimoniale,direttamente incidente sulle ragioni del ceto creditorio, determinato dagli attidistrattivi.Si tratta di una genericità che caratterizzava lo stesso motivo di appello, comeevidenziato dal giudice di secondo grado, nel seguente passaggio motivazionale:“la giustificazione secondo cui si sarebbe trattato di “spese necessarie” per evitareprocedure esecutive o, peggio, istanze di fallimento nei confronti di imprese del“gruppo” amministrato dall’imputato” (giustificazione acriticamente reiterata neimotivi di ricorso) “è del tutto generica e soprattutto non tiene in considerazioneche non esisteva alcun “gruppo” societario coinvolgente [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PERSONA] – ITP Benelli” (cfr. p. 50 della sentenza di secondo grado).Tale originaria genericità del motivo di appello si riverbera anche sulcorrispondente motivo di ricorso.Come affermato, infatti, da un condivisibile orientamento della giurisprudenza dilegittimità, è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, c.p.p.,il ricorso per cassazione che deduca una questione che non ha costituito oggettodei motivi di appello, tale dovendosi intendere la prospettazione nei motivi digravame di una censura articolata in forma generica, anche nel caso in cui solosuccessivamente essa venga illustrata in termini specifici con la proposizione delricorso in cassazione (cfr. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Rv. 280306).La motivazione della sentenza oggetto di ricorso, del resto, non risulta némanifestamente illogica, né contradditoria, laddove la Corte territoriale evidenziala natura distrattiva dei pagamenti di cui al capo 8) sulla base di due ordini diconsiderazioni: da un lato, in quanto si tratta di erogazioni disposte in favore disoggetti ([OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].r.l., quest’ultima beneficiaria di un compenso relativo a una consulenza svolta infavore della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].) che non risultavano avere svolto attivitàin favore della fallita, circostanza che rendeva tali erogazioni non corrispondenti aun interesse sociale; dall’altro, le suddette erogazioni sono stare disposte in unmomento (tra il 28.12.2012 e il 23.7.2013) in cui la società fallita “era da tempoin grave dissesto, come documentato dalla curatrice, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]” (cfr. p. 50della sentenza di secondo grado).Tale epilogo decisorio risulta conforme ai principi affermati dal consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui integra il delitto dibancarotta fraudolenta per distrazione, sotto il profilo oggettivo, qualunqueoperazione diretta a distaccare dal patrimonio sociale, senza immettervi ilcorrispettivo e senza alcun utile, beni ed altre attività, così da impedirnel'apprensione da parte degli organi fallimentari e causare un depauperamento delpatrimonio sociale, in pregiudizio dei creditori (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 15679del 05/11/2013, Rv. 262655; Sez. 5, n. 36850 del 06/10/2020, Rv. 280106).Del pari costante risulta nella giurisprudenza di legittimità l’insegnamento,secondo cui, in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la prova delladistrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibiledalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, come avvenuto nelcaso in esame, della loro destinazione al soddisfacimento delle esigenze dellasocietà (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 19896 del 07/03/2014, Rv. 259848; Sez. 5,n. 6548 del 10/12/2018, Rv. 275499; Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv.279204).Anche sotto il profilo soggettivo la motivazione della sentenza oggetto di ricorsoappare conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,alla luce del quale l’elemento soggettivo del reato è integrato dal dolo generico,per il quale è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere l'attivitàdistrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le operazioni che si compiono sulpatrimonio sociale siano idonee a cagionare un danno ai creditori, senza che sianecessaria l'intenzione di causarlo ovvero che l'agente abbia consapevolezza dellostato di insolvenza dell'impresa, (cfr., ex plurimis, Sez. 5, n. 21846 del13/02/2014, Rv. 260407, Sez. 5, n. 51715 del 05/11/2014, Rv. 261739).Nel caso in esame la prova del dolo è stata correttamente desunta dalla mancanzadi una ragione giustificatrice degli indicati pagamenti, in un contesto di estremadifficoltà economica della società acquisita dall’imputato, di cui si è già detto,dunque in presenza di un indice di fraudolenza, che, pur non essendoindispensabile, in quanto il depauperamento del patrimonio della fallita è stato laconseguenza di una deliberata condotta di sottrazione, priva di un'alternativaipotesi qualificatoria (cfr. Sez. 5, n. 45230 del 16/09/2021, Rv. 282284), coloracomunque l’atteggiamento psicologico dell’imputato in termini di consapevolezzae volontà di porre in essere una condotta in concreto pericolosa per la garanziadei creditori.Proprio la mancanza di una ragione giustificativa, mettendo in luce la mancanzadella rispondenza a un interesse precipuo della società fallita dei richiamatipagamenti, dai quali quest’ultima non ha ricavato alcun vantaggio diretto, nonconsente di affermare che l’imputato abbia agito con imprudenza, ma pur semprenell'interesse dell'impresa, con conseguente impossibilità di qualificare la suacondotta, come preteso dal ricorrente, ai sensi dell’art. 217, n. 2), l. fall., avendoegli agito con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con lasalvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditorialla conservazione delle garanzie patrimoniali (cfr. Sez. 5, n. 15850 del26/06/1990, Rv. 185886 – 01).Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è da tempo attestata sul condivisibileprincipio, alla luce del quale non ricorre l'ipotesi di bancarotta semplice di cuiall'art. 217, comma primo, n. 2, legge fall., integrata da operazioni di manifestaimprudenza, ma la più grave ipotesi di bancarotta fraudolenta, nel caso dioperazioni che abbiano comportato, in pressoché totale assenza di vantaggi, unnotevole impegno economico-finanziario della società, dichiarata poco dopo fallita(nel caso in esame l’ammontare delle erogazioni disposte dal [OSCURATO:PERSONA] risulta parialla ragguardevole cifra di 30.412,00 euro), atteso che le operazioni imprudenti,realizzate pur sempre nell'interesse dell'impresa, sono quelle in tutto o in partealeatorie o frutto di scelte avventate, tali da rendere palese a prima vista che ilrischio affrontato non è proporzionato alle possibilità di successo (cfr., ex plurimis,Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, Rv. 279973 – 01).7. Anche il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] va rigettato, essendosorretto da motivi in parte infondati, in parte inammissibili, perché generici etendenti a una sostanziale rivalutazione delle risultanze processuali, nonconsentita in questa sede.In questa sede di legittimità, infatti, è precluso il percorso argomentativo seguitodall’imputato, che si risolve, in larga parte, in una mera e del tutto generica letturaalternativa o rivalutazione del compendio probatorio, posto che, in tal caso, sidemanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea algiudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di provavalutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Sez. 6,22/01/2014, n. 10289; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Rv. 273217; Sez. 6, n.25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv.277758).Senza tacere, da un lato, che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità concondivisibile orientamento, l'obbligo di motivazione del giudice dell'impugnazionenon richiede necessariamente che egli fornisca specifica ed espressa risposta aciascuna delle singole argomentazioni, osservazioni o rilievi contenuti nell'attod'impugnazione, se il suo discorso giustificativo indica le ragioni poste afondamento della decisione e dimostra di aver tenuto presenti i fatti decisivi ai finidel giudizio, sicché, quando ricorre tale condizione, le argomentazioni addotte asostegno dell'appello, ed incompatibili con le motivazioni contenute nella sentenza,devono ritenersi, anche implicitamente, esaminate e disattese dal giudice, conconseguente esclusione della configurabilità del vizio di mancanza di motivazionedi cui all'art. 606, comma primo, lett. e), c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 37588 del18/06/2014, Rv. 260841; Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Rv. 277593);dall’altro, che, trattandosi di “doppia conforme”, resta preclusa la deducibilità delvizio di travisamento della prova di cui all'art. 606, comma primo, lett. e), cod.proc. pen., in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato evalutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonomaconsiderazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (cfr., ex plurimis,Sez. 5, n. 18975 del 13/02/2017, Rv. 269906 – 01).Ciò posto va evidenziato che alla giurisprudenza di legittimità non è estranea laconoscenza del meccanismo del c.d. "leveraged by out", di cui, nelle non numerosepronunce in cui esso ha formato oggetto di riflessione, sono stati delineati i trattifondamentali, in cui assume un ruolo di fondamentale importanza l’esistenza di unsolido progetto industriale alla base dell’operazione destinata a concludersi con lafusione tra società, una delle quali abbia contratto debiti per acquisire il controllodell’altra, secondo il chiaro disposto dell’art. 2501 bis cod. civ., intitolato “Fusionea seguito di acquisizione con indebitamento”, che rappresenta il punto diriferimento normativo della disciplina del c.d. "leveraged by out"Si è, così, affermato che l'operazione con la quale, di una società operativa, siaceduto a credito parte del pacchetto azionario ad altra società, creata in modostrumentale per effettuare il detto acquisto con previsione di indebitamento e alfine di compiere attività di gestione di interesse della prima, per poi esseredestinata alla fusione per incorporazione con la medesima e ripianare il debito congli utili dell'attività posta in essere, potrebbe integrare il reato ex art. 223 commasecondo n. 2 L. fall. , quale "operazione dolosa", ove si dia prova che il "leveragedby out" attuato attraverso il procedimento di fusione non era, al momento del suoavvio, sorretto da un effettivo progetto industriale (cfr. Sez. 5, n. 23730 del18/05/2006, Rv. 235324 – 01).Conclusione che consente di rigettare il motivo di ricorso con cui l’imputatocontesta in radice la possibilità di ricondurre l’operazione di LBO di cui si discutealla fattispecie della bancarotta impropria di cui all’art. 223, co. 1, n. 2), l.fall.,proprio in forza del menzionato precedente (cfr. p. 24 del ricorso) citato, tuttavia,parzialmente, vale a dire senza fare riferimento alla contestuale affermazione che,come si è visto, fa derivare la natura dolosa "del “leveraged by out" dallacircostanza, sussistente nel caso che ci occupa, dell’assenza di un effettivoprogetto industriale.Nella già citata Sez. 5, n. 34292 del 02/10/2020, Rv. 279973 – 01, si è, inoltre,sottolineato come sia configurabile il reato di bancarotta fraudolenta perdistrazione in una operazione di "leveraged buy-out", realizzata mediante ilprelievo di rilevanti risorse da una società, già in stato di dissesto, per fornireall'acquirente le provviste finanziarie necessarie al pagamento delle quote ad unprezzo sovrastimato.Più di recente si è affermato che integra il reato di bancarotta fraudolentapatrimoniale per distrazione, e non un'operazione legittimamente eseguita di c.d."leveraged buy out" ai sensi dell'art. 2501-bis cod. civ., la fusione, a seguito diacquisizione con indebitamento, priva di giustificazione imprenditoriale, basata suun piano economico e finanziario inattendibile, non idoneo a garantire il rimborsodel debito contratto per l'acquisizione e il pagamento delle obbligazioni pregresse(cfr. Sez. 5, n. 41741 del 17/10/2025, Rv. 289088 – 01).In tale ultima decisione si è opportunamente evidenziato che “il levereged buy outpuò considerarsi correttamente effettuato quando: il piano economico-finanziariosia concreto, realistico e fondato su dati contabili attendibili; i flussi di cassaprevisti siano ragionevolmente calcolati e idonei a garantire il rimborso del debitocontratto per l’acquisizione; la società risultante dalla fusione sia in grado, in unaprospettiva di continuità aziendale, di far fronte alle obbligazioni pregresse e aquelle derivanti dall’operazione; la relazione dell’esperto asseveratore sia fondatasu un’analisi critica e indipendente della situazione patrimoniale, economica efinanziaria delle società coinvolte”.Orbene, rimandando a quanto si è già osservato al punto 5 della presentemotivazione, non è revocabile in dubbio che il percorso argomentativo seguito daigiudici di merito e, in particolare, dalla Corte di appello, si inserisce a pieno titoloin tale alveo giurisprudenziale, avendo essi evidenziato, con motivazione articolatae dotata di intrinseca coerenza logica, la totale assenza di un effettivo e credibilepiano economico e finanziario, non essendo tale il c.d. “term sheet” sottoscrittocon Unicredit, come sottolineato dal contributo conoscitivo fornito dalla curatricedel fallimento, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], nonché il mancato raggiungimento dell’obiettivo cuiavrebbe dovuto mirare l’intera operazione, costituito secondo la previsionenormativa dalla fusione tra la società target e la società veicolo.Tale obiettivo non si verificava per una precisa scelta, in quanto nel 2006 eraintervenuta la scissione della [OSCURATO:SOCIETA]., che aveva portato alla nascita dellaTech [OSCURATO:SOCIETA]., alla quale era stato trasferito solo formalmente il debito dellasocietà lussemburghese verso Unicredit, debito che in realtà incombeva suItalricambi s.p.a., in un contesto in cui entrambe le società non erano dotate dellerisorse per farvi fronte, tanto da essere destinate al fallimento.Circostanze che, con ragionamento logicamente coerente, il giudice di appellovalorizza allo scopo di rimarcare, in accordo con quanto riferito dalla curatricefallimentare e dal consulente tecnico del Pubblico Ministero, dott. [OSCURATO:PERSONA], ilcarattere meramente speculativo dell’intera operazione, finanziariamenteinsostenibile, il cui scopo era quello di acquisire da parte della società veicololussemburghese le quote della [OSCURATO:SOCIETA] per poi rivenderle, per un prezzomaggiorato rispetto ai costi sostenuti per l’acquisto della società target, ad unasocietà americana concorrente godendo della normativa fiscale più favorevolevigente in Lussemburgo, che non prevedeva la tassazione delle plusvalenze, adifferenza di quanto contemplato dalla normativa italiana.Come ribadito dalla Corte territoriale, l’imposizione alla [OSCURATO:SOCIETA]. di uncanone di affitto fuori mercato dei capannoni industriali conferiti alla [OSCURATO:PERSONA].r.l., in uno con l’obbligo di procedere alla distribuzione annuale di tutti gli utili,in conseguenza della scissione, aveva fatto sì che la società target pagasse da solal’acquisto delle proprie quote, ma in misura fin da subito sproporzionata rispettoal proprio flusso finanziario, come dimostrato dal fatto che in pochissimi anni lasocietà era già entrata in una fase di insolvenza.Non appare revocabile in dubbio che la scelta di non procedere alla fusione ma allascissione della società target favoriva l’intento speculativo, in quanto “proteggeva”la società veicolo lussemburghese, che, ove si fosse proceduto alla fusione,avrebbe dovuto assumere gli obblighi gravanti sulla società target sortiprecedentemente alla fusione, ai sensi dell’art. 2504 bis cod. civ.A fronte di tale argomentare, certo non manifestamente illogico, nécontraddittorio, il ricorrente incentra le sue critiche, reiterandole nei diversi puntiin cui si articola l’atto di impugnazione, su tre questioni fondamentali: 1)l’impossibilità di ritenere integrata la contestata fattispecie di bancarottaimpropria, in quanto tale reato sulla base della stessa previsione normativa,richiede una pluralità di operazioni, mentre nel caso in esame si tratta di una solaoperazione di investimento; 2) il [OSCURATO:PERSONA] non può comunque essere chiamato arispondere dei reati in addebito, perché egli era un semplice prestanome degliamministratori di fatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (nei confronti dei qualisi è proceduto separatamente), come del resto affermato dai giudici di merito,avendo egli agito come semplice fiduciario dei suddetti amministratori di fatto,limitandosi a seguire le loro istruzioni; 3) il progetto industriale posto a basedell’operazione era valido ed effettivo.Si tratta di rilievi non condivisibili per le seguenti ragioni.Si è da tempo evidenziato, infatti, che, in tema di bancarotta fraudolenta, leoperazioni dolose di cui all'art 223, comma secondo, n. 2, l. fall., attengono allacommissione di abusi di gestione o di infedeltà ai doveri imposti dalla leggeall'organo amministrativo nell'esercizio della carica ricoperta, ovvero ad attiintrinsecamente pericolosi per la "salute" economico-finanziaria della impresa epostulano una modalità di pregiudizio patrimoniale discendente non giàdirettamente dall'azione dannosa del soggetto attivo (distrazione, dissipazione,occultamento, distruzione), bensì da un fatto di maggiore complessità strutturaleriscontrabile in qualsiasi iniziativa societaria implicante un procedimento o,comunque, una pluralità di atti coordinati all'esito divisato.In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione dioperazione dolosa data nella sentenza impugnata proprio al protratto, esteso esistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, che, aumentandoingiustificatamente l'esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rendevaprevedibile il conseguente dissesto della società (cfr. Sez. 5, n. 47621del25/09/2014, Rv. 261684).Nel caso in esame appare evidente come proprio il complesso meccanismo di LBOideato ed attuato dagli amministratori di fatto con la complicità del [OSCURATO:PERSONA] abbiadato vita a un fatto di particolare complessità, concretizzatosi in una pluralità dihanno condotto al fallimento delle due societàVa, inoltre, evidenziato, con riferimento alla seconda questione, che, comeaffermato di recente da una condivisibile decisione di questa Corte, ai fini dellaconfigurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose non deve risultaredimostrato il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dologenerico, che ricomprende anche il dolo eventuale, ossia la coscienza e volontàdelle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza dellacondotta anti doverosa (Nella specie, sistematico e protratto inadempimento delleobbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale: cfr.Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349 - 01).Principio che va integrato dal consolidato orientamento della giurisprudenza dilegittimità, secondo cui, in tema di reati fallimentari, è sufficiente ad integrare ildolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale la genericaconsapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attività illecitecompiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (cfr. Sez. 5, n.50348 del 22/10/2014, Rv. 263225-01; Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Rv.279831).Orbene i giudici di merito hanno fatto buon governo dei principi ora richiamati,indicando, con logico argomentare, tutta le circostanze di fatto, da cui si deduce,che il [OSCURATO:PERSONA], da un lato, debba ritenersi avere rivestito il ruolo di amministratoredi diritto della [OSCURATO:PERSONA]; dall’altro, abbia partecipato e condiviso le realifinalità speculative perseguite dagli amministratori di fatto, dando vitaall’operazione di LBO di cui si discute, sulla base dei suoi rapporti diretti con AzzanoCantarutti e [OSCURATO:PERSONA] e della sua elevata competenza professionale, che avrebbedovuto fargli avere immediata contezza, sia delle finalità speculative perseguitedagli amministratori di fatto, sia dell’assenza di un valido progetto industriale (cfr.pp. 10-11; 44-46 della sentenza di appello).I rilievi articolati al riguardo dal ricorrente, oltre ad essere versati in fatto nellaparte in cui contestano la partecipazione dell’imputato alle decisioni operativeriguardanti l’operazione di LBO, non colgono nel segno.Ove anche si volesse ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] fosse un semplice prestanome dei dueamministratori di fatto ovvero che egli fosse parte di un contratto fiduciario, con ilquale gli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] gli avevano affidato la gestione della societàlussemburghese, ciò non sarebbe sufficiente a escludere la sua responsabilità.Come affermato, infatti, con orientamento costante dalla giurisprudenza di questaCorte, in tema di bancarotta fraudolenta, l'amministratore di diritto rispondeunitamente all'amministratore di fatto per non avere impedito l'evento che aveval'obbligo di impedire, essendo sufficiente, sotto il profilo soggettivo, la genericaconsapevolezza che l'amministratore effettivo distragga, occulti, dissimuli,distrugga o dissipi i beni sociali, la quale non può dedursi dal solo fatto che ilsoggetto abbia accettato di ricoprire formalmente la carica di amministratore;tuttavia allorché si tratti di soggetto che accetti il ruolo di amministratoreesclusivamente allo scopo di fare da prestanome, la sola consapevolezza che dallapropria condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato (dologenerico) o l'accettazione del rischio che questi si verifichino (dolo eventuale)possono risultare sufficienti per l'affermazione della responsabilità penale (cfr., explurimis, Sez. 5, n. 7332 del 07/01/2015, Rv. 262767 – 01).Allo stesso modo il conferimento di un incarico fiduciario da parte degliamministratori di una società non determina alcuna esenzione da responsabilitàper colui che, investito, dell’incarico, aveva condiviso il disegno illecito degliamministratori (cfr. Sez. 5, n. 49472 del 09/10/2013, Rv. 257566 – 01) e la stessaeventuale natura fiduciaria di una società non esclude la responsabilitàdell’amministratore per i fatti di bancarotta eventualmente commessi (cfr. Sez. 5,n. 27410 del 25/05/2022, Rv. 283580 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 28031 del11/03/2019, Rv. 276921 – 01).Quanto ai rilievi articolati con riferimento all’esistenza di un valido progettoindustriale (cfr. pp. 14-24 del ricorso), alla prevedibilità del dissesto da partedell’imputato (cfr. pp. 24-27 del ricorso) e alla sussistenza dei fatti contestati nelcapo 4), pacificamente distrattivi sulla base dei principi generali richiamati in sededi esame della posizione del [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda (cfr. pp.28-36 del ricorso), anche in questo caso, a fronte della concorde valutazioneeffettuata al riguardo dai giudici di merito, sulla base dei contributi conoscitiviforniti dal curatore fallimentare, dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], e dal consulente tecnico delpubblico ministero, si tratta di rilievi versati in fatto, esulando dal novero dei vizideducibili nel caso di “doppia conforme”.Si tratta di rilievi, peraltro, anche generici nella misura in cui la versione alternativadelle risultanze processuali proposta dal ricorrente, si fonda su affermazioniassertive, che, in definitiva, si risolvono in un semplice richiamo ai motivi diappello.Va solo aggiunto che anche in questo caso non può applicarsi la disciplina in temadi vantaggi compensativa per le medesime ragioni già indicate esaminando laposizione del [OSCURATO:PERSONA], alla cui lettura si rimanda.Difetta, infatti, la specifica indicazione da parte dell’imputato di quei vantaggicompensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, di cui all'art. 2634, commaterzo, cod. civ., idonei ad escludere la natura distrattiva di un'operazioneinfragruppo, che, come si è detto, devono presentare i requisiti di certezza,congruità e proporzionalità ed essere di valore almeno equivalente al sacrificioeconomico inizialmente sopportato dalla società fallita [OSCURATO:SOCIETA]8. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 616,c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.Gli imputati vanno, altresì, condannati alla rifusione delle spese di rappresentanzae difesa sostenute nel presente giudizio dalla costituita parte civile, che si liquidanoin complessivi euro 4500,00, oltre accessori di legge, P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro4.500,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALFREDO [OSCURATO:PERSONA]