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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 01365/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22153-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 79/3/2017 della [OSCURATO:PERSONA]'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata; che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva parzialmente respinto il loro appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Perugia.

Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l'anno 2006; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, attraverso il primo, i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 D. Lgs. n. 546/1992 e 384 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR, anziché riesaminare il merito della causa, avrebbe erroneamente ritenuto esaurito tale scrutinio nel terzo grado di giudizio; che, col secondo, i contribuenti lamentano violazione dell'art. 36 D. Lgs. n. 546/1992, ex art. 360 n. 4 c.p.c.: la motivazione sarebbe stata nulla, perché apodittica rispetto all'esigenza di uno scrutinio analitico delle prove documentali in atti; che l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso; Ric. 2017 n. 22153 sez.

MT - ud. 16-11-2021 -2- che, in data 24 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 15 febbraio 2019; che il solo Cornicchia ha provveduto a dimostrare l'intervenuto pagamento, mediante deposito di idonea documentazione in data 5 novembre 2011; che, ad ogni modo, in esito alla consumazione del periodo di sospensione, nessuna delle altre parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio.

Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIAiLC,ANCELLIE E .SPE

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22153-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 79/3/2017 della [OSCURATO:PERSONA]'UMBRIA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata; che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Umbria che, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, aveva parzialmente respinto il loro appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Perugia. Quest'ultima, a sua volta, aveva accolto il ricorso dei contribuenti contro un avviso di liquidazione per imposta di registro, per l'anno 2006; Considerato: che il ricorso è affidato a due motivi; che, attraverso il primo, i ricorrenti assumono la violazione e falsa applicazione degli artt. 63 D. Lgs. n. 546/1992 e 384 c.p.c., ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR, anziché riesaminare il merito della causa, avrebbe erroneamente ritenuto esaurito tale scrutinio nel terzo grado di giudizio; che, col secondo, i contribuenti lamentano violazione dell'art. 36 D. Lgs. n. 546/1992, ex art. 360 n. 4 c.p.c.: la motivazione sarebbe stata nulla, perché apodittica rispetto all'esigenza di uno scrutinio analitico delle prove documentali in atti; che l'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso; Ric. 2017 n. 22153 sez. MT - ud. 16-11-2021 -2- che, in data 24 gennaio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno presentato istanza di sospensione, ai sensi dell'art. 6 d.l. n. 119/2018 e che tale sospensione è stata accordata dalla Corte con ordinanza interlocutoria depositata il 15 febbraio 2019; che il solo Cornicchia ha provveduto a dimostrare l'intervenuto pagamento, mediante deposito di idonea documentazione in data 5 novembre 2011; che, ad ogni modo, in esito alla consumazione del periodo di sospensione, nessuna delle altre parti ha provveduto alla riassunzione del giudizio nei termini fissati ex lege P.Q.M. dichiara l'estinzione del giudizio. Così deciso in Roma il 16 novembre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] CANCELLERIAiLC,ANCELLIE E .SPE
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