Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 dicembre 2021

Cassazione n. 05959/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 16/03/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Cuneo, in data 09/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Livio, in relazione ai reati di imbrattamento e minaccia aggravata a lui ascritti, nonché al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili.

Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle prove e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis.

Il ricorso è inammissibile.

È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina).

Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965.

In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]).

In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede.

A tali conclusioni deve pervenirsi non solo quanto alla sussistenza dei reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA], ma anche quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., dovendo tra l'altro i riferimenti della sentenza impugnata all'accesa conflittualità in cui si era sviluppata la condotta delittuosa, e ai precedenti a carico del ricorrente, essere integrati con quanto osservato dal primo giudice - e richiamato in ricorso - in ordine all'impossibilità di scindere, nella valutazione che qui rileva, il primo reato dal secondo, e alla conseguente insussistenza di una particolare tenuità rilevante ai sensi dell'art. 131-bis (sulla necessità di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, cfr. Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; nessun rilievo può invece conferirsi al precedente giurisprudenziale richiamato in ricorso, relativo al diverso presupposto di applicazione della norma costituito dalla mancanza di abitualità della condotta).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

I P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte d'Appello di Torino, con sentenza in data 16/03/2021, confermava la sentenza di condanna alla pena ritenuta di giustizia pronunciata dal Tribunale di Cuneo, in data 09/10/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Livio, in relazione ai reati di imbrattamento e minaccia aggravata a lui ascritti, nonché al risarcimento dei danni subiti dalle costituite parti civili. Propone ricorso per cassazione il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle prove e alla mancata applicazione dell'art. 131-bis. Il ricorso è inammissibile. È invero necessario richiamare l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (così da ultimo Sez. 2, n 17147 del 28/03/2018, Andolina). Sotto altro profilo, viene in rilievo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965. In senso conforme, cfr. tra le altre Sez.2, n. 41935 del 21/06/2017, [OSCURATO:PERSONA]). In tale cornice ermeneutica, del tutto condivisibile, il ricorso non supera il necessario scrutinio di ammissibilità, risolvendosi in una censura del merito delle valutazioni operate dalla Corte d'Appello (in piena sintonia con il primo giudice), e nella reiterata prospettazione di una diversa lettura delle risultanze acquisite, il cui apprezzamento è evidentemente precluso in questa sede. A tali conclusioni deve pervenirsi non solo quanto alla sussistenza dei reati ascritti al [OSCURATO:PERSONA], ma anche quanto alla ritenuta inapplicabilità dell'art. 131-bis cod. pen., dovendo tra l'altro i riferimenti della sentenza impugnata all'accesa conflittualità in cui si era sviluppata la condotta delittuosa, e ai precedenti a carico del ricorrente, essere integrati con quanto osservato dal primo giudice - e richiamato in ricorso - in ordine all'impossibilità di scindere, nella valutazione che qui rileva, il primo reato dal secondo, e alla conseguente insussistenza di una particolare tenuità rilevante ai sensi dell'art. 131-bis (sulla necessità di una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, cfr. Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; nessun rilievo può invece conferirsi al precedente giurisprudenziale richiamato in ricorso, relativo al diverso presupposto di applicazione della norma costituito dalla mancanza di abitualità della condotta). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, e al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. I P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della cassa delle ammende. Così deciso il 21/12/2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05959/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris