Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:100
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]369/00
Département du Loiret ([OSCURATO:PERSONA])
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee
«Aiuti di Stato — Prezzo di vendita di un terreno — Decisione che impone il recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune — Valore attualizzato dell’aiuto — Tasso d’interesse composto — Motivazione»
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) 29 marzo 2007
Massime della sentenza
Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della [OSCURATO:PERSONA] che constata l’incompatibilità di un aiuto con il mercato comune
e ne dispone la restituzione — Obbligo di motivazione circa le modalità di calcolo dell’importo da restituire
(Art. 253 CE)
Non ottempera all’obbligo di motivazione posto dall’art. 253 CE una decisione della [OSCURATO:PERSONA] relativa al recupero di un
aiuto di Stato – accordato sotto forma di una cessione ad un prezzo preferenziale di un terreno attrezzato – in essa dichiarato
illegale, quando rende impossibile il controllo da parte del destinatario e del giudice in quanto non contiene informazioni
sufficienti riguardo al modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] ha calcolato l’importo da recuperare, riguardando tale insufficienza il
fatto che non è precisato che è stato applicato un tasso di interesse composto – il che non è previsto da alcun testo e non
corrisponde alla prassi anteriore della [OSCURATO:PERSONA] –, benché nella fattispecie la scelta di un interesse composto abbia conseguenze
rilevanti sull’importo da recuperare; il fatto che nessuna spiegazione consente di comprendere la scelta del tasso applicato;
il fatto che manca qualsiasi spiegazione in merito al nesso tra il vantaggio che il beneficiario conserva e l’importo che
deve restituire e, infine, il fatto che emerge un’incoerenza tra la scelta di un interesse composto relativamene al calcolo,
alla data della decisione, della somma da recuperare e la scelta di un interesse semplice relativamente agli interessi da
versare per il periodo che intercorre tra la decisione e l’effettivo rimborso.
(v. punti 35-53)
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
29 marzo 2007 (
*
)
«Aiuti di Stato – Prezzo di vendita di un terreno – Decisione che ingiunge il recupero di un aiuto incompatibile con il mercato comune – Valore attualizzato dell’aiuto – Tasso d’interesse composto – Motivazione»
Nella causa T‑369/00,
Département du Loiret ([OSCURATO:PERSONA]),
rappresentato dalla sig.ra A. Carnelutti, avvocato,
ricorrente,
sostenuto da
[OSCURATO:PERSONA] SA,
con sede in Saint‑Cloud ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentata da [OSCURATO:PERSONA], QC, dai sigg. J. Gardner, G. Peretz, barristers, R. Griffith
e M. Papadakis, solicitors,
interveniente,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee,
rappresentata dai sigg. G. Rozet e J. Flett, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa
all’aiuto di Stato concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] SA/Kimberly‑[OSCURATO:PERSONA] (GU 2002, L 12, pag. 1),
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione),
composto dai sigg. J.D. [OSCURATO:PERSONA], presidente, R. [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] e dalla sig.ra I. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: sig.ra C. Kristensen, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito alla trattazione orale del 25 ottobre 2006,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti all’origine della controversia
1 Nel 1969, la società di diritto americano [OSCURATO:PERSONA] ha acquistato la società francese [OSCURATO:PERSONA] e ha costituito
una società distinta, la [OSCURATO:PERSONA] SA, che ha ripreso le attività della [OSCURATO:PERSONA]. Nel novembre 1987 la
[OSCURATO:PERSONA] ha cambiato la propria denominazione in [OSCURATO:PERSONA] SA, la cui attività consisteva nella produzione di carta
per uso sanitario e domestico nel periodo di tempo rilevante ai fini della presente causa.
2 Il 31 agosto 1987 la città di Orléans ([OSCURATO:PERSONA]), il dipartimento del Loiret ([OSCURATO:PERSONA]) e la [OSCURATO:PERSONA] hanno concluso un accordo
avente ad oggetto la vendita a quest’ultima di un terreno di 48 ettari nella zona industriale di [OSCURATO:PERSONA] e la tassa di
risanamento, da calcolare a un tasso preferenziale (in prosieguo: l’«accordo [OSCURATO:PERSONA]»). Tale accordo prevedeva che il ricorrente
e la città di Orléans contribuissero per un importo massimo di 80 milioni di franchi francesi (FRF) (EUR 12,2 milioni) alla
costruzione delle infrastrutture del sito a favore della [OSCURATO:PERSONA].
3 La realizzazione degli studi e delle opere necessari all’assetto del terreno in questione è stata affidata alla società di
economia mista per le infrastrutture del dipartimento del Loiret (in prosieguo: la «Sempel»). Da una convenzione conclusa
il 12 settembre 1987 tra il ricorrente, la città di Orléans e la Sempel (in prosieguo: la «convenzione Sempel») emerge che
la città di Orléans ha ceduto 68 ettari alla Sempel a fronte del valore simbolico di un franco. Inoltre, dall’art. 4 dell’accordo
[OSCURATO:PERSONA], nonché dall’art. 12 della convenzione Sempel, risulta la vendita da parte di quest’ultima alla [OSCURATO:PERSONA] dei 48 ettari
e di uno stabilimento-deposito per FRF 31 milioni (EUR 4,7 milioni), vale a dire un prezzo di 65 FRF/m
2
.
4 Nel novembre 1996, la Corte dei conti francese ha pubblicato una relazione pubblica, intitolata «Gli interventi degli enti
locali a favore delle imprese». Con questa relazione essa voleva attirare l’attenzione su un certo numero di eventuali aiuti
concessi dagli enti locali territoriali francesi a favore di determinate imprese, e in particolare sul trasferimento alla
[OSCURATO:PERSONA] di un terreno di 48 ettari della zona industriale di [OSCURATO:PERSONA].
5 In seguito alla pubblicazione di tale relazione, la [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto, con lettera datata 23 dicembre 1996, una denuncia
relativa alle condizioni preferenziali alle quali la città di Orléans e il dipartimento del Loiret avevano venduto i detti
48 ettari di terreno alla [OSCURATO:PERSONA], e alla tariffa di cui quest’ultima avrebbe beneficiato relativamente alla tassa di risanamento.
6 Con lettera 17 gennaio 1997, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto informazioni complementari alle autorità francesi. Ne è seguito uno
scambio di corrispondenza tra le autorità francesi e la [OSCURATO:PERSONA], tra il gennaio 1997 e l’aprile 1998, riguardante le informazioni
e precisazioni richieste.
7 Nel gennaio 1996 le azioni della [OSCURATO:PERSONA] sono state acquistate dalla Kimberly-[OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima ha annunciato la chiusura
dello stabilimento nel gennaio 1998. Gli attivi dello stabilimento, cioè il terreno e la cartiera, sono stati acquistati dalla
Procter & Gamble (in prosieguo: la «P & G») nel giugno 1998.
8 Con lettera 10 luglio 1998 la [OSCURATO:PERSONA] ha informato le autorità francesi della sua decisione 20 maggio 1998 di avviare
la procedura di cui all’art. 88, n. 2, CE, invitandole a presentare le loro osservazioni, nonché a rispondere ad alcuni quesiti.
Gli interessati sono stati informati dell’avvio del procedimento e invitati a presentare le loro eventuali osservazioni sulle
misure controverse mediante pubblicazione della lettera summenzionata sulla
Gazzetta ufficiale delle [OSCURATO:PERSONA] europee
del 30 settembre 1998 (GU C 301, pag. 4).
Decisione impugnata
9 Al termine della formale procedura d’esame, la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato, in data 12 luglio 2000, la decisione 2002/14/CE, relativa
all’aiuto di Stato concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore di [OSCURATO:PERSONA] SA/Kimberly‑[OSCURATO:PERSONA] (GU 2002, L 12, pag. 1; in prosieguo:
la «decisione impugnata»). In seguito alla proposizione del presente ricorso (v. infra al punto 13), il 2 marzo 2001 la [OSCURATO:PERSONA]
ha notificato un corrigendum alla decisione impugnata alla Repubblica francese. Sono stati modificati così l’art. 1 e i punti
172, 217 e 239, lett. b), punto a), della decisione impugnata.
10 La decisione impugnata, nella versione modificata, prevede quanto segue:
«Articolo 1
L’aiuto di Stato sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno e di tariffa preferenziale della tassa di risanamento,
che la [OSCURATO:PERSONA] ha concesso a favore di [OSCURATO:PERSONA] per un importo di 39,58 milioni di FRF (6,03 milioni di EUR) o, in valore attualizzato,
di 80,77 milioni di FRF (12,3 milioni di EUR) per quanto riguarda il prezzo preferenziale del terreno, (…), è incompatibile
con il mercato comune.
Articolo 2
1. [OSCURATO:PERSONA] adotta tutte le misure necessarie per recuperare presso il beneficiario l’aiuto di cui all’articolo 1, già posto
illegalmente a disposizione.
2. Il recupero è effettuato senza indugio conformemente alle procedure del diritto nazionale purché permettano l’esecuzione immediata
e effettiva della presente decisione. L’aiuto da recuperare comprende gli interessi maturati a decorrere dalla data in cui
l’aiuto è stato posto a disposizione del beneficiario fino alla data del suo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla
base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione nel quadro degli aiuti a finalità regionale».
11 Per quanto riguarda l’imposizione di interessi, la [OSCURATO:PERSONA] ha considerato quanto segue (punto 239 della decisione impugnata):
«[A]l fine di ristabilire le condizioni economiche alle quali l’impresa avrebbe dovuto far fronte se l’aiuto incompatibile
non le fosse stato concesso, le autorità francesi devono prendere tutte le misure necessarie per eliminare i vantaggi che
derivano dall’aiuto e per ottenerne la restituzione dal beneficiario.
L’aiuto deve essere recuperato conformemente alle procedure del diritto francese. L’aiuto da recuperare include gli interessi
a decorrere dalla data alla quale l’aiuto è stato concesso fino alla data del suo rimborso effettivo, calcolati sulla base
del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell’equivalente sovvenzione netto nell’ambito degli aiuti a finalità regionale
in [OSCURATO:PERSONA]».
12 [OSCURATO:PERSONA], il valore attualizzato dell’aiuto da recuperare calcolato dalla [OSCURATO:PERSONA], vale a dire FRF 80,77 milioni (v. supra
al punto 10), tiene conto dell’applicazione di un tasso d’interesse a partire dalla data di concessione dell’aiuto illegale
fino alla data della decisione impugnata. Questo tasso d’interesse equivale al tasso di riferimento che la [OSCURATO:PERSONA] utilizza
per misurare l’elemento di aiuto delle sovvenzioni pubbliche in [OSCURATO:PERSONA], ossia «5,7% dal 1° gennaio 2000» (punti 172 e 239
della decisione impugnata).
Procedimento e conclusioni delle parti
13 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 dicembre 2000, il ricorrente ha proposto il ricorso
in esame.
14 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 30 novembre 2000, iscritto a ruolo con il numero T-366/00,
la [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto un ricorso avente anch’esso ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione impugnata.
15 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale il 19 marzo 2001, la [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di intervenire nel presente procedimento
a sostegno delle conclusioni del ricorrente.
16 Con ordinanza del presidente della Quinta Sezione ampliata 10 maggio 2001, è stato autorizzato l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] nella
presente causa a sostegno delle conclusioni del ricorrente.
17 Su richiesta della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha deciso di pronunciarsi inizialmente sulla questione della prescrizione sollevata
dalla [OSCURATO:PERSONA] nella causa T-366/00 in applicazione dell’art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante
modalità di applicazione dell’articolo [88] del Trattato CE (GU L 83, pag. 1), prima di ogni discussione nel merito.
18 Con sentenze 10 aprile 2003 il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti dal ricorrente e dalla [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui si
fondavano sulla violazione a opera della [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 15 del regolamento n. 659/1999, riservandosi sulle relative
spese (sentenze 10 aprile 2003, causa T-366/00, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1763, e causa T-369/00, Département du Loiret/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1789). Per il resto, si è deciso di proseguire il procedimento.
19 In attesa della sentenza della Corte sul ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al
punto 18, il Tribunale ha disposto la sospensione del procedimento nella presente causa in esame nonché nella causa T‑366/00.
20 Con sentenza 6 ottobre 2005, causa C-276/03 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8437), la Corte ha respinto il ricorso proposto
dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza 10 aprile 2003, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 18.
21 Con lettera 10 novembre 2005 il Tribunale ha invitato le parti a presentare le loro osservazioni sulla ripresa del procedimento
alla luce della sentenza 6 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 20. Nella risposta del 24 novembre 2005 il
ricorrente ha confermato che intendeva mantenere nel merito i motivi fatti valere a sostegno del suo ricorso.
22 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di riaprire la fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione
del procedimento, ha invitato le parti a rispondere per iscritto a una serie di quesiti. Gli interessati hanno ottemperato
a tale richiesta.
23 Le parti hanno svolto le loro difese orali e hanno risposto ai quesiti del Tribunale all’udienza del 25 ottobre 2006.
24 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata nella parte in cui essa dichiara illegale l’aiuto di Stato concesso sotto forma di prezzo
preferenziale di un terreno e ordina il rimborso di FRF 39,58 milioni (EUR 6,03 milioni) o, in valore attualizzato, di FRF 80,77
milioni (EUR 12,3 milioni);
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
25 [OSCURATO:PERSONA] chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare il ricorrente alle spese.
26 [OSCURATO:PERSONA], interveniente a sostegno delle conclusioni del ricorrente, chiede che il Tribunale voglia:
– dichiarare fondato il ricorso;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
In diritto
27 A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi: il primo verte sulla violazione dei principi di irretroattività
del diritto comunitario e di certezza del diritto nonché degli artt. 87 e 253 CE in quanto la [OSCURATO:PERSONA] ha applicato la
sua comunicazione 97/C 209/03 relativa agli elementi di aiuto di Stato connessi alle vendite di terreni e fabbricati da parte
di pubbliche autorità (GU 1997, C 209, pag. 3). Il secondo motivo riguarda la violazione dell’art. 87, n. 1, CE nonché dell’art. 253 CE.
Esso si compone di cinque parti riguardanti i seguenti aspetti della decisione impugnata:
– la pubblicità inerente alla vendita del terreno in esame;
– le entrate fiscali generate dallo stabilimento della [OSCURATO:PERSONA];
– le spese sostenute nell’interesse generale;
– l’errore commesso nel calcolo dell’aiuto;
– la capitalizzazione degli interessi.
28 È d’uopo trattare innanzitutto la quinta parte del secondo motivo.
Argomenti delle parti
29 Il ricorrente fa valere che la [OSCURATO:PERSONA], effettuando la capitalizzazione degli interessi nella decisione impugnata, ha
violato gli artt. 87, n. 1, CE e 253 CE. In proposito sottolinea che il ripristino dello statu quo ante non comporta la capitalizzazione
degli interessi, bensì la riscossione dell’interesse annuo stabilito. Infatti, la capitalizzazione degli interessi non costituirebbe
una pratica costante della [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente sostiene inoltre che la [OSCURATO:PERSONA] non ha motivato il ricorso alla
capitalizzazione degli interessi, in violazione, così, dell’art. 253 CE.
30 [OSCURATO:PERSONA] riconosce che, talvolta, può essere opportuno imporre interessi composti per sopprimere il vantaggio di cui il beneficiario
ha usufruito, per esempio qualora quest’ultimo abbia investito l’importo di un prestito a interesse zero concessogli da uno
Stato membro, ottenendo un guadagno netto dopo aver ottemperato a un’ingiunzione di recupero senza imposizione di interessi
composti. Tuttavia, questo caso particolare non coinciderebbe con la fattispecie e la decisione impugnata non sosterrebbe
il contrario.
31 [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che l’art. 2 della decisione impugnata, prevedendo che il recupero deve avvenire in conformità delle norme
nazionali, ha per effetto che gli interessi relativi al periodo compreso tra la data della decisione impugnata e la data del
recupero dell’aiuto saranno calcolati a un tasso semplice. Orbene, se è giustificato calcolare in tal modo gli interessi maturati
in questo periodo, sarebbe ancor più giustificato calcolarli a un tasso semplice per il periodo intercorso tra la data della
concessione dell’aiuto e quella della decisione impugnata.
32 [OSCURATO:PERSONA] ricorda che, secondo una giurisprudenza costante, quando un aiuto illegale è dichiarato incompatibile con il
mercato comune, dev’essere ristabilita una concorrenza effettiva (punto 218 della decisione impugnata). A tal fine il vantaggio
di cui il beneficiario ha realmente usufruito dovrebbe essere soppresso integralmente. Secondo la [OSCURATO:PERSONA], la decisione
impugnata, attualizzando il valore nominale dell’aiuto (v. punto 172), ha tenuto conto del vantaggio reale, assimilabile alla
concessione di un prestito a interesse zero, di cui il beneficiario si era avvalso nel periodo di cui trattasi. Il valore
attualizzato rappresenterebbe l’equivalente del vantaggio finanziario derivante dalla messa a disposizione a titolo gratuito
del capitale per un determinato periodo e rispecchierebbe il costo che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe sopportato se avesse preso in prestito
la stessa somma da una banca nel 1987 fino all’adozione della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] evidenzia che l’impostazione
da essa seguita nella decisione impugnata è conforme all’approccio adottato dal Tribunale nella sentenza 8 giugno 1995, causa
T-459/93, Siemens/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑1675, punto 97), e che, pertanto, la decisione è motivata in misura sufficiente.
33 [OSCURATO:PERSONA] fa notare che il valore attualizzato riportato nella decisione impugnata comprende già il vantaggio di cui
il beneficiario ha usufruito tra la concessione dell’aiuto, avvenuta nel 1987, e l’adozione della decisione, per cui resta
soltanto da prendere in considerazione gli interessi per il periodo compreso tra la data della decisione e la data del recupero
effettivo.
Giudizio del Tribunale
34 Occorre anzitutto esaminare l’argomento del ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe motivato in misura sufficiente
la sua decisione di attualizzare il valore dell’aiuto mediante l’imposizione di interessi composti.
35 Come risulta da una costante giurisprudenza, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto
e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo
da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il
proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del
contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che detto
atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente
specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di decidere se la motivazione di un
atto soddisfi le prescrizioni di cui all’art. 253 CE va risolta alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto
e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenze della Corte 2 aprile 1998, causa C‑367/95 P,
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1719, punto 63, e 30 settembre 2003, causa C‑301/96, Germania/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑9919, punto 87).
36 Nel caso di specie la decisione impugnata applica un tasso d’interesse del 5,7% senza indicare se si tratti di un tasso composto.
Soltanto mediante un calcolo rispetto all’importo di FRF 80,77 milioni definito quale «valore attualizzato» dell’aiuto stimato
in FRF 39,58 milioni al momento della concessione avvenuta nel 1987 il lettore può dedurre l’utilizzo di un tasso composto.
[OSCURATO:PERSONA] non precisa affatto le ragioni per cui ha imposto un tasso composto invece di un tasso semplice. Inoltre, essa
non indica come l’applicazione di un tasso d’interesse consenta di attualizzare nel 2000 il valore di un aiuto sotto forma
di vendita di un terreno a un prezzo preferenziale nel 1987.
37 Il ricorrente, sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], fa valere che, dato il carattere innovativo della capitalizzazione degli interessi nella
pratica della [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima avrebbe dovuto motivare la sua decisione al riguardo.
38 È giocoforza constatare che, alla data della decisione impugnata, non vi erano norme indicanti che il tasso d’interesse previsto
dagli ordini di recupero sarebbe stato composto e che la [OSCURATO:PERSONA] non praticava l’imposizione di interessi composti nei
suoi ordini di recupero.
39 In primo luogo, per quanto riguarda la mancanza di siffatte norme, occorre ricordare che il potere conferito alla [OSCURATO:PERSONA]
di adottare decisioni che ingiungono il recupero di aiuti illegali è previsto attualmente dal regolamento n. 659/1999 (v.,
in proposito, sentenza Département du Loiret/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 18, punti 50 e 51). Dall’art. 14, n. 2, del
regolamento n. 659/1999 emerge che «[a]ll’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi
calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla [OSCURATO:PERSONA]». Nelle risposte scritte ai quesiti posti dal Tribunale
la [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che quest’ultima disposizione non fornisce chiarimenti sull’applicazione di tassi d’interesse
semplici o composti.
40 Infatti, nella sua comunicazione sui tassi d’interesse da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali, pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
dell’8 maggio 2003 (GU C 110, pag. 21), vale a dire tre anni dopo la data di adozione della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA]
ha rilevato che occorreva accertare se gli interessi da applicarsi in caso di recupero di aiuti illegali dovessero essere
semplici o composti, ritenendo «urgente chiarire la sua posizione a questo riguardo». Essa ha informato così gli Stati membri
e le parti interessate che, in tutte le decisioni che essa avrebbe adottato in futuro per disporre il recupero di aiuti illegali,
avrebbe applicato il tasso di riferimento su base composta. Ne consegue, a contrario, che, prima dell’adozione di questa comunicazione,
la posizione della [OSCURATO:PERSONA] sull’utilizzo di un tasso d’interesse composto negli ordini di recupero da essa disposti non
era scontata.
41 L’applicazione di un tasso d’interesse composto si è imposta nella disciplina soltanto con l’art. 11, n. 2, del regolamento
(CE) della [OSCURATO:PERSONA] 21 aprile 2004, n. 794, recante disposizioni di esecuzione del regolamento n. 659/1999 (GU L 140, pag. 1),
ai cui sensi, «[i]l tasso di interesse è applicato secondo il regime dell’interesse composto fino alla data di recupero dell’aiuto».
42 In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto dimostrato di praticare l’imposizione di interessi composti nei suoi ordini
di recupero all’epoca della decisione impugnata. Da un lato, essa non invoca alcuna decisione in proposito nella decisione
impugnata. Dall’altro lato, in risposta a un quesito scritto del Tribunale volto a provare la pratica da essa seguita a quel
tempo, la [OSCURATO:PERSONA] non è stata in grado di richiamare neppure una decisione precedente alla decisione impugnata che prevedesse
interessi composti.
43 Ne risulta che l’imposizione d’interessi composti nella fattispecie costituiva la prima manifestazione di una politica nuova
e importante della [OSCURATO:PERSONA], niente affatto spiegata da quest’ultima. Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe
dovuto, da un lato, precisare di aver deciso di capitalizzare gli interessi e, dall’altro lato, motivare l’impostazione adottata
(v., in tal senso e per analogia, sentenza della Corte 26 novembre 1975, causa 73/74, Fabricants de papiers peints/[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA]. pag. 1491, punti 31‑34). A differenza di quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA] (v. supra, punto 32), il richiamo della sentenza
Siemens, vertente in maniera generale sull’importanza dell’imposizione di interessi, non fornisce i chiarimenti necessari
nel caso di specie.
44 È d’uopo aggiungere che, tenuto conto del tempo intercorso tra la data della vendita controversa e la decisione impugnata,
cioè tredici anni, l’imposizione di interessi composti ha prodotto conseguenze finanziarie rilevanti sull’importo dell’aiuto
da recuperare (v. supra, punto 10). Pertanto, il ricorrente e l’interveniente erano particolarmente interessati a conoscere
l’iter logico su cui si fondava l’imposizione di interessi composti. Stando così le cose, l’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di motivare
la decisione impugnata rivestiva un’importanza ancor maggiore.
45 Peraltro, la motivazione della [OSCURATO:PERSONA] è insufficiente per quanto riguarda l’utilizzo del tasso d’interesse del 5,7%.
Nella decisione impugnata la [OSCURATO:PERSONA] si limita a definirlo il tasso di riferimento utilizzato per misurare l’elemento
di aiuto delle sovvenzioni pubbliche in [OSCURATO:PERSONA] dal 1° gennaio 2000 e si richiama, in una nota a piè di pagina, a una tabella
da essa elaborata utilizzata per il calcolo dell’«equivalente sovvenzione» di un aiuto, che indica i tassi di riferimento
e di attualizzazione stabiliti per gli Stati membri (punti 172 e 239).
46 In conformità della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 1997 relativa al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di
attualizzazione (GU C 273, pag. 3), il «tasso indicativo è definito come il tasso “swap” interbancario a 5 anni, (…) maggiorato
di un premio». Sembra che il tasso del 5,7% da applicarsi per il 2000 riflettesse un tasso di riferimento per un periodo di
cinque anni. Orbene, la decisione impugnata non motiva in alcun modo l’utilizzo di tale tasso per un lasso di tempo di tredici
anni, a partire dalla data della vendita controversa, avvenuta nel 1987, fino alla data della decisione impugnata, vale a
dire nel 2000.
47 Inoltre, la comunicazione del 1997 non contiene indicazioni utili per stabilire se i tassi debbano essere semplici o composti.
Fino alla data della decisione impugnata la tabella in esame è stata utilizzata per l’applicazione di tassi d’interesse semplici.
La decisione impugnata è priva di motivazione sulla questione se questi tassi siano stati adottati per il calcolo degli interessi
composti.
48 [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’utilizzo di un tasso composto per attualizzare il valore iniziale della sovvenzione è motivato
dalla necessità di ripristinare una concorrenza effettiva sopprimendo il vantaggio di cui il beneficiario ha usufruito (v.
supra, punto 32).
49 Orbene, una siffatta motivazione presuppone, da un lato, che il beneficiario conservi ancora, a questa data, il vantaggio
in questione e, dall’altro lato, che la forma dell’aiuto controverso sia assimilabile a un prestito a interesse zero di un
importo equivalente al valore della sovvenzione iniziale. La decisione impugnata non fornisce delucidazioni a questo riguardo.
50 In proposito, occorre ricordare che, secondo la decisione impugnata, l’aiuto concesso nel 1987 alla [OSCURATO:PERSONA] ha assunto la forma
della cessione di un terreno sistemato a un prezzo preferenziale, vale a dire a un prezzo inferiore a quello del mercato dell’epoca.
Non è affatto evidente che, in tali circostanze, l’attualizzazione del valore stimato della sovvenzione iniziale mediante
l’applicazione di un tasso d’interesse composto del 5,7% nel periodo in esame dia luogo a un importo equivalente al valore
del vantaggio di cui il beneficiario godeva quale proprietario del bene nel 2000. Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato che
il vantaggio concesso nel 1987 consisteva nella cessione di proprietà del terreno sistemato sovvenzionato al 56% (FRF 39,58
milioni su un valore stimato di FRF 70,588 milioni). La decisione impugnata non precisa di quale vantaggio continuava a usufruire
la [OSCURATO:PERSONA] alla data della sua adozione.
51 Per giunta, è pacifico che la [OSCURATO:PERSONA] ha cessato l’attività svolta nella zona industriale di [OSCURATO:PERSONA] e che il terreno e
lo stabilimento sono stati venduti alla P & G nel 1998 (v. supra, punto 7), al prezzo di FRF 27,6 milioni, stando alle informazioni
fornite dalle autorità francesi (punto 162 della decisione impugnata). [OSCURATO:PERSONA], pur ritenendo superfluo verificare
tale importo, non contesta che la vendita si sia conclusa alle condizioni normali di mercato e la analizza nella decisione
impugnata ammettendo la possibilità che il terreno sia stato venduto per FRF 27,6 milioni (punti 163‑166). Orbene, questo
prezzo era inferiore non soltanto al valore determinato dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 1987 (FRF 70,588 milioni), ma anche al prezzo
di FRF 31 milioni pagato dalla [OSCURATO:PERSONA] alla Sempel.
52 Stando così le cose, e in mancanza di qualsiasi motivazione nella decisione impugnata in relazione al nesso esistente tra
il presunto vantaggio goduto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel 2000 e l’importo di FRF 80,77 milioni, il Tribunale non è in grado di esercitare
il suo sindacato giurisdizionale sulla questione se l’utilizzo di un tasso d’interesse composto dia luogo a un valore attualizzato
equivalente al valore del vantaggio da sopprimere.
53 Infine, la decisione impugnata presenta un’incongruenza manifesta che la [OSCURATO:PERSONA] non ha chiarito. Sebbene la [OSCURATO:PERSONA]
abbia calcolato il valore attualizzato dell’aiuto nella decisione impugnata applicando un tasso composto, l’art. 2 della detta
decisione, prevedendo che il recupero debba essere effettuato conformemente alle norme nazionali (v. supra, punto 10), fa
sì che gli interessi relativi al periodo compreso tra la data della decisione impugnata e quella del recupero dell’aiuto siano
calcolati a un tasso semplice. [OSCURATO:PERSONA] non ha affatto motivato l’applicazione degli interessi su base composta fino
alla data della decisione impugnata e poi degli interessi su base semplice fino al recupero dell’aiuto. Inoltre, nonostante
la [OSCURATO:PERSONA] abbia rilevato questa incongruenza (v. supra, punto 31), la [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure tentato di giustificare l’impostazione
adottata a questo riguardo nell’ambito del presente procedimento.
54 Ne consegue che la decisione impugnata non è sufficientemente motivata. Si deve accogliere dunque la quinta parte del secondo
motivo e, pertanto, annullare la decisione impugnata in quanto concerne l’aiuto concesso sotto forma di prezzo preferenziale
del terreno controverso, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi e argomenti dedotti a sostegno del ricorso.
Sulle spese
55 Nella sua sentenza Département du Loiret/[OSCURATO:PERSONA], cit. supra al punto 18, il Tribunale si è riservato sulle spese.
56 Spetta quindi al Tribunale statuire, nella presente sentenza, sull’insieme delle spese relative ai procedimenti dinanzi al
Tribunale.
57 Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne
è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente e la [OSCURATO:PERSONA] ne hanno fatto domanda, la convenuta, rimasta essenzialmente soccombente,
dev’essere condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal ricorrente e dalla [OSCURATO:PERSONA].
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 luglio 2000, 2002/14/CE, relativa all’aiuto di Stato concesso dalla [OSCURATO:PERSONA] a favore di
[OSCURATO:PERSONA] SA/Kimberly‑[OSCURATO:PERSONA], è annullata in quanto riguarda l’aiuto concesso sotto forma di prezzo preferenziale di un terreno
di cui all’art. 1 della medesima decisione.
2)
[OSCURATO:PERSONA] sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dal ricorrente e dalla [OSCURATO:PERSONA].
[OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 marzo 2007.
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
J.D. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingua processuale: il francese.