CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40507/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova del 9 maggio 2 02 5 di conferma della condanna del Tribunale di Imperia in ordine al reato di cui all’art. 116 CdS commesso in Taggia il 21 aprile 2022 . Rilevato che il primo motivo di ricorso , con cui ha dedotto la violazione di legge in relazione al riconoscimento della recidiva nel biennio, è non consentito in quanto mera riproposizione di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente. La Corte ha dato atto che ai fini della sussistenza della recidiva nel biennio è sufficiente che sia accertata una precedente violazione amministrativa divenuta definitiva eche nel caso in esame la precedente infrazione era stata accertata dal Tribunale di Imperia con sentenza del 10 giugno 2022 divenuta irrevocabile l’1 luglio 2022, osservando, altresì, che ai fini del calcolo del biennio rileva la data di commissione dell’illecito e non già la data di definitività dell’accertamento. Considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si censura la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è meramente reiterativo della doglianza già formulata e avversativo rispetto alle argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata. La Corte ha richiamato il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cuila causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto non è applicabile alla contravvenzione di guida senza patente, in quanto reato a condotta reiterata assumendo la condotta rilevanza penale, ai sensi dell'art. 116, comma 15, cod. strada, nel solo caso di recidiva nel biennio (Sez. 4, n. 28657 del 05/07/2024, Rv. 286812 –01; nello stesso senso Sez. 4, n. 17841 del 12/03/202 4, non mass. ; Sez. 4, n. 48515 del 05/10/2023, non mass.). Il ricorrente invoca la nozione di reato abituale enon si confronta con il passaggio della sentenza in cui si dà atto, appunto, che il reato in esame è a condotta reiterata. Considerato che il terzo motivoe il quarto motivo, con cui si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al trattamento sanzionatorio, sono non consentit i in quanto inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalitàdel giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione sedà conto dell'impi ego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità delreato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliataspiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lungasuperiorealla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Rv.271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolatadimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due ilnumero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo ilrisultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Rv. 276288). Intema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoriae dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, infatti,non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevolio sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficien te che eglifaccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti glialtridisattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Rv.268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28 535 del 19/03/2014,Rv. 259899; Sez. 2, n. 2285 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2005, Rv. 230691). Peraltroil mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamentemotivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di seg no positivoo anche solo in ragione dei precedenti penali . La Corte nel caso in esame ha fatto corretta applicazione di tali principi, rilevando , con motivazione non manifestamente illogica, che non potevano essere riconosciute le circostanze attenuantigeneriche in ragione delle numerose precedenti condanne a suo carico e chela pena di 1 mese di arresto e 2500 euro di ammenda era congrua in ragione deiparametri di cui all’art. 133 cod. pen. Ritenuto pertanto che il ricorso de bba essere dichiarato inammissibile, con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M Dichiara inammissibileil ricors o e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicemb