CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 novembre 1947
Cassazione n. 40407/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 1/11/1947; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 5/6/1951; avverso la sentenza del 9/3/2021 della Corte d'appello di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; uditi per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA], l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi.',. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale commesso nelle rispettive qualità di amministratore di diritto e di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., fallita nel settembre del 2009. 2. Avverso la sentenza ricorrono autonomamente entrambi gli imputati. 2.1 II ricorso proposto nell'interesse del Poggesi articola due motivi. Con il primo viene eccepita violazione di legge, rilevandosi come pacificamente l'imputato sia cessato dalla carica non già il 31 luglio 2009, come indicato nel capo d'imputazione, bensì il 29 giugno dello stesso anno, quando la società venne posta in liquidazione, e come pertanto egli non possa rispondere delle condotte assunte come distrattive posto che il contratto di affitto d'azienda oggetto di contestazione è stato sottoscritto dal liquidatore successivamente a tale ultima data e che il solo Ponziani è stato qualificato come amministratore di fatto della fallita. In ogni caso, dunque, quantomeno sarebbe stato violato il principio di correlazione, essendo stato contestato all'imputato di essere concorso nel reato quale amministratore unico della società. Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale. Dall'istruttoria dibattimentale sarebbe infatti emerso il ruolo dominante del Ponziani nella gestione della fallita, della quale era amministratore di fatto e socio largamente maggioritario per il tramite di una società fiduciaria. In tal senso infondata sarebbe la condanna dell'imputato a titolo di concorso, attesa la sua assoluta subalternità al Ponziani, autore di tutte le decisioni gestionali assunte nel corso della vita della società o quantomeno tale circostanza avrebbe dovuto comportare il riconoscimento delle attenuanti generiche e del minimo della pena. 2.2 Anche il ricorso proposto nell'interesse del Ponziani articola due motivi. Con il primo vengono dedotti vizi di motivazione in merito all'affermazione di responsabilità dell'imputato. In tal senso il ricorrente contesta la tenuta dimostrativa della base indiziaria valorizzata dalla Corte territoriale, evidenziando anzitutto che non vi sarebbe alcuna anomala divaricazione tra l'entità del canone cui è stato affittato il ramo d'azienda a [OSCURATO:SOCIETA]. e quella del canone dovuto per la locazione del capannone aziendale, posto che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, il pagamento di quest'ultimo spettava proprio alla stessa [OSCURATO:SOCIETA] in quanto occupante i locali originariamente affittati a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente rileva in secondo luogo che pacificamente a chiedere il rinvio dell'udienza fallimentare sarebbe stato il creditore istante, adducendo la pendenza di trattative con la fallita. Sarebbe dunque una mera congettura che ciò sarebbe avvenuto a seguito di una simulata offerta della fallita, funzionale al differimento del fallimento al fine di eludere le pretese creditorie ed agevolare le attività distrattive. Infine sarebbe illogico desumere la responsabilità del ricorrente dal mero inadempimento da parte di [OSCURATO:SOCIETA] nel pagamento del canone di affitto del ramo d'azienda e del magazzino ceduto alla medesima. Con il secondo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale ed ulteriori vizi di motivazione in merito alla ritenuta sussistenza del dolo del reato. Sostiene il ricorrente che, a tutto concedere, al Ponzani possa essere rimproverato di aver cercato di risolvere la crisi della fallita attraverso un'operazione commerciale, il cui esito negativo non può valere come prova del fatto che la stessa sia stata in realtà strumentale alla preordinata distrazione dei beni della medesima, tanto più che l'imputato non ha mai rivestito cariche gestorie in [OSCURATO:PERSONA], di cui era mero dipendente, così come è diventato poi solo dipendente di [OSCURATO:SOCIETA], dopo il fallimento della prima. Infine la sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare come il Ponzani non abbia partecipato all'assemblea nella quale venne deliberata la messa in liquidazione della fallita, né vi sia traccia di una sua partecipazione alle vicende gestionali successive, attribuibili esclusivamente al liquidatore. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso del Poggesi è fondato. In particolare è fondato il primo motivo il cui accoglimento comporta l'assorbimento del secondo, Infatti, in maniera solo apodittica la Corte territoriale ha confutato le obiezioni sollevate dall'imputato con il gravame di merito con riguardo alla prova del suo effettivo coinvolgimento nell'operazione che ha determinato la distrazione del ramo d'azienda della fallita oggetto di contestazione. In tal senso il ricorrente lamentava di aver disnnesso la carica di amministratore unico di Kim prima della stipulazione del contratto di affitto del ramo aziendale, decisione che implicitamente la Corte ha ritenuto strumentale alla sua adesione al piano di spoliazione della fallita, ritenendo dunque che egli abbia di fatto continuato a gestire la società in concorso con il Ponziani, come ipotizzato dal giudice di primo grado. Quali siano gli elementi fattuali ritenuti espressivi di tale ricostruzione non emerge però dalla motivazione della sentenza, che nemmeno ha precisato le ragioni della ritenuta valenza solo formale delle dimissioni dell'imputato. Né le considerazioni svolte dalla Corte per evidenziare la fraudolenza dell'operazione che ha portato alla spoliazione della fallita possono ritenersi automaticamente rivelatrici dell'effettivo concorso ideativo nella medesima dell'imputato, di cui in maniera anodina viene segnalata la solo occasionale successiva collaborazione con la cessionaria delle risorse di Kim. Conseguentemente la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti del Poggesi con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Firenze per nuovo esame./ It 2. Il ricorso del Ponziani è invece inammissibile. Le doglianze del ricorrente si traducono infatti nella prospettazione di una lettura alternativa del compendio probatorio valorizzato dalla Corte teso a sollecitare il giudice di legittimità ad una sua rivalutazione. Il ricorrente invero non ha saputo evidenziare effettive manifeste illogicità o carenze nel ragionamento probatorio sviluppato dai giudici del merito, che, al contrario, hanno proceduto ad una coerente e complessiva valutazione delle risultanze esposte, apprezzandone il convergente significato probatorio alla luce del consolidato principio per cui integra il reato di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale qualsiasi forma di cessione di un ramo d'azienda che renda non più possibile l'utile perseguimento dell'oggetto sociale senza garantire contestualmente il ripiano della situazione debitoria della società (Sez. 5, n. 10778 del 10/1/2012, Petruzziello, Rv. 252008) e più specificamente l'affitto d'azienda al quale non consegua l'incasso dei canoni pattuiti da parte della società fallita, senza che sia addotta alcuna giustificazione in proposito (Sez. 5, n. 16989 del 2/4/2014, Costa, Rv. 259858). In tal senso correttamente la sentenza impugnata ha rilevato come la fallita sia stata privata dei mezzi necessari alla prosecuzione dell'attività stipulando un contratto d'affitto con [OSCURATO:SOCIETA] nella quale l'imputato ha continuato ad operare senza attivarsi in alcun modo per ottenere il pagamento dei canoni dovuti. Canoni peraltro già in origine insufficienti a fornire la provvista necessaria ad onorare il contratto di affitto dei locali aziendali, di fatto utilizzati dalla citata società, rimasto in carico a [OSCURATO:PERSONA]. Priva di giuridico fondamento è poi l'obiezione per cui, anche in difetto di un formale subentro in tale ultimo contratto, spettasse a [OSCURATO:SOCIETA] onorarlo in quanto aveva di fatto occupato i suddetti locali. Generica è invece l'obiezione per cui il rinvio dell'udienza fallimentare sarebbe stata richiesta dal creditore istante, posto che la Corte non ha messo in dubbio tale fatto, ma ha altresì evidenziato come questi sia stato tratto in inganno da una dilatoria proposta transattiva. E prive di un effettivo confronto con la sentenza impugnata sono altresì le censure del ricorrente relative alla configurabilità del dolo del reato ed alla qualifica dell'imputato quale amministratore di fatto della fallita, tema ampiamente affrontato dai giudici del merito. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata relativamente a [OSCURATO:PERSONA] con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Firenze. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process