CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 11508/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 2411-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 2411/2021 Numero sezionale 2610/2022 Numero di raccolta generale 11508/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 avverso la sentenza n. 920/2020 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 09/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza depositata il 9.7.2020 il Tribunale di Latina ha parzialmente accolto l’opposizione all’accertamento tecnico preventivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] e dell’Azienda USL Latina riconoscendo la sussistenza dei requisiti per beneficiare dell’iscrizione nelle liste di collocamento mirato con decorrenza dalla data della domanda amministrativa(2.5.2017), compensando tra le parti le spese di lite e ponendo a carico dell’[OSCURATO:PERSONA] le spese di CTU di primo grado ed a carico della parte le spese di CTU nominato in sede di opposizione, “in assenza della dichiarazione ex art. 152 bis dis.att. c.p.c.” 2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un solo motivo. L'[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. 3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con un unico motivo la ricorrente lamenta, ex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la mancata applicazione alla controversia delle norme di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c., nel regolamento delle spese processuali sia perchè era stata prodotta nel fascicolo del ricorso introduttivo dinanzi al Tribunale di Latina la dichiarazione attestante il requisito reddituale utile all'esonero delle spese di lite in caso di soccombenza, con l'impegno a comunicare eventuali variazioni negli anni a venire, sia perché la Ric. 2021 n. 02411 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 f f c f 4 1 3 3 3 a 6 8 f 1 e 5 1 2 2 b b e 8 3 d b 4 4 a e 5 Numero registro generale 2411/2021 Numero sezionale 2610/2022 Numero di raccolta generale 11508/2022 Data pubblicazione 08/04/2022 ricorrente aveva rilasciato la dichiarazione nell’atto introduttivo dell’accertamento tecnico preventivo e nell’atto di opposizione. 2. Osserva il Collegio che, preliminarmente, deve essere rilevata l'inammissibilità del ricorso in esame in quanto tardivamente proposto (ossia in data 13.1.2021 data di richiesta della notifica all’ufficiale giudiziario), oltre il termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. 3. In conclusione, il ricorso è inammissibile; nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, stante l'autodichiarazione resa, in questo grado, ex art. 152 disp.att. cod.proc.civ. dalla ricorrente; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla sulle spese. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile della Corte di cassazione, addì 8 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2021 n. 02411 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : D O R O N Z O A D R I A N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A