CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22225/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata visto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che i motivi di ricorso con cui si censura la ritenuta responsabilità sul presupposto dello stato di semi incoscienza derivante da sostanza stupefacente e la mancata concessione delle attenuanti generiche è generico in quanto non tiene conto della motivazione della sentenza che ha ritenuto lo stato di incoscienza indimostrato e comunque assenti i presupposti per concedere le attenuanti generiche alla luce della gravità della condotta attraverso cui il ricorrente aveva posto in essere, nella medesima giornata, plurime violazioni della misura cautelare; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26/05/2