CassazionedecretoSezione 3Decisione del 17 gennaio 2023
Cassazione n. 08726/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4312/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , come da procura in calce al ricorso, con domicilioin Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] d e Nora, come da procura in calce al controricorso, con domicilio in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, piazza Cavour; –resistente – avverso la sentenza della Corte di appello di Milano n. 2050 del 20 21 pubblicatail 1/07/2021; Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo. C.C. 17.01.2023 r.g.n. 4312/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/01/2023dalla consiglier a relatrice dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] . Fatti di causa 1.[OSCURATO:PERSONA] aveva ottenuto d a lla Corte d’appello di Milano in data 10 gennaio 2020 un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune di [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento della somma di Euro 14.427,52 a titolo di restituzione di spese legali pagate in esecuzione di una sentenza della stessa Corted’appello, venuta meno a seguito dell’annullamento da parte della Corte di cassazione. Il decreto ingiuntivo veniva ottenuto a seguito di un lungo contenzioso civile,di cognizione e d esecuzione , intercorso tra le odierne parti e originato nel 2004 dal l’azione revocatoria ordinaria proposta da [OSCURATO:PERSONA] , unitamente a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti dello stesso Comune dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggett o una convenzione urbanistica per l’attuazione di un [OSCURATO:PERSONA] di Intervento, in esecuzione del quale i soggetti attuatori aveva no ceduto al Comune di [OSCURATO:PERSONA] alcune aree necessarie all’attuazione del Piano. Vicenda giudiziaria dall’iter lungo e compless o , decisa in appello dalla Corte milanese che nel 2011, con sentenza , confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e degli altriattori, sentenza sulla base della quale il Comune notificava alle parti soccombenti precetto per Euro 21.047,16, oltre interessi legali. Nel corso di una successiva procedura esecutiva, nel 2013, le parti sottoscrissero una transazione a seguito della quale [OSCURATO:PERSONA] versò al Comune, a saldo e stralcio del debito e previa rinuncia alla procedura esecutiva da parte di quest’ultimo, la somma di euro 14.000 più euro 427,52 pagati direttamente al c.t.u. [OSCURATO:PERSONA], ottenuta successivamente la cassazione nel 2015 della sentenza della Corte d’appello di Milano suindicata, chiedeva e otteneva dalla stessa Corte d’appello, ex art. 389 c.p.c., un decreto ingiuntivo per la somma di euro 14.427,50, sul rilievo che dopo la cassazione il procedimento non era C.C. 17.01.2023 r.g.n. 4312/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi stato riassunto e che la competenza fosse del giudice che ha emesso il provvedimento cassato, ove la riassunzione non sia avvenuta. Avverso detto decreto ingiuntivo proponeva opposizione il Comune , eccependo preliminarmente l’incompetenza del giudice adito, perché la somma portata dal decreto non era da ritenere versata in esecuzione della sentenza poi cassata, bensì in forza di un precedente atto di transazione. La Corte di appello, con la sentenza oggetto di gravame, accoglieva l’opposizione, negando che sussistesse la sua competenza quale giudice di rinvio dopo la cassazione e dichiarando che il versamento era avvenuto a seguito della transazione, per cui la sua competenza speciale ex art. 389 c.p.c. non sussisteva. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. Ha resistito con controricorso il Comune. Latrattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.. Hanno depositato memoria sia il ricorrente siail Comune. Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo di ricorso il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione ex art. 360 comma 1 n. 3 degli artt. 336 comma 2 comma 2 c.p.c., 389 c.p.c. e 392 c.p.c. 2.Il motivo è inammissibile sotto vari profili. In primo luogo, come correttamente rileva il Comune, la decisione impugnata avrebbe dovuto essere impugnata col regolamento di competenza e non con il ricorso ordinario, né è possibile la conversione del ricorso in regolamento, tenuto conto che ilricorso è stato proposto ben oltre i l termine ditrenta giorni di cui all’art. 47 c.p.c.. In secondo luogo, anche a non voler considerare il precedenteprofilo, il ricorso appare evidentemente finalizzato ad ottenere il riesame del merito della vicenda, posto che la Corte d’appelloha chiaramente affermato che era certo che il pagamento fosse avvenuto in base all’atto di transazione ; t ra C.C. 17.01.2023 r.g.n. 4312/2022 Pres. F.M. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi l’altro, la mancata riassunzione a seguito della cassazione dimostra, indirettamente, che la transazione aveva chiuso la vicenda o che, comunque, [OSCURATO:PERSONA] aveva perso interesse alla stessa. Del tutto infondata è, infine, l’ulteriore argomentazi one sostenut a dal ricorrente nella memoria, ove si afferma che il regolamento di competenza non sarebbe esperibile perché la Corte d’appello non ha indicato il giudice competente. 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della parte controricorrente, che si liquidano in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, d ̀ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello a norma del comma 1-bis del citato art. 13,