CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 13511/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza del Tribunale di Siracusa con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato, alla pena di mesi sette di reclusione e C 1.200,00 di multa, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commesso in Rosolini il 19/05/2014. 2.- Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità e all'omessa risposta sul diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] 3.- Il ricorso è fondato quanto il secondo motivo, il cui accoglimento comporta il rilievo della prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimità. Il primo motivo di ricorso appare manifestamente infondato. La sentenza impugnata contiene una congrua e non manifestamente illogica motivazione sull'affermazione della responsabilità penale dell'imputato per la detenzione a fini di spaccio di grammi 1,2 di sostanza stupefacente tipo eroina, già in parte confezionata e in parte allo stato puro, tenuto conto del rinvenimento del materiale per il confezionamento da cui la prova della destinazione almeno in parte alla cessione a terzi. E' fondato il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata, a fronte di un motivo di doglianza in punto diniego di riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen., ha omesso di rispondere. La sentenza deve essere annullata in presenza di un rilevato vizio di motivazione. Peraltro, il reato è stato commesso il 19/05/2014, il giudice ha escluso gli effetti della recidiva, e, pertanto, tenuto conto dei termini di cui agli artt. 157- 161 cod.proc.pen., pari ad anni sette e mesi sei, il reato si è prescritto il 19/11/2021. Il rilevamento in sede di legittimità della sopravvenuta prescrizione del reato unitamente ad un vizio di motivazione della sentenza di condanna impugnata in ordine alla responsabilità dell'imputato comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza stessa (Sez. 4, n. 29627 del 21/04/2016, Silva, Rv. 267844; Sez. 2, n. 32577 del 27/04/2010, Preti, Rv. 247973). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 18 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] I ore [OSCURATO:PERSONA] ela [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]!..LEMA -