CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2022
Cassazione n. 25744/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza di condanna in primo grado pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 4 e 7, e 99, comma 3, cod. pen., commesso in [OSCURATO:PERSONA] il 2 dicembre 2008; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che censura il diniego di esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 4 cod. pen., è inammissibile, vuoi perché non era stata articolato alcun motivo di appello al riguardo, essendosi il difensore limitato a formulare la relativa richiesta soltanto in sede di conclusioni all'esito del giudio di appello, sia perché la motivazione rassegnata in sentenza dalla Corte territoriale, per disattendere la corrispondente richiesta del Pubblico Ministero, è, comunque, giuridicamente corretta (cfr. pag. 2, ultimo capoverso, e 3, primo capoverso); - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2022 [OSCURATO:PERSONA]