Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/1991
ECLI:EU:C:1991:212
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61985J0263 - IT
Avis juridique important
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61985J0263
SENTENZA DELLA CORTE DEL 16 MAGGIO 1991. - [OSCURATO:PERSONA] ITALIANA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA 263/85.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02457
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[OSCURATO:PERSONA] chiave
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1. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - [OSCURATO:PERSONA] di effetto equivalente - Riserva di una frazione di un appalto pubblico alle imprese situate in una determinata zona del territorio nazionale - Inammissibilità - Provvedimenti che favoriscono solo una parte della produzione nazionale - Ininfluenza
(Trattato CEE, art. 30)
2. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - [OSCURATO:PERSONA] di effetto equivalente - Provvedimento che si può considerare aiuto ai sensi dell' art. 92 del Trattato - Ipotesi che non rende inapplicabile il divieto di misure di effetto equivalente
(Trattato CEE, artt. 30 e 92)
[OSCURATO:PERSONA]
1. L' art. 30 del Trattato CEE si oppone ad una normativa nazionale la quale riservi alle imprese ubicate in talune zone del territorio nazionale una percentuale degli appalti pubblici di forniture.
Infatti, poiché solo i produttori nazionali, anche se non si tratta della loro totalità, possono fruire del vantaggio concesso, è irrilevante che siffatta disciplina preferenziale produca un effetto restrittivo anche per i produttori nazionali (v. sentenza 20 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA] de Nemours italiana, causa C-21/88, Racc. pag. I-889).
2. Come la Corte ha già affermato (v. sentenze 5 giugno 1986, [OSCURATO:PERSONA] / Repubblica italiana, causa 103/84, Racc. pag. 1759, e 20 marzo 1990, [OSCURATO:PERSONA] de Nemours italiana, già citata), l' eventuale qualificazione di una misura nazionale come aiuto ai sensi dell' art. 92 del Trattato non può sottrarla al divieto di cui all' art. 30.
[OSCURATO:PERSONA] causa C-263/85,
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. [OSCURATO:PERSONA], consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
ricorrente,
contro
Repubblica italiana, rappresentata dal prof. [OSCURATO:PERSONA], capo del servizio del contenzioso diplomatico, in qualità di agente, assistito dal sig. [OSCURATO:PERSONA], avvocato dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata d' Italia, 5, rue Marie-Adélaïde,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell' art. 30 del Trattato CEE, prescrivendo che gli enti pubblici acquistino veicoli di produzione nazionale per beneficiare degli aiuti previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. [OSCURATO:PERSONA] e G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, [OSCURATO:PERSONA], C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,
(motivazione non riportata)
dichiara e statuisce:
[OSCURATO:PERSONA]
1) Prescrivendo che gli enti pubblici acquistino veicoli di produzione nazionale per beneficiare degli aiuti previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell' art. 30 del Trattato CEE.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.