CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 marzo 2022
Cassazione n. 40406/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 15/12/2021 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente all'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p.; uditi per gli imputati l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] FATTOi 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], pronunziata a seguito di giudizio abbreviato, per i reati di furto pluriaggravato e di possesso ingiustificato di arnesi atto allo scasso. In parziale riforma della pronunzia di primo grado, la Corte territoriale ha invece provveduto a ridurre le pene irrogate agli imputati dal Tribunale previa disapplicazione dell'aumento conseguente alla recidiva qualificata contestata ad entrambi. 2. Avverso la sentenza ricorrono entrambi gli imputati. Il ricorso proposto nell'interesse del Barile articola tre motivi. Con il primo viene eccepita violazione di legge per la riduzione nella misura di un terzo della pena applicata per la contravvenzione di cui all'art. 707 c.p. anziché della metà, come invece previsto dal secondo comma dell'art. 442 c.p.p. Con il secondo motivo viene dedotta erronea applicazione della legge penale in merito alla ritenuta sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. In proposito il ricorrente lamenta come la Corte territoriale avrebbe solo apoditticamente riconosciuto che la persona offesa avesse lasciato nel proprio veicolo in forza di una situazione necessitata la cassetta degli attrezzi oggetto di sottrazione, non indicando le impellenti e indifferibili esigenze che non avrebbero consentito una più adeguata forma di custodia. Con il terzo motivo vengono invece dedotti vizi della motivazione in merito al denegato riconoscimento delle attenuanti generiche, difettando la valutazione della dichiarazione confessoria resa dall'imputato. Il ricorso proposto nell'interesse del Ronnaniello consta a sua volta di tre motivi, in tutto sovrapponibili a quelli articolati con il ricorso del Barile. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati. 2. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è fondato. E' sì vero, come eccepito dal procuratore generale, che l'applicazione della più favorevole riduzione per il rito abbreviato nella misura della metà, anziché di un terzo, introdotta per le contravvenzioni dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, pur essendo applicabile anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, non può essere fatta valere con il ricorso per cassazione ove non sia stata richiesta nel giudizio d'appello celebrato nella vigenza della nuova legge, non vertendosi in un'ipotesi di pena illegale, bensì di errata applicazione di una legge processuale (Sez. 4, Sentenza n. 6510 del 27/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280946). Principio questo che di recente è stato ribadito, come si evince dalla relativa informazione provvisoria non essendo allo stato depositata la motivazione di tale pronunzia, anche dalle Sezioni Unite all'udienza del 31 marzo 2022 (ric. Savini). Nel caso di specie, però, i ricorrenti non hanno evidenziato tanto l'errore di calcolo della diminuente compiuto in tal senso dal giudice di primo grado, effettivamente non rilevato con i motivi d'appello, quanto, piuttosto, quello, analogo, compiuto dalla Corte territoriale una volta che ha provveduto all'autonoma rideterminazione del trattamento sanzionatorio a seguito dell'accoglimento di alcune delle richieste in proposito avanzate con i gravami di merito. In altri termini, una volta che il giudice dell'appello procede ad una nuova determinazione della pena, l'eventuale mancata applicazione della diminuente processuale al reato contravvenzionale nella sua esatta estensione può essere fatta valere per la prima volta con il ricorso per cassazione, trattandosi di violazione della legge processuale avvenuta nel giudizio di secondo grado. 3. Fondato è altresì il secondo motivo articolato dai ricorrenti. Va anzitutto ribadito che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il furto di oggetti che si trovano all'interno di un'autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via deve considerarsi aggravato per la esposizione per consuetudine alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., anche quando si tratta di oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l'uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dall'autovettura (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 44580 del 30/06/2015, Usai, Rv. 264744). Con riguardo invece alla configurabilità dell'aggravante nell'ipotesi in cui l'esposizione alla pubblica fede sia stata determinata da una situazione di necessità, si è rilevato, sempre in relazione alla fattispecie del bene custodito all'interno di un veicolo, come questa ricorra quando questo sia di difficile asporto per la sua stessa conformazione (dimensioni, peso ecc.) o comunque sussistano in concreto ragioni impellenti o comunque indifferibili che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 33863 del 08/06/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273898; Sez. 5, Sentenza n. 51255 del 30/10/2019, Liberali, Rv. 277524; Sez. 5, Sentenza n. 6212 del 14/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280492). Non si discosta realmente da quest'ultimo orientamento Sez. 5, Sentenza n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiri, Rv. 277119, per la quale devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze non necessariamente di carattere straordinario, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità. Ed infatti tale pronunzia non affronta il tema della configurabilità dell'aggravante qualora, pur a fronte della effettiva necessità di lasciare il bene all'interno del veicolo, la persona offesa non abbia provveduto a custodirlo adeguatamente, come ad esempio qualora la cosa venga abbandonata sui sedili invece di essere riposta nel bagagliaio, pur sussistendone la possibilità in relazione alla sua conformazione ed alla situazione concreta. Alla luce degli evidenziati principi le censure dei ricorrenti appaiono dunque fondate, atteso che, pur essendo stata sollecitata sul punto con il gravame di merito, la Corte territoriale ha in maniera apodittica riconosciuto che nel caso di specie sussistesse una situazione di necessità che impediva alla persona offesa di portare con sé il bene sottratto, senza verificare se ricorressero effettivamente i requisiti oggettivi posti dalla giurisprudenza di legittimità a fondamento della configurabilità dell'aggravante in questione, non rilevabili dalla generica descrizione della cosa contenuta nell'imputazione e nella sentenza e in difetto di qualsiasi menzione sulla ricorrenza di possibilità alternative di custodia diverse da quelle concretamente adottate. 4. La sentenza impugnata, in accoglimento dei primi due motivi formulati dai ricorrenti, deve dunque essere annullata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, rimanendo assorbite le doglianze avanzate con il terzo motivo di entrambi i ricorsi. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo