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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29904/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza delra Corte di Appello di Roma, che, rideterminando la pena inflitta, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alle deposizioni rese dalla persona offesa e sull'effettuato riconoscimento - è inammissibile in quanto costituito da doglianze, particolarmente generiche e versate in fatto, volte a prefigurare una non consentita rivalutazione dei fatti, né scandite da specifica critica e individuazione di precisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno, invece, evidenziato come non vi siano motivi per cui dubitare dell'attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state rese senza esitazioni e prive di contraddizioni.

In egual modo, non residuano dubbi circa il riconoscimento dell'imputato effettuato dalla persona offesa, avendo la stessa immediatamente inseguito i responsabili del fatto e proceduto ad indicarli agli operanti (si vedano, in particolare, pagg. 3 e SS. del provvedimento impugnato); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza delra Corte di Appello di Roma, che, rideterminando la pena inflitta, ha confermato nel resto la sentenza di primo grado; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alle deposizioni rese dalla persona offesa e sull'effettuato riconoscimento - è inammissibile in quanto costituito da doglianze, particolarmente generiche e versate in fatto, volte a prefigurare una non consentita rivalutazione dei fatti, né scandite da specifica critica e individuazione di precisi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito, i quali hanno, invece, evidenziato come non vi siano motivi per cui dubitare dell'attendibilità della persona offesa, le cui dichiarazioni sono state rese senza esitazioni e prive di contraddizioni. In egual modo, non residuano dubbi circa il riconoscimento dell'imputato effettuato dalla persona offesa, avendo la stessa immediatamente inseguito i responsabili del fatto e proceduto ad indicarli agli operanti (si vedano, in particolare, pagg. 3 e SS. del provvedimento impugnato); [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa de
Sentenza Cassazione n. 29904/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris