CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45072/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 novembre 1997 avverso la sentenza del Tribunale di Roma del 21 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento senza rinvio della sentenza limitatamente alla confisca del telefono cellulare [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Roma ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], su concorde richiesta delle parti, la pena di due anni di reclusione e euro 10.000 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 73, comma 4, e 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, disponendo altresì la confisca e la distruzione di quanto in sequestro oltre che del cellulare parimenti sequestrato 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale lamenta la mancanza di motivazione in ordine alla confisca avente ad oggetto il telefono cellulare senza che nulla fosse stato rilevato sul nesso di pertinenzialità con il reato commesso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è ammissibile, perché la censura prospettata rientra a pieno titolo fra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. in quanto diretta a rassegnare una ipotesi di illegalità della pena da estendersi anche alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, così come definitivamente chiarito dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 21368 del 26/09/2019 - dep. 17/07/2020, ancorchè non ricomprese nell'accordo delle parti, ma oggetto di applicazione officiosa. 2. Il ricorso è altresì fondato, dal momento che nessuna ragione risulta essere stata evidenziata dalla sentenza impugnata a supporto della disposta confisca, alla quale il Tribunale ha fatto unicamente cenno in seno al dispositivo, limitando la succinta argomentazione spesa a sostegno della abiezione al solo denaro (parimenti) sequestrato, ritenuto "provento ciii spaccio". Nessuna motivazione viene spesa, per contro, in relazione alla confisca del telefono malgrado si veda in una ipotesi confisca facoltativa, la quale impone di : mettere in luce le ragioni in forza delle quali la libera disponibilità del bene in questione, se mantenuta, sarebbe in grado di rappresentare un incentivo alla reiterazione della condotta criminosa: la confisca infatti potrà ritenersi legittima solo se risulti dimostrata la relazione di asservimento tra la cosa e il reato, nel senso che la prima deve essere oggettivamente collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, il quale riveli effettivamente la probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez. 4, n. 41560 del 26/10/2010, Rhameni, Rv. 248454; Sez. 5, n. 47179 del 03/11/2009, Rv. 245387; Sez. 6, n. 34088 del 07/07/2003, Lomartire, Rv. 226687). Né può ritenersi rintracciabile una motivazione a sostegno della misura facendo leva sul riferimento - contenuto nel provvedimento gravato da ricorso e operato nel descrivere la vicenda a giudizio- reso ai contatti telefonici occorsi tra i concorrenti nei frangenti immediatamente precedenti al relativo arresto, non essendo la Corte neppure in grado di verificare se il cellulare sequestrato era tra quelli utilizzati in detto frangente temporale dall'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del telefono cellulare del quale dispone la restituzione al