CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08486/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso - relativo alla conferma in appello della condanna per il delitto di cui all'art. 385 cod. pen. - risultano inammissibili, atteso che la sentenza impugnata ha, con motivazione non logica, rigettato le doglianze formulate nell'atto di appello rilevando che dagli ilizzati in primo grado, in sede di giudizio abbreviato, emergeva la sussistenza dei fatti contestati e la responsabilità dell'imputato, nonché l'insussistenza dei presupposti per l'esclusione della recidiva e per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e che nel ricorso ci si limita a contestare, in termini del tutto generici, le conclusioni dei Giudici di merito in merito "alla mancata esclusione della recidiva per il mancato rispetto dei principi sanciti dalla sentenza delle Sez. U n. 35738/10, tra cui la distanza temporale e la tipologia dei reati e alla mancata concessione delle attenuanti generiche ... la Corte non tiene conto della valutazione sulla non particolare gravità del fatto"; Rilevato che la Corte di appello ha evidenziato, rispondendo adeguatamente alle doglianze contenute nell'atto di appello, che "l'appellante risulta gravato da plurimi precedenti penali, anche specifici, di cui l'ultimo risalente solo all'anno precedente la commissione del reato per cui si procede. Ciò denota la spiccata insensibilità dell'Azziz alle prescrizioni impostegli e la sua forte pericolosità sociale. Inoltre non vi alcun elemento a sostegno di una futura prognosi di una buona condotta e di una possibile applicazione delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod. pen". Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica e assertiva, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex multis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli);Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.