CassazionedecretoSezione 4Decisione del 28 gennaio 2026
Cassazione n. 25487/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del riesame di Veneziavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di Venezia, in sede diriesame cautelare, ha confermato il provvedimento del G.I.P. del Tribunale diVerona che aveva disposto la misura della custodia cautelare in carcere neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R.309/90 a lui ascritto nell’imputazione provvisoria.2. Ricorre per cassazione l’indagato, a mezzo del difensore, lamentando (insintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.)quanto segue.I) Violazione di legge, per omessa notifica all’indagato (in stato di detenzione)del decreto di fissazione (al 28.1.2026) dell’udienza davanti al Tribunale delriesame.II) Violazione di legge, per inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee resedall’indagato ex art. 350, comma 7, cod. proc. pen.Deduce la mancanza di spontaneità delle dichiarazioni in relazione al mancatoavviso all’indagato, in sede di arresto, dei diritti previsti dalle norme del codice dirito al soggetto sottoposto alle indagini preliminari, con particolare riguardoall’avviso di cui all’art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen. in ordine alla facoltàdi non rispondere alle domande degli inquirenti.Osserva che nel caso di specie la spontaneità non sussiste, atteso che il Cremain sede di udienza di convalida davanti al GIP ha dichiarato di essere stato costrettodai carabinieri a rendere dichiarazioni che in quella sede ha disconosciuto; talidichiarazioni sono state rese in relazione a fatti estranei a quello per cui si eraproceduto con la perquisizione e sono state rilasciate in piena notte e per benun’ora e mezza, contenendo inesattezze anche in ordine ai precedenti penali delmedesimo.Ribadisce che l’avviso della facoltà di non rispondere alle domande costituiscela garanzia minima per permettere all’indagato (o arrestato) di esplicareeffettivamente il proprio diritto di difesa, garantito dall’art. 24 cost., conconseguente obbligo — a pena di inutilizzabilità — di formulare tale avviso anchenei confronti del soggetto che intenda rendere dichiarazioni spontanee. In talsenso ritiene applicabile anche alla norma di cui all’art. 350, comma 7, cod. proc.pen. la disciplina prevista dagli artt. 63, comma 2, e 64, comma 3, cod. proc. pen.,in conformità a quanto previsto dalla Direttiva UE/2012/13 sul diritto difensivo alsilenzio.III) Questione di legittimità costituzionale dell’art. 350, comma 7, cod. proc.pen., per omesso richiamo agli avvisi di garanzia di cui all’art. 64, comma 3, cod.proc. pen. e alla norma di cui all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen., in relazioneagli artt. 2, 24, comma 2, 117, comma 1, Cost. e 3, comma 1, DirettivaUE/2012/13 in rapporto anche alle norme di cui agli artt. 350, commi 1, 5 e 6,370, comma 1, 388 cod. proc. pen.Solleva questione di legittimità costituzionale dell’art. 350, comma 7, cod.proc. pen., nella parte in cui non prevede espressamente l’applicabilità dell’obbligodi fornire alla persona sottoposta alle indagini che si accinga a rendere lespontanee dichiarazioni gli avvertimenti di cui all’art. 64 cit. per violazione deldiritto di difesa e dei principi del giusto processo.IV) Violazione di legge per mancanza di motivazione in relazione allavalutazione della spontaneità delle dichiarazioni rese dall’indagato in stato diarresto e della loro conseguente utilizzabilità ai fini del giudizio cautelare.Deduce assenza di motivazione in ordine alla censura formulata dalla difesain punto di inutilizzabilità delle dichiarazioni rubricate spontanee, nonostante iplurimi elementi evidenziati in senso contrario dal ricorrente e non valutati dalTribunale.V) Violazione di legge per erronea applicazione della norma di cui all’art. 73,comma 1, d.P.R. 309/90 e inosservanza della norma di cui all’art. 75 d.P.R. 309/90o quantomeno di quella di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, in relazione allasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.Deduce che non risulta determinata la quantità di principio attivo dellasostanza stupefacente, per la quale è stato eseguito il solo narcotest, di per séinidoneo a fornire elementi sulla entità del principio attivo. Rileva che per ilprincipio del favor rei i giudicanti avrebbero dovuto riqualificare il fatto nell’illecitoamministrativo previsto dall’art. 75 cit.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su motivi manifestamenteinfondati ovvero generici e, comunque, non correlati alle argomentazioni poste abase dell’ordinanza impugnata.2. Il primo motivo, con cui si deduce la omessa notifica del decreto difissazione dell’udienza innanzi al Tribunale del riesame, è manifestamenteinfondato.Dalla documentazione in atti risulta che il decreto è stato ritualmentenotificato al ricorrente in data 21 gennaio 2026 presso la casa circondariale diVerona, sicché la censura si risolve in una mera allegazione difensiva smentitadagli atti.3. I motivi secondo e quarto, esaminabili congiuntamente, sono inammissibiliper genericità e difetto di decisività.3.1. Essi investono la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee resedall’indagato alla polizia giudiziaria, sul presupposto della loro asserita nonspontaneità e dell’omesso rispetto delle garanzie difensive, nonché la pretesacarenza di motivazione dell’ordinanza impugnata sul punto.3.2. Le censure non si confrontano con la ratio decidendi del provvedimentoimpugnato, che ha evidenziato come il quadro di gravità indiziaria risulti fondatosu una pluralità di elementi autonomi, convergenti e logicamente articolati,indipendenti dalle dichiarazioni rese dal prevenuto.In particolare, il Tribunale ha valorizzato: l’attività di osservazione svolta neiconfronti dell’indagato, ripetutamente notato mentre effettuava incontri fugaci conterzi; la condotta tenuta nel giorno dell’arresto, con un breve scambio con altrosoggetto immediatamente prima dell’accesso al garage; il rinvenimento, all’esitodi perquisizione, di grammi 35 di cocaina occultati all’interno di un marsupiocollocato su una bicicletta nel garage nella disponibilità dell’indagato; ilritrovamento, presso l’abitazione, di un bilancino di precisione con tracce disostanza stupefacente e di un’agenda recante nominativi, cifre, annotazioni dipagamenti e in taluni casi anche indicazioni quantitative e cronologiche; ilpossesso della somma di euro 2.020 in contanti, consegnata dallo stesso indagato.Tali elementi sono stati ritenuti dal giudice del riesame autonomamentesignificativi di una attività di detenzione a fini di spaccio non occasionale, esercitatamediante l’utilizzo coordinato di più luoghi nella disponibilità dell’indagato(abitazione, garage e capannone), e corroborati, ma non determinati, dalledichiarazioni rese nell’immediatezza.3.3. Ne discende che la censura relativa alla pretesa inutilizzabilità delledichiarazioni difetta di decisività, posto che, anche a voler accedere alla tesidifensiva, il compendio indiziario resterebbe integro e idoneo a sorreggere ilgiudizio cautelare. Secondo consolidato orientamento di legittimità, infatti, èinammissibile il motivo che non si confronti con una autonoma ratio decidendi delladecisione impugnata, idonea da sola a sorreggerla (Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.254584 - 01).3.4. In ogni caso, il Tribunale ha dato conto, con motivazione immune da vizilogici, delle ragioni per cui le dichiarazioni sono state ritenute spontanee, essendostate rese nell’immediatezza delle operazioni di perquisizione e senza emergenzedi coercizione. Le doglianze difensive, che insistono su una diversa lettura dellecircostanze, si risolvono pertanto in una richiesta di rivalutazione del fatto,preclusa in sede di legittimità, essendo il sindacato della Corte limitato alla verificadella congruità e non manifesta illogicità della motivazione (Sez. 2, n. 27866 del17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana,Rv. 255460 - 01).3.5. Deve, inoltre, ribadirsi che, secondo il costante indirizzo dellagiurisprudenza di legittimità, sono utilizzabili nella fase procedimentale — edunque anche nel giudizio cautelare — le dichiarazioni spontanee resedall’indagato alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen.,anche in assenza delle garanzie difensive di cui agli artt. 63 e 64 cod. proc. pen.,purché emerga che esse siano frutto di una libera determinazione e non disollecitazione o coercizione (Sez. 3, n. 20466 del 03/04/2019, S., Rv. 275752 -01; Sez. 4, n. 2124 del 27/10/2020, dep. 2021, Minauro, Rv. 280242 - 01).4. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 350, comma 7, cod. proc.pen. è manifestamente infondata.Anzitutto, essa difetta di rilevanza, alla luce del carattere non decisivo delledichiarazioni nel quadro indiziario.In ogni caso, la disciplina censurata attiene a dichiarazioni connotate daspontaneità, estranee allo schema dell’interrogatorio e, dunque, nonirragionevolmente sottratte all’obbligo degli avvisi difensivi; la Corte costituzionaleha peraltro già scrutinato la disposizione, dichiarandone l’illegittimitàlimitatamente all’uso dibattimentale di tali dichiarazioni, senza incidere sulla loroutilizzabilità nella fase procedimentale (Corte cost., sent. n. 259 del 1991).5. Il quinto motivo è inammissibile per genericità.Il ricorrente si limita a contestare la sussistenza della finalità di spaccio e aprospettare una diversa qualificazione del fatto, senza confrontarsi con lamotivazione del Tribunale, che ha escluso l’uso esclusivamente personale dellasostanza sulla base di una valutazione complessiva degli elementi raccolti: il datoponderale, il valore economico della sostanza, la disponibilità di strumentifunzionali al confezionamento, soprattutto la presenza di una contabilitàdettagliata delle cessioni annotata in agenda, nonché le modalità della condottaosservata dagli operanti.Va ribadito il principio secondo cui la mancanza di specificità dei motivi deveessere apprezzata anche con riguardo alla mancata correlazione tra le ragioni delladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, non potendoil ricorso limitarsi a riproporre le medesime deduzioni già disattese, senza uneffettivo confronto critico con la motivazione del provvedimento impugnato (Sez.2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01; Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009, Arnone, Rv. 243838 – 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005,Giagnorio, Rv. 231708 - 01).6. Stante l’inammissibilità del ricorso, e non ravvisandosi assenza di colpanella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. sent. n.186/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualiconsegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria, che si stima equoquantificare nella misura indicata in dispositivo.Va, inoltre, disposto che copia del presente provvedimento sia trasmessa aldirettore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilitodall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 21 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]