CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2021
Cassazione n. 10801/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di danneggiamento sub c), non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché riproduttivo di un travisamento invece insussistente, risolvendosi la deduzione in un'alternativa ricostruzione dei fatti; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata delibazione relativamente alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, è del tutto aspecifico in quanto il relativo motivo risulta implicitamente disatteso e non vengono prospettati elementi decisivi, in ipotesi ingiustificatamente ignorati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente