CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 ottobre 2025
Cassazione n. 34730/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27345/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, con domicilio digitale presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.290, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n. 103/2024 pubblicata il 19/06/2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’appello di Brescia ha rigettato il gravame proposto dalla Cassa forense nella controversia con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. 2. La controversia ha per oggetto l’accertamento del diritto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazione della pensione di vecchiaia previa rivalutazione dei propri redditi a partire dal 1980 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 (pari al 21,1%), anziché a partire dal 1981 secondo l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1981, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1980 e il 1981 (pari al 18,7%), come fatto invece dalla Cassa forense. 3. Il Tribunale di Bergamo dichiarava il diritto dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] alla riliquidazione della pensione di vecchiaia previa rivalutazione dei propri redditi in misura pari al 21,10% per il periodo 1979/1980, del 18,70% per il periodo 1980/1981, del 16,30% per il periodo 1981/1982 e del 15% per il periodo successivo; rigettava la domanda riconvenzionale della Cassa forense di condanna del ricorrente al pagamento delle differenze contributive — nei limiti della prescrizione —derivanti dalla pretesa rivalutazione. 4. La corte territoriale ha rigettato il gravame richiamando i suoi precedenti conformi. 5. Per la cassazione della sentenza ricorre la Cassa forense con ricorso affidato a due motivi, ai quali resiste l’avv. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso.Le parti hanno depositato memorie illustrative. 6. Al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale deve accogliersi l’istanza di rimessione in termini proposta dalla parte ricorrente con riferimento al termine per il deposito del ricorso notificato ex art.369 comma primo cod. proc. civ. 2. Dalla documentazione allegata all’istanza risulta provato che il deposito del ricorso per cassazione oltre al termine sopra indicato è stato determinato da malfunzionamento del sistema informatico non imputabile alla parte ricorrente, e risulta altresì che la parte ricorrente si sia attivata nei limiti dell’ordinaria diligenza. Sussistono dunque tutti i requisiti previsti dall’art.153 comma secondo cod. proc. civ. per la rimessione in termini come richiesta. Ne segue la tempestività del ricorso. 3. Con il primo motivo di ricorso (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.), la Cassa deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 15, 16 e 27 della legge n.576/80, e lamenta che la corte territoriale ha errato nell’applicare la rivalutazione dei redditi professionali pensionabili nel sistema previdenziale forense, in violazione del principio di corrispondenza tra aumento delle pensioni e aumento delle contribuzioni. 4. Con il secondo motivo di ricorso (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.), la Cassa deduce la v iolazione e falsa applicazione degli artt. 2, 10 e 16 della leggen. 576/1980, dell’art. 2033 cod. civ., del “Regolamento per il recupero di anni resi inefficaci a causa di parziale versamento di contributi per i quali sia intervenuta prescrizione” e dell’art. 4 del Regolamento prestazioni previdenziali della Cassa, con riferimenti alle statuizioni della sentenza gravata « concernenti l’effetto della (pur denegata) ulteriore rivalutazione dei redditi professionali disposta dalla Corte d’appello, rilevando che tale rivalutazione fa sorgere un debito previdenziale non versato da parte dell’odierno resistente. Tale circostanza è rilevante ai sensi dell’art. 2 della l. n. 576 del 2020, ove si prevede che il trattamento pensionistico dell’iscritto alla [OSCURATO:PERSONA] sia calcolato sulla base dei redditi professionali per i quali è stata effettivamente versata la corrispettiva contribuzione previdenziale, come riconosciuto dalla giurisprudenza di codesta Suprema Corte». 5. Il primo motivo di ricorso è infondato. Sul punto si intende dare continuità al consolidato orientamento di questa Corte, secondo il quale «in tema di previdenza forense, l’entità dei redditi da assumere per il calcolo della media di riferimento ai fini delle pensioni di vecchiaia maturate dal 1° gennaio 1982, va rivalutata a partire dall’anno di entrata in vigore della legge n.576/80 ai sensi dell’art.27, co.4 della stessa legge, e quindi dal 1980, applicando l’indice medio annuo ISTAT dell’anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980» (Cass. 03/09/2025 n.24445 e precedenti conformi ivi richiamati). 6. Il secondo motivo è invece fondato, nei termini di seguito precisati. 7. Sulle questioni complessivamente oggetto del motiv o di ricorso (omissione contributiva derivata e rilievo della contribuzione effettiva) si richiamano i principi di diritto di Cass. 24445/2025 cit., nei termini di seguito riportati: «Non è condivisibile l’idea per cui la rivalutazione sia una componente per così dire neutra, ovvero irrilevante ai fini della modulazione dell’obbligazione contributiva. Essa, al contrario, è parte integrante del reddito, di cui condivide la stessa natura, con la conseguenza che, ai fini dell’obbligo contributivo, così come ai fini del calcolo della prestazione secondo ilmetodo retributivo, importa non il reddito dichiarato, ma il reddito dichiarato ai fini IRPEF rivalutato (…). Dunque, essendo stati versati contributi ex art.10, co.1, lett. a) inferiori a quelli dovuti, poiché parametrati nell’aliquota ad un montante reddituale rivalutato in misura inferiore rispetto a quella da considerare (18,7% anziché 21,1%), si deve concludere per l’esistenza di una violazione dell’obbligazione contributiva. Ovviamente tanto rileva in questa sede non ai fini del profilo sanzionatorio (art.18), bensì ai fini del rapporto tra effettiva contribuzione (art.2) e misura della pensione, come oltre si dirà. (…) Detto che vi fu inadempimento all’obbligazione contributiva, occorre stabilire se tale inadempimento (parziale) incida sulla misura della pensione. Ai sensi dell’art.2, co.1 l. n.576/80, la pensione di vecchiaia è pari, “per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”, all’1,75% della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. Questa Corte (v. Cass.5672/12, Cass.7621/15, Cass.15643/18, Cass.30421/19, Cass.694/21) ha avuto modo di affermare, in relazione all’ “effettiva contribuzione” dell’art.2, che essa non significa “integrale”, con la conseguenza che, sebbene parziale, essa serve a far computare l’annualità di anzianità contributiva. Si è aggiunto in tali pronunce che la pensione di vecchiaia si “commisura” alla contribuzione effettiva, essendo escluso ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige per il lavoro dipendente e che resta inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti. In particolare è stato specificato dalla sentenza n.5672/12, che gli anni non coperti da integrale contribuzione concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, e che il calcolo della pensione si fa “prendendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo” Ancora, la sentenza n.15643/18, relativa alla pensione di vecchiaia dei geometri incentrata sull’art.2 l. n.773/82, che ha un testo identico a quello dell’art.2 l. n.576/80, per quanto qui di rilievo (“per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione”), ha affermato che l’aggettivo effettiva “introduce un parametro di commisurazione della pensione alla contribuzione "effettivamente" versata”. Dal citato orientamento emerge il principio per cui il reddito da considerare ai fini del calcolo della pensione, e dichiarato ai fini IRPEF, è solo quello su cui si sono versati “effettivamente” i contributi. Tale conclusione non rinnega il metodo di calcolo retributivo, poiché la pensione si calcola pur sempre prendendo a base la media dei miglior redditi, ma con il limite per cui – non vigendo il principio dell’automatismo della prestazione pensionistica –la misura del reddito denunciato ai fini IRPEF è da rapportare ai contributi effettivamente versati. Se, come nel caso di specie, sono stati versati contributi in misura parziale in ragione di una minor percentuale di rivalutazione del reddito, tale minor percentuale è quella da considerare ai fini pensionistici. (…) La sentenza va dunque cassata in accoglimento del secondo e quarto motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, per gli accertamenti conseguenti all’applicazione del seguente principio di diritto: “In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell’art.2 l. n.576/80, sono quelli coperti da contribuzione “effettivamente versata”, sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt.10 e 16, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto”». 8. La corte territoriale non si è attenuta a questi principi di diritto nella parte in cui non ha ritenuto la sussistenza di una omissione contributiva derivata, quale conseguenza immediata e diretta della rivalutazione dei redditidalla rivalutazione dei redditi pensionabili ex artt.15, 16 e 27 della legge n.576/1980. 9. Il motivo, limitatamente a questa parte, deve pertanto essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata in parte qua, con rinvio alla Corte d’appello di Brescia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso per quanto di ragione, rigettato il primo; cassa la sentenza im