CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 40640/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputato era stato riconosciuto responsabile del reato previsto dall'art. 455 cod. pen; Considerato che il primo ed il secondo motivo di ricorso, con i quali il ricorrente lamenta errore di legge e vizi motivazionali in riferimento alla riconosciuta affermazione di responsabilità, sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; Considerato, inoltre, che le doglianze proposte sono manifestamente infondate poiché il giudice d'appello non è tenuto a motivare il mancato accoglimento dei motivi dedotti con l'atto d'appello qualora siano generici o aspecifici (Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022 Rv. 283268); Rilevato che la memoria depositata dal difensore non contiene argomentazioni utili a superare il vaglio di inammissibilità compiuto dall'ufficio esame preliminare ricorsi; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso 1111 maggio 2022