CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 24768/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29252/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 35, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) – Controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] – Intimata – avverso la SENTENZA d el [OSCURATO:PERSONA] n. 815/2019depositata il 25/06/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] (odierna ricorrente) convenne dinnanzi al G iudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (odierna intimata) al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali subiti in ragione del sinistro verificatosi in data 20/12/2007, in conseguenza dell’impatto tra l’autovettura dell’attrice ed un tubo che fuoriusciva dall’impalcatura montata dalla ditta convenuta, appaltatrice ed esecutrice dei lavori interessanti il fabbricato condominiale. 2. A sostegno della propria domanda, l ’ odierna ricorrente dedusse che tale tubo, posizionato sulla rampa dei box garage dello stabile condominiale, costituiva insidia e pericolo occulto sia perché non segnalato, sia perché in parte celato da una rete plastificata . Pertanto, la stessa, nell ’ effettuare una manovra rasente all’impalcatura per la presenza di un ’ altra autovettura sul lato opposto,non aveva avuto la possibilità di avvedersi dell’ ostacolo. 3. La convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l . si costituì chiedendo il rigetto della domanda e propose domanda riconvenzionale per i danni alla struttura e per le spese di ripristinodella sua funzionalità e sicurezza e per la verifica di un tecnico specializzato. Inoltre, chiamò in manleva la propria compagnia assicurativa per la responsabilità civile, [OSCURATO:PERSONA] PLC. 4. Con sentenza n. 4803/2013 , il G iudice di P ace rigettò interamente la domanda attrice, addebitando la responsabilità dell’evento dannoso alla condotta di guida imprudente dell’istante. 5. Avverso la sentenza di primo grado propose appello la Cecere, lamentando l’erroneità della ricostruzione del fatto operata dal giudice di prime cure e l ’ omessa e/o non corretta valutazione deg li elementi di prova. 6. Costituendosi in giudizio, [OSCURATO:PERSONA] PLC dedusse l’inammissibilità dell’appello, e ne chiese comunque il rigetto, con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio. 7. Con sentenza n. 815/2019, depositata in data 25/06/2019, oggetto di ricorso, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto il gravame, confermando la sentenza impugnata e ritendendo che l’evento dannoso fosse imputabile esclusivamente alla condotta di guidanon corretta dell’appellante e non ad anomalie del tubo dell’impalcatura. In particolare, la sentenza ha stabilito che le dichiarazioni testimoniali e la documentazione fotografica allegata non offrissero elementi idonei per ritenere che la causa del sinistro fosse riconducibile alla natura o alle condizioni del tubo. 8. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui [OSCURATO:PERSONA] PLC resiste con controricorso. 9. La trattazione del ricorso è stata fiss ata sensi dell ’ art. 380 - bis.1 cod. proc. civ. 10. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese nel presente giudizio di legittimità. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., nn. 3, e 5, cod. proc. civ., “Violazione degli artt. 2051 e 2043 c.c., del D.Lgs. 81/2008 e del C.d.S. D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285. Violazione dell’art. 111 n. 6 della Costituzione. Art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. al c.p.c. con riferimento all’art. 360 n. 5 c.p.c. Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, lamentando l’incoerenza e l’illogicità della sentenza impugnata nella parte in cui non solo non avrebbe considerato le serie inadempienze ed omissioni della società convenuta in relazione alle prescrizioni imposte dalla normativa riguardante i ponteggi e le opere provvisionali; bensì, avrebbe addebitato la responsabilità dell’evento alla sua condotta sulla base di mere supposizioni e non fondando il proprio convincimento su elementi di fatto emergenti dagli atti di causa. 2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “ Violazione dell ’ art. 100 c.p.c. e 112 c.p.c. Mancata dichiarazione di difetto di legittimazione a stare in giudizio ed a contraddire della [OSCURATO:PERSONA] PLC -Non corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Errata ed arbitraria condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite in favore della [OSCURATO:PERSONA] PLC nei cui confronti non è stato proposto appello né formulata domanda alcuna e la cui presenza in giudizio non ha legittimazione”, censurando la sentenza nella parte in cui non avevavalutato l’eccezione di carenza di legittimazione a contraddire di [OSCURATO:PERSONA] e la richiesta di estromissione della compagnia terza chiamata ed aveva, invece, condannato l’odierna ricorrente al pagamento delle spese nei confronti della stessa, definendola appellata. 3. Il primo motivo è infondato nella parte in cui denuncia la carenza di motivazione e, per il resto, inammissibile. Invero, dalla sentenza emerge chiaramente il percorso logico - giuridico seguito dal Tribunale per pervenire alla decisione. In proposito, è appena il caso di evidenziare che, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessario che la motivazione prenda in esame, al fine di confutarle o condividerle, tutte le argomentazioni svolte dalle parti, essendo sufficiente che indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (v. tra le altre Cass., Sez. V, ord., 05/02/2011, n. 2805; Cass., Sez. un., ord., 25/03/2010, n. 7161; Cass. n. 12121 del 2004). La censura concernente l’omesso esame circa un fatto decisivo è inammissibile ex art. 348 ter, co. 5° c.p.c., atteso che ricorre un’ipotesidi c.d. “doppia conforme” e la ricorrente non ha dimostrato che le decisioni di merito sono fondate su ragioni diverse inerenti alle questioni di fatto. Peraltro, sempre nel senso della inammissibilità, va rilevato che la rico rrente, lungi dall’individuare uno o più fatti specifici (e dotati di natura controversa nonché di carattere decisivo) di cui sarebbe stato omesso l’esame, si limita - nella sostanza - a denunciare che la Corte avrebbe erroneamente valutato le emergenze processuali. Quanto, infine, alla violazione delle altre norme indicate nella rubrica del motivo, la critica non individua specifici errori di diritto, ma si risolve -in realtà- in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio, ponendosi quindi su un terreno che non è quello del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ. 4. Sul se condo motivo . Per quanto riguarda la pretesa illegittimità della condanna delle spese e competenze di lite di Zurich lnsurance PLC, la sentenza gravata motiva che: “la partecipazione al complessivo giudizio della appellata Zurich lnsurance PLC , peraltro è stata causata dalla iniziativa giudiziaria della parte appellante [OSCURATO:PERSONA]”(così a p. 13, 2° §, della sentenza). Va evidenziato che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, la parte che riceve una chiamata in causa, anche in difetto di richiesta contra se, ha diritto di partecipare al giudizio, tutelando la propria posizione formale e sostanziale e di ottenere il rimborso delle spese qualora la parte che l’ha convenuta o quella che ha determinato la necessità della chiamata dovesse risultare soccombente. Infatti, i n forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite, e attesa la lata accezione con cui il termine “soccombenza” è assunto nell’art. 91 cod. proc. civ., “ il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell’attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall’attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l’attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda” (così, di recente, Cass. Sez. 6 - 3, ord. 11/09/2021, n. 18710. [OSCURATO:PERSONA].,Sez. III, ord. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 31889; Cass. , Sez. II, sent. 25/09/2019, n. 23948; Cass., Sez. I, sent. 14/05/2012, n. 7431). Il motivo è pertanto infondato. 5. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] lnsurance PLC , seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.800,00 per compensi , oltre ad euro 200,00 per esborsi e oltre al rimborso delle spese forfettariee degli accessori di legge, in favore della controricorrente[OSCURATO:PERSONA] lnsurance PLC. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell