CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 luglio 1967
Cassazione n. 29149/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Motivi della decisione considerato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Lecce del 14 ottobre 2019 di condanna dell'imputato per il reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. commesso in Lecce 14/10/2016; considerato che, con il primo motivo, il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione con riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della parte civile; che, con il secondo motivo, deduce mancanza di motivazione in risposta a motivo di gravame inerente al fatto che l'imputato conoscesse il luogo in cui era allocata la cassaforte e in cui erano custodite le chiavi; che, con il terzo motivo, deduce mancanza di motivazione sul motivo dell'atto di appello inerente al fatto che l'imputato avesse confessato il furto; che, con il quarto motivo, deduce inosservanza o erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 62 bis e 133 cod. pen.; letta la memoria depositata dal difensore il 23 giugno 2025; considerato che i motivi risultano meramente reiterativi di identiche censure sottoposte alla Corte d'appello e da questa vagliate con motivazione congrua ed esente da vizi; considerato, in particolare, che l'argomento dedotto con il primo motivo di ricorso, risulta privo di decisività rispetto alla ricostruzione dei fatti accertata nelle due sentenze di merito, non essendo rilevante chi di fatto abbia rinvenuto le chiavi, pacificamente lasciate dal figlio della persona offesa nell'abitazione dell'imputato, nell'autovettura nella disponibilità di quest'ultimo e della convivente; considerato, con riguardo al secondo motivo, che le argomentazioni svolte nelle sentenze di merito risultano non efficacemente confutate e che si tende a una ricostruzione alternativa del fatto, incompatibile con il complesso degli elementi indiziari valutati dal giudice di merito; considerato, con riguardo al terzo motivo, che la censura non si confronta con le valutazioni di attendibilità della parte civile svolte a pag.2 della sentenza impugnata; considerato, con riguardo al trattamento sanzionatorio, che, in ogni caso, la pena irrogata è comunque inferiore alla misura media edittale (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena, Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243) e che la ratio della disposizione di cui all'art.62 bis cod. pen., che attribuisce al giudice la facoltà di cogliere, sulla base di numerosi e diversificati dati sintomatici, gli elementi che possono condurre ad attenuare la pena edittale, non impone, tuttavia, al giudice di merito di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti; considerato che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 14 luglio 2025 [OSCURATO:PERSONA]