CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 8 ottobre 2021
Cassazione n. 38417/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2019 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 4 novembre 2019 la Corte d'Appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cpv. 110, 56, 640 cod. pen.81 cpv. 110 624, 625 n. 4), per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri soggetti rimasti ignoti, compiuto atti diretti in modo non equivoco ad ingenerare nella persona offesa [OSCURATO:PERSONA], la convinzione di avere rotto, per via dello scontro tra autovetture, in realtà mai prodottosi, lo specchietto retrovisore della propria auto, al fine di procurarsi ingiusto profitto, con contestuale danno altrui, in particolare richiedendo alla persona offesa la somma di euro cinquanta, non riuscendo nell'intento per il rifiuto della medesima, nonché per essersi, con destrezza, impossessato, al fine di trarne profitto del borsello che la persona offesa teneva nell'auto, contenente la somma di euro centoventi circa, ed un telefono cellullare marca [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato a mezzo del suo difensore, affidandolo a due motivi. 3. Con il primo denuncia il vizio di motivazione, sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'azione criminosa. Sottolinea che l'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come responsabile dei reati ascritti è fondata sulle lacunose dichiarazioni della persona offesa, che, da un lato, nel compiere il riconoscimento dell'autore ha indicato la fotografia ritraente l'imputato solo affermando che somigliava fortemente al responsabile del furto, dall'altro, si è limitata a riferire che l'auto su cui i malviventi si trovavano era di colore bianco e che il suo parziale numero di targa era MB810. D'altro canto, la Polizia giudiziaria nell'annotazione di servizio con cui si dava atto dell'identificazione di [OSCURATO:PERSONA] come autore dei delitti, ha riferito che il medesimo era stato segnalato dalla Tenenza dei Carabinieri di Favara, come autore della truffa dello specchietto in data 12 luglio 2012 persone, a bordo di un'autovettura nera targata [OSCURATO:TARGA]. Nondimeno, è chiaro che l'auto non è quella indicata dalla persona offesa, non potendo, quindi, la segnalazione essere tenuta in considerazione per ascrivere i reati al ricorrente. Del tutto inidonea a superare il ragionevole dubbio è la circostanza che Marsala abbia utilizzato il telefono cellulare sottratto a Gugliemaci, avendo egli chiarito di averlo trovato il 23 dicembre 2012, cioè il giorno successivo al furto, per terra a Canicattì (mentre il furto si era consumato in Enna) e di avere provato ad utilizzarlo con la scheda acquistata il giorno precedente, ma di averlo buttato in quanto non funzionante. L'assenza di riconoscimento certo, l'inconferenza dell'annotazione di polizia ed anzi la prova che l'auto utilizzata era diversa, nonché il fatto che Marsala utilizzò il telefono il giorno successivo e non lo stesso giorno del furto dimostrano l'assenza di una piattaforma probatoria valida per giungere alla condanna. 4. Con il secondo motivo si duole del vizio di motivazione in ordine alla misura della pena inflitta -non ancorata ai minimi edittali- ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata. 5. Con requisitoria ai sensi dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020 il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 6. Con memoria in data 8 ottobre 2021 il ricorrente ha confermato le conclusioni già assunte. 7. Il primo motivo è inammissibile. In realtà si tratta della mera ripetizione di una doglianza che appare formulata in appello negli stessi termini, cui la Corte territoriale dà adeguata risposta, ricordando: che l'individuazione dell'imputato quale autore del reato non presenta alcun elemento di incertezza, avendo la persona offesa, che non lo conosceva, individuato Marsala dall'album fotografico presentatogli, contenente otto fotografie; che una parte della refurtiva, e segnatamente il telefono, era nella disponibiltà dell'imputato il giorno dopo la commissione dei reati, non potendo assegnarsi alcuna verosimiglianza al racconto di Marsala in ordine al ritrovamento del telefono; che del tutto inifluente è il fatto che il medesimo fosse stato segnalato come autore della truffa dello specchietto, con un'autovettura di colore diverso ed una targa differente, essendo ciò accaduto alcuni mesi prima. 8. La motivazione, dunque, è del tutto esaustiva. Mentre, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in plurime occasione come sia inammissibile per genericità "il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (cfr. Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014 Ud. Rv. 260608; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Ud. Rv. 259425; Sez. 6^, n. 34521 del 27 giugno 2013; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Ud. Rv. 25568; Sez. 3, n. 29612 del 05/05/2010 Ud. Rv. 247741; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Rv. 243838). 9. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto assolutamente generico, posto che si limita ad invocare un trattamento sanzionatorio più favorevole senza neppure indicare i difetti motivazionali che renderebbero censurabile la sentenza. 10. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende Così deciso il 19/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]