CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 dicembre 2025
Cassazione n. 32531/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 2 65 / 20 23 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , per procura speciale allegata al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , presso il quale è elettivamente domiciliatoin ROMA, CIRCONV.[OSCURATO:PERSONA], N. 80; -ricorrente - contro MINISTERO DELL’INTERNO; -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di Roman. 14533 /2022 , pubblicata il 6 ottobre2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9 dicembre2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il giudice di pace di Roma respinse l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza-ingiunzione prefettizia notificatagli il 12 gennaio 2020, emessa a seguito di un verbale di accertamento di violazione agli artt. 7/1 e 14 del codice della strada per circolazione con autoveicolo in Roma, lungo la via di Portonaccio, nella corsia riservata ai mezzi pubblici. La pronunzia fu appellata innanzi al Tribunale di Roma che, con la sentenza in epigrafe, respinse il gravame. Per quanto in questa sede ancora di interesse, il giudice dell’impugnazione ritenne valida l’ordinanza-ingiunzione, quantunque sottoscritta dal Viceprefetto, essendo quest’ultimo munito di delega con il quale gli era stata conferita la dirigenza “dell’Area III ter - Applicazione del sistema sanzionatorio amministrativo, affari legali, contenzioso e rappresentanza in giudizio”. Circa, poi,il merito della violazione, osservò che la stessa era stata rilevata tramite dispositivo di rilevazione automatica “[OSCURATO:PERSONA]”, in relazione alla cui sussistenza non vigeva alcun obbligo di preventiva informazione a carico dell’amministrazione comunale, quantomeno con riferimento alla contestazione di illeciti nella circolazione. Rilevò, infine, che l’Aloi non aveva dimostrato quale fosse stato il suo percorso di guida, e in particolare da quale punto della strada interessata dalla limitazione avesse avuto accesso, sì da consentire una verifica circa l’effettiva visibilità, da parte sua, dei cartelli apposti. 3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] base di tre motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese. Considerato che: 1. Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2 e 14,comma 1, del d. lgs. n. 139/2000, dell’art. 204 c.d.s., nonché del decreto prefettizio prot. n. 35339 del 28/1/2019, e dell’art. 12 delle preleggi. La decisione impugnata è censurata nella parte in cui ha ritenuto valida l’ordinanza-ingiunzione, quantunque emessa dal viceprefetto. Il ricorrente assume, in particolare, che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere sufficiente, al riguardo, l’incarico dirigenziale conferito, rilevando che esso comport ava ex se il potere di emanare i provvedimenti di spettanza; sostiene che, al contrario, nella delega di funzioni non era compreso il potere di emanare le ordinanze- ingiunzione. Alviceprefetto, infatti, a norma dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 139/2000, competono la gestione dei procedimenti e delle attività in materia di violazione delle norme, oltre alla rappresentanza dell’ente in giudizio nelle relative materie, ma non il potere di adottare il provvedimento sanzionatorio, riservato al Prefetto dall’art. 204, comma 1, c.d.s., salvo conferimento di delega specifica che nella specie, tuttavia, eramancante. Il ricorrente, infine, assume che il tribunale avrebbe errato nell’interpretazione del contenuto della delega conferita al viceprefetto, e ne sollecita una rimeditazione volta ad appurare che tale ultima aveva ad oggetto attività diverse dall’ema nazione d i ordinanze-ingiunzioni. 2. Il secondo motivo denuncia falsa applicazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, in quanto abrogato dal d. lgs. n. 101/2018, dell’art. 27,comma 1, lett. a ), n um . 2, e conseguentemente della delibera del Garante della privacy dell’8 aprile 2010, oltreché dello stesso art. 27, nonché la violazione dell’art. 1 del d.lgs. n. 196/2003 e de gli artt. 4, 5, 12 e 35 del Regolamento UE n. 679/2016, la violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.l. n. 121/2002e, infine, la violazione degli articoli 2-deciese 160-bis del d. lgs. n. 196 /2003. La sentenza impugnata è criticata nella parte in cui ha ritenuto che l’assenza diprevia informativa circa la metodica di accertamento della violazione non inficia la validità dell’accertamento stesso, pur nel difetto di conformità alla normativa sulla tutela dei dati personali. Il ricorrente osserva che tale statuizione – peraltro fondata sul richiamo ad un parametro normativo, l’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, non più vigente all’epoca dei fatti, essendo medio tempore entrato in vigore il d.lgs. n. 101/2018 – sarebbe erronea, in quanto l’inosservanza di un obbligo a tutela della riservatezza non può non incidere negativamente sulla legittimità del relativo accertamento; evidenzia dunque, sulla base di proprie considerazioni interpretative del quadro normativo applicabile, che tale effetto invalidante doveva invece prodursi. 3. Il terzo motivo è rubricato «Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.». Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto decisiva, ai fini del rigetto dell’impugnazione, la circostanza che l’Aloi non avesse dimostrato né il suo effettivo percorso di guida, né il suo punto d’accesso nella corsia preferenziale, sì da poter contestualizzare la denunziata mancanza di segnali e, quindi, la correlazione fra la stessae la sua concreta condotta di guida. 4. Preliminarmente all’esame dei motivi, va rilevato che,in data 5 dicembre 2025, il difensore di parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Sulla base della procura speciale allegata al ricorso, il predetto difensore risulta munito del potere di rinunciare agli atti. Poiché la parte intimata non ha svolto difese in questa sede, non è necessario verificare il rispetto dell’onere di comunicazione di cui all’art. 390, comma terzo, cod. proc. civ.; alla rinuncia consegue, pertanto, l’effetto estintivo del presente giudizio. Nulla sulle spese, in assenza di attività difensiva da parte dell’amministrazione intimata. Non ricorrono, infine, i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, trattandosi di misura la cui natura eccezionale, in quanto sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass. n. 23175/2015). P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudiziodi cassazione. Co