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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33141/2022

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33) L'IL ORDINANZA sul ricorso n. 21407/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo amministratore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 36, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la rappresentano e difendono per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intimata avverso la sentenza n. 370/2017 della Corte di appello di Roma pubblicata il 7 giugno 2017; vista la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pubblicata il 7 giugno 2017 la Corte di appello di Roma rigettò l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la riforma del lodo arbitrale emesso il 30 ottobre 2013 a definizione della controversia insorta fra tale società e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base delle clausole compromissorie contenute, rispettivamente, nell'art. 17.2 del contratto di concessione di vendita stipulato fra tali società il 23 settembre 2002 e nell'art. 16.2 del contratto di assistenza fra le stesse società stipulato il medesimo giorno 23 settembre 2002.

2. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi di impugnazione.

3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese.

4. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'assorbimento del secondo, con conseguente cassazione con rinvio alla Corte di appello di Roma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] In ragione del tempo di iscrizione a ruolo del ricorso notificato (27 settembre 2017) il fascicolo d'ufficio relativo al presente giudizio è formato su carta.

Dall'esame degli atti depositati dalla ricorrente al momento della iscrizione a ruolo della causa, risulta che: il 27 settembre 2017 la ricorrente depositò il ricorso per la cassazione della "Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3780/2017, depositata in data 7 giugno 2017 e notificata in data 13 giugno 2017" (pag. 1 ricorso) notificato dall'ufficiale giudiziario il 8 settembre 2017 mediante consegna dell'atto a persona addetta alla ricezione degli atti destinati all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore con procura della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel processo definito con detta sentenza; unitamente al ricorso vennero depositati, secondo l'indicazione figurante nella parte finale del ricorso (pag. 17), copia fotostatica di sentenza della Corte di appello di Roma (avente gli estremi sopra indicati) unitamente a "relazione di notifica ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53", apparentemente proveniente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (vi è l'indicazione "firmato digitalmente" riferita al "Prof.

Avv. [OSCURATO:PERSONA]"), qualificatosi difensore con procura della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel processo n.128/2014 r.g. presso la Corte di appello di Roma con la seguente indicazione: "notifico al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione l'allegato duplicato informatico della sentenza n. 3780/2017 resa dalla Corte d'Appello di Roma e depositata in data 7 giugno 2017 a definizione del giudizio di appello, estratta dal fascicolo informatico della detta causa R.G.N. 128/2014", agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicati quali difensori con procura della [OSCURATO:SOCIETA]. nel sopra citato processo.

La notificazione della sentenza all'odierna ricorrente venne quindi eseguita per via telematica; come dalla legge al tempo vigente consentito.

Non risulta depositato altro unitamente al ricorso.

Orbene, in tema di ricorso per cassazione, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui «qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter,

I. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico» (così Cass. n. 30765 del 2017; nel medesimo senso, a partire già da Cass. n. 17450 del 2017 e Cass. n. 26612 del 2017, cfr: Cass.

S.U. n. 12609 del 2018; Cass. n. 11739 del 2018; Cass. n. 22757 del 2018; Cass. n. 24568 del 2018).

Nel caso di specie, come detto, non è stato depositato, unitamente al ricorso, nessun atto attestante, con sottoscrizione autografa di almeno uno dei difensori con procura della ricorrente (apparenti destinatari della sopra indicata notificazione eseguita con modalità telematiche), la conformità agli originali, formati con modalità digitale, delle copie analogiche formate e depositate presso la cancelleria della Corte il 27 settembre 2017.

Il ricorso è dunque improcedibile in applicazione dell'art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ.

Non vi obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese del presente giudizio, non avendo la parte vittoriosa svolto difese.

P.Q.M. dichiara il ricorso improcedibile.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
33) L'IL ORDINANZA sul ricorso n. 21407/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., in persona del suo amministratore dotato dei poteri di rappresentanza, elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 36, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che, unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la rappresentano e difendono per procura speciale estesa in calce al ricorso ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. intimata avverso la sentenza n. 370/2017 della Corte di appello di Roma pubblicata il 7 giugno 2017; vista la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pubblicata il 7 giugno 2017 la Corte di appello di Roma rigettò l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la riforma del lodo arbitrale emesso il 30 ottobre 2013 a definizione della controversia insorta fra tale società e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base delle clausole compromissorie contenute, rispettivamente, nell'art. 17.2 del contratto di concessione di vendita stipulato fra tali società il 23 settembre 2002 e nell'art. 16.2 del contratto di assistenza fra le stesse società stipulato il medesimo giorno 23 settembre 2002. 2. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. chiede la cassazione di tale sentenza sulla base di due motivi di impugnazione. 3. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non ha svolto difese. 4. Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'assorbimento del secondo, con conseguente cassazione con rinvio alla Corte di appello di Roma della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] In ragione del tempo di iscrizione a ruolo del ricorso notificato (27 settembre 2017) il fascicolo d'ufficio relativo al presente giudizio è formato su carta. Dall'esame degli atti depositati dalla ricorrente al momento della iscrizione a ruolo della causa, risulta che: il 27 settembre 2017 la ricorrente depositò il ricorso per la cassazione della "Sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3780/2017, depositata in data 7 giugno 2017 e notificata in data 13 giugno 2017" (pag. 1 ricorso) notificato dall'ufficiale giudiziario il 8 settembre 2017 mediante consegna dell'atto a persona addetta alla ricezione degli atti destinati all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] quale difensore con procura della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel processo definito con detta sentenza; unitamente al ricorso vennero depositati, secondo l'indicazione figurante nella parte finale del ricorso (pag. 17), copia fotostatica di sentenza della Corte di appello di Roma (avente gli estremi sopra indicati) unitamente a "relazione di notifica ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53", apparentemente proveniente dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (vi è l'indicazione "firmato digitalmente" riferita al "Prof. Avv. [OSCURATO:PERSONA]"), qualificatosi difensore con procura della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. nel processo n.128/2014 r.g. presso la Corte di appello di Roma con la seguente indicazione: "notifico al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione l'allegato duplicato informatico della sentenza n. 3780/2017 resa dalla Corte d'Appello di Roma e depositata in data 7 giugno 2017 a definizione del giudizio di appello, estratta dal fascicolo informatico della detta causa R.G.N. 128/2014", agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indicati quali difensori con procura della [OSCURATO:SOCIETA]. nel sopra citato processo. La notificazione della sentenza all'odierna ricorrente venne quindi eseguita per via telematica; come dalla legge al tempo vigente consentito. Non risulta depositato altro unitamente al ricorso. Orbene, in tema di ricorso per cassazione, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare il principio secondo cui «qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione di notifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, I. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico» (così Cass. n. 30765 del 2017; nel medesimo senso, a partire già da Cass. n. 17450 del 2017 e Cass. n. 26612 del 2017, cfr: Cass. S.U. n. 12609 del 2018; Cass. n. 11739 del 2018; Cass. n. 22757 del 2018; Cass. n. 24568 del 2018). Nel caso di specie, come detto, non è stato depositato, unitamente al ricorso, nessun atto attestante, con sottoscrizione autografa di almeno uno dei difensori con procura della ricorrente (apparenti destinatari della sopra indicata notificazione eseguita con modalità telematiche), la conformità agli originali, formati con modalità digitale, delle copie analogiche formate e depositate presso la cancelleria della Corte il 27 settembre 2017. Il ricorso è dunque improcedibile in applicazione dell'art. 369, secondo comma, n. 2), cod. proc. civ. Non vi obbligo di pronuncia sulla ripartizione delle spese del presente giudizio, non avendo la parte vittoriosa svolto difese. P.Q.M. dichiara il ricorso improcedibile. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deci
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