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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 febbraio 2021

Cassazione n. 03426/2024

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ere ha pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22973/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata - avverso la sentenza n. 229/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 4/2/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoquanto segue.

Con c itazione del 4 maggio 2006 Ilvea B uilding s.n.c. conveniva davanti al Tribunale di Bari,sezione di Rutigliano, As di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. – poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. -alla quale aveva commesso , con contratto del 3 giugno 2004 , diallestire un proprio veicolo dotandolo di un cassone ribaltabile e di una gru per lavori edili, cui aveva aggiunto successivamente la richiesta di alcune variazioni; assumendo che la convenuta non aveva adempiuto , nonostante le contestazioni e la diffida attoree- anteriormente l'attrice av eva anche presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo - , Ilvea B uilding chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto e di condannare controparte alla restituzione, previa rimozione dell'allestimento montato,della somma pagata di euro 10.320 oltre interessi e al risarcimento degli ulteriori danni.

La convenuta si costituiva resistendo e otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa il perito industriale [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva redatto il progetto di allestimento;il chiamato si costituiva resistendo.

Con sentenza del 7 giugno 2017 il T ribunale dichiarava la risoluzione del contratto con conseguente condanna alla restituzione di euro 10.320 oltre interessi,rigettando ogni altra domanda.

ASp roponeva appello quanto al rigetto della domanda di manleva ; [OSCURATO:PERSONA] resisteva; nelle more del giudizio l'appellante produceva una scrittura includente una transazione tra essa eIlvea Building .

La Corte d'appello di Bari,con la sentenza n. 229 / 2021 , accogliendo l'appello , accoglieva la domanda di manleva condannando [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne l'appellante da ogni pregiudizio, come transattivamente rideterminato in euro 14.838,75 oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, articolato in cinque motivi, da cui AS si è difesa con controricorso; entrambe taliparti hanno depositato memoria mentre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –nei cui confronti la parte ricorrente ha precisato di non proporre alcuna domanda (v. ricorso p. 23) –non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Considerato quanto segue 1.1Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 342 e112 c.p.c.

Anzitutto il ricorrenteprende le mosse da un passo motivazionale della sentenza del primo giudice riportato a pagina 5 del ricorso , nella premessa , in cui il Tribunale dichiarava doversi rigettare “ la domanda di manleva avanzata genericamente”per non aver l'attuale controricorrente “ provato e nemmeno allegato errori nella progettazione direttamente riconducibili all'attività professionale”di Iaia, “ limitandosi a riferire dell'incarico ” ( la frase si rinviene a pagina 11 della sentenza del Tribunale).

Si sostienedunque che con l'appello controparte ([OSCURATO:SOCIETA]) avrebbe portato come unica critica la non genericità della domanda; e allo scopo avrebbe affermato che gli errori progettuali dell'attuale ricorrente emergevano dalla documentazione prodotta con l'atto di citazione(pagina 17 dell'appello) e prima dalla memoria ex articolo 183n. 1 c.p.c. e successivamente dalla conclusionale (pagine 17 e 20 dell'appello ) indicanti specifici profili di responsabilità progettuale.

Questo, quindi, sarebbe stato il thema decidendum del gravame , per cui il motivo d'appello sarebbe stato inammissibile ai sensi dell'articolo 342c.p.c. per difetto di specificità.

La Corte d'appello tuttavia avrebbe trascurato ciò e per di piùaccolto, sulla base di argomenti apodittici ed errati , l ’ a s serto che fin dal l’ atto introduttivo controparte aveva allegato l'esistenza del mero incarico professionale, a pagina 9 della sentenza affermando che “ già in sede di costituzione” l'appellante“allegava la progettazione eseguita dal p.i.

Iaia cui era stata commissionata (sic) anche la verifica ed il collaudo”:collaudo che sarebbe stato confermato dall'attuale ricorrente.

Quindi sarebbe stata invocata soltanto l'esistenza dell'incarico, non indicando i pretesispecifici errori della progettazione; di qui sarebbero insorte due violazioni dell'articolo 342 c.p.c.: in primo luogo il giudice d'appello non ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi,e in secondo luogo ha deciso prescindendo dalla sentenza del Tribunale,del tutto disinteressandosi dalla sua motivazione. 1.2 Il motivo è infondato.

Dalla motivazione della sentenza d'appello emerge che cosa era stato in primo grado contestato da [OSCURATO:PERSONA] ad A S in modo dettagliato (pagine 3 - 4), indicando i pretesi vizi e affermando che il progetto (che ictu oculi, secondo la prospettazione attorea riportata dal giudice d'appello a proposito del primo grado, sarebbe stato viziato) era stato redatto da [OSCURATO:PERSONA], per questo chiedendo di chiamarlo in causa, e poi effettivamente chiamandolo in conformità a quanto si era addotto nella comparsa di risposta (questi difetti del progetto sono riassunti anche nel ricorso, pagine 2 e 3, il quale poi riporta assai sinteticamente che nella comparsa di risposta di primo grado l'attuale controricorrente contestò l'esistenza dei vizi e chiese la chiamata di [OSCURATO:PERSONA] perché “aveva progettato l'allestimento”).Correttamente quindi fu poi formulato l'atto d'appello, come riportato ancora dalla stessa premessa del ricorso (si veda a pagina 5, sullacritica al progetto Iaia).

D'altronde la corte territoriale, vagliando l'eccezione di inammissibilità per introduzione di novum, ha rilevato specificamente che sin dalla comparsa di risposta di primo grado l'appellante “allegava la progettazione” (il che, considerato il contenuto dell'atto di citazione, non può non intendersi che la richiamava per “spostare” la responsabilità a carico del suo autore) e successivamente ha precisato le sue critiche al progetto (si veda la sentenza impugnata a pagina 9). 2.Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.,nullità della sentenza per violazione degli articoli 111 C ost ., 132 c.p.c. e 118disp. att. c.p.c.

Sisostiene che la motivazione sarebbe omessa o apparente per impossibilità di ricostruire“l'iter logico-giuridico” della sentenza .

Si tratta di censura manifestamente infondata, la motivazionedella impugnata sentenzaessendo sufficientementeconfigurata nel limite costituzionale .

I n realtà qui sitende a criticare in base al previgente n.5 del primo comma dell'articolo 360 c.p.c.,oltrepassando quindi i limiti della critica effettuabile .

3. Il terzo motivo , in riferimento all'articolo 360 , primo comma, n.4 c.p.c., lamenta violazione degli articoli 163 n. 3, 164 e 183c.p.c.

Si ribadisce che la domanda sarebbe stata generica , come già sostenuto nel primo motivo,e si afferma che la chiamata in causa sarebbe stata nulla perché non includentel'elemento di cui all'articolo 163 n.3 c.p.c., non sostituibile dalla documentazione e dalla memoria di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c., prospettando che determinate argomentazioni sarebbero inammissibilmente emerse soltanto nella comparsa conclusionale di primo grado.

Si tratta di una evidente riproposizione del primo motivo, per cui quanto è stato già osservato a proposito di quest'ultimocongiuntamente lo porta al rigetto. 4.1Il qua r t o motivo , in riferimento all'articolo 360 , primo comma, n.4 c.p.c., lamenta nullità disentenza “ a sorpresa ” per violazione del contraddittorio , oltre alla violazione degli articoli 183 e101 c.p.c.

Quale appellato,[OSCURATO:PERSONA] costituendosi “ reiter ò tempestivamente le eccezioni di merito”,in particolare segnalando che da un documento relativo al collaudo che sarebbe in atti, opera dei funzionari della MCTC e quindi dotato di fede privilegiata ai sensi dell'articolo 2700 c.c., sarebbe risultato che il veicolo , allestito secondo il progetto,non era viziato e che se poi aveva presentato un peso superiore ciò derivava da “ interventi successivi al collaudo ”.

Invece il giudice d'appello afferma che la documentazione prodotta dalle parti, più che all'esito di uneffettivo collaudo, riguarda “ una approvazione della progettazione dell'allestimento”:di qui la violazione dell'articolo 2700 c.c. e l'emissione di una sentenza a sorpresa. 4.2 Il quinto motivo denuncia violazione dell'articolo 2700 c.c. s ulla efficacia probatoria dei documenti pubblici come il certificato di approvazione del progetto e la carta di circolazione, violazione dell'articolo 116 c.p.c. in riferimento all'impossibilità “ di apprezzamento libero del contenuto di atto pubblico non oggetto di querela di falso” e violazione dell'articolo 2697 c.c. sul riparto probatorio in cause d'origine contrattuale.

Osserva il ricorrente che, come già sopra esposto , l a Corte d'appello ha affermato che la documentazione tecnica prodotta non attestava “ le misure riscontrate concretamente al momento del collaudo”,riferendosi soltanto a “un controllo cartaceo del progetto”.Si richiama quindi la consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui evidenzia la diversità del peso rilevatoappunto dal consulente rispetto a quello figurante nei documenti della Motorizzazione,deducendo che o il veicolo allora non è stato visionato presso laMCTC o è stato modificato dopo sostituendo alcuni componenti con altri“molto più pesanti”.

Non sarebbe però sostenibile l'assenza della visita e della prova presso laMCTC ex articolo 78CdS, e le misure risultate al collaudo sono riportate nella carta di circolazione; il capotecnico della M otorizzazione civile è un pubblico ufficiale (come ha affermatoCass. pen. 35839 / 2008 ) e atto pubblico è il certificato della Motorizzazione civile,per cui ha valore ex articolo 2700 c.c.: tra le ipotesi del consulente tecnico d'ufficio sarebbe dunque percorribile soltanto quella di modifica posteriore, ma il giudice d'appello ( pagine 10 - 11 della sentenza ) ha ritenuto non plausibile che dopo la verifica dellaMCTC sia stata praticata una modifica al veicolo.In realtà vi sarebbe stato “ l'errore di esecuzione delle opere ” commesso dall'attuale controricorrente.Sarebbe qui che il giudice d'appello avrebbe violato l'articolo 2697 c.c.: il ricorrente, trattandosi di sua pretesa responsabilità contrattuale , avrebbe dovuto solo provare, appunto , di avere adempiuto all'obbligazione , avente ad oggetto“predisporre il progetto del controtelaio, … del basamento della gru e dell'ancoraggio di … gru al controtelaio dell'autocarro ” di Ilvea; e la prova sarebbe stata da lui data con il certificato di approvazionedella MCTC dopo il collaudo e con la carta di circolazione.

Sussisterebbe ro pertanto viola zione dell'articolo 116 c.p.c. p er avere esercitato libero convincimento su un atto pubblicovalevole ex articolo 2700 c.c., violazione di quest'ultima norma per non avere tenuto conto del certificato di approvazione del collaudo e violazione dell'articolo 2697c.c. per aver preteso dall'attuale ricorrente una prova che non era suo onere fornire. 4.3 I due motiviappena riassunti meritano - evidentemente, considerato il loro contenuto –un vaglio congiunto. 4.3.1 Dal quadro fattuale il ricorrente trae che l'attrice aveva constatato che dalla carta di circolazione del 17 febbraio 2005 “emergeva una rilevante irregolarità circa la portata di peso consentita per la circolazione stradale del veicolo, atteso che a fronte di quella regolare di Kg 430 … si riscontrava un peso eccessivo … rispetto a quello regolamentare con conseguente tempestivo invito, telefonico, alla convenuta a riportare la tara del veicolo a quella regolamentare, con reiterazione scritta della denuncia … il mezzo, nelle condizioni in cui si trovava, non poteva legalmente circolare”(sentenza, pagine 3-4).

ASaveva opposto “l'efficacia probatoria dell'eseguito collaudo positivo” presso la MCTC di Bari (pagina 6 della sentenza); il T ribunale aveva constatato il superamento del peso “appreso dall'acquirente con la materiale consegna della carta di circolazione” il 17 febbraio 2005 “e con la successiva verifica e pesature del mezzo” il 18 e 19 febbraio 2005, quali vizi non apparenti; e dall'accertamento tecnico preventivo già emergeva che vi era stato “il superamento del peso, tale da non consentire la circolazione”, osservando poi il consulente tecnico d'ufficio del giudizio di merito che “le caratteristiche tecniche del veicolo non corrispondevano a quelle riportate nel libretto di circolazione” per la differenza di peso “tra la tara omologata e quella rilevata” (sentenza, pagina 7). 4.3.2 La Corte d'appello si avvale poidell’“errore di progettazione” accertato dal consulente tecnico d'ufficio per negare la sussistenza di un “deficit probatorio” sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] –sussistenza ravvisata dal T ribunale - , e così afferma,in sostanza, che non vi è stato un collaudo vero e proprio enunciando a pagina 10 della sentenza: “Ritiene … la Corte di non poter attribuire alcuna rilevanza esimente … al positivo collaudo operato presso la MTC di Bari” perché “la documentazione prodotta agli atti attiene più che all'esito di un effettivo collaudo materiale con verifica e pesatura del mezzo, ad una approvazione della progettazione dell'allestimento (v. certificato di approvazione del 25-29/10/04…) nella quale erano riportati i dati corretti finalizzati all'omologazione … evidentemente smentiti dalle operazioni di pesatura” del 18 e 19 febbraio 2005.

E non è “plausibile” -sempre secondo il giudice d'appello - che dopo la “verifica del mezzo da parte della MTC di cui innanzi, lo stesso sia stato modificato ed appesantito dalla stessa società convenuta”: sarebbe stato un “autolesionismo” da parte di questa, e l'avrebbe dovuto provare [OSCURATO:PERSONA] (sentenza, pagina 10). 4.3.3 Dunque secondo la Corte d'appello il collaudo in realtà non si rinviene agli attiperché sarebbe invece un'approvazione del progetto; però la stessa Corte si contraddice apertamente, in quanto poco prima si era riferita al richiamo di [OSCURATO:PERSONA] “al positivo collaudo operato presso la MTC di Bari”; e dal passo riportato peraltro ammette che il documento, che definisce “approvazione della progettazione” anziché collaudo effettivo, riporta pure “i dati corretti finalizzati all'omologazione”, riconoscendoli smentiti da documenti posteriori.

Da tutto ciò deriva che effettivamente il collaudo sussiste, ma ad avviso del giudice d'appello è un atto non fidefacente (su questo si richiama la giurisprudenza invocata nel motivo) bensì valevole come un qualsiasi documento.

Al contrario, consolidata giurisprudenza riconosce al funzionario della MCTC una speciale potestà certificativa in quanto agisce quale pubblico ufficiale, e atto pubblico dotato di fede privilegiata è quindi l'atto che redige a seguito della visione del mezzo(cfr. d a ultimo Cass. pen. sez. 5, 26 a prile 2021 n. 22786 e Cass. pen. sez. 5, 1 luglio 2022 n. 32604 ) .

Pertanto la censura veicolatanei due motivi in esame merita accoglimento, avendo in effetti il giudice d'appelloesercitato libero convincimento su un atto pubblico quale è appunto il collaudorilasciato al veicolo dalla MCTC per quanto direttamente verificato come sussistente nel veicolo stesso dal suo funzionario,pubblico ufficiale, e ciò quindi in violazione dell'articolo 2700c.c.

5. Ne consegue - assorbito il sesto motivo , riguardante il preteso esonero dell'attore dal provare il nesso di causa tra l'inadempimento e il danno nonché denuncianteassenza di motivazione - l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso,con c assazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Bari , in diversa sezione e diversa composizione, affinché decida applicando il principio per cui il certificato di collaudo rilasciato a un veicolo dalla Motorizzazione Civile è atto pubblico onde il suo contenutoè valutabile soltanto nei limiti dell'articolo 2700 c . c . , s alv i gli effettidell'accoglimento di querela di falso .

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso n. 22973/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -intimata - avverso la sentenza n. 229/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 4/2/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Rilevatoquanto segue. Con c itazione del 4 maggio 2006 Ilvea B uilding s.n.c. conveniva davanti al Tribunale di Bari,sezione di Rutigliano, As di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. – poi divenuta [OSCURATO:SOCIETA]. -alla quale aveva commesso , con contratto del 3 giugno 2004 , diallestire un proprio veicolo dotandolo di un cassone ribaltabile e di una gru per lavori edili, cui aveva aggiunto successivamente la richiesta di alcune variazioni; assumendo che la convenuta non aveva adempiuto , nonostante le contestazioni e la diffida attoree- anteriormente l'attrice av eva anche presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo - , Ilvea B uilding chiedeva di dichiarare la risoluzione del contratto e di condannare controparte alla restituzione, previa rimozione dell'allestimento montato,della somma pagata di euro 10.320 oltre interessi e al risarcimento degli ulteriori danni. La convenuta si costituiva resistendo e otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa il perito industriale [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva redatto il progetto di allestimento;il chiamato si costituiva resistendo. Con sentenza del 7 giugno 2017 il T ribunale dichiarava la risoluzione del contratto con conseguente condanna alla restituzione di euro 10.320 oltre interessi,rigettando ogni altra domanda. ASp roponeva appello quanto al rigetto della domanda di manleva ; [OSCURATO:PERSONA] resisteva; nelle more del giudizio l'appellante produceva una scrittura includente una transazione tra essa eIlvea Building . La Corte d'appello di Bari,con la sentenza n. 229 / 2021 , accogliendo l'appello , accoglieva la domanda di manleva condannando [OSCURATO:PERSONA] a tenere indenne l'appellante da ogni pregiudizio, come transattivamente rideterminato in euro 14.838,75 oltre interessi. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, articolato in cinque motivi, da cui AS si è difesa con controricorso; entrambe taliparti hanno depositato memoria mentre [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –nei cui confronti la parte ricorrente ha precisato di non proporre alcuna domanda (v. ricorso p. 23) –non ha svolto attività difensiva in questa sede. Considerato quanto segue 1.1Il primo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione degli articoli 342 e112 c.p.c. Anzitutto il ricorrenteprende le mosse da un passo motivazionale della sentenza del primo giudice riportato a pagina 5 del ricorso , nella premessa , in cui il Tribunale dichiarava doversi rigettare “ la domanda di manleva avanzata genericamente”per non aver l'attuale controricorrente “ provato e nemmeno allegato errori nella progettazione direttamente riconducibili all'attività professionale”di Iaia, “ limitandosi a riferire dell'incarico ” ( la frase si rinviene a pagina 11 della sentenza del Tribunale). Si sostienedunque che con l'appello controparte ([OSCURATO:SOCIETA]) avrebbe portato come unica critica la non genericità della domanda; e allo scopo avrebbe affermato che gli errori progettuali dell'attuale ricorrente emergevano dalla documentazione prodotta con l'atto di citazione(pagina 17 dell'appello) e prima dalla memoria ex articolo 183n. 1 c.p.c. e successivamente dalla conclusionale (pagine 17 e 20 dell'appello ) indicanti specifici profili di responsabilità progettuale. Questo, quindi, sarebbe stato il thema decidendum del gravame , per cui il motivo d'appello sarebbe stato inammissibile ai sensi dell'articolo 342c.p.c. per difetto di specificità. La Corte d'appello tuttavia avrebbe trascurato ciò e per di piùaccolto, sulla base di argomenti apodittici ed errati , l ’ a s serto che fin dal l’ atto introduttivo controparte aveva allegato l'esistenza del mero incarico professionale, a pagina 9 della sentenza affermando che “ già in sede di costituzione” l'appellante“allegava la progettazione eseguita dal p.i. Iaia cui era stata commissionata (sic) anche la verifica ed il collaudo”:collaudo che sarebbe stato confermato dall'attuale ricorrente. Quindi sarebbe stata invocata soltanto l'esistenza dell'incarico, non indicando i pretesispecifici errori della progettazione; di qui sarebbero insorte due violazioni dell'articolo 342 c.p.c.: in primo luogo il giudice d'appello non ha dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi,e in secondo luogo ha deciso prescindendo dalla sentenza del Tribunale,del tutto disinteressandosi dalla sua motivazione. 1.2 Il motivo è infondato. Dalla motivazione della sentenza d'appello emerge che cosa era stato in primo grado contestato da [OSCURATO:PERSONA] ad A S in modo dettagliato (pagine 3 - 4), indicando i pretesi vizi e affermando che il progetto (che ictu oculi, secondo la prospettazione attorea riportata dal giudice d'appello a proposito del primo grado, sarebbe stato viziato) era stato redatto da [OSCURATO:PERSONA], per questo chiedendo di chiamarlo in causa, e poi effettivamente chiamandolo in conformità a quanto si era addotto nella comparsa di risposta (questi difetti del progetto sono riassunti anche nel ricorso, pagine 2 e 3, il quale poi riporta assai sinteticamente che nella comparsa di risposta di primo grado l'attuale controricorrente contestò l'esistenza dei vizi e chiese la chiamata di [OSCURATO:PERSONA] perché “aveva progettato l'allestimento”).Correttamente quindi fu poi formulato l'atto d'appello, come riportato ancora dalla stessa premessa del ricorso (si veda a pagina 5, sullacritica al progetto Iaia). D'altronde la corte territoriale, vagliando l'eccezione di inammissibilità per introduzione di novum, ha rilevato specificamente che sin dalla comparsa di risposta di primo grado l'appellante “allegava la progettazione” (il che, considerato il contenuto dell'atto di citazione, non può non intendersi che la richiamava per “spostare” la responsabilità a carico del suo autore) e successivamente ha precisato le sue critiche al progetto (si veda la sentenza impugnata a pagina 9). 2.Il secondo motivo denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c.,nullità della sentenza per violazione degli articoli 111 C ost ., 132 c.p.c. e 118disp. att. c.p.c. Sisostiene che la motivazione sarebbe omessa o apparente per impossibilità di ricostruire“l'iter logico-giuridico” della sentenza . Si tratta di censura manifestamente infondata, la motivazionedella impugnata sentenzaessendo sufficientementeconfigurata nel limite costituzionale . I n realtà qui sitende a criticare in base al previgente n.5 del primo comma dell'articolo 360 c.p.c.,oltrepassando quindi i limiti della critica effettuabile . 3. Il terzo motivo , in riferimento all'articolo 360 , primo comma, n.4 c.p.c., lamenta violazione degli articoli 163 n. 3, 164 e 183c.p.c. Si ribadisce che la domanda sarebbe stata generica , come già sostenuto nel primo motivo,e si afferma che la chiamata in causa sarebbe stata nulla perché non includentel'elemento di cui all'articolo 163 n.3 c.p.c., non sostituibile dalla documentazione e dalla memoria di cui all'articolo 183, sesto comma, c.p.c., prospettando che determinate argomentazioni sarebbero inammissibilmente emerse soltanto nella comparsa conclusionale di primo grado. Si tratta di una evidente riproposizione del primo motivo, per cui quanto è stato già osservato a proposito di quest'ultimocongiuntamente lo porta al rigetto. 4.1Il qua r t o motivo , in riferimento all'articolo 360 , primo comma, n.4 c.p.c., lamenta nullità disentenza “ a sorpresa ” per violazione del contraddittorio , oltre alla violazione degli articoli 183 e101 c.p.c. Quale appellato,[OSCURATO:PERSONA] costituendosi “ reiter ò tempestivamente le eccezioni di merito”,in particolare segnalando che da un documento relativo al collaudo che sarebbe in atti, opera dei funzionari della MCTC e quindi dotato di fede privilegiata ai sensi dell'articolo 2700 c.c., sarebbe risultato che il veicolo , allestito secondo il progetto,non era viziato e che se poi aveva presentato un peso superiore ciò derivava da “ interventi successivi al collaudo ”. Invece il giudice d'appello afferma che la documentazione prodotta dalle parti, più che all'esito di uneffettivo collaudo, riguarda “ una approvazione della progettazione dell'allestimento”:di qui la violazione dell'articolo 2700 c.c. e l'emissione di una sentenza a sorpresa. 4.2 Il quinto motivo denuncia violazione dell'articolo 2700 c.c. s ulla efficacia probatoria dei documenti pubblici come il certificato di approvazione del progetto e la carta di circolazione, violazione dell'articolo 116 c.p.c. in riferimento all'impossibilità “ di apprezzamento libero del contenuto di atto pubblico non oggetto di querela di falso” e violazione dell'articolo 2697 c.c. sul riparto probatorio in cause d'origine contrattuale. Osserva il ricorrente che, come già sopra esposto , l a Corte d'appello ha affermato che la documentazione tecnica prodotta non attestava “ le misure riscontrate concretamente al momento del collaudo”,riferendosi soltanto a “un controllo cartaceo del progetto”.Si richiama quindi la consulenza tecnica d'ufficio nella parte in cui evidenzia la diversità del peso rilevatoappunto dal consulente rispetto a quello figurante nei documenti della Motorizzazione,deducendo che o il veicolo allora non è stato visionato presso laMCTC o è stato modificato dopo sostituendo alcuni componenti con altri“molto più pesanti”. Non sarebbe però sostenibile l'assenza della visita e della prova presso laMCTC ex articolo 78CdS, e le misure risultate al collaudo sono riportate nella carta di circolazione; il capotecnico della M otorizzazione civile è un pubblico ufficiale (come ha affermatoCass. pen. 35839 / 2008 ) e atto pubblico è il certificato della Motorizzazione civile,per cui ha valore ex articolo 2700 c.c.: tra le ipotesi del consulente tecnico d'ufficio sarebbe dunque percorribile soltanto quella di modifica posteriore, ma il giudice d'appello ( pagine 10 - 11 della sentenza ) ha ritenuto non plausibile che dopo la verifica dellaMCTC sia stata praticata una modifica al veicolo.In realtà vi sarebbe stato “ l'errore di esecuzione delle opere ” commesso dall'attuale controricorrente.Sarebbe qui che il giudice d'appello avrebbe violato l'articolo 2697 c.c.: il ricorrente, trattandosi di sua pretesa responsabilità contrattuale , avrebbe dovuto solo provare, appunto , di avere adempiuto all'obbligazione , avente ad oggetto“predisporre il progetto del controtelaio, … del basamento della gru e dell'ancoraggio di … gru al controtelaio dell'autocarro ” di Ilvea; e la prova sarebbe stata da lui data con il certificato di approvazionedella MCTC dopo il collaudo e con la carta di circolazione. Sussisterebbe ro pertanto viola zione dell'articolo 116 c.p.c. p er avere esercitato libero convincimento su un atto pubblicovalevole ex articolo 2700 c.c., violazione di quest'ultima norma per non avere tenuto conto del certificato di approvazione del collaudo e violazione dell'articolo 2697c.c. per aver preteso dall'attuale ricorrente una prova che non era suo onere fornire. 4.3 I due motiviappena riassunti meritano - evidentemente, considerato il loro contenuto –un vaglio congiunto. 4.3.1 Dal quadro fattuale il ricorrente trae che l'attrice aveva constatato che dalla carta di circolazione del 17 febbraio 2005 “emergeva una rilevante irregolarità circa la portata di peso consentita per la circolazione stradale del veicolo, atteso che a fronte di quella regolare di Kg 430 … si riscontrava un peso eccessivo … rispetto a quello regolamentare con conseguente tempestivo invito, telefonico, alla convenuta a riportare la tara del veicolo a quella regolamentare, con reiterazione scritta della denuncia … il mezzo, nelle condizioni in cui si trovava, non poteva legalmente circolare”(sentenza, pagine 3-4). ASaveva opposto “l'efficacia probatoria dell'eseguito collaudo positivo” presso la MCTC di Bari (pagina 6 della sentenza); il T ribunale aveva constatato il superamento del peso “appreso dall'acquirente con la materiale consegna della carta di circolazione” il 17 febbraio 2005 “e con la successiva verifica e pesature del mezzo” il 18 e 19 febbraio 2005, quali vizi non apparenti; e dall'accertamento tecnico preventivo già emergeva che vi era stato “il superamento del peso, tale da non consentire la circolazione”, osservando poi il consulente tecnico d'ufficio del giudizio di merito che “le caratteristiche tecniche del veicolo non corrispondevano a quelle riportate nel libretto di circolazione” per la differenza di peso “tra la tara omologata e quella rilevata” (sentenza, pagina 7). 4.3.2 La Corte d'appello si avvale poidell’“errore di progettazione” accertato dal consulente tecnico d'ufficio per negare la sussistenza di un “deficit probatorio” sulla responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] –sussistenza ravvisata dal T ribunale - , e così afferma,in sostanza, che non vi è stato un collaudo vero e proprio enunciando a pagina 10 della sentenza: “Ritiene … la Corte di non poter attribuire alcuna rilevanza esimente … al positivo collaudo operato presso la MTC di Bari” perché “la documentazione prodotta agli atti attiene più che all'esito di un effettivo collaudo materiale con verifica e pesatura del mezzo, ad una approvazione della progettazione dell'allestimento (v. certificato di approvazione del 25-29/10/04…) nella quale erano riportati i dati corretti finalizzati all'omologazione … evidentemente smentiti dalle operazioni di pesatura” del 18 e 19 febbraio 2005. E non è “plausibile” -sempre secondo il giudice d'appello - che dopo la “verifica del mezzo da parte della MTC di cui innanzi, lo stesso sia stato modificato ed appesantito dalla stessa società convenuta”: sarebbe stato un “autolesionismo” da parte di questa, e l'avrebbe dovuto provare [OSCURATO:PERSONA] (sentenza, pagina 10). 4.3.3 Dunque secondo la Corte d'appello il collaudo in realtà non si rinviene agli attiperché sarebbe invece un'approvazione del progetto; però la stessa Corte si contraddice apertamente, in quanto poco prima si era riferita al richiamo di [OSCURATO:PERSONA] “al positivo collaudo operato presso la MTC di Bari”; e dal passo riportato peraltro ammette che il documento, che definisce “approvazione della progettazione” anziché collaudo effettivo, riporta pure “i dati corretti finalizzati all'omologazione”, riconoscendoli smentiti da documenti posteriori. Da tutto ciò deriva che effettivamente il collaudo sussiste, ma ad avviso del giudice d'appello è un atto non fidefacente (su questo si richiama la giurisprudenza invocata nel motivo) bensì valevole come un qualsiasi documento. Al contrario, consolidata giurisprudenza riconosce al funzionario della MCTC una speciale potestà certificativa in quanto agisce quale pubblico ufficiale, e atto pubblico dotato di fede privilegiata è quindi l'atto che redige a seguito della visione del mezzo(cfr. d a ultimo Cass. pen. sez. 5, 26 a prile 2021 n. 22786 e Cass. pen. sez. 5, 1 luglio 2022 n. 32604 ) . Pertanto la censura veicolatanei due motivi in esame merita accoglimento, avendo in effetti il giudice d'appelloesercitato libero convincimento su un atto pubblico quale è appunto il collaudorilasciato al veicolo dalla MCTC per quanto direttamente verificato come sussistente nel veicolo stesso dal suo funzionario,pubblico ufficiale, e ciò quindi in violazione dell'articolo 2700c.c. 5. Ne consegue - assorbito il sesto motivo , riguardante il preteso esonero dell'attore dal provare il nesso di causa tra l'inadempimento e il danno nonché denuncianteassenza di motivazione - l'accoglimento per quanto di ragione del ricorso,con c assazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese processuali, alla Corte d'appello di Bari , in diversa sezione e diversa composizione, affinché decida applicando il principio per cui il certificato di collaudo rilasciato a un veicolo dalla Motorizzazione Civile è atto pubblico onde il suo contenutoè valutabile soltanto nei limiti dell'articolo 2700 c . c . , s alv i gli effettidell'accoglimento di querela di falso . P.Q.M.
Sentenza Cassazione n. 03426/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris