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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 gennaio 2024

Cassazione n. 22311/2024

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la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Parma del 10/01/2024. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza resa il 10 gennaio 2024, il G.I.P. presso il Tribunale di Parma convalidava il provvedimento emesso in data 30/12/2023, con cui il Questore di Parma aveva imposto ad [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di comparizione presso la Questura di [OSCURATO:PERSONA] al 15° di ogni tempo di gioco di ogni partita della Reggiana, per la durata di anni cinque.

2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. emiliano il Daniele, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.

2.1. Con il primo, la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 co. 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett.

C cod. proc. pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando in particolare che la richiesta del pubblico ministero è del 10/01/2024 ore 9,34 e la convalida del GIP è dello stesso giorno alle ore 12,46.

2.2. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze che giustificavano l'emissione della misura.

2.3. Con il terzo motivo oggetto di doglianza è il difetto di motivazione in ordine all'obbligo di presentazione in occasione delle partite c.d.

"amichevoli".

2.4. Con il quarto motivo lamenta omessa valutazione della memoria difensiva depositata.

2.5. Con il quinto motivo lamenta violazione dell'art. 6 commi 1 e 2

I. 401/1989, in relazione all'imposizione della doppia presentazione in Questura in occasione delle partite in trasferta della AC Reggiana 1919. [OSCURATO:PERSONA]

1. È fondato il primo motivo di ricorso, con efficacia assorbente sui residui motivi.

Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale.

Ciò posto, come già evidenziato nelle premesse in fatto, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore non è stato rispettato.

Ed invero, il provvedimento del Questore di Parma del 30 dicembre 2023 risulta notificato al Daniele 1'8 gennaio 2024 alle ore 17.40, la richiesta del pubblico ministero è del 10/01/2024 ore 9,34 e la convalida del GIP è dello stesso giorno alle ore 12,05, con deposito alle successive ore 12,50. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva il 10 gennaio 2024 alle ore 16,03, e quindi in momento successivo al deposito del provvedimento ma precedente alla scadenza del termine delle 48 ore.

Tale memoria non è stata considerata dal GIP.

Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della predetta ordinanza.

2. Da ciò consegue la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Parma del 30 dicembre 2023, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Sez. 3, n. 5621 dell'8 luglio 2016).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Parma del 30/12/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Parma del 10/01/2024. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dr. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente all'obbligo di presentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza resa il 10 gennaio 2024, il G.I.P. presso il Tribunale di Parma convalidava il provvedimento emesso in data 30/12/2023, con cui il Questore di Parma aveva imposto ad [OSCURATO:PERSONA] l'obbligo di comparizione presso la Questura di [OSCURATO:PERSONA] al 15° di ogni tempo di gioco di ogni partita della Reggiana, per la durata di anni cinque. 2. Avverso l'ordinanza del G.I.P. emiliano il Daniele, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi. 2.1. Con il primo, la difesa contesta la violazione e la falsa applicazione degli art. 6 co. 3 della legge n. 401 del 1989 e 178 lett. C cod. proc. pen., sotto il profilo dell'eccessiva compressione del tempo concesso all'interessato per difendersi e della conseguente violazione del diritto alla difesa, evidenziando in particolare che la richiesta del pubblico ministero è del 10/01/2024 ore 9,34 e la convalida del GIP è dello stesso giorno alle ore 12,46. 2.2. Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è il difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle esigenze che giustificavano l'emissione della misura. 2.3. Con il terzo motivo oggetto di doglianza è il difetto di motivazione in ordine all'obbligo di presentazione in occasione delle partite c.d. "amichevoli". 2.4. Con il quarto motivo lamenta omessa valutazione della memoria difensiva depositata. 2.5. Con il quinto motivo lamenta violazione dell'art. 6 commi 1 e 2 I. 401/1989, in relazione all'imposizione della doppia presentazione in Questura in occasione delle partite in trasferta della AC Reggiana 1919. [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il primo motivo di ricorso, con efficacia assorbente sui residui motivi. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida, per cui la predetta convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso il termine di 48 ore dalla sua notifica all'interessato, poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale. Ciò posto, come già evidenziato nelle premesse in fatto, deve evidenziarsi che nel caso di specie il termine delle 48 ore non è stato rispettato. Ed invero, il provvedimento del Questore di Parma del 30 dicembre 2023 risulta notificato al Daniele 1'8 gennaio 2024 alle ore 17.40, la richiesta del pubblico ministero è del 10/01/2024 ore 9,34 e la convalida del GIP è dello stesso giorno alle ore 12,05, con deposito alle successive ore 12,50. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva il 10 gennaio 2024 alle ore 16,03, e quindi in momento successivo al deposito del provvedimento ma precedente alla scadenza del termine delle 48 ore. Tale memoria non è stata considerata dal GIP. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della predetta ordinanza. 2. Da ciò consegue la cessazione dell'efficacia del provvedimento del Questore di Parma del 30 dicembre 2023, limitatamente all'imposizione dell'obbligo di presentazione, dovendosi sul punto solo precisare che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989, la convalida è prescritta solo relativamente al predetto obbligo di presentazione, in quanto attinente alla libertà personale del destinatario, mentre la previsione di cui al comma 1 del medesimo articolo configura un'atipica misura interdittiva, di competenza dell'Autorità di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Sez. 3, n. 5621 dell'8 luglio 2016). P.Q.M. Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Parma del 30/12/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo a
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