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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 07631/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1368/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E MORRO D'ALBA, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), manola.micci@pec - ordineavvocatiancona.it; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1599/2023, depositata il 06/11/2023, notificata in pari data.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Ancona, con sentenza n.593/2020, in accoglimento parziale dell’opposizione al decreto n. 536/2015 con cui era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 307.928,07in favore della Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di Ostra e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti Banca di [OSCURATO:PERSONA].), in forza della escussione della fideiussione omnibus che l’opponente aveva stipulato, nella veste di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], a garanzia delle obbligazioni di quest’ultima derivanti dallo scoperto di c/c del 6.05.2009 (garantito con ipoteca su un fabbricato in costruzione di proprietà della debitrice principale) e dal mutuo fondiario di euro 650.000,00, già garantito con altra ipoteca sul medesimo fabbricato, revocava il decreto opposto e condannava l’opponente al pagamento della minor somma di euro 151.315,81 (euro 181.220,68 per rate insolute del mutuo, detratti euro 25.000,00 già versati ed euro 4.904,87 quale credito del correntista come rideterminato dal C.T.U.).

La Corte d'Appello di Roma, all’esito dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1599/2023, depositata il 06/11/2023 e notificata in pari data, ha accolto l’appello ed ha riformato la sentenza del tribunale.

Segnatamente, ha ritenuto meritevole di accoglimento la censura mossa alla sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disatteso l’eccezione di nullità della fideiussione omnibus per la presenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 riproduttive dello contenuto dello schema ABI dichiarate illegittime.

Il tribunale l‘aveva rigettata considerandola tardiva, ma erroneamente, essendo la questione rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento ed essendo stata assicurata l’integrità del contraddittorio.

Esaminata l’eccezione nel merito, l’ha ritenuta fondata, innanzitutto, per essere stata accertata la coincidenza delle clausole 2, 6 e 8 con il testo dello schema ABI; e per essere stato assolto l’onere della prova del fatto costituivo, attraverso la produzione dello schema tipo fideiussione 2003 redatto dall’ABI, dal [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 55/2005 e dal [OSCURATO:PERSONA] garante della concorrenza e del mercato, giacché, stante la perdurante persistenza, all’epoca di sottoscrizione del contratto in discussione, dell’intesa illecita , l’interessato ben poteva giovarsi dei provvedimenti delle autorità indipendenti di garanzia che costituiscono prova privilegiata dei fatti accertati (p. 7).

In secondo luogo, occorrendo anche la prova che senza quelle clausole illecite il contratto non sarebbe stato stipulato (Cass., Sez.

Un., n. 41994/2021), al fine di addivenire alla declaratoria dell’intero contratto, ha statuito quanto segue: Considerato che la serialità della riproduzione dello schema ABI nei contratti di fideiussione ‘a valle’ connota negativamente la condotta degli istituti di credito, inficiando la libera scelta dei clienti che, pur di accedere al credito, sono costretti alla sottoscrizione di clausole che certamente non costituisce una loro libera scelta ed essendo la sottoscrizione del contratto avvenuta a distanza d pochi mesi dal menzionato Provvedimento ABI, la banca aveva la consapevolezza che avrebbe dovuto epurare dal contratto di fideiussione le clausole nulle, perciò se non lo aveva fatto probabilmente le aveva considerate irrinunciabili nell’ambito della propria economia negoziale, tanto da concedere credito alla società garantita facendo affidamento sull’operatività delle clausole de quibus e sulla circostanza che, in caso di inadempimento della società debitrice principale (come in effetti verificatosi), avrebbe potuto “scaricare sui garanti in modo totale i rischi del finanziamento” ; di conseguenza, ha considerato nulla la fideiussione e, per l’effetto, estinta l’obbligazione del fideiussore.

Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di Ostra e [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] – Società per la gestione dei crediti – S.p.A., ricorre per la cassazione della sentenza pronunciata dalla corte d'appello, formulando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato con memoria.

La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal controricorrente con la memoria, con la quale ha ribadito la precedente istanza di rigetto della richiesta di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cod.proc.civ., formulata dalla società ricorrente.

Questi i fatti su cui detta eccezione si fonda: -il ricorso è stato notificato il 2/1/2024; -entro 20 giorni, quindi, entro il 22/1/2024, ai sensi dell’art. 369, commi 1 e 2, cod.proc.civ., avrebbe dovuto procedersi al deposito di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione […]; gli atti processuali, i documenti … sui quali il ricorso si fonda ; -la banca ricorrente (dopo un primo tentativo non andato a buon fine eseguito il 16/01/2024) ha proceduto, in data 17/1/2024, al deposito del ricorso per cassazione ricevendo una sola “terza PEC” (esiti controlli automatici) nella quale era segnalato un errore “non bloccante”; in pari data, il rappresentante legale della ricorrente ha ricevuto una quarta PEC di “accettazione avvenuta con successo” cui ha fatto seguitol’iscrizione del giudizio al n.1368/2024 R.G.; - confidando nell'esito positivo del deposito, ma senza curarsi di verificare la completezza del fascicolo telematico nonché la regolarità del deposito degli atti e documenti, come è imposto all’avvocato dai principi di diligenza e di autoresponsabilità (v.

Cass. n. 28721/2020), il difensore dell’odierna ricorrente non si è avveduto che nella busta telematica depositata il 17.1.2024 vi era, oltre al ricorso principale (mancante, però, della prova della sua notifica telematica), soltanto la procura speciale e la nota di iscrizione a ruolo, ma non anche l ’impugnata sentenza, la prova della notifica telematica del ricorso, gli atti e i documenti posti a base del ricorso; -nemmeno in seguito, quando in data 22.1.2024 la cancelleria di questa Corte lo ha invitato a provvedere al deposito telematico del contributo unificato, del contributo integrativo e dei diritti di cancelleria, in quanto non presenti nel deposito effettuato il 17.1.2024, si è avveduto di avere depositato solo il ricorso, la procura speciale e la nota d’iscrizione a ruolo; -solo in data 26.1.2024 - a termine ex art.369 cod.proc.civ. ormai spirato- ha depositato due istanze di rimessione in termini, ai fin i del deposito della sentenza impugnata, della prova della notifica alla parte intimata del ricorso per cassazione, degli atti e documenti ad esso allegati e dei fascicoli di parte dei gradi precedenti.

È pacifico, perché lo riconosce la stessa ricorrentenei propri scritti difensivi, che l’originario deposito non è stato integralmente effettuato perché il messaggio PEC eccedeva la dimensione massima di 30 MB stabilita dal provv.

DGSIA; il che ha reso necessario provvedere attraverso più messaggi PEC (invii complementari), cui la ricorrente non ha provveduto tempestivamente (v.

Cass. 4/02/2021, n. 2657, secondo cui In caso di costituzione telematica mediante PECeccedente il limite dimensionale di30 MB, il deposito degli atti o dei documenti si considera tempestivo se effettuato mediante invii di più PEC eseguiti entro il giorno di scadenza del termine per la costituzione stessa ).

Coglie dunque nel segno il controricorrente quando eccepisce l’illegittima pretesa di essere rimessa in termini formulata dalla ricorrente, perché alla medesima va in via esclusiva imputato di non avere verificato la completezza dell’effettuato deposito mediante accesso al Portale PST Giustizia (o l’utilizzo di qualsiasi altro Punto d’Accesso), attraverso i necessari depositi complementari, dei documenti da allegare al ricorso.

Non sussistono pertanto nella specie i presupposti della rimessione in termini, essendo ex art. 153, 2° comma, cod.proc.civ. richiesta la ricorrenza di una causa non imputabile alla parte che ha determinato la decadenza, caratterizzata dall'assoluta impossibilità e non da mere difficoltà nell'osservanza delle disposizioni processuali (Cass. 24/08/2023, n. 25228; Cass.07/07/2023, n. 19384) Orbene, è vero che la ricorrente ha ricevuto la quarta PEC da cui risultava che il deposito era andato a buon fine, ma detta quarta PEC si riferiva al deposito principale, e non poteva ingenerare un affidamento incolpevole circa la completezza di contenuto del deposito eseguito.

Né può giovare a suo favore l’essersi attivata per la rimessione in termini in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (Cass. 11/11/2020, n. 25289;Cass. 21/11/2023, n. 32296 ), perché una pluralità di comportamenti iniziali errati e/o negligenti ( il deposito eccedente il limite dimensionale, la mancanza dei depositi complementari, l’omessa verifica del contenuto del deposito andato a buon fine, pur possibile informaticamente ) depongono per la relativa imputabil ità a suo carico(Cass. 5/7/2024, n. 18435).

Larimessione in termini di cui all'art. 153, 2 ° comma, cod.proc.civ. presuppone infatti l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (non determinato da quest'ultima) e l'immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa (Cass. 26/4/2023, n. 11029).

Presupposti, come detto, nella specie invero non ricorrenti. 6) Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibil e per violazione dell’art. 369 cod.proc.civ. 7) Le spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore del controricorrente , seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore del controricorrente.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 1368/2024 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E MORRO D'ALBA, in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – S.P.A., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), manola.micci@pec - ordineavvocatiancona.it; -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1599/2023, depositata il 06/11/2023, notificata in pari data. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Ancona, con sentenza n.593/2020, in accoglimento parziale dell’opposizione al decreto n. 536/2015 con cui era stato ingiunto a [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di euro 307.928,07in favore della Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di Ostra e [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in avanti Banca di [OSCURATO:PERSONA].), in forza della escussione della fideiussione omnibus che l’opponente aveva stipulato, nella veste di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], a garanzia delle obbligazioni di quest’ultima derivanti dallo scoperto di c/c del 6.05.2009 (garantito con ipoteca su un fabbricato in costruzione di proprietà della debitrice principale) e dal mutuo fondiario di euro 650.000,00, già garantito con altra ipoteca sul medesimo fabbricato, revocava il decreto opposto e condannava l’opponente al pagamento della minor somma di euro 151.315,81 (euro 181.220,68 per rate insolute del mutuo, detratti euro 25.000,00 già versati ed euro 4.904,87 quale credito del correntista come rideterminato dal C.T.U.). La Corte d'Appello di Roma, all’esito dell’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 1599/2023, depositata il 06/11/2023 e notificata in pari data, ha accolto l’appello ed ha riformato la sentenza del tribunale. Segnatamente, ha ritenuto meritevole di accoglimento la censura mossa alla sentenza di primo grado nella parte in cui aveva disatteso l’eccezione di nullità della fideiussione omnibus per la presenza delle clausole nn. 2, 6 e 8 riproduttive dello contenuto dello schema ABI dichiarate illegittime. Il tribunale l‘aveva rigettata considerandola tardiva, ma erroneamente, essendo la questione rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del procedimento ed essendo stata assicurata l’integrità del contraddittorio. Esaminata l’eccezione nel merito, l’ha ritenuta fondata, innanzitutto, per essere stata accertata la coincidenza delle clausole 2, 6 e 8 con il testo dello schema ABI; e per essere stato assolto l’onere della prova del fatto costituivo, attraverso la produzione dello schema tipo fideiussione 2003 redatto dall’ABI, dal [OSCURATO:PERSONA] d’Italia n. 55/2005 e dal [OSCURATO:PERSONA] garante della concorrenza e del mercato, giacché, stante la perdurante persistenza, all’epoca di sottoscrizione del contratto in discussione, dell’intesa illecita , l’interessato ben poteva giovarsi dei provvedimenti delle autorità indipendenti di garanzia che costituiscono prova privilegiata dei fatti accertati (p. 7). In secondo luogo, occorrendo anche la prova che senza quelle clausole illecite il contratto non sarebbe stato stipulato (Cass., Sez. Un., n. 41994/2021), al fine di addivenire alla declaratoria dell’intero contratto, ha statuito quanto segue: Considerato che la serialità della riproduzione dello schema ABI nei contratti di fideiussione ‘a valle’ connota negativamente la condotta degli istituti di credito, inficiando la libera scelta dei clienti che, pur di accedere al credito, sono costretti alla sottoscrizione di clausole che certamente non costituisce una loro libera scelta ed essendo la sottoscrizione del contratto avvenuta a distanza d pochi mesi dal menzionato Provvedimento ABI, la banca aveva la consapevolezza che avrebbe dovuto epurare dal contratto di fideiussione le clausole nulle, perciò se non lo aveva fatto probabilmente le aveva considerate irrinunciabili nell’ambito della propria economia negoziale, tanto da concedere credito alla società garantita facendo affidamento sull’operatività delle clausole de quibus e sulla circostanza che, in caso di inadempimento della società debitrice principale (come in effetti verificatosi), avrebbe potuto “scaricare sui garanti in modo totale i rischi del finanziamento” ; di conseguenza, ha considerato nulla la fideiussione e, per l’effetto, estinta l’obbligazione del fideiussore. Banca di [OSCURATO:PERSONA]. di Ostra e [OSCURATO:PERSONA], in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA] – Società per la gestione dei crediti – S.p.A., ricorre per la cassazione della sentenza pronunciata dalla corte d'appello, formulando quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso, illustrato con memoria. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] Va pregiudizialmente esaminata l’eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal controricorrente con la memoria, con la quale ha ribadito la precedente istanza di rigetto della richiesta di rimessione in termini ex art. 153, comma 2, cod.proc.civ., formulata dalla società ricorrente. Questi i fatti su cui detta eccezione si fonda: -il ricorso è stato notificato il 2/1/2024; -entro 20 giorni, quindi, entro il 22/1/2024, ai sensi dell’art. 369, commi 1 e 2, cod.proc.civ., avrebbe dovuto procedersi al deposito di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione […]; gli atti processuali, i documenti … sui quali il ricorso si fonda ; -la banca ricorrente (dopo un primo tentativo non andato a buon fine eseguito il 16/01/2024) ha proceduto, in data 17/1/2024, al deposito del ricorso per cassazione ricevendo una sola “terza PEC” (esiti controlli automatici) nella quale era segnalato un errore “non bloccante”; in pari data, il rappresentante legale della ricorrente ha ricevuto una quarta PEC di “accettazione avvenuta con successo” cui ha fatto seguitol’iscrizione del giudizio al n.1368/2024 R.G.; - confidando nell'esito positivo del deposito, ma senza curarsi di verificare la completezza del fascicolo telematico nonché la regolarità del deposito degli atti e documenti, come è imposto all’avvocato dai principi di diligenza e di autoresponsabilità (v. Cass. n. 28721/2020), il difensore dell’odierna ricorrente non si è avveduto che nella busta telematica depositata il 17.1.2024 vi era, oltre al ricorso principale (mancante, però, della prova della sua notifica telematica), soltanto la procura speciale e la nota di iscrizione a ruolo, ma non anche l ’impugnata sentenza, la prova della notifica telematica del ricorso, gli atti e i documenti posti a base del ricorso; -nemmeno in seguito, quando in data 22.1.2024 la cancelleria di questa Corte lo ha invitato a provvedere al deposito telematico del contributo unificato, del contributo integrativo e dei diritti di cancelleria, in quanto non presenti nel deposito effettuato il 17.1.2024, si è avveduto di avere depositato solo il ricorso, la procura speciale e la nota d’iscrizione a ruolo; -solo in data 26.1.2024 - a termine ex art.369 cod.proc.civ. ormai spirato- ha depositato due istanze di rimessione in termini, ai fin i del deposito della sentenza impugnata, della prova della notifica alla parte intimata del ricorso per cassazione, degli atti e documenti ad esso allegati e dei fascicoli di parte dei gradi precedenti. È pacifico, perché lo riconosce la stessa ricorrentenei propri scritti difensivi, che l’originario deposito non è stato integralmente effettuato perché il messaggio PEC eccedeva la dimensione massima di 30 MB stabilita dal provv. DGSIA; il che ha reso necessario provvedere attraverso più messaggi PEC (invii complementari), cui la ricorrente non ha provveduto tempestivamente (v. Cass. 4/02/2021, n. 2657, secondo cui In caso di costituzione telematica mediante PECeccedente il limite dimensionale di30 MB, il deposito degli atti o dei documenti si considera tempestivo se effettuato mediante invii di più PEC eseguiti entro il giorno di scadenza del termine per la costituzione stessa ). Coglie dunque nel segno il controricorrente quando eccepisce l’illegittima pretesa di essere rimessa in termini formulata dalla ricorrente, perché alla medesima va in via esclusiva imputato di non avere verificato la completezza dell’effettuato deposito mediante accesso al Portale PST Giustizia (o l’utilizzo di qualsiasi altro Punto d’Accesso), attraverso i necessari depositi complementari, dei documenti da allegare al ricorso. Non sussistono pertanto nella specie i presupposti della rimessione in termini, essendo ex art. 153, 2° comma, cod.proc.civ. richiesta la ricorrenza di una causa non imputabile alla parte che ha determinato la decadenza, caratterizzata dall'assoluta impossibilità e non da mere difficoltà nell'osservanza delle disposizioni processuali (Cass. 24/08/2023, n. 25228; Cass.07/07/2023, n. 19384) Orbene, è vero che la ricorrente ha ricevuto la quarta PEC da cui risultava che il deposito era andato a buon fine, ma detta quarta PEC si riferiva al deposito principale, e non poteva ingenerare un affidamento incolpevole circa la completezza di contenuto del deposito eseguito. Né può giovare a suo favore l’essersi attivata per la rimessione in termini in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo (Cass. 11/11/2020, n. 25289;Cass. 21/11/2023, n. 32296 ), perché una pluralità di comportamenti iniziali errati e/o negligenti ( il deposito eccedente il limite dimensionale, la mancanza dei depositi complementari, l’omessa verifica del contenuto del deposito andato a buon fine, pur possibile informaticamente ) depongono per la relativa imputabil ità a suo carico(Cass. 5/7/2024, n. 18435). Larimessione in termini di cui all'art. 153, 2 ° comma, cod.proc.civ. presuppone infatti l'esistenza di un fatto ostativo esterno alla volontà della parte (non determinato da quest'ultima) e l'immediata reazione al manifestarsi della necessità di svolgere l'attività processuale ormai preclusa (Cass. 26/4/2023, n. 11029). Presupposti, come detto, nella specie invero non ricorrenti. 6) Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibil e per violazione dell’art. 369 cod.proc.civ. 7) Le spese del giudizio di cassazione, liquidate nella misura indicata in dispositivo in favore del controricorrente , seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori come per legge, in favore del controricorrente. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente all’ufficio del merito competente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1