Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 luglio 1964

Cassazione n. 40411/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto annullarsi con rinvio la gravata sentenza.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 10 aprile 2025, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che ne dichiarava la responsabilità per i delitti indicati in rubrica.

Dopo aver rilevato che, in primo grado, si era proceduto in assenza dell'imputato, la Corte distrettuale ha osservato che, all'atto d'appello, non era allegato il mandato a impugnare, ma soltanto l'elezione di domicilio da parte dell'imputato.

L'integrazione, inviata il giorno successivo alla proposizione dell'appello, è stata ritenuta non idonea a sanare il mancato tempestivo deposito del mandato a impugnare con contestuale elezione di domicilio.

2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge, con riferimento agli artt. 591, 581, comma 1, quater, 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

La Corte d'appello non ha considerato il disposto dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che prevede 15 giorni ulteriori a quelli indicati dal comma 1 della medesima disposizione, per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.

Ne discende la tempestività dell'appello depositato il 10 maggio 2024 - corredato da specifico mandato a impugnare ed elezione di domicilio per la notificazione del decreto di citazione a giudizio - in sostituzione dell'appello presentato in data 9 maggio 2024, atteso che il termine ultimo per il deposito dell'appello cadeva in data 23 maggio 2024.

3. Sono pervenute le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto annullarsi con rinvio la gravata sentenza, atteso che il secondo atto d'appello, corredato di mandato ed elezione di domicilio, non aveva la funzione di sanare la precedente impugnazione monca dei necessari allegati, bensì quella di sostituirsi ad essa nel rispetto dei termini, atteso che si versava nell'ipotesi di imputato giudicato in assenza, con previsione di ulteriori 15 giorni - rispetto ai termini ordinari - per interporre appello (art. 585 comma 1 bis cpp).

Considerato in diritto

1. L'unico motivo di ricorso è fondato.

In primo luogo, va evidenziato che, come correttamente osservato dalla difesa, il termine ultimo per il deposito dell'appello cadeva in data 23 maggio 2024.

Sicché l'integrazione, inviata il 10 maggio, vale a dire il giorno successivo rispetto all'invio dell'atto d'appello, avente a oggetto lo specifico mandato a impugnare, avveniva nel rispetto dei termini previsti per l'impugnazione.

Posto che si versava nell'ipotesi di imputato giudicato in assenza, la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare gli ulteriori 15 giorni - rispetto ai termini ordinari - per interporre appello (v. art. 585, comma 1 bis del codice di rito).

Nel lungo brano giurisprudenziale citato dalla Corte d'appello (v. p. 3 della sentenza impugnata) si fa riferimento, peraltro, a casi in cui il deposito del mandato era stato effettuato successivamente alla scadenza del termine per proporre appello, sicché è inconferente il rinvio al precedente giurisprudenziale valorizzato in sentenza, che non si attaglia pienamente al caso in esame.

In secondo luogo, lo specifico mandato a impugnare e l'elezione di domicilio erano successivi alla sentenza di primo grado (ex plur., Sez. 2, n. 24299 del 09/04/2024, Lattanzi, Rv. 286538 - 01: in tema di impugnazioni avverso sentenze emesse nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dev'essere depositata, a pena d'inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronunzia della sentenza impugnata).

3. Per tali ragioni, il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 03/10/2025 Il co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto annullarsi con rinvio la gravata sentenza. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 aprile 2025, la Corte d'appello di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado, che ne dichiarava la responsabilità per i delitti indicati in rubrica. Dopo aver rilevato che, in primo grado, si era proceduto in assenza dell'imputato, la Corte distrettuale ha osservato che, all'atto d'appello, non era allegato il mandato a impugnare, ma soltanto l'elezione di domicilio da parte dell'imputato. L'integrazione, inviata il giorno successivo alla proposizione dell'appello, è stata ritenuta non idonea a sanare il mancato tempestivo deposito del mandato a impugnare con contestuale elezione di domicilio. 2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge, con riferimento agli artt. 591, 581, comma 1, quater, 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. La Corte d'appello non ha considerato il disposto dell'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., che prevede 15 giorni ulteriori a quelli indicati dal comma 1 della medesima disposizione, per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. Ne discende la tempestività dell'appello depositato il 10 maggio 2024 - corredato da specifico mandato a impugnare ed elezione di domicilio per la notificazione del decreto di citazione a giudizio - in sostituzione dell'appello presentato in data 9 maggio 2024, atteso che il termine ultimo per il deposito dell'appello cadeva in data 23 maggio 2024. 3. Sono pervenute le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto annullarsi con rinvio la gravata sentenza, atteso che il secondo atto d'appello, corredato di mandato ed elezione di domicilio, non aveva la funzione di sanare la precedente impugnazione monca dei necessari allegati, bensì quella di sostituirsi ad essa nel rispetto dei termini, atteso che si versava nell'ipotesi di imputato giudicato in assenza, con previsione di ulteriori 15 giorni - rispetto ai termini ordinari - per interporre appello (art. 585 comma 1 bis cpp). Considerato in diritto 1. L'unico motivo di ricorso è fondato. In primo luogo, va evidenziato che, come correttamente osservato dalla difesa, il termine ultimo per il deposito dell'appello cadeva in data 23 maggio 2024. Sicché l'integrazione, inviata il 10 maggio, vale a dire il giorno successivo rispetto all'invio dell'atto d'appello, avente a oggetto lo specifico mandato a impugnare, avveniva nel rispetto dei termini previsti per l'impugnazione. Posto che si versava nell'ipotesi di imputato giudicato in assenza, la Corte d'appello avrebbe dovuto considerare gli ulteriori 15 giorni - rispetto ai termini ordinari - per interporre appello (v. art. 585, comma 1 bis del codice di rito). Nel lungo brano giurisprudenziale citato dalla Corte d'appello (v. p. 3 della sentenza impugnata) si fa riferimento, peraltro, a casi in cui il deposito del mandato era stato effettuato successivamente alla scadenza del termine per proporre appello, sicché è inconferente il rinvio al precedente giurisprudenziale valorizzato in sentenza, che non si attaglia pienamente al caso in esame. In secondo luogo, lo specifico mandato a impugnare e l'elezione di domicilio erano successivi alla sentenza di primo grado (ex plur., Sez. 2, n. 24299 del 09/04/2024, Lattanzi, Rv. 286538 - 01: in tema di impugnazioni avverso sentenze emesse nei confronti di imputato assente, la dichiarazione o l'elezione di domicilio che, ai sensi dell'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen., dev'essere depositata, a pena d'inammissibilità, unitamente all'atto di appello delle parti private e dei difensori, dev'essere successiva alla pronunzia della sentenza impugnata). 3. Per tali ragioni, il Collegio annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 03/10/2025 Il co
Sentenza Cassazione n. 40411/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris