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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 luglio 2026

Cassazione n. 23206/2026

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ocuraspeciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e Gaetano di Fluri ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via dellaGiuliana n. 80.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., società incorporante di HDI ITALIAs.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Roma, alla piazza GuglielmoMarconi n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via delle-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Roma, alla via G. AntonioGuattani n. 4, in persona della procuratrice speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegataal controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] CorradiNumero registro generale 938/2026Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 23206/2026([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliaData pubblicazione 14/07/2026in Roma, alla via Boncompagni n. 93.-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; PRESTITALIAS.P.A.-intimate-avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, n. cron. 4603/2025,depositata il 14/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellecostituitesi parti controricorrenti, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 800,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 13 luglio 2026.Il Consigliere delegatoNumero registro generale 938/2026Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 23206/2026Eduardo CampeseData pubblicazione 14/07/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ocuraspeciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e Gaetano di Fluri ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via dellaGiuliana n. 80.-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., società incorporante di HDI ITALIAs.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:SOCIETA].), con sede in Roma, alla piazza GuglielmoMarconi n. 25, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alcontroricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla via delle-controricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Roma, alla via G. AntonioGuattani n. 4, in persona della procuratrice speciale Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegataal controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA] CorradiNumero registro generale 938/2026Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 23206/2026([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), presso il cui studio elettivamente domiciliaData pubblicazione 14/07/2026in Roma, alla via Boncompagni n. 93.-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA]; PRESTITALIAS.P.A.-intimate-avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, n. cron. 4603/2025,depositata il 14/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensidell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la partericorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ giusta l’art. 380-bis, secondocomma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato ed occorreprovvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione aisensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;ritenuto che, ex art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo, P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dellecostituitesi parti controricorrenti, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida, per ciascuna di esse, in Euro 800,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Roma, 13 luglio 2026.Il Consigliere delegatoNumero registro generale 938/2026Numero sezionale 486/2026Numero di raccolta generale 23206/2026Eduardo CampeseData pubblicazione 14/07/2026
Sentenza Cassazione n. 23206/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris