CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 12375/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani che ne ha confermato la responsabilità penale per il delitto continuato di cui all'art. 612, comma 1, cod. pen.; considerato che il primo motivo di ricorso è del tutto assertivo nella parte in cui assume la violazione della legge penale (e segnatamente l'erronea applicazione della legge penale al caso concreto: cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404 - 01), negando la capacità intimidatoria delle frasi in imputazione in maniera apodittica; e nel resto irritualmente denuncia il vizio di motivazione, dato che contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace, come quella impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto soltanto per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lettere a), b) e c), cod. proc. pen. (artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis d. Igs. 28 agosto 2000, n. 274); considerato che il secondo motivo, con cui si lamentano la contraddittorietà e illogicità della motivazione nonché il travisamento della prova dichiarativa, è inammissibile per la medesima ragione appena esposta, il che esime dall'immorare oltre; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso