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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 28 giugno 2023

Cassazione n. 18404/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente * DI** * * Consigliere* * * Consigliere rel.* * * * * ConsigliereU d. 23/06/2023 CC* * * Consigliere C ron.* 28683/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 28683/2022 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura speciale allegatain calce al ricorso dall * * * con cui elettivamentedomicilia in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione. ricorrentecontroMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] * intimatiavverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] depositato in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno23/06/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/20231. * * cittadino serbo ha proposto ricorso affidato ad unmotivo illustrato anche da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. per lacassazione del decreto del Giudice di * di Brindisi emesso il 5 dicembre2022.1.1.

Con tale provvedimento quel Giudice ha convalidatol accompagnamento alla frontiera ed il trattenimento presso il Centro di* per i * * di Brindisi “Restinco” disposti con ildecreto del Questore di Rieti del 2 dicembre 2022.1.2.

Il menzionato ricorso è stato rivolto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] il quale non si è costituito nei termini di legge ma ha depositatoanche per conto della Questore di Rieti un “atto di costituzione” al solo finedi prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370comma 1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L unico formulato motivo rubricato «Art. 360 comma 1 nn. 3 e 5c.p.c. in relazione agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/98 Violazione e falsaapplicazione degli artt. 13 e 14 * * con riferimento all art. 1 comma2 della legge n. 68/2007 * illegittimità e nullità radicale delprovvedimento amministrativo di espulsione e dell ordinanza impugnataViolazione del principio di legalità di cui all art. 13 * e della doppia riservadi cui all art. 10. * ascrive al Giudice di * di aver convalidato iltrattenimento del * presso * di Brindisi nonostante ilprovvedimento di espulsione presupposto presentasse macroscopici profili diillegalità e di inefficacia.

Invero pur dando atto il decreto prefettizio diespulsione che lo straniero fosse entrato in Italia oltre trent anni orsono 1giugno 1992 gli si rimprovera di non aver presentato la dichiarazione dipresenza all ingresso obbligo questo introdotto però solo nel 2007 ossiadopo circa 15 anni dal suo ingresso nel territorio nazionale.2.

Tale doglianza si rivela fondata alla stregua delle dirimenticonsiderazioni di cui appresso.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/20232.1.

La motivazione del provvedimento oggi impugnato risulta essere delseguente tenore letterale «[OSCURATO:PERSONA] di * Vista la nota di trasmissionedel Questore di Brindisi prot. … depositata in Cancelleria in data 03/12/22con cui è stata chiesta la convalida dell accompagnamento alla frontieranonché il trattenimento presso il Centro d * e di * diBrindisi “Restinco” relativamente ai provvedimenti emessi rispettivamentedal Prefetto di Rieti in data 02/12/22 e dal Questore di Rieti in data02/12/22 nei confronti del cittadino straniero * * … . *la propria competenza per territorio * gli atti allegati e ritenuta lasussistenza dei termini e dei requisiti previsti dall art. 13 comma 5 bis del* n. 286/98 sentito l interessato alla presenza del difensore di fiducia … con la partecipazione dell interprete … * L operatotrattenimento * L accompagnamento alla frontiera richiamato dalprovvedimento in esame ai fini dell esecuzione del rimpatrio di ** nel termine stabilito dal citato art. 14 * n. 286/98».2.2.

È utile ricordare poi che alla luce di un interpretazionecostituzionalmente orientata dell art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazioneall art. 5 par. 1 della CEDU che consente la detenzione di una persona a finidi espulsione a condizione che la procedura sia regolare il giudice di meritoè tenuto a rilevare incidentalmente ai fini della decisione di sua competenzala «manifesta illegittimità» del provvedimento espulsivo che può consistereanche nella situazione di inespellibilità dello straniero cfr. ex multis *n. 7672 del 2023 * n. 7829 del 2019 * n. 5750 del 2017 * n.24415 del 2015 .

In tal senso del resto si è espressa anche la giurisprudenzaeuropea secondo la quale «per determinare se l articolo 5 § 1 della* è stato rispettato è opportuno operare una distinzionefondamentale tra i titoli di detenzione manifestamente non validi ad esempioquelli emessi da un tribunale al di fuori della sua sfera di competenza e ititoli di detenzione che sono prima facie validi ed efficaci fino al momento incui vengono annullati da un altro giudice interno» cfr.

Corte *08/02/2011 * c.

Italia Corte * 01/12/2009 * e * c.Italia .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/20232.3.

Tanto premesso rileva il Collegio che l odierno ricorrente si trova daoltre trenta anni in Italia come chiaramente emerge dall incipit del decretodi espulsione del Prefetto di Rieti del 2 dicembre 2022 presupposto delprovvedimento oggi impugnato “Esaminati gli atti della * di Rieti del02/12/2022 dai quali risulta che il cittadino straniero * * … èentrato nel territorio dello Stato in data 01/06/1992 … ” riprodotto inricorso nel rispetto del principio di autosufficienza dove come riferisce inricorso «ha soggiornato regolarmente per tanti anni … in forza di permessodi soggiorno più volte rinnovato. * riportato una condanna a penadetentiva non rinnovava il suo permesso di soggiorno che scadeva di validitàdurante il periodo di espiazione in carcere».2.3.1.

Dal medesimo decreto prefettizio in parte qua pure riprodotto inricorso si ricava altresì che il * è stato espulso per non averpresentato la dichiarazione di presenza prescritto dall art. 1 comma 2 dellalegge n. 68 del 2007 così configurandosi la fattispecie di cui all art. 13comma 2 lett. b del * d.lgs. n. 286 del 1998 .2.3.2.

Ne consegue allora che il provvedimento prefettizio suddettofonda specificamente la pretesa espulsiva sul presupposto che il *si trovi attualmente in Italia senza un valido titolo per soggiornarvi per nonaver presentato una dichiarazione di presenza imposta da una disposizionelegislativa pacificamente entrata in vigore molti anni dopo il suo ingresso in* Vi è pertanto nel suddetto provvedimento una violazione del principiodi legalità dal momento che allorquando lo straniero fece ingresso in Italianon esisteva una norma che lo obbligasse a presentare la dichiarazione dipresenza né a fortiori una norma che sanzionasse tale omissione conl espulsione.2.4. * siffatta valutazione in via incidentale del provvedimento diespulsione presupposto comporta conseguentemente la illegittimità delprovvedimento di convalida del trattenimento disposto in acclarata assenzadi esecutività di un provvedimento espulsivo viziato.2.5. [OSCURATO:PERSONA] di * di Brindisi si è disinteressato di tale profilo e perqueste ragioni il suo provvedimento è illegittimo.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/20232.6.

Il decreto impugnato pertanto va cassato senza rinvio essendoormai decorso il termine di legge per provvedere alla sua convalida.3.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Statoex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002 deve ritenersi in conformità a quanto giàsancito ex aliis da * n. 7749 del 2023 e * n. 13113 del 2023 chein un giudizio in cui è parte soccombente un Amministrazione statale non viè luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale qualorala parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in unacontroversia civile promossa contro un Amministrazione statale il compensoe le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell art. 82 d.P.R. n.115 del 2002 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento e piùprecisamente ai sensi dell art. 83 comma 2 dello stesso d.P.R. nel caso digiudizio di cassazione al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato ovvero in ipotesi di cassazione senza rinvio al giudice che hapronunciato la sentenza impugnata cfr. * n. 11028 del 2009 e * n.23007 del 2010 rese in fattispecie di cassazione con decisione nel meritol art. 133 del medesimo d.P.R. a norma del quale la condanna alle spesedella parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favoredello Stato non può infatti riferirsi all ipotesi di soccombenza diun Amministrazione statale cfr. * n. 18583 del 2012 * n. 22882 del2018 * n. 30876 del 2018 * n. 19299 del 2021 nonché * SUn. 24413 del 2021 .

Pertanto le spese processuali relative al giudizio sia dimerito che di legittimità dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di*3.1.

Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente * DI** * * Consigliere* * * Consigliere rel.* * * * * ConsigliereU d. 23/06/2023 CC* * * Consigliere C ron.* 28683/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 28683/2022 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura speciale allegatain calce al ricorso dall * * * con cui elettivamentedomicilia in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione. ricorrentecontroMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] * intimatiavverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] depositato in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno23/06/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/20231. * * cittadino serbo ha proposto ricorso affidato ad unmotivo illustrato anche da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. per lacassazione del decreto del Giudice di * di Brindisi emesso il 5 dicembre2022.1.1.

Con tale provvedimento quel Giudice ha convalidatol accompagnamento alla frontiera ed il trattenimento presso il Centro di* per i * * di Brindisi “Restinco” disposti con ildecreto del Questore di Rieti del 2 dicembre 2022.1.2.

Il menzionato ricorso è stato rivolto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] il quale non si è costituito nei termini di legge ma ha depositatoanche per conto della Questore di Rieti un “atto di costituzione” al solo finedi prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370comma 1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1.

L unico formulato motivo rubricato «Art. 360 comma 1 nn. 3 e 5c.p.c. in relazione agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/98 Violazione e falsaapplicazione degli artt. 13 e 14 * * con riferimento all art. 1 comma2 della legge n. 68/2007 * illegittimità e nullità radicale delprovvedimento amministrativo di espulsione e dell ordinanza impugnataViolazione del principio di legalità di cui all art. 13 * e della doppia riservadi cui all art. 10. * ascrive al Giudice di * di aver convalidato iltrattenimento del * presso * di Brindisi nonostante ilprovvedimento di espulsione presupposto presentasse macroscopici profili diillegalità e di inefficacia.

Invero pur dando atto il decreto prefettizio diespulsione che lo straniero fosse entrato in Italia oltre trent anni orsono 1giugno 1992 gli si rimprovera di non aver presentato la dichiarazione dipresenza all ingresso obbligo questo introdotto però solo nel 2007 ossiadopo circa 15 anni dal suo ingresso nel territorio nazionale.2.

Tale doglianza si rivela fondata alla stregua delle dirimenticonsiderazioni di cui appresso.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/20232.1.

La motivazione del provvedimento oggi impugnato risulta essere delseguente tenore letterale «[OSCURATO:PERSONA] di * Vista la nota di trasmissionedel Questore di Brindisi prot. … depositata in Cancelleria in data 03/12/22con cui è stata chiesta la convalida dell accompagnamento alla frontieranonché il trattenimento presso il Centro d * e di * diBrindisi “Restinco” relativamente ai provvedimenti emessi rispettivamentedal Prefetto di Rieti in data 02/12/22 e dal Questore di Rieti in data02/12/22 nei confronti del cittadino straniero * * … . *la propria competenza per territorio * gli atti allegati e ritenuta lasussistenza dei termini e dei requisiti previsti dall art. 13 comma 5 bis del* n. 286/98 sentito l interessato alla presenza del difensore di fiducia … con la partecipazione dell interprete … * L operatotrattenimento * L accompagnamento alla frontiera richiamato dalprovvedimento in esame ai fini dell esecuzione del rimpatrio di ** nel termine stabilito dal citato art. 14 * n. 286/98».2.2.

È utile ricordare poi che alla luce di un interpretazionecostituzionalmente orientata dell art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazioneall art. 5 par. 1 della CEDU che consente la detenzione di una persona a finidi espulsione a condizione che la procedura sia regolare il giudice di meritoè tenuto a rilevare incidentalmente ai fini della decisione di sua competenzala «manifesta illegittimità» del provvedimento espulsivo che può consistereanche nella situazione di inespellibilità dello straniero cfr. ex multis *n. 7672 del 2023 * n. 7829 del 2019 * n. 5750 del 2017 * n.24415 del 2015 .

In tal senso del resto si è espressa anche la giurisprudenzaeuropea secondo la quale «per determinare se l articolo 5 § 1 della* è stato rispettato è opportuno operare una distinzionefondamentale tra i titoli di detenzione manifestamente non validi ad esempioquelli emessi da un tribunale al di fuori della sua sfera di competenza e ititoli di detenzione che sono prima facie validi ed efficaci fino al momento incui vengono annullati da un altro giudice interno» cfr.

Corte *08/02/2011 * c.

Italia Corte * 01/12/2009 * e * c.Italia .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/20232.3.

Tanto premesso rileva il Collegio che l odierno ricorrente si trova daoltre trenta anni in Italia come chiaramente emerge dall incipit del decretodi espulsione del Prefetto di Rieti del 2 dicembre 2022 presupposto delprovvedimento oggi impugnato “Esaminati gli atti della * di Rieti del02/12/2022 dai quali risulta che il cittadino straniero * * … èentrato nel territorio dello Stato in data 01/06/1992 … ” riprodotto inricorso nel rispetto del principio di autosufficienza dove come riferisce inricorso «ha soggiornato regolarmente per tanti anni … in forza di permessodi soggiorno più volte rinnovato. * riportato una condanna a penadetentiva non rinnovava il suo permesso di soggiorno che scadeva di validitàdurante il periodo di espiazione in carcere».2.3.1.

Dal medesimo decreto prefettizio in parte qua pure riprodotto inricorso si ricava altresì che il * è stato espulso per non averpresentato la dichiarazione di presenza prescritto dall art. 1 comma 2 dellalegge n. 68 del 2007 così configurandosi la fattispecie di cui all art. 13comma 2 lett. b del * d.lgs. n. 286 del 1998 .2.3.2.

Ne consegue allora che il provvedimento prefettizio suddettofonda specificamente la pretesa espulsiva sul presupposto che il *si trovi attualmente in Italia senza un valido titolo per soggiornarvi per nonaver presentato una dichiarazione di presenza imposta da una disposizionelegislativa pacificamente entrata in vigore molti anni dopo il suo ingresso in* Vi è pertanto nel suddetto provvedimento una violazione del principiodi legalità dal momento che allorquando lo straniero fece ingresso in Italianon esisteva una norma che lo obbligasse a presentare la dichiarazione dipresenza né a fortiori una norma che sanzionasse tale omissione conl espulsione.2.4. * siffatta valutazione in via incidentale del provvedimento diespulsione presupposto comporta conseguentemente la illegittimità delprovvedimento di convalida del trattenimento disposto in acclarata assenzadi esecutività di un provvedimento espulsivo viziato.2.5. [OSCURATO:PERSONA] di * di Brindisi si è disinteressato di tale profilo e perqueste ragioni il suo provvedimento è illegittimo.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/20232.6.

Il decreto impugnato pertanto va cassato senza rinvio essendoormai decorso il termine di legge per provvedere alla sua convalida.3.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Statoex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002 deve ritenersi in conformità a quanto giàsancito ex aliis da * n. 7749 del 2023 e * n. 13113 del 2023 chein un giudizio in cui è parte soccombente un Amministrazione statale non viè luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale qualorala parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in unacontroversia civile promossa contro un Amministrazione statale il compensoe le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell art. 82 d.P.R. n.115 del 2002 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento e piùprecisamente ai sensi dell art. 83 comma 2 dello stesso d.P.R. nel caso digiudizio di cassazione al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato ovvero in ipotesi di cassazione senza rinvio al giudice che hapronunciato la sentenza impugnata cfr. * n. 11028 del 2009 e * n.23007 del 2010 rese in fattispecie di cassazione con decisione nel meritol art. 133 del medesimo d.P.R. a norma del quale la condanna alle spesedella parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favoredello Stato non può infatti riferirsi all ipotesi di soccombenza diun Amministrazione statale cfr. * n. 18583 del 2012 * n. 22882 del2018 * n. 30876 del 2018 * n. 19299 del 2021 nonché * SUn. 24413 del 2021 .

Pertanto le spese processuali relative al giudizio sia dimerito che di legittimità dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di*3.1.

Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003. *La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/2023Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 23 giugno 2023.Il Presidente* * Bisogni* **La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/2023Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 23 giugno 2023.Il Presidente* * Bisogni* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente * DI** * * Consigliere* * * Consigliere rel.* * * * * ConsigliereU d. 23/06/2023 CC* * * Consigliere C ron.* 28683/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 28683/2022 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura speciale allegatain calce al ricorso dall * * * con cui elettivamentedomicilia in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione. ricorrentecontroMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] * intimatiavverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] depositato in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno23/06/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/20231. * * cittadino serbo ha proposto ricorso affidato ad unmotivo illustrato anche da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. per lacassazione del decreto del Giudice di * di Brindisi emesso il 5 dicembre2022.1.1. Con tale provvedimento quel Giudice ha convalidatol accompagnamento alla frontiera ed il trattenimento presso il Centro di* per i * * di Brindisi “Restinco” disposti con ildecreto del Questore di Rieti del 2 dicembre 2022.1.2. Il menzionato ricorso è stato rivolto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] il quale non si è costituito nei termini di legge ma ha depositatoanche per conto della Questore di Rieti un “atto di costituzione” al solo finedi prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370comma 1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. L unico formulato motivo rubricato «Art. 360 comma 1 nn. 3 e 5c.p.c. in relazione agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/98 Violazione e falsaapplicazione degli artt. 13 e 14 * * con riferimento all art. 1 comma2 della legge n. 68/2007 * illegittimità e nullità radicale delprovvedimento amministrativo di espulsione e dell ordinanza impugnataViolazione del principio di legalità di cui all art. 13 * e della doppia riservadi cui all art. 10. * ascrive al Giudice di * di aver convalidato iltrattenimento del * presso * di Brindisi nonostante ilprovvedimento di espulsione presupposto presentasse macroscopici profili diillegalità e di inefficacia. Invero pur dando atto il decreto prefettizio diespulsione che lo straniero fosse entrato in Italia oltre trent anni orsono 1giugno 1992 gli si rimprovera di non aver presentato la dichiarazione dipresenza all ingresso obbligo questo introdotto però solo nel 2007 ossiadopo circa 15 anni dal suo ingresso nel territorio nazionale.2. Tale doglianza si rivela fondata alla stregua delle dirimenticonsiderazioni di cui appresso.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/20232.1. La motivazione del provvedimento oggi impugnato risulta essere delseguente tenore letterale «[OSCURATO:PERSONA] di * Vista la nota di trasmissionedel Questore di Brindisi prot. … depositata in Cancelleria in data 03/12/22con cui è stata chiesta la convalida dell accompagnamento alla frontieranonché il trattenimento presso il Centro d * e di * diBrindisi “Restinco” relativamente ai provvedimenti emessi rispettivamentedal Prefetto di Rieti in data 02/12/22 e dal Questore di Rieti in data02/12/22 nei confronti del cittadino straniero * * … . *la propria competenza per territorio * gli atti allegati e ritenuta lasussistenza dei termini e dei requisiti previsti dall art. 13 comma 5 bis del* n. 286/98 sentito l interessato alla presenza del difensore di fiducia … con la partecipazione dell interprete … * L operatotrattenimento * L accompagnamento alla frontiera richiamato dalprovvedimento in esame ai fini dell esecuzione del rimpatrio di ** nel termine stabilito dal citato art. 14 * n. 286/98».2.2. È utile ricordare poi che alla luce di un interpretazionecostituzionalmente orientata dell art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazioneall art. 5 par. 1 della CEDU che consente la detenzione di una persona a finidi espulsione a condizione che la procedura sia regolare il giudice di meritoè tenuto a rilevare incidentalmente ai fini della decisione di sua competenzala «manifesta illegittimità» del provvedimento espulsivo che può consistereanche nella situazione di inespellibilità dello straniero cfr. ex multis *n. 7672 del 2023 * n. 7829 del 2019 * n. 5750 del 2017 * n.24415 del 2015 . In tal senso del resto si è espressa anche la giurisprudenzaeuropea secondo la quale «per determinare se l articolo 5 § 1 della* è stato rispettato è opportuno operare una distinzionefondamentale tra i titoli di detenzione manifestamente non validi ad esempioquelli emessi da un tribunale al di fuori della sua sfera di competenza e ititoli di detenzione che sono prima facie validi ed efficaci fino al momento incui vengono annullati da un altro giudice interno» cfr. Corte *08/02/2011 * c. Italia Corte * 01/12/2009 * e * c.Italia .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/20232.3. Tanto premesso rileva il Collegio che l odierno ricorrente si trova daoltre trenta anni in Italia come chiaramente emerge dall incipit del decretodi espulsione del Prefetto di Rieti del 2 dicembre 2022 presupposto delprovvedimento oggi impugnato “Esaminati gli atti della * di Rieti del02/12/2022 dai quali risulta che il cittadino straniero * * … èentrato nel territorio dello Stato in data 01/06/1992 … ” riprodotto inricorso nel rispetto del principio di autosufficienza dove come riferisce inricorso «ha soggiornato regolarmente per tanti anni … in forza di permessodi soggiorno più volte rinnovato. * riportato una condanna a penadetentiva non rinnovava il suo permesso di soggiorno che scadeva di validitàdurante il periodo di espiazione in carcere».2.3.1. Dal medesimo decreto prefettizio in parte qua pure riprodotto inricorso si ricava altresì che il * è stato espulso per non averpresentato la dichiarazione di presenza prescritto dall art. 1 comma 2 dellalegge n. 68 del 2007 così configurandosi la fattispecie di cui all art. 13comma 2 lett. b del * d.lgs. n. 286 del 1998 .2.3.2. Ne consegue allora che il provvedimento prefettizio suddettofonda specificamente la pretesa espulsiva sul presupposto che il *si trovi attualmente in Italia senza un valido titolo per soggiornarvi per nonaver presentato una dichiarazione di presenza imposta da una disposizionelegislativa pacificamente entrata in vigore molti anni dopo il suo ingresso in* Vi è pertanto nel suddetto provvedimento una violazione del principiodi legalità dal momento che allorquando lo straniero fece ingresso in Italianon esisteva una norma che lo obbligasse a presentare la dichiarazione dipresenza né a fortiori una norma che sanzionasse tale omissione conl espulsione.2.4. * siffatta valutazione in via incidentale del provvedimento diespulsione presupposto comporta conseguentemente la illegittimità delprovvedimento di convalida del trattenimento disposto in acclarata assenzadi esecutività di un provvedimento espulsivo viziato.2.5. [OSCURATO:PERSONA] di * di Brindisi si è disinteressato di tale profilo e perqueste ragioni il suo provvedimento è illegittimo.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/20232.6. Il decreto impugnato pertanto va cassato senza rinvio essendoormai decorso il termine di legge per provvedere alla sua convalida.3. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Statoex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002 deve ritenersi in conformità a quanto giàsancito ex aliis da * n. 7749 del 2023 e * n. 13113 del 2023 chein un giudizio in cui è parte soccombente un Amministrazione statale non viè luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale qualorala parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in unacontroversia civile promossa contro un Amministrazione statale il compensoe le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell art. 82 d.P.R. n.115 del 2002 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento e piùprecisamente ai sensi dell art. 83 comma 2 dello stesso d.P.R. nel caso digiudizio di cassazione al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato ovvero in ipotesi di cassazione senza rinvio al giudice che hapronunciato la sentenza impugnata cfr. * n. 11028 del 2009 e * n.23007 del 2010 rese in fattispecie di cassazione con decisione nel meritol art. 133 del medesimo d.P.R. a norma del quale la condanna alle spesedella parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favoredello Stato non può infatti riferirsi all ipotesi di soccombenza diun Amministrazione statale cfr. * n. 18583 del 2012 * n. 22882 del2018 * n. 30876 del 2018 * n. 19299 del 2021 nonché * SUn. 24413 del 2021 . Pertanto le spese processuali relative al giudizio sia dimerito che di legittimità dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di*3.1. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/2023LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]* * [OSCURATO:PERSONA] Presidente * DI** * * Consigliere* * * Consigliere rel.* * * * * ConsigliereU d. 23/06/2023 CC* * * Consigliere C ron.* 28683/2022ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso n. 28683/2022 r.g. proposto da* * rappresentato e difeso giusta procura speciale allegatain calce al ricorso dall * * * con cui elettivamentedomicilia in Roma presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione. ricorrentecontroMINISTERO [OSCURATO:PERSONA] * intimatiavverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] * [OSCURATO:PERSONA] depositato in data[OSCURATO:DATA_NASCITA]udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno23/06/2023 dal Consigliere dott. * ** d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/20231. * * cittadino serbo ha proposto ricorso affidato ad unmotivo illustrato anche da memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ. per lacassazione del decreto del Giudice di * di Brindisi emesso il 5 dicembre2022.1.1. Con tale provvedimento quel Giudice ha convalidatol accompagnamento alla frontiera ed il trattenimento presso il Centro di* per i * * di Brindisi “Restinco” disposti con ildecreto del Questore di Rieti del 2 dicembre 2022.1.2. Il menzionato ricorso è stato rivolto nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] il quale non si è costituito nei termini di legge ma ha depositatoanche per conto della Questore di Rieti un “atto di costituzione” al solo finedi prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370comma 1 cod. proc. civ..RAGIONI DELLA DECISIONE1. L unico formulato motivo rubricato «Art. 360 comma 1 nn. 3 e 5c.p.c. in relazione agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/98 Violazione e falsaapplicazione degli artt. 13 e 14 * * con riferimento all art. 1 comma2 della legge n. 68/2007 * illegittimità e nullità radicale delprovvedimento amministrativo di espulsione e dell ordinanza impugnataViolazione del principio di legalità di cui all art. 13 * e della doppia riservadi cui all art. 10. * ascrive al Giudice di * di aver convalidato iltrattenimento del * presso * di Brindisi nonostante ilprovvedimento di espulsione presupposto presentasse macroscopici profili diillegalità e di inefficacia. Invero pur dando atto il decreto prefettizio diespulsione che lo straniero fosse entrato in Italia oltre trent anni orsono 1giugno 1992 gli si rimprovera di non aver presentato la dichiarazione dipresenza all ingresso obbligo questo introdotto però solo nel 2007 ossiadopo circa 15 anni dal suo ingresso nel territorio nazionale.2. Tale doglianza si rivela fondata alla stregua delle dirimenticonsiderazioni di cui appresso.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/20232.1. La motivazione del provvedimento oggi impugnato risulta essere delseguente tenore letterale «[OSCURATO:PERSONA] di * Vista la nota di trasmissionedel Questore di Brindisi prot. … depositata in Cancelleria in data 03/12/22con cui è stata chiesta la convalida dell accompagnamento alla frontieranonché il trattenimento presso il Centro d * e di * diBrindisi “Restinco” relativamente ai provvedimenti emessi rispettivamentedal Prefetto di Rieti in data 02/12/22 e dal Questore di Rieti in data02/12/22 nei confronti del cittadino straniero * * … . *la propria competenza per territorio * gli atti allegati e ritenuta lasussistenza dei termini e dei requisiti previsti dall art. 13 comma 5 bis del* n. 286/98 sentito l interessato alla presenza del difensore di fiducia … con la partecipazione dell interprete … * L operatotrattenimento * L accompagnamento alla frontiera richiamato dalprovvedimento in esame ai fini dell esecuzione del rimpatrio di ** nel termine stabilito dal citato art. 14 * n. 286/98».2.2. È utile ricordare poi che alla luce di un interpretazionecostituzionalmente orientata dell art. 14 del d.lgs. n. 286 del 1998 in relazioneall art. 5 par. 1 della CEDU che consente la detenzione di una persona a finidi espulsione a condizione che la procedura sia regolare il giudice di meritoè tenuto a rilevare incidentalmente ai fini della decisione di sua competenzala «manifesta illegittimità» del provvedimento espulsivo che può consistereanche nella situazione di inespellibilità dello straniero cfr. ex multis *n. 7672 del 2023 * n. 7829 del 2019 * n. 5750 del 2017 * n.24415 del 2015 . In tal senso del resto si è espressa anche la giurisprudenzaeuropea secondo la quale «per determinare se l articolo 5 § 1 della* è stato rispettato è opportuno operare una distinzionefondamentale tra i titoli di detenzione manifestamente non validi ad esempioquelli emessi da un tribunale al di fuori della sua sfera di competenza e ititoli di detenzione che sono prima facie validi ed efficaci fino al momento incui vengono annullati da un altro giudice interno» cfr. Corte *08/02/2011 * c. Italia Corte * 01/12/2009 * e * c.Italia .* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/20232.3. Tanto premesso rileva il Collegio che l odierno ricorrente si trova daoltre trenta anni in Italia come chiaramente emerge dall incipit del decretodi espulsione del Prefetto di Rieti del 2 dicembre 2022 presupposto delprovvedimento oggi impugnato “Esaminati gli atti della * di Rieti del02/12/2022 dai quali risulta che il cittadino straniero * * … èentrato nel territorio dello Stato in data 01/06/1992 … ” riprodotto inricorso nel rispetto del principio di autosufficienza dove come riferisce inricorso «ha soggiornato regolarmente per tanti anni … in forza di permessodi soggiorno più volte rinnovato. * riportato una condanna a penadetentiva non rinnovava il suo permesso di soggiorno che scadeva di validitàdurante il periodo di espiazione in carcere».2.3.1. Dal medesimo decreto prefettizio in parte qua pure riprodotto inricorso si ricava altresì che il * è stato espulso per non averpresentato la dichiarazione di presenza prescritto dall art. 1 comma 2 dellalegge n. 68 del 2007 così configurandosi la fattispecie di cui all art. 13comma 2 lett. b del * d.lgs. n. 286 del 1998 .2.3.2. Ne consegue allora che il provvedimento prefettizio suddettofonda specificamente la pretesa espulsiva sul presupposto che il *si trovi attualmente in Italia senza un valido titolo per soggiornarvi per nonaver presentato una dichiarazione di presenza imposta da una disposizionelegislativa pacificamente entrata in vigore molti anni dopo il suo ingresso in* Vi è pertanto nel suddetto provvedimento una violazione del principiodi legalità dal momento che allorquando lo straniero fece ingresso in Italianon esisteva una norma che lo obbligasse a presentare la dichiarazione dipresenza né a fortiori una norma che sanzionasse tale omissione conl espulsione.2.4. * siffatta valutazione in via incidentale del provvedimento diespulsione presupposto comporta conseguentemente la illegittimità delprovvedimento di convalida del trattenimento disposto in acclarata assenzadi esecutività di un provvedimento espulsivo viziato.2.5. [OSCURATO:PERSONA] di * di Brindisi si è disinteressato di tale profilo e perqueste ragioni il suo provvedimento è illegittimo.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/20232.6. Il decreto impugnato pertanto va cassato senza rinvio essendoormai decorso il termine di legge per provvedere alla sua convalida.3. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Statoex art. 142 del d.P.R. n. 115/2002 deve ritenersi in conformità a quanto giàsancito ex aliis da * n. 7749 del 2023 e * n. 13113 del 2023 chein un giudizio in cui è parte soccombente un Amministrazione statale non viè luogo alla regolazione delle spese per il principio secondo il quale qualorala parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in unacontroversia civile promossa contro un Amministrazione statale il compensoe le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell art. 82 d.P.R. n.115 del 2002 ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento e piùprecisamente ai sensi dell art. 83 comma 2 dello stesso d.P.R. nel caso digiudizio di cassazione al giudice che ha pronunciato la sentenza passata ingiudicato ovvero in ipotesi di cassazione senza rinvio al giudice che hapronunciato la sentenza impugnata cfr. * n. 11028 del 2009 e * n.23007 del 2010 rese in fattispecie di cassazione con decisione nel meritol art. 133 del medesimo d.P.R. a norma del quale la condanna alle spesedella parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favoredello Stato non può infatti riferirsi all ipotesi di soccombenza diun Amministrazione statale cfr. * n. 18583 del 2012 * n. 22882 del2018 * n. 30876 del 2018 * n. 19299 del 2021 nonché * SUn. 24413 del 2021 . Pertanto le spese processuali relative al giudizio sia dimerito che di legittimità dovranno essere liquidate dal Giudice di pace di*3.1. Va disposta infine per l ipotesi di diffusione del presenteprovvedimento l omissione delle generalità e degli altri dati identificativi anorma dell art. 52 del d.lgs. n. 196/2003. *La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/2023Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 23 giugno 2023.Il Presidente* * Bisogni* **La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il decreto impugnato.* d [OSCURATO:PERSONA] registro generale 28683/2022Numero sezionale 3364/2023Numero di raccolta generale 18404/2023Data pubblicazione 28/06/2023Dispone per l ipotesi di diffusione del presente provvedimentol omissione delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell art. 52del d.lgs. n. 196/2003.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione il 23 giugno 2023.Il Presidente* * Bisogni* *