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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21635/2026

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.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], PADUANO Liberato, [OSCURATO:CODICE_FISCALE], tuttirappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3391/52/2016 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 12.04.2016;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10 giugno2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che l’Agenzia delleentrate, dopo aver notificato alla società un questionario con invito a forniredocumentazione ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973,RGN 27031/2016Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 27023 1/2016Numero sezionale 4852/2026Numero di raccolta generale 21635/2026n. 600, cui la contribuente non aveva dato seguito, procedette ad accertareData pubblicazione 24/06/2026un maggior imponibile nei confronti della società per l’anno d’imposta 2010,a tal fine notificando un avviso d’accertamento.

Ad un tempo notificò ai duesoci altrettanti atti impositivi sulla presunzione della distribuzione degli utiliocculti.Avverso gli avvisi d’accertamento i contribuenti adirono la Commissionetributaria provinciale di Benevento, dolendosi di non aver mai ricevuto lanotifica del questionario e, nel merito, denunciando l’infondatezzadell’accertamento.

Il giudice di primo grado rigettò il ricorso con sentenza n.824/03/2015.

L’appello, proposto dai soccombenti dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Campania, fu respinto con sentenza n.3391/52/2016.

Il giudice regionale, al pari di quello provinciale, rilevò lacorrettezza della notifica del questionario, spedito, ai sensi dell’art. 60,d.P.R. n. 600 del 1973, 137 e segg. cod. proc. civ., presso l’indirizzo dellasede legale della società, dichiarata ai fini del domicilio fiscale.

Ritennedunque infondate le doglianze sollevate dai contribuenti in ordine al mancatovaglio della documentazione richiesta dall’ufficio e non esibita nella faseendoprocedimentale, così come prescritto dall’art. 32, comma 4, d.P.R. n.600 del 1973.

Considerò corrette le valutazioni operate dall’Agenzia in ordineal maggior imponibile contestato e alle maggiori imposte pretese.I contribuenti hanno censurato la sentenza con tre motivi, ulteriormenteillustrati da memoria, chiedendone la cassazione, cui ha resistito concontroricorso l’Agenzia delle entrate.All’udienza pubblica del 22 ottobre 2024, dopo la discussione, la causafu riservata per la decisione.

Rimessa sul ruolo con ordinanza interlocutoriadel 25 maggio 2025, n. 13889, la causa è stata successivamente fissata perl’adunanza camerale del 10 giugno 2026, all’esito della quale è statariservata e decisa.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONELa società ha denunciato:con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, d.P.R.n. 600 del 1973, nonché degli artt. 137 e 140 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.RGN 27031/2016Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 27033 1/2016Numero sezionale 4852/2026Numero di raccolta generale 21635/2026Il giudice d’appello avrebbe errato nel motivare la sentenza, laddove haData pubblicazione 24/06/2026ritenuto infondata la denuncia di inesistenza della notificazione delquestionario; con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimentoall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

La sentenza impugnatasarebbe viziata da errore di diritto per non aver riconosciuto, alla luce delleregole imposte dalla disciplina sulle notifiche degli atti, l’omessa notificazionedel questionario.I due motivi, da trattare congiuntamente perché connessi, sonoinfondati, nei termini appresso chiariti.La sentenza, avvallando la difesa erariale, ha sostenuto che lanotificazione del questionario fosse corretta, perché eseguita presso la sedelegale della società, dichiarata ai fini del domicilio fiscale.La ricorrente sostiene invece che la società aveva trasferito la sedelegale da quell’indirizzo ad un altro, ma nel medesimo Comune in cui ildomicilio fiscale risultava eletto.È pur vero che la nostra giurisprudenza, in riferimento alla notificazionedegli atti impositivi (ai quali vanno senz’altro equiparate le notificazioni deiquestionari), ha affermato che “In tema di notificazione degli atti tributari,qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, ilmesso notificatore prima di procedere alla notifica ex art. 60, lett. e), deld.P.R. n. 600 del 1973, deve effettuare ricerche nel comune dov'è situato ildomicilio fiscale del medesimo, per verificare che il suddetto trasferimentonon si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stessocomune, pur non potendo richiedersi all'amministrazione un'opera diinvestigazione che vada oltre le risultanze dei registri pubblici, giacché illegislatore ha posto a carico del contribuente l'onere di provvederetempestivamente alle predette variazioni” (Cass. 18804/2017).Questo, tuttavia implica che la notifica importi, prima dell’avvio delprocedimento notificatorio proprio degli irreperibili, che del destinatario sisiano perdute in qualche modo le tracce, ossia che al domicilio fiscale lanotifica non possa essere in alcun modo eseguita, non rinvenendo non soloil soggetto nei cui confronti procedere alla consegna del plico, ma nessunriferimento al medesimo.RGN 27031/2016Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 27043 1/2016Numero sezionale 4852/2026Numero di raccolta generale 21635/2026Nel caso di specie invece è innanzitutto la stessa difesa della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]a riferire che il mutamento, seppur nello stesso Comune, del propriodomicilio, era avvenuto senza l’invio di alcuna comunicazione all’Agenziadelle entrate.Peraltro, dalle modalità con cui la notifica si è compiuta -riferite dallasocietà contribuente- è palese che il notificatore ebbe a trovare presso il“vecchio” domicilio un riferimento nominativo della società, tant’è cheprovvide ad immettere nella cassetta postale l’avviso di avvenuta notifica,con successivo invio della comunicazione con raccomandata.Ne discende che il notificatore non doveva eseguire alcuna ricercaulteriore.A tal fine questa Corte ha rilevato come «in tema di notificazione deglieffettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett.e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ.,devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assolutadel contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficioo l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 6- 5,8.3.2019, n. 6765).

In particolare, l'ufficiale giudiziario o il messonotificatore, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comunedel domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare lasussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibiliopzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancatorinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativaovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domiciliofiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e,quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificarealtrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato alnotificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressionicon le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dallastessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass., Sez. 5,27.7.2018, n. 19958); che è dunque necessario, per tale tipologia di notificain forma semplificata, che siano specificate le ragioni dell'assenza (se permancanza in loco di indicazioni circa l'abitazione del destinatario o per meraassenza di quest'ultimo) e risultino attestate le ricerche in concretoRGN 27031/2016Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 27031/2016Numero sezionale 4855 2/2026Numero di raccolta generale 21635/2026Data pubblicazione 24/06/2026effettuate, volte a verificare che il contribuente, pur mantenendo laresidenza anagrafica a quell'indirizzo, l'abbia di fatto definitivamenteabbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile; sotto tale aspetto,dunque, rileva il Collegio come il motivo anzitutto pecca, in parte qua, dispecificità, non risultando trascritte le retate di notifica degli avvisi diaccertamento, nella parte essenziale di ciascuna di esse, donde dovrebbeper l'appunto trarsi conferma delle ricerche (in specie, quali) all'uopocompiute dal notificatore, non essendo certamente sufficiente all'uopo lamera dizione "non essendo stato possibile notificarlo ad esso destinatariopoiché all'indirizzo è risultato sconosciuto/trasferito" (cfr. ricorso, p. 8,penultimo cv.), che rappresenta, al più, la conclusione finale di una ricerca,che tuttavia non dà conto delle operazioni compiute».Nel caso di specie le operazioni di notifica furono correttamentecompiute nei termini dell’art. 140 c.p.c., secondo l’ordinaria procedura dellairreperibilità temporanea.D’altronde, a riprova della correttezza e completezza dell’attivitànotificatoria, nulla viene allegato dalla ricorrente, non solo in merito all’epocaeffettiva dell’asserito trasferimento della società presso altro indirizzo -siapur nel medesimo Comune-, essendovi solo un accenno a trasferimento “afar data dal 6.04.2011” contenuto nell’atto di appello, ma neppure se,all’epoca della notifica contestata, il vecchio indirizzo avesse effettivamentecessato di avere un qualunque collegamento con la società medesima, attesoche risultava comunque omessa la comunicazione del trasferimento deldomicilio fiscale.Con il terzo motivo la società ha lamentato la violazione e falsaapplicazione degli artt. 92 e 100 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

Lasentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto correttamenterideterminato dall’Amministrazione l’imponibile sociale.Anche questo motivo va rigettato.Con le sue difese la ricorrente ha lamentato che il vaglio di tutta ladocumentazione prodotta nel processo avrebbe potuto condurre ad unavalutazione a sé favorevole.È utile rammentare che in ordine alla portata delle preclusioni impostedall’art. 32 cit., la Corte Costituzionale, con sentenza n. 137/2025 ha rilevatoche la previsione censurata deve essere interpretata in senso fortementeRGN 27031/2016Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 27031/2016Numero sezionale 4865 2/2026Numero di raccolta generale 21635/2026Data pubblicazione 24/06/2026restrittivo, non solo confermando interamente quanto già affermato dallagiurisprudenza di legittimità, ma riducendone ulteriormente la portataapplicativa.

In particolare, si deve ritenere, valorizzando l’espressioneutilizzata dal legislatore, che la preclusione probatoria operi solo per glielementi informativi che hanno un contenuto univocamente «a favore delcontribuente», da intendersi come quelli che, ove immediatamenteconsegnati, avrebbero potuto impedire un accertamento ovvero ridurre laportata dell’eventuale pretesa dell’amministrazione finanziaria.

Devono,pertanto, essere esclusi dall’ambito applicativo della sanzionedell’inutilizzabilità quegli elementi informativi che rivestono (ad esempio, unregistro in cui figurino anche annotazioni contra se) un contenuto misto,ovvero anche parzialmente suscettibile di produrre effetti sfavorevoli per ilcontribuente.

Infine, nella medesima prospettiva, e in forza dell’evoluzionedigitale e normativa che ha condotto alla creazione di nuove banche dati,deve anche essere ampliato il principio per cui non possono essere richiestidocumenti o informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria.Tenendo conto che i documenti di cui la società lamenta la mancataacquisizione dovevano essere a sé integralmente favorevoli, la loro omessaproduzione in fase endoprocedimentale giustifica allora lo sbarramento allaacquisizione nella fase processuale, secondo i criteri segnati dallagiurisprudenza costituzionale.Alla luce del principio affermato dal giudice delle leggi la sentenza dellacommissione regionale risulta dunque in sintonia con i principi costituzionali,e cioè non erra nella esclusione della documentazione che al contrario laricorrente pretende ora rimettere in gioco.Ciò premesso, il motivo è inammissibile perché in concreto sollecita unriesame delle valutazioni operate dalle Commissioni nei due gradi di merito,con ciò richiedendo a questa Corte una inammissibile rivalutazionedell’accertamento in fatto, riservato invece al giudice di merito.In conclusione, il ricorso va rigettato.All’esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vanno liquidatecome da dispositivo.

P.Q.MLa Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che siRGN 27031/2016Consigliere est.

FedericiNumero registro generale 27031/2016Numero sezionale 4875 2/2026Numero di raccolta generale 21635/2026Data pubblicazione 24/06/2026liquidano in favore della controricorrente nella misura di € 5.900,00, oltrespese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 10 giugno 2026La PresidenteGiulia IofridaRGN 27031/2016Consigliere est.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.[OSCURATO:CODICE_FISCALE], PADUANO Liberato, [OSCURATO:CODICE_FISCALE], tuttirappresentati e difesi dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -Ricorrenti[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t.,rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato -Controricorrente[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3391/52/2016 della Commissione tributaria regionaledella Campania, depositata il 12.04.2016;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 10 giugno2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Dalla sentenza impugnata e dal ricorso si evince che l’Agenzia delleentrate, dopo aver notificato alla società un questionario con invito a forniredocumentazione ai sensi dell’art. 32, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973,RGN 27031/2016Consigliere est. FedericiNumero registro generale 27023 1/2016Numero sezionale 4852/2026Numero di raccolta generale 21635/2026n. 600, cui la contribuente non aveva dato seguito, procedette ad accertareData pubblicazione 24/06/2026un maggior imponibile nei confronti della società per l’anno d’imposta 2010,a tal fine notificando un avviso d’accertamento. Ad un tempo notificò ai duesoci altrettanti atti impositivi sulla presunzione della distribuzione degli utiliocculti.Avverso gli avvisi d’accertamento i contribuenti adirono la Commissionetributaria provinciale di Benevento, dolendosi di non aver mai ricevuto lanotifica del questionario e, nel merito, denunciando l’infondatezzadell’accertamento. Il giudice di primo grado rigettò il ricorso con sentenza n.824/03/2015. L’appello, proposto dai soccombenti dinanzi alla Commissionetributaria regionale della Campania, fu respinto con sentenza n.3391/52/2016. Il giudice regionale, al pari di quello provinciale, rilevò lacorrettezza della notifica del questionario, spedito, ai sensi dell’art. 60,d.P.R. n. 600 del 1973, 137 e segg. cod. proc. civ., presso l’indirizzo dellasede legale della società, dichiarata ai fini del domicilio fiscale. Ritennedunque infondate le doglianze sollevate dai contribuenti in ordine al mancatovaglio della documentazione richiesta dall’ufficio e non esibita nella faseendoprocedimentale, così come prescritto dall’art. 32, comma 4, d.P.R. n.600 del 1973. Considerò corrette le valutazioni operate dall’Agenzia in ordineal maggior imponibile contestato e alle maggiori imposte pretese.I contribuenti hanno censurato la sentenza con tre motivi, ulteriormenteillustrati da memoria, chiedendone la cassazione, cui ha resistito concontroricorso l’Agenzia delle entrate.All’udienza pubblica del 22 ottobre 2024, dopo la discussione, la causafu riservata per la decisione. Rimessa sul ruolo con ordinanza interlocutoriadel 25 maggio 2025, n. 13889, la causa è stata successivamente fissata perl’adunanza camerale del 10 giugno 2026, all’esito della quale è statariservata e decisa.I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONELa società ha denunciato:con il primo motivo la violazione e falsa applicazione dell’art. 60, d.P.R.n. 600 del 1973, nonché degli artt. 137 e 140 cod. proc. civ., in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.RGN 27031/2016Consigliere est. FedericiNumero registro generale 27033 1/2016Numero sezionale 4852/2026Numero di raccolta generale 21635/2026Il giudice d’appello avrebbe errato nel motivare la sentenza, laddove haData pubblicazione 24/06/2026ritenuto infondata la denuncia di inesistenza della notificazione delquestionario; con il secondo motivo ha lamentato la violazione e falsaapplicazione dell’art. 32, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, in riferimentoall’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La sentenza impugnatasarebbe viziata da errore di diritto per non aver riconosciuto, alla luce delleregole imposte dalla disciplina sulle notifiche degli atti, l’omessa notificazionedel questionario.I due motivi, da trattare congiuntamente perché connessi, sonoinfondati, nei termini appresso chiariti.La sentenza, avvallando la difesa erariale, ha sostenuto che lanotificazione del questionario fosse corretta, perché eseguita presso la sedelegale della società, dichiarata ai fini del domicilio fiscale.La ricorrente sostiene invece che la società aveva trasferito la sedelegale da quell’indirizzo ad un altro, ma nel medesimo Comune in cui ildomicilio fiscale risultava eletto.È pur vero che la nostra giurisprudenza, in riferimento alla notificazionedegli atti impositivi (ai quali vanno senz’altro equiparate le notificazioni deiquestionari), ha affermato che “In tema di notificazione degli atti tributari,qualora risulti che il contribuente si sia trasferito in località sconosciuta, ilmesso notificatore prima di procedere alla notifica ex art. 60, lett. e), deld.P.R. n. 600 del 1973, deve effettuare ricerche nel comune dov'è situato ildomicilio fiscale del medesimo, per verificare che il suddetto trasferimentonon si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stessocomune, pur non potendo richiedersi all'amministrazione un'opera diinvestigazione che vada oltre le risultanze dei registri pubblici, giacché illegislatore ha posto a carico del contribuente l'onere di provvederetempestivamente alle predette variazioni” (Cass. 18804/2017).Questo, tuttavia implica che la notifica importi, prima dell’avvio delprocedimento notificatorio proprio degli irreperibili, che del destinatario sisiano perdute in qualche modo le tracce, ossia che al domicilio fiscale lanotifica non possa essere in alcun modo eseguita, non rinvenendo non soloil soggetto nei cui confronti procedere alla consegna del plico, ma nessunriferimento al medesimo.RGN 27031/2016Consigliere est. FedericiNumero registro generale 27043 1/2016Numero sezionale 4852/2026Numero di raccolta generale 21635/2026Nel caso di specie invece è innanzitutto la stessa difesa della ricorrente[OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]a riferire che il mutamento, seppur nello stesso Comune, del propriodomicilio, era avvenuto senza l’invio di alcuna comunicazione all’Agenziadelle entrate.Peraltro, dalle modalità con cui la notifica si è compiuta -riferite dallasocietà contribuente- è palese che il notificatore ebbe a trovare presso il“vecchio” domicilio un riferimento nominativo della società, tant’è cheprovvide ad immettere nella cassetta postale l’avviso di avvenuta notifica,con successivo invio della comunicazione con raccomandata.Ne discende che il notificatore non doveva eseguire alcuna ricercaulteriore.A tal fine questa Corte ha rilevato come «in tema di notificazione deglieffettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett.e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 cod. proc. civ.,devono svolgere ricerche volte a verificare che ricorra l'irreperibilità assolutadel contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più l'abitazione né l'ufficioo l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale (Cass., Sez. 6- 5,8.3.2019, n. 6765). In particolare, l'ufficiale giudiziario o il messonotificatore, prima di procedere alla notifica, devono effettuare nel Comunedel domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare lasussistenza dei presupposti per operare la scelta, tra le due citate possibiliopzioni, del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancatorinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità relativaovvero ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domiciliofiscale, il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e,quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificarealtrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato alnotificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressionicon le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dallastessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento (Cass., Sez. 5,27.7.2018, n. 19958); che è dunque necessario, per tale tipologia di notificain forma semplificata, che siano specificate le ragioni dell'assenza (se permancanza in loco di indicazioni circa l'abitazione del destinatario o per meraassenza di quest'ultimo) e risultino attestate le ricerche in concretoRGN 27031/2016Consigliere est. FedericiNumero registro generale 27031/2016Numero sezionale 4855 2/2026Numero di raccolta generale 21635/2026Data pubblicazione 24/06/2026effettuate, volte a verificare che il contribuente, pur mantenendo laresidenza anagrafica a quell'indirizzo, l'abbia di fatto definitivamenteabbandonato, così rendendosi assolutamente irreperibile; sotto tale aspetto,dunque, rileva il Collegio come il motivo anzitutto pecca, in parte qua, dispecificità, non risultando trascritte le retate di notifica degli avvisi diaccertamento, nella parte essenziale di ciascuna di esse, donde dovrebbeper l'appunto trarsi conferma delle ricerche (in specie, quali) all'uopocompiute dal notificatore, non essendo certamente sufficiente all'uopo lamera dizione "non essendo stato possibile notificarlo ad esso destinatariopoiché all'indirizzo è risultato sconosciuto/trasferito" (cfr. ricorso, p. 8,penultimo cv.), che rappresenta, al più, la conclusione finale di una ricerca,che tuttavia non dà conto delle operazioni compiute».Nel caso di specie le operazioni di notifica furono correttamentecompiute nei termini dell’art. 140 c.p.c., secondo l’ordinaria procedura dellairreperibilità temporanea.D’altronde, a riprova della correttezza e completezza dell’attivitànotificatoria, nulla viene allegato dalla ricorrente, non solo in merito all’epocaeffettiva dell’asserito trasferimento della società presso altro indirizzo -siapur nel medesimo Comune-, essendovi solo un accenno a trasferimento “afar data dal 6.04.2011” contenuto nell’atto di appello, ma neppure se,all’epoca della notifica contestata, il vecchio indirizzo avesse effettivamentecessato di avere un qualunque collegamento con la società medesima, attesoche risultava comunque omessa la comunicazione del trasferimento deldomicilio fiscale.Con il terzo motivo la società ha lamentato la violazione e falsaapplicazione degli artt. 92 e 100 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Lasentenza sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto correttamenterideterminato dall’Amministrazione l’imponibile sociale.Anche questo motivo va rigettato.Con le sue difese la ricorrente ha lamentato che il vaglio di tutta ladocumentazione prodotta nel processo avrebbe potuto condurre ad unavalutazione a sé favorevole.È utile rammentare che in ordine alla portata delle preclusioni impostedall’art. 32 cit., la Corte Costituzionale, con sentenza n. 137/2025 ha rilevatoche la previsione censurata deve essere interpretata in senso fortementeRGN 27031/2016Consigliere est. FedericiNumero registro generale 27031/2016Numero sezionale 4865 2/2026Numero di raccolta generale 21635/2026Data pubblicazione 24/06/2026restrittivo, non solo confermando interamente quanto già affermato dallagiurisprudenza di legittimità, ma riducendone ulteriormente la portataapplicativa. In particolare, si deve ritenere, valorizzando l’espressioneutilizzata dal legislatore, che la preclusione probatoria operi solo per glielementi informativi che hanno un contenuto univocamente «a favore delcontribuente», da intendersi come quelli che, ove immediatamenteconsegnati, avrebbero potuto impedire un accertamento ovvero ridurre laportata dell’eventuale pretesa dell’amministrazione finanziaria. Devono,pertanto, essere esclusi dall’ambito applicativo della sanzionedell’inutilizzabilità quegli elementi informativi che rivestono (ad esempio, unregistro in cui figurino anche annotazioni contra se) un contenuto misto,ovvero anche parzialmente suscettibile di produrre effetti sfavorevoli per ilcontribuente. Infine, nella medesima prospettiva, e in forza dell’evoluzionedigitale e normativa che ha condotto alla creazione di nuove banche dati,deve anche essere ampliato il principio per cui non possono essere richiestidocumenti o informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria.Tenendo conto che i documenti di cui la società lamenta la mancataacquisizione dovevano essere a sé integralmente favorevoli, la loro omessaproduzione in fase endoprocedimentale giustifica allora lo sbarramento allaacquisizione nella fase processuale, secondo i criteri segnati dallagiurisprudenza costituzionale.Alla luce del principio affermato dal giudice delle leggi la sentenza dellacommissione regionale risulta dunque in sintonia con i principi costituzionali,e cioè non erra nella esclusione della documentazione che al contrario laricorrente pretende ora rimettere in gioco.Ciò premesso, il motivo è inammissibile perché in concreto sollecita unriesame delle valutazioni operate dalle Commissioni nei due gradi di merito,con ciò richiedendo a questa Corte una inammissibile rivalutazionedell’accertamento in fatto, riservato invece al giudice di merito.In conclusione, il ricorso va rigettato.All’esito del giudizio le spese seguono la soccombenza e vanno liquidatecome da dispositivo. P.Q.MLa Corte, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso. Condanna laricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che siRGN 27031/2016Consigliere est. FedericiNumero registro generale 27031/2016Numero sezionale 4875 2/2026Numero di raccolta generale 21635/2026Data pubblicazione 24/06/2026liquidano in favore della controricorrente nella misura di € 5.900,00, oltrespese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis del medesimo articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il giorno 10 giugno 2026La PresidenteGiulia IofridaRGN 27031/2016Consigliere est. Federici
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