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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 ottobre 2024

Cassazione n. 03497/2025

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la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 10246/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] LLP; -intimata - avverso la sentenza del Tribunale diRoma 30 novembre 2021 n. 18818 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2372 il Tribunale di Roma condannò [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare alla società [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria, l’immobile da lui occupato e sito a Roma, via dei Quintili n. 210 (così nella sentenza), oltre al pagamento dell’indennità di occupazione illegittima,liquidata in euro 43.319 fino alla data della decisione.

2. Al fine di ottenere la liberazione dell ’ immobile furono avviate tre procedure esecutive.

La prima fu iniziata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e non ebbe s e guito dopo la notifica del precetto.

Oggetto: rinnovazione della notifica - società di diritto britannico “LLP” - scioglimento - notifica eseguita agli ex soci - validità -esclusione.

R.G.N. 10246/22 Camera di consiglio del 29.5.2024 La seconda fu iniziata sempre dalla [OSCURATO:SOCIETA] con precetto notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma il processo si estinse ai sensi dell’art. 624 c.p.c..

La terza esecuzione per rilascio fu iniziata con precetto notificato il 15.10.2020 dalla società [OSCURATO:PERSONA] LLP, qualificatasi “ proprietaria dell’immobile in forza di atto pubblico del 27.12.2018 rep. 9593 ”, nonché “cessionaria del credito” vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

3. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Romadeducendo che il precetto era stato notificato da un difensore privo di procura; che mancava l’indicazione del legale rappresentante della società intimante; che il precetto nonera stato preceduto dalla notifica del titolo in forma esecutiva; che la cessione del credito a favore della [OSCURATO:PERSONA] non gli era stata notificata; che l’immobile da lui occupato (contraddistinto dal n. civico “210”) non coincideva con quello indicato nel precetto (contraddistinto dal n. civico “250”).

4. Con sentenza 30.11.2021 n. 18818 il Tribunale rigettò l ’ opposizione.

Nella motivazione del suddetto provvedimento il Tribunale: -) dapprima dichiarò “nulla” la notifica dell ’ atto di citazione in opposizione, in quanto “effettuata via PEC al legale qualificatosi come mandatario ma che, come dichiarato proprio nel precetto, non è il domiciliatario”; -) quindi rigettò nel merito l’opposizione, limitandosi ad osservare che l’immobile era chiaramente indicatonel precetto e che “ quanto all ’ asserito difetto di procura ed alla mancata notifica in forma esecutiva, trattasi invece di censura non provata e non riscontrabilealla luce della documentazione in atti”.

5. La sentenza d’appello è stata impugnata per c assazione da [OSCURATO:PERSONA] ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria .

LaShasa Net non si è difesa.

R.G.N. 10246/22 Camera di consiglio del 29.5.2024

6. Con ordinanza interlocutoria 19.7.2024 n. 20023 questa Corte ha rilevato la nullità della notifica alla [OSCURATO:PERSONA] LLP e ne ha ordinato il rinnovo, contestualmente disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo.

Il 6.8.2024 il ricorrente ha depositato istanza di proroga del termine per il rinnovo della notifica, che, con provvedimento presidenziale del 28.8.2024 , è stata rigettata, sul presupposto che non risultavano elementi per ritenere incolpevole l’impossibilità di rispettare il termine.

Il rinnovo della notifica è stato depositato il 17.10.2024.

7. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 371 bis c.p.c., a causa della nullità della notifica eseguita in adempimento dell’ordinanza di questa Corte 19.7.2024.

Queste le ragioni.

2. L’esecuzione per rilascio è stata iniziata dalla società [OSCURATO:PERSONA] LLP.

La suddetta società, secondo quanto essa stessa riferiva nell’atto di precetto depositato dall’odierno ricorrente, si qualificava “proprietaria dell’immobile” il cui rilascio è oggetto dell a presente opposizione all ’ esecuzione, nonché cessionaria del credito avente ad oggetto le indennità dovute dall’occupante.

La difesa del ricorrente, sia nella istanza depositata il 6.8.2024, sia nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., afferma che la società [OSCURATO:PERSONA] LLP è estinta.

La difesa dell’odierno ricorrente ha, di conseguenza, ritenuto di notificare il ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA], indicato quale “ socio responsabile/amministratore della [OSCURATO:PERSONA]”, ed a [OSCURATO:PERSONA], indicato quale “amministratore della [OSCURATO:PERSONA], socia responsabile/amministratore della cessata [OSCURATO:PERSONA]”.

R.G.N. 10246/22 Camera di consiglio del 29.5.2024 Il ricorrente, in definitiva, ha ritenuto che la notifica dell’impugnazione potesse compiersi legittimamente nei confronti degli ex soci (ed amministratori) della società che ha iniziato l’esecuzione per rilascio.

2.1. La notifica suddetta va dichiarata nulla, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 371 bisc.p.c..

Essa infatti è stata eseguita nei confronti di soggetto che in nessun caso può ritenersi “successore” della società che ha iniziato l’esecuzione, ed ha assunto la veste di convenuto nel giudizio di opposizione all’esecuzione.

Non per la legge italiana, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] era una società di diritto britannico, come tale assoggettata alla legislazione di quel Paese.

Non per la legge straniera, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva la veste sociale di [OSCURATO:PERSONA] - LLP (forma sconosciuta all ’ ordinamento italiano) e d essa si è sciolta volontariamente ( dissolved ) , secondo quanto risulta dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente.

Ai sensi dell’art. 1012 del [OSCURATO:PERSONA] 2006 ( in UK [OSCURATO:PERSONA] , 2006 c. 46, Part 31), applicabile alle LLP in virtù del richiamo di cui all’art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] 2009 (in UK [OSCURATO:PERSONA], 2009 n. 1804, Part 13, Chapter 2), a partire dalla data di scioglimento, tutti i beni di una LLP sciolta sono considerati “bona vacantia”.

La proprietà dei beni materiali già appartenenti ad una disciolta LLP passa alla Corona oppure al Ducato di Lancaster o al Duca di Cornovaglia; i conti bancari vengono congelati e qualsiasi saldo a credito viene trasferito alla Corona.

2.2. Questa essendo la legge applicabile alla successione d ’ una LLP, e ra onere del ricorrente allegare e dimostrare per quale ragione di diritto (britannico) [OSCURATO:PERSONA] e/o [OSCURATO:PERSONA] dovessero ritenersi successori della [OSCURATO:PERSONA] LLP nel diritto di procedere esecutivamente(ad es., in quanto assegnatari dell’immobile nel bilancio finale di liquidazione).

Tale prova mancae, dunque , non è possibile per questa Corte stabilire chi, dopo l’estinzione della [OSCURATO:PERSONA], sia il proprietario dell’immobile e di R.G.N. 10246/22 Camera di consiglio del 29.5.2024 conseguenza sia il titolare della facoltà di mettere in esecuzione la sentenza del Tribunale di Roma n. 2372 del 2014.

Infatti,quand’anche potesse dirsi applicabile alla fattispecie la legge italiana (circostanza, come visto, esclusa per la peculiarità del caso), la dichiarata qualità di ex-socio non implica di per sé la successione nella posizione giuridica della società estinta (Sez. 3, Ordinanza n. 8521 del 25/03/2021; cfr. altresì Sez. 3 - , Ordinanza n. 17192 del 21/06 /2024 , sulla necessità della prova che l’ex socio d’una società di personene sia anche il successore, per proseguirne la posizione processuale).

2.3. Né è possibile provvedere a fissare un nuovo termine ex art. 291 c.p.c., e tanto meno rimettere in termini la parte istante ex art. 153 c.p.c., dal momento che la rilevata decadenza non risulta possa ritenersi incolpevole. 3.Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] LLP, neppure raggiunta da alcuna valida notifica del ricorso,è rimasta intimata.

P.q. m. (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consigli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 10246/22 proposto da: -) [OSCURATO:PERSONA] , domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] LLP; -intimata - avverso la sentenza del Tribunale diRoma 30 novembre 2021 n. 18818 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 dicembre 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 2372 il Tribunale di Roma condannò [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare alla società [OSCURATO:SOCIETA]., proprietaria, l’immobile da lui occupato e sito a Roma, via dei Quintili n. 210 (così nella sentenza), oltre al pagamento dell’indennità di occupazione illegittima,liquidata in euro 43.319 fino alla data della decisione. 2. Al fine di ottenere la liberazione dell ’ immobile furono avviate tre procedure esecutive. La prima fu iniziata dalla [OSCURATO:SOCIETA] e non ebbe s e guito dopo la notifica del precetto. Oggetto: rinnovazione della notifica - società di diritto britannico “LLP” - scioglimento - notifica eseguita agli ex soci - validità -esclusione. R.G.N. 10246/22 Camera di consiglio del 29.5.2024 La seconda fu iniziata sempre dalla [OSCURATO:SOCIETA] con precetto notificato l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma il processo si estinse ai sensi dell’art. 624 c.p.c.. La terza esecuzione per rilascio fu iniziata con precetto notificato il 15.10.2020 dalla società [OSCURATO:PERSONA] LLP, qualificatasi “ proprietaria dell’immobile in forza di atto pubblico del 27.12.2018 rep. 9593 ”, nonché “cessionaria del credito” vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 3. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione all’esecuzione dinanzi al Tribunale di Romadeducendo che il precetto era stato notificato da un difensore privo di procura; che mancava l’indicazione del legale rappresentante della società intimante; che il precetto nonera stato preceduto dalla notifica del titolo in forma esecutiva; che la cessione del credito a favore della [OSCURATO:PERSONA] non gli era stata notificata; che l’immobile da lui occupato (contraddistinto dal n. civico “210”) non coincideva con quello indicato nel precetto (contraddistinto dal n. civico “250”). 4. Con sentenza 30.11.2021 n. 18818 il Tribunale rigettò l ’ opposizione. Nella motivazione del suddetto provvedimento il Tribunale: -) dapprima dichiarò “nulla” la notifica dell ’ atto di citazione in opposizione, in quanto “effettuata via PEC al legale qualificatosi come mandatario ma che, come dichiarato proprio nel precetto, non è il domiciliatario”; -) quindi rigettò nel merito l’opposizione, limitandosi ad osservare che l’immobile era chiaramente indicatonel precetto e che “ quanto all ’ asserito difetto di procura ed alla mancata notifica in forma esecutiva, trattasi invece di censura non provata e non riscontrabilealla luce della documentazione in atti”. 5. La sentenza d’appello è stata impugnata per c assazione da [OSCURATO:PERSONA] ricorso fondato su quattro motivi ed illustrato da memoria . LaShasa Net non si è difesa. R.G.N. 10246/22 Camera di consiglio del 29.5.2024 6. Con ordinanza interlocutoria 19.7.2024 n. 20023 questa Corte ha rilevato la nullità della notifica alla [OSCURATO:PERSONA] LLP e ne ha ordinato il rinnovo, contestualmente disponendo il rinvio della causa a nuovo ruolo. Il 6.8.2024 il ricorrente ha depositato istanza di proroga del termine per il rinnovo della notifica, che, con provvedimento presidenziale del 28.8.2024 , è stata rigettata, sul presupposto che non risultavano elementi per ritenere incolpevole l’impossibilità di rispettare il termine. Il rinnovo della notifica è stato depositato il 17.10.2024. 7. [OSCURATO:PERSONA] ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è improcedibile ai sensi dell’art. 371 bis c.p.c., a causa della nullità della notifica eseguita in adempimento dell’ordinanza di questa Corte 19.7.2024. Queste le ragioni. 2. L’esecuzione per rilascio è stata iniziata dalla società [OSCURATO:PERSONA] LLP. La suddetta società, secondo quanto essa stessa riferiva nell’atto di precetto depositato dall’odierno ricorrente, si qualificava “proprietaria dell’immobile” il cui rilascio è oggetto dell a presente opposizione all ’ esecuzione, nonché cessionaria del credito avente ad oggetto le indennità dovute dall’occupante. La difesa del ricorrente, sia nella istanza depositata il 6.8.2024, sia nella memoria ex art. 380 bis c.p.c., afferma che la società [OSCURATO:PERSONA] LLP è estinta. La difesa dell’odierno ricorrente ha, di conseguenza, ritenuto di notificare il ricorso per cassazione a [OSCURATO:PERSONA], indicato quale “ socio responsabile/amministratore della [OSCURATO:PERSONA]”, ed a [OSCURATO:PERSONA], indicato quale “amministratore della [OSCURATO:PERSONA], socia responsabile/amministratore della cessata [OSCURATO:PERSONA]”. R.G.N. 10246/22 Camera di consiglio del 29.5.2024 Il ricorrente, in definitiva, ha ritenuto che la notifica dell’impugnazione potesse compiersi legittimamente nei confronti degli ex soci (ed amministratori) della società che ha iniziato l’esecuzione per rilascio. 2.1. La notifica suddetta va dichiarata nulla, con conseguente improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 371 bisc.p.c.. Essa infatti è stata eseguita nei confronti di soggetto che in nessun caso può ritenersi “successore” della società che ha iniziato l’esecuzione, ed ha assunto la veste di convenuto nel giudizio di opposizione all’esecuzione. Non per la legge italiana, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] era una società di diritto britannico, come tale assoggettata alla legislazione di quel Paese. Non per la legge straniera, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] aveva la veste sociale di [OSCURATO:PERSONA] - LLP (forma sconosciuta all ’ ordinamento italiano) e d essa si è sciolta volontariamente ( dissolved ) , secondo quanto risulta dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente. Ai sensi dell’art. 1012 del [OSCURATO:PERSONA] 2006 ( in UK [OSCURATO:PERSONA] , 2006 c. 46, Part 31), applicabile alle LLP in virtù del richiamo di cui all’art. 52 del [OSCURATO:PERSONA] 2009 (in UK [OSCURATO:PERSONA], 2009 n. 1804, Part 13, Chapter 2), a partire dalla data di scioglimento, tutti i beni di una LLP sciolta sono considerati “bona vacantia”. La proprietà dei beni materiali già appartenenti ad una disciolta LLP passa alla Corona oppure al Ducato di Lancaster o al Duca di Cornovaglia; i conti bancari vengono congelati e qualsiasi saldo a credito viene trasferito alla Corona. 2.2. Questa essendo la legge applicabile alla successione d ’ una LLP, e ra onere del ricorrente allegare e dimostrare per quale ragione di diritto (britannico) [OSCURATO:PERSONA] e/o [OSCURATO:PERSONA] dovessero ritenersi successori della [OSCURATO:PERSONA] LLP nel diritto di procedere esecutivamente(ad es., in quanto assegnatari dell’immobile nel bilancio finale di liquidazione). Tale prova mancae, dunque , non è possibile per questa Corte stabilire chi, dopo l’estinzione della [OSCURATO:PERSONA], sia il proprietario dell’immobile e di R.G.N. 10246/22 Camera di consiglio del 29.5.2024 conseguenza sia il titolare della facoltà di mettere in esecuzione la sentenza del Tribunale di Roma n. 2372 del 2014. Infatti,quand’anche potesse dirsi applicabile alla fattispecie la legge italiana (circostanza, come visto, esclusa per la peculiarità del caso), la dichiarata qualità di ex-socio non implica di per sé la successione nella posizione giuridica della società estinta (Sez. 3, Ordinanza n. 8521 del 25/03/2021; cfr. altresì Sez. 3 - , Ordinanza n. 17192 del 21/06 /2024 , sulla necessità della prova che l’ex socio d’una società di personene sia anche il successore, per proseguirne la posizione processuale). 2.3. Né è possibile provvedere a fissare un nuovo termine ex art. 291 c.p.c., e tanto meno rimettere in termini la parte istante ex art. 153 c.p.c., dal momento che la rilevata decadenza non risulta possa ritenersi incolpevole. 3.Non è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] LLP, neppure raggiunta da alcuna valida notifica del ricorso,è rimasta intimata. P.q. m. (-) dichiara improcedibile il ricorso; (-) ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigli
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