CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 32883/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29574/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro Ministero dell'Economia e delle Finanze; - intimato - avverso la sentenza della Corte d'appello di Salerno, n. 312/2019, depositata il 7 marzo 2019; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 giugno 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: la Corte d'appello di Salerno, pronunciando in sede di rinvio, ha dichiarato, in parziale riforma della sentenza di primo grado, l'inefficacia, ex art. 2901 cod. civ., nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, dell'atto con il quale, in data 5 maggio 1998, la società [OSCURATO:SOCIETA]. aveva acquistato alcuni immobili dalla società Frigomacello; avverso tale decisione la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione con due mezzi; il Ministero non svolge difese in questa sede; essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte; Considerato che: occorre preliminarmente rilevare che il ricorso non risulta validamente notificato al Ministero intimato; tra le due notifiche di cui si riferisce nella relata in atti, una presso l'Avvocatura distrettuale, l'altra presso l'Avvocatura generale, vi è prova in atti del perfezionamento della notifica solo della prima, che però deve considerarsi nulla, dovendo la notifica del ricorso per cassazione avverso amministrazione rappresentata per legge dall'Avvocatura dello Stato essere diretta alla stessa presso l'Avvocatura Generale dello Stato (art. 11, comma terzo, r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, in relazione all'art. 9, comma primo, legge 3 aprile 1979, n. 103); l'inammissibilità del ricorso, che si va appresso a evidenziare, rende tuttavia ultroneo ed inutilmente dispendioso e defatigante l'altrimenti necessario ordine di rinnovazione della notifica; il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 2 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facíe infondato, appare superfluo, pur potendone sussistere i presupposti, disporre la fissazione di un termine per l'integrazione del contraddittorio ovvero per la rinnovazione di una notifica nulla o inesistente, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (v. Cass. Sez. U.22/03/2010, n. 6826; Cass. 21/05/2018, n. 12515; 10/05/2018, n. 11287; 17/06/2013, n. 15106). ebbene, nella specie, il ricorso si espone ad un preliminare ed assorbente rilievo di inammissibilità, per palese inosservanza del requisito di contenuto-forma prescritto dall'art. 366, comma primo, num. 3, cod. proc. civ.; risulta, infatti, totalmente omessa l'esposizione sommaria dei fatti, da detta norma richiesta a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione, allo scopo di garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass. Sez. U 18/05/2006, n. 11653); la prescrizione del requisito risponde non ad un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass. Sez. U 20/02/2003, n. 2602); stante tale funzione, per soddisfare detto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello; trattandosi, nella specie di sentenza resa in sede d rinvio a seguito della cassazione della sentenza d'appello, era necessario anche l'indicazione dei motivi di ricorso e una sintetica a esposizione anche dei motivi accolti e delle ragioni del rinvio; il ricorso, invece come detto, omette tali requisiti contenutistici, limitandosi a indicare sommariamente quale fosse il contenuto della statuizione annullata dalla S.C. e a riportare il dispositivo della sentenza del giudice del rinvio; né potrebbe obiettarsi che l'esposizione dei fatti non fosse necessaria ai fini del thema decidendum trattandosi, appunto, di sentenza resa a conclusione di giudizio di rinvio, dovendosi al contrario ribadire che «quando il ricorso per cassazione è rivolto verso una decisione della corte di appello pronunciata in sede di rinvio in esito al primo giudizio di cassazione, l'esposizione sommaria dei fatti della causa è tanto più essenziale per la rilevanza che ha la delimitazione dei confini del giudizio di rinvio» (Cass. 28/10/2014, n. 22860; cui adde Cass. 30/08/2017, n. 20562; 22/02/2017, n. 4540); né, ancora, l'esposizione dei fatti può ricavarsi dalla illustrazione dei motivi di ricorso, ove si allude bensì alle precedenti fasi del giudizio ma senza una precisa enucleazione delle stesse; il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile; non avendo l'amministrazione intimata svolto attività difensiva, non sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali; va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell'art. 1-bis dello stesso art. 13. Così decis