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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 02279/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso.

Deposi.ia in [OSCURATO:PERSONA], 2 1 CE% 20g [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione provvisoria dei reati di cui agli artt. 74, commi 1 ,2 e 4, D.P.R.309/1990, aggravato dall'art. 416 bis 1 cod. pen. (capo 37), e 73 D.P.R.309/1990 in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente, contestati nei capi A, B, C e D.

2. Avverso suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a due motivi.

2.1. Con ilAorrrro motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui all'art. 74 D.p.r.309/1990 contestato provvisoriamente nel capo

37. Al riguardo, richiama quanto affermato dal giudice per le indagini preliminari, precipuamente alla pag. 164 dell'ordinanza applicativa, ove si legge che il capo e promotore dell'organizzazione camorristica, [OSCURATO:PERSONA], ha riferito che fino agli inizi del febbraio 2023, l'organizzazione non era interessata all'attività di spaccio di stupefacenti, e che egli aveva cominciato ad occuparsi di tale attività illecita solo successivamente.

Pertanto, l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta nei mesi antecedenti al febbraio 2023 deve essere considerata attività autonoma degli spacciatori, svolta "in proprio" e non in esecuzione di un programma organizzato.

Ne segue che, almeno per quei fatti contestati al ricorrente in epoca antecedente a tale momento, non solo non sussiste il fumus del reato associativo contestato, ma non può essere contestata neanche l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen.

Evidenzia a supporto della tesi difensiva che dalle intercettazioni a carico del ricorrente, protratte per oltre sei mesi, sono emersi solo quattro episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish tra il 2021 e gli inizi del 2022, proprio nel periodo in cui l'[OSCURATO:PERSONA] non gestiva il traffico di stupefacenti.

Il ricorrente ha pertanto svolto l'attività illecita isolatamente, al di fuori della consorteria criminale.

Quanto alla presunta attività di "vedetta", afferma di essersi limitato a segnalare la presenza degli agenti in due sole occasioni per favorire un amico, [OSCURATO:PERSONA], in ragione dei rapporti personali.

Il giudice a quo, nell'effettuare il riesame dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, non ha vagliato le suddette doglianze.

Inoltre, la motivazione è inadeguata anche in ordine alla richiesta di riqualificazione dei reati fine come episodi di piccolo spaccio, ai sensi dell'art. 73 comma 5, D.P.R.309/1990.

2.2. Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, il giudice a quo non ha considerato che la presunzione di adeguatezza della misura intramuraria, essendo di natura relativa, poteva essere superata in ragione della sussistenza di fattori di valenza positiva, quali ad esempio, il decorso del tempo silente di tre anni dal compimento dei reati fine contestati, in cui non sono state contestate condotte illecite, potendo essere applicate misure meno afflittive, anche in ragione del numero esiguo delle cessioni dello stupefacente, fornito da un unico approvvigionatore che è ristretto in carcere.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il prOrl'o motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza degli indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie.

La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo.

La motivazione della decisione del tribunale del riesame , dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui alli art. 546 cod.proc.pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez.

U, del 22/03/2000, Audino). 2.Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo il quale, con motivazione congrua e logica, ha argomentato la sussistenza del fumus dei reati ascritti al ricorrente, sia pure per ragioni diverse da quelle enunciate nella motivazione dell'ordinanza cautelare impugnata, sviluppando un iter argomentativo autonomo (in tal senso, si richiama Sez.5, n. 40061 del 12/07/2019 Cc. (dep. 30/09/2019) Rv. 278314, la quale ha ribadito che il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e che pertanto il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare).

Il giudice a quo ha infatti evidenziato la sussistenza di un sodalizio criminoso costantemente impegnato anche nel traffico di sostanza stupefacente, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], appartenente a un clan camorristico, e che dalle intercettazioni è emerso che la gestione di tale attività in in una prima fase era stata dall'[OSCURATO:PERSONA]--alla gestione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] 44ts' Chianese, i quali si occupavano dell'approvvigionamento, confezionamento e distribuzione della sostanza stupefacente, nonché delle attività dirette a garantire l'esclusiva nel territorio.

In seguito all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] aveva affidato la gestione dell'attività di spaccio a [OSCURATO:PERSONA], spostando la base operativa del gruppo presso l'abitazione di quest'ultimo.

L'attività di spaccio veniva svolta, nella fase operativa, da alcuni partecipi, tra cui [OSCURATO:PERSONA], a cui era affidato il compito di rifornire di grossi quantitativi di stupefacenti alcuni soggetti e di coadiuvare la gestione della piazza di spaccio anche con funzioni di vedetta, segnalando la presenza delle forze dell'ordine.

Il giudice ha evidenziato che nel corso delle indagini si è proceduto in una sola occasione al sequestro delfa sostanza stupefacente, sebbene dalle conversazioni intercettate, dal contenuto inequivoco, sono emerse numerose cessioni, la cui frequenza è di per sé sintomatica dell'esistenza della stabile organizzazione.

Tanto premesso, con riferimento specifico alla posizione del ricorrente, il giudice del riesame ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] era preposto a mantenere i rapporti con gli spacciatori, alcuni dei quali non organici al sodalizio, a cui forniva grossi quantitativi di sostanza stupefacente, concordando con costoro prezzi e modalità di consegna.

Il giudice a quo ha analizzato, in particolare, i contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti ed evidenziandone la significazione dimostrativa, e G--- specificatamente richiamato le intercettazioni telefoniche intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli spacciatori, ove gli interlocutori facevano ricorso a espressioni criptiche univocamente riconducibili alle richieste di cessione di sostanza stupefacente e alla fissazione del prezzo.

Dalle conversazioni telefoniche richiamate, è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] interfacciandosi con il [OSCURATO:PERSONA], svolgeva anche il ruolo di vedetta, segnalando la presenza delle auto appartenentit alle forze di polizia e che in talune occasioni, ha sostituito il pusher di turno nella piazza di spaccio, collaborando anche nella vendita della sostanza stupefacente.

Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez. 5 n. 47892 del 17/11/2003, Serino).

Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che dalle suddette conversazioni emerga in modo evidente l'inserimento stabile del ricorrente nel sodalizio criminoso in epoca anteriore e successiva al periodo di gestione dell'attività di spaccio da parte del [OSCURATO:PERSONA], che era subentrato a [OSCURATO:PERSONA] su ordine di [OSCURATO:PERSONA], e la partecipazione al gruppo criminale finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, quale struttura collaterale del clan camorristico capeggiato dall'[OSCURATO:PERSONA].

Quanto alla richiesta di qualificazione dei reati fine contestati ai capi A, B, C e D, il giudice a quo ha escluso che si possa configurare l'ipotesi della lieve entità, pur non essendo stato effettuato nei confronti del ricorrente alcun sequestro di sostanza stupefacente, in quanto dalle conversazioni intercettate, diffusamente richiamante in motivazione, si coglie l'indicazione del prezzo della sostanza stupefacente pattuita, corrispondente a euro 500 oppure euro 450, inferendo da tale elemento che il ricorrente avesse la disponibilità di quantità cospicue di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dup«e in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02).

Si richiama al riguardo il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l' offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (Sez.

U, n. 35737 del 24/06/2010; Sez.

U, n.51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 02). ~34 Lee, ?<Ala

2. Nemmeno il secca:pelo motivo di ricorsoe-può trovar è accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione(Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304) rimanendo estraneo al giudizio di legittimità ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni.

Al riguardo, occorre tenere presente che per il reato di cui all'art. 74 D.P.R.309/1990, l'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia in carcere.

In quest'ordine di idee, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato che l'assenza di elementi in grado di attestare un concreto rischio di ordine cautelare impedisce di giustificare la detenzione in carcere dell'accusato per l'intero processo (CEDU [OSCURATO:DATA_NASCITA], Hilgartner c/ Polonia).

Legittimamente, dunque, il giudice può applicare misure gradate, analizzando attentamente ogni singola fattispecie concreta sottoposta al suo esame, onde stabilire se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse da quella intramurale, comunque in grado di assicurare l' allontanamento dell'imputato dal contesto delinquenziale.

Ove non emergano concrete indicazioni in tal senso, persiste la presunzione di pericolosità (Sez.6, n. 46060, del 14/11/2008, Rv. 242041; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766) anche sotto il profilo dei caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, Rv. 282865).

Ed infatti la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd.

"tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo ( Sez.2, n. 24553 del 22/04/2024, Rv. 286698).

2.1. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato il pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte criminose, in considerazione della permanenza della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] reciso il legame delinquenziale con l'associazione in cui è inserito, e in ragione della spregiudicatezza dimostrata e della rete di conoscenze messe a disposizione dall'organizzazione camorristica.

Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta. 3.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

Alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod. proc. pen.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla cancelleria per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] insiste nell'accoglimento del ricorso. Deposi.ia in [OSCURATO:PERSONA], 2 1 CE% 20g [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del riesame, ha confermato la misura cautelare della custodia cautelare in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla contestazione provvisoria dei reati di cui agli artt. 74, commi 1 ,2 e 4, D.P.R.309/1990, aggravato dall'art. 416 bis 1 cod. pen. (capo 37), e 73 D.P.R.309/1990 in relazione a plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente, contestati nei capi A, B, C e D. 2. Avverso suddetta ordinanza ricorre per cassazione l'indagato [OSCURATO:PERSONA], affidando il ricorso a due motivi. 2.1. Con ilAorrrro motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza per il reato associativo di cui all'art. 74 D.p.r.309/1990 contestato provvisoriamente nel capo 37. Al riguardo, richiama quanto affermato dal giudice per le indagini preliminari, precipuamente alla pag. 164 dell'ordinanza applicativa, ove si legge che il capo e promotore dell'organizzazione camorristica, [OSCURATO:PERSONA], ha riferito che fino agli inizi del febbraio 2023, l'organizzazione non era interessata all'attività di spaccio di stupefacenti, e che egli aveva cominciato ad occuparsi di tale attività illecita solo successivamente. Pertanto, l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta nei mesi antecedenti al febbraio 2023 deve essere considerata attività autonoma degli spacciatori, svolta "in proprio" e non in esecuzione di un programma organizzato. Ne segue che, almeno per quei fatti contestati al ricorrente in epoca antecedente a tale momento, non solo non sussiste il fumus del reato associativo contestato, ma non può essere contestata neanche l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. Evidenzia a supporto della tesi difensiva che dalle intercettazioni a carico del ricorrente, protratte per oltre sei mesi, sono emersi solo quattro episodi di cessione di sostanza stupefacente del tipo hashish tra il 2021 e gli inizi del 2022, proprio nel periodo in cui l'[OSCURATO:PERSONA] non gestiva il traffico di stupefacenti. Il ricorrente ha pertanto svolto l'attività illecita isolatamente, al di fuori della consorteria criminale. Quanto alla presunta attività di "vedetta", afferma di essersi limitato a segnalare la presenza degli agenti in due sole occasioni per favorire un amico, [OSCURATO:PERSONA], in ragione dei rapporti personali. Il giudice a quo, nell'effettuare il riesame dell'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, non ha vagliato le suddette doglianze. Inoltre, la motivazione è inadeguata anche in ordine alla richiesta di riqualificazione dei reati fine come episodi di piccolo spaccio, ai sensi dell'art. 73 comma 5, D.P.R.309/1990. 2.2. Anche sotto il profilo delle esigenze cautelari, il giudice a quo non ha considerato che la presunzione di adeguatezza della misura intramuraria, essendo di natura relativa, poteva essere superata in ragione della sussistenza di fattori di valenza positiva, quali ad esempio, il decorso del tempo silente di tre anni dal compimento dei reati fine contestati, in cui non sono state contestate condotte illecite, potendo essere applicate misure meno afflittive, anche in ragione del numero esiguo delle cessioni dello stupefacente, fornito da un unico approvvigionatore che è ristretto in carcere. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il prOrl'o motivo di ricorso esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito ,le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico- giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. In tema di misure cautelari personali, infatti, allorché, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza degli indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame , dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui alli art. 546 cod.proc.pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, del 22/03/2000, Audino). 2.Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali dell'ordinanza impugnata è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo il Tribunale preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuto alla conferma dell'ordinanza genetica attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo il quale, con motivazione congrua e logica, ha argomentato la sussistenza del fumus dei reati ascritti al ricorrente, sia pure per ragioni diverse da quelle enunciate nella motivazione dell'ordinanza cautelare impugnata, sviluppando un iter argomentativo autonomo (in tal senso, si richiama Sez.5, n. 40061 del 12/07/2019 Cc. (dep. 30/09/2019) Rv. 278314, la quale ha ribadito che il riesame di una misura cautelare personale è un mezzo di impugnazione con effetto interamente devolutivo e che pertanto il tribunale può annullare o riformare in senso favorevole all'imputato il provvedimento impugnato anche per motivi diversi da quelli enunciati nell'atto di impugnazione, così come può confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione dell'ordinanza cautelare). Il giudice a quo ha infatti evidenziato la sussistenza di un sodalizio criminoso costantemente impegnato anche nel traffico di sostanza stupefacente, facente capo a [OSCURATO:PERSONA], appartenente a un clan camorristico, e che dalle intercettazioni è emerso che la gestione di tale attività in in una prima fase era stata dall'[OSCURATO:PERSONA]--alla gestione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] 44ts' Chianese, i quali si occupavano dell'approvvigionamento, confezionamento e distribuzione della sostanza stupefacente, nonché delle attività dirette a garantire l'esclusiva nel territorio. In seguito all'arresto di [OSCURATO:PERSONA], l'[OSCURATO:PERSONA] aveva affidato la gestione dell'attività di spaccio a [OSCURATO:PERSONA], spostando la base operativa del gruppo presso l'abitazione di quest'ultimo. L'attività di spaccio veniva svolta, nella fase operativa, da alcuni partecipi, tra cui [OSCURATO:PERSONA], a cui era affidato il compito di rifornire di grossi quantitativi di stupefacenti alcuni soggetti e di coadiuvare la gestione della piazza di spaccio anche con funzioni di vedetta, segnalando la presenza delle forze dell'ordine. Il giudice ha evidenziato che nel corso delle indagini si è proceduto in una sola occasione al sequestro delfa sostanza stupefacente, sebbene dalle conversazioni intercettate, dal contenuto inequivoco, sono emerse numerose cessioni, la cui frequenza è di per sé sintomatica dell'esistenza della stabile organizzazione. Tanto premesso, con riferimento specifico alla posizione del ricorrente, il giudice del riesame ha evidenziato che il [OSCURATO:PERSONA] era preposto a mantenere i rapporti con gli spacciatori, alcuni dei quali non organici al sodalizio, a cui forniva grossi quantitativi di sostanza stupefacente, concordando con costoro prezzi e modalità di consegna. Il giudice a quo ha analizzato, in particolare, i contenuti delle conversazioni captate, riportandone, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti ed evidenziandone la significazione dimostrativa, e G--- specificatamente richiamato le intercettazioni telefoniche intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli spacciatori, ove gli interlocutori facevano ricorso a espressioni criptiche univocamente riconducibili alle richieste di cessione di sostanza stupefacente e alla fissazione del prezzo. Dalle conversazioni telefoniche richiamate, è emerso che il [OSCURATO:PERSONA] interfacciandosi con il [OSCURATO:PERSONA], svolgeva anche il ruolo di vedetta, segnalando la presenza delle auto appartenentit alle forze di polizia e che in talune occasioni, ha sostituito il pusher di turno nella piazza di spaccio, collaborando anche nella vendita della sostanza stupefacente. Ed è d'altronde appena il caso di sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni intercettate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza (Sez. 5 n. 47892 del 17/11/2003, Serino). Pertanto, il giudice a quo ha ritenuto che dalle suddette conversazioni emerga in modo evidente l'inserimento stabile del ricorrente nel sodalizio criminoso in epoca anteriore e successiva al periodo di gestione dell'attività di spaccio da parte del [OSCURATO:PERSONA], che era subentrato a [OSCURATO:PERSONA] su ordine di [OSCURATO:PERSONA], e la partecipazione al gruppo criminale finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, quale struttura collaterale del clan camorristico capeggiato dall'[OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla richiesta di qualificazione dei reati fine contestati ai capi A, B, C e D, il giudice a quo ha escluso che si possa configurare l'ipotesi della lieve entità, pur non essendo stato effettuato nei confronti del ricorrente alcun sequestro di sostanza stupefacente, in quanto dalle conversazioni intercettate, diffusamente richiamante in motivazione, si coglie l'indicazione del prezzo della sostanza stupefacente pattuita, corrispondente a euro 500 oppure euro 450, inferendo da tale elemento che il ricorrente avesse la disponibilità di quantità cospicue di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana. A fronte di tale valutazione, immune da censure di illogicità, e dunque insindacabile in sede di legittimità, non viene dup«e in rilievo, nella fattispecie, il principio secondo cui la fattispecie autonoma di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990, è configurabile nelle ipotesi di c.d. piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro e potenzialità di guadagni limitati, che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia tale da dar luogo ad una prolungata attività di spaccio, rivolta ad un numero indiscriminato di soggetti (Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, Rv. 284149 - 02). Si richiama al riguardo il consolidato principio giurisprudenziale secondo cui l'ipotesi della lieve entità può essere ravvisata solo laddove l' offensività penale della condotta sia minima, secondo quanto si desume sia dal dato qualitativo e quantitativo che dai mezzi, dalle modalità e dalle circostanze dell'azione (Sez. U, n. 35737 del 24/06/2010; Sez. U, n.51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 02). ~34 Lee, ?<Ala 2. Nemmeno il secca:pelo motivo di ricorsoe-può trovar è accoglimento, poiché la valutazione delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 cod. proc. pen. integra un giudizio di merito che, se supportato da motivazione esente da vizi logico-giuridici, è insindacabile in cassazione(Sez. 5, n. 9494 del 19/10/2005, dep. 2006, Rv. 233884; Sez. 5, n. 44882 del 18/10/2004; Sez. 1, n. 445011 del 26/09/2003, Rv. 227304) rimanendo estraneo al giudizio di legittimità ogni profilo di rivalutazione nel merito delle relative statuizioni. Al riguardo, occorre tenere presente che per il reato di cui all'art. 74 D.P.R.309/1990, l'art. 275 comma 3, cod. proc. pen. pone una presunzione relativa di adeguatezza della misura della custodia in carcere. In quest'ordine di idee, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha affermato che l'assenza di elementi in grado di attestare un concreto rischio di ordine cautelare impedisce di giustificare la detenzione in carcere dell'accusato per l'intero processo (CEDU [OSCURATO:DATA_NASCITA], Hilgartner c/ Polonia). Legittimamente, dunque, il giudice può applicare misure gradate, analizzando attentamente ogni singola fattispecie concreta sottoposta al suo esame, onde stabilire se le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con misure diverse da quella intramurale, comunque in grado di assicurare l' allontanamento dell'imputato dal contesto delinquenziale. Ove non emergano concrete indicazioni in tal senso, persiste la presunzione di pericolosità (Sez.6, n. 46060, del 14/11/2008, Rv. 242041; Sez. 2, n. 6592 del 25/01/2022, Rv. 282766) anche sotto il profilo dei caratteri di attualità e concretezza del pericolo, salvo prova contraria (Sez. 5, n. 4950 del 07/12/2021, Rv. 282865). Ed infatti la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo ( Sez.2, n. 24553 del 22/04/2024, Rv. 286698). 2.1. Al riguardo, il Tribunale ha evidenziato il pericolo concreto e attuale di reiterazione di condotte criminose, in considerazione della permanenza della partecipazione del ricorrente al sodalizio criminale, non avendo il [OSCURATO:PERSONA] reciso il legame delinquenziale con l'associazione in cui è inserito, e in ragione della spregiudicatezza dimostrata e della rete di conoscenze messe a disposizione dall'organizzazione camorristica. Trattasi di apparato giustificativo adeguato, esente da vizi logico-giuridici ed aderente ad una corretta impostazione concettuale in tema di motivazione del provvedimento cautelare, segnatamente in relazione al parametro di cui all'art 275 cod. proc. pen., in quanto ancorato a specifiche circostanze di fatto e pienamente idoneo ad individuare, in modo puntuale e dettagliato, gli elementi atti a denotare l'attualità e la concretezza del pericolo di reiterazione criminosa, non fronteggiabile con misure meno gravose di quella disposta. 3.Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. Alla cancelleria gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 ter, disp.att. cod. proc. pen. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per
Sentenza Cassazione n. 02279/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris