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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29192/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per mezzo del proprio difensore, ricorso avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Lecce, in data 5 novembre 2021, ha integralmente confermato la pronuncia, resa dal G.U.P. presso il Tribunale di Lecce in data 19 aprile 2016, di condanna alla pena di anni 2, mesi 8, di reclusione ed euro 300,00 di multa, previa riduzione del rito scelto, in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110, 624-bis ult. co ., 625, n.2, cod. pen., con contestuale assoluzione dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 635 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

In particolare, l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato contestato poiché, in concorso con soggetti ignoti e al fine di trarne profitto, si impossessava di attrezzatura agricola custodita all'interno di garage, ivi introducendosi mediante effrazione delle porte e delle serrature; fatto commesso con violenza sulle cose e in data 21 luglio 2014.

2. Il ricorso consta di plurimi motivi: con il primo, si contesta inosservanza della legge processuale penale, nonché vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità penale e al concorso contestato nella commissione del furto.

In particolare, il ricorrente sostiene che gli elementi indiziari assunti a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità non siano sufficienti a fondare, in modo logico e coerente, una decisione di responsabilità.

Con il secondo motivo, si duole del vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità dell'individuazione fotografica, posta in essere dalle persone offese, a fondamento della decisione di responsabilità.

Inoltre, con un terzo motivo, si censura la motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'aver commesso il fatto con violenza sulle cose.

Infine, quale ultimo motivo di ricorso, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alle ragioni per cui si ritiene congrua la pena irrogata, ancorché discostata dai minimi edittali.

3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si poggia su motivi non consentiti in sede di legittimità dal momento che essi risultano meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici territoriali, nonché, con specifico riguardo al terzo motivo di ricorso, esso risulta manifestamente infondato in quanto non coerente con l'orientamento ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità.

Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato in quanto, non essendo stato introdotto quale motivo di doglianza nell'atto di appello, resta precluso ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.

Esso risulta, ad ogni modo, destituito di fondamento, in quanto riproduttivo di doglianze di mero fatto con cui la Corte territoriale si è confrontata, avendo adeguatamente disatteso tale profilo: invero, i giudici di appello hanno chiarito che va riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato alla stregua delle dichiarazioni rese dalle persone escusse, le quali avevano visto l'imputato trasportare l'attrezzatura fuori del locale in cui era custodita, sicché l'individuazione fotografica costituisce atto meramente confermativo rispetto a quanto affermato nell'immediatezza dei fatti.

Il secondo motivo di ricorso risulta già vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con congrua motivazione: i giudici di appello, invero, hanno chiarito che le individuazioni fotografiche, pur svoltesi a distanza temporale rispetto al fatto, sono confermative di quanto già dichiarato dalle persone escusse, che hanno identificato e descritto l'imputato trattandosi, peraltro, di persona a loro ben nota essendo un vicino di casa.

Tale ricostruzione, operata dalla Corte territoriale con congrua e lineare trama argomentativa non è suscettibile di ulteriore sindacato in questa sede.

Quanto al terzo motivo di ricorso, esso altresì va ritenuto manifestamente infondato, giacché non si confronta con l'orientamento ormai consolidato in ordine alla natura della circostanza aggravante della violenza sulle cose (art.625, comma 1, n.2 cod. pen.).

In particolare, la Corte territoriale, oltre ad argomentare circa le ragioni per cui ritenere sussistente l'aggravante, ha evidenziato come la stessa sia estensibile a tutti i correi, ancorché sconosciuta o ignorata per colpa.

Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, le valutazioni del giudice territoriale risultano sorrette da adeguata e congrua motivazione: in particolare, si sottolinea la circostanza che il fatto sia avvenuto di notte e commesso da più persone riunite, con un minimo di organizzazione nella perpetrazione della condotta predatoria e nell'occultamento della refurtiva.

Ha poi valorizzato i plurimi precedenti ascritti all'imputato, oltre a quello specifico per furto, indici di una tendenziale maggiore proclività del reo a delinquere.

Si tratta di elementi che la Corte territoriale richiama al fine di argomentare circa le ragioni per cui ritenere congrua la pena applicata, in relazione sia alla gravità del fatto che alla personalità dell'imputato.

Alla luce di tali rilievi e contrariamente a quanto dedotto, si ritiene che la decisione impugnata sia sorretta da congruo apparato argomentativo che soddisfa a pieno l'obbligo di motivazione concernente il trattamento sanzionatorio: giova, a tal proposito, rammentare che in tema di dosimetria della pena e giudizio di comparazione delle circostanze, la giurisprudenza di legittimità non solo ha ammesso la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua", cfr. Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma altresì chiarisce che le statuizioni inerenti al giudizio di comparazione, effettuato ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sono censurabili in Cassazione soltanto qualora siano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298), evenienza esclusa nel caso di specie, avendo sia il giudice di merito che il giudice di gravame congruamente argomentato circa il diniego delle attenuanti generiche, tenuto conto degli elementi suddetti. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto, per mezzo del proprio difensore, ricorso avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui la Corte di appello di Lecce, in data 5 novembre 2021, ha integralmente confermato la pronuncia, resa dal G.U.P. presso il Tribunale di Lecce in data 19 aprile 2016, di condanna alla pena di anni 2, mesi 8, di reclusione ed euro 300,00 di multa, previa riduzione del rito scelto, in ordine al reato di cui agli artt. 81, 110, 624-bis ult. co ., 625, n.2, cod. pen., con contestuale assoluzione dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 635 cod. pen. perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. In particolare, l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato contestato poiché, in concorso con soggetti ignoti e al fine di trarne profitto, si impossessava di attrezzatura agricola custodita all'interno di garage, ivi introducendosi mediante effrazione delle porte e delle serrature; fatto commesso con violenza sulle cose e in data 21 luglio 2014. 2. Il ricorso consta di plurimi motivi: con il primo, si contesta inosservanza della legge processuale penale, nonché vizio di motivazione, in relazione all'affermazione di responsabilità penale e al concorso contestato nella commissione del furto. In particolare, il ricorrente sostiene che gli elementi indiziari assunti a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità non siano sufficienti a fondare, in modo logico e coerente, una decisione di responsabilità. Con il secondo motivo, si duole del vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta attendibilità dell'individuazione fotografica, posta in essere dalle persone offese, a fondamento della decisione di responsabilità. Inoltre, con un terzo motivo, si censura la motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'aver commesso il fatto con violenza sulle cose. Infine, quale ultimo motivo di ricorso, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in ordine alle ragioni per cui si ritiene congrua la pena irrogata, ancorché discostata dai minimi edittali. 3. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si poggia su motivi non consentiti in sede di legittimità dal momento che essi risultano meramente riproduttivi di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici territoriali, nonché, con specifico riguardo al terzo motivo di ricorso, esso risulta manifestamente infondato in quanto non coerente con l'orientamento ormai consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità. Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato in quanto, non essendo stato introdotto quale motivo di doglianza nell'atto di appello, resta precluso ai sensi dell'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. Esso risulta, ad ogni modo, destituito di fondamento, in quanto riproduttivo di doglianze di mero fatto con cui la Corte territoriale si è confrontata, avendo adeguatamente disatteso tale profilo: invero, i giudici di appello hanno chiarito che va riconosciuta la penale responsabilità dell'imputato alla stregua delle dichiarazioni rese dalle persone escusse, le quali avevano visto l'imputato trasportare l'attrezzatura fuori del locale in cui era custodita, sicché l'individuazione fotografica costituisce atto meramente confermativo rispetto a quanto affermato nell'immediatezza dei fatti. Il secondo motivo di ricorso risulta già vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con congrua motivazione: i giudici di appello, invero, hanno chiarito che le individuazioni fotografiche, pur svoltesi a distanza temporale rispetto al fatto, sono confermative di quanto già dichiarato dalle persone escusse, che hanno identificato e descritto l'imputato trattandosi, peraltro, di persona a loro ben nota essendo un vicino di casa. Tale ricostruzione, operata dalla Corte territoriale con congrua e lineare trama argomentativa non è suscettibile di ulteriore sindacato in questa sede. Quanto al terzo motivo di ricorso, esso altresì va ritenuto manifestamente infondato, giacché non si confronta con l'orientamento ormai consolidato in ordine alla natura della circostanza aggravante della violenza sulle cose (art.625, comma 1, n.2 cod. pen.). In particolare, la Corte territoriale, oltre ad argomentare circa le ragioni per cui ritenere sussistente l'aggravante, ha evidenziato come la stessa sia estensibile a tutti i correi, ancorché sconosciuta o ignorata per colpa. Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, le valutazioni del giudice territoriale risultano sorrette da adeguata e congrua motivazione: in particolare, si sottolinea la circostanza che il fatto sia avvenuto di notte e commesso da più persone riunite, con un minimo di organizzazione nella perpetrazione della condotta predatoria e nell'occultamento della refurtiva. Ha poi valorizzato i plurimi precedenti ascritti all'imputato, oltre a quello specifico per furto, indici di una tendenziale maggiore proclività del reo a delinquere. Si tratta di elementi che la Corte territoriale richiama al fine di argomentare circa le ragioni per cui ritenere congrua la pena applicata, in relazione sia alla gravità del fatto che alla personalità dell'imputato. Alla luce di tali rilievi e contrariamente a quanto dedotto, si ritiene che la decisione impugnata sia sorretta da congruo apparato argomentativo che soddisfa a pieno l'obbligo di motivazione concernente il trattamento sanzionatorio: giova, a tal proposito, rammentare che in tema di dosimetria della pena e giudizio di comparazione delle circostanze, la giurisprudenza di legittimità non solo ha ammesso la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua", cfr. Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma altresì chiarisce che le statuizioni inerenti al giudizio di comparazione, effettuato ai sensi dell'art. 133 cod. pen., sono censurabili in Cassazione soltanto qualora siano frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Cass. sez. 3, 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298), evenienza esclusa nel caso di specie, avendo sia il giudice di merito che il giudice di gravame congruamente argomentato circa il diniego delle attenuanti generiche, tenuto conto degli elementi suddetti. 4.Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma nella misura, che si ritiene congrua e conforme a diritto, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle amm
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