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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 14250/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, rideterminando la pena, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Nocera del 11 luglio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis e 625, cod. pen., e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in relazione all'ad, 99, cod. pen., è manifestamente infondato, essendo volto a denunciare un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, che risulta essere adeguatamente motivato, avendo la Corte di appello fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato ed affermato che il nuovo reato è manifestazione di una rinnovata sua pericolosità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, rideterminando la pena, ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Nocera del 11 luglio 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di cui agli artt. 110, 56, 624-bis e 625, cod. pen., e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che si duole dell'erronea applicazione della legge e del vizio di motivazione in relazione all'ad, 99, cod. pen., è manifestamente infondato, essendo volto a denunciare un difetto di motivazione non emergente dal provvedimento impugnato, che risulta essere adeguatamente motivato, avendo la Corte di appello fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputato ed affermato che il nuovo reato è manifestazione di una rinnovata sua pericolosità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
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