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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 30 novembre 2021

Cassazione n. 10683/2022

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni di Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso, ai sensi dell'art. ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha riformato in melius il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Pescara, in data 21 maggio 2018, rideterminando la pena in quella di mesi otto di reclusione, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, in relazione al reato di cui all'art. 496 cod. pen. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 496 cod. pen.

Si dovrebbe qualificare la condotta, a parere del ricorrente, ai sensi dell'art.495 cod. pen. (false attestazioni a pubblico ufficiale) non anche ritenere, come la Corte territoriale, quella di cui all'art. 496 cod. pen. (false dichiarazioni sulla propria identità).

L'imputato, infatti, richiesto di fornire le generalità nel corso di identificazione, ha declinato generalità diverse da quelle reali, poi accertate dalla polizia giudiziaria, risultanti dal passaporto in suo possesso. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. requisitoria scritta, per l'udienza del 14 dicembre 2020, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili. 1.Dalla ricostruzione che emerge dalla motivazione non manifestamente illogica della Corte territoriale, si evidenzia che l'imputato era risultato in possesso del documento e che, quindi, al di là del fotosegnalamento e dell'interrogazione all'archivio SDI, accertamenti svolti successivamente, questi, comunque, aveva declinato generalità false, avendo un documento che, poi, era stato esibito.

Sicché, la dichiarazione resa non rappresenta una vera e propria attestazione, cioè l'unico modo per accertare la sua identità come pretende l'art.495 cod. pen.

Sul punto, infatti, è noto l'indirizzo costante di questa Corte di legittimità secondo il quale, integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca alla polizia giudiziaria operante, nel corso di un controllo, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni — in assenza di altri mezzi di identificazione — rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (tra le altre nel medesimo senso, Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839; Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658).

In ogni caso la Corte d'appello sottolinea, con ragionamento che non risulta arbitrario né manifestamente illogico, che il reato, istantaneo, nella specie si è perfezionamento immediatamente, quando l'imputato ha reso le false generalità. 1.2.Con rilievo, comunque, dirimente, si evidenzia che, come correttamente illustrato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta fatta pervenire per la precedente udienza, il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una qualificazione per fatto meno grave, quoad poenam, ritenuta in sentenza, si insiste per la configurabilità della diversa, più grave, fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. profilandosi, così, l'evidente inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse.

Va, invero, osservato che, secondo l'indirizzo di questa Corte di legittimità nella sua composizione più autorevole, dal quale non vi è ragione di discostarsi, va illustrato, specificamente, l'interesse ad impugnare.

Questo deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità.

Il che si verifica quando, con l'impugnazione, si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato (Sez.

U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez.

U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976). 2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30/11/2021 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2019 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni di Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso, ai sensi dell'art. ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 1 del decreto-legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 44, chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di L'Aquila ha riformato in melius il trattamento sanzionatorio irrogato a [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Pescara, in data 21 maggio 2018, rideterminando la pena in quella di mesi otto di reclusione, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, in relazione al reato di cui all'art. 496 cod. pen. 2.Avverso l'indicata sentenza propone tempestivo ricorso l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, ai sensi dell'art. 496 cod. pen. Si dovrebbe qualificare la condotta, a parere del ricorrente, ai sensi dell'art.495 cod. pen. (false attestazioni a pubblico ufficiale) non anche ritenere, come la Corte territoriale, quella di cui all'art. 496 cod. pen. (false dichiarazioni sulla propria identità). L'imputato, infatti, richiesto di fornire le generalità nel corso di identificazione, ha declinato generalità diverse da quelle reali, poi accertate dalla polizia giudiziaria, risultanti dal passaporto in suo possesso. 3.11 Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire a mezzo p.e.c. requisitoria scritta, per l'udienza del 14 dicembre 2020, con la quale ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile sotto diversi profili. 1.Dalla ricostruzione che emerge dalla motivazione non manifestamente illogica della Corte territoriale, si evidenzia che l'imputato era risultato in possesso del documento e che, quindi, al di là del fotosegnalamento e dell'interrogazione all'archivio SDI, accertamenti svolti successivamente, questi, comunque, aveva declinato generalità false, avendo un documento che, poi, era stato esibito. Sicché, la dichiarazione resa non rappresenta una vera e propria attestazione, cioè l'unico modo per accertare la sua identità come pretende l'art.495 cod. pen. Sul punto, infatti, è noto l'indirizzo costante di questa Corte di legittimità secondo il quale, integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca alla polizia giudiziaria operante, nel corso di un controllo, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni — in assenza di altri mezzi di identificazione — rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art. 495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (tra le altre nel medesimo senso, Sez. 5, n. 47044 del 10/07/2019, Lauro, Rv. 277839; Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 2015, Sdiri, Rv. 262658). In ogni caso la Corte d'appello sottolinea, con ragionamento che non risulta arbitrario né manifestamente illogico, che il reato, istantaneo, nella specie si è perfezionamento immediatamente, quando l'imputato ha reso le false generalità. 1.2.Con rilievo, comunque, dirimente, si evidenzia che, come correttamente illustrato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta fatta pervenire per la precedente udienza, il ricorso è inammissibile perché, a fronte di una qualificazione per fatto meno grave, quoad poenam, ritenuta in sentenza, si insiste per la configurabilità della diversa, più grave, fattispecie di cui all'art. 495 cod. pen. profilandosi, così, l'evidente inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse. Va, invero, osservato che, secondo l'indirizzo di questa Corte di legittimità nella sua composizione più autorevole, dal quale non vi è ragione di discostarsi, va illustrato, specificamente, l'interesse ad impugnare. Questo deve presentare i caratteri della concretezza e dell'attualità. Il che si verifica quando, con l'impugnazione, si abbia di mira un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente utile e favorevole all'imputato (Sez. U, 24 marzo 1995, n. 9616, Boido, Rv. 202018; Sez. U, 11 maggio 1993, n. 6203, Amato, Rv. 193743; Sez. 6, 27 ottobre 2004, dep. 2005, n. 884, Serra, Rv. 230822; Sez. 6, 29 febbraio 2008, n. 16389, Ndiaye, Rv. 239976). 2.Segue alla pronuncia, la condanna alle spese processuali, nonché al pagamento dell'ulteriore somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle ammende, non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, importo che si ritiene di determinare equitativamente, tenuto conto dei motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30/11/2021 Il
Decreto Cassazione n. 10683/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris