CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28479/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] (CUI 04XY347) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto errati in fatto (il primo motivo, atteso che la risposta al motivo aggiunto sulla deduzione di illegittimità del provvedimento amministrativo violato è a pag. 3 della motivazione della sentenza, dove si dà conto che il provvedimento era correttamente motivato anche in punto di valutazione di pericolosità del ricorrente), o in quanto affetti da difetto di specificità dei motivi di impugnazione, che non si confrontano con il contenuto della motivazione della sentenza (il secondo motivo sul diniego di riconoscimento della causa di non punibilità, che non affronta la motivazione in punto di accertamento del reato nel contesto della commissione di altro reato non giudicato perché procedibile a querela), o perché rilevanti una asserita illogicità della motivazione che non emerge dal testo del provvedimento impugnato (il terzo motivo, sulle attenuanti generiche, ed il quarto motivo sulla sospensione condizionale); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 maggio