CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34673/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; UL') visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo dei ricorsi presentati dalla comune difesa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con cui si censura la qualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 337 cod. pen. a fronte di quella di cui all'art. 341-bis cod. pen. è riproduttivo di identica censura confutata dalla Corte di appello che ha ritenuto sussistenti specifiche minacce con il reiterato tentativo di cercare il contatto fisico con il volto dei militari intervenuti ed intenti a redigere il 'verbale di accertamento di violazioni amministrative; rilevato che analoga causa di inammissibilità sussiste in merito alla comune dedotta censura in merito al trattamento sanzionatorio visto che lieve scostamento dal minimo edittale è stato ritenuto congruo in ragione dell'entità del fatto commesso; che una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti - come nella specie - essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni sintetiche, come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (tra le tante, Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596); rilevato che corretta risulta, altresì, la motivazione con cui la Corte di appello ha ritenuto di condividere le argomentazioni del primo giudice in ordine alla contestata recidiva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] avendo dato atto dei numerosi precedenti penali, di cui uno specifico, evenienza che ha fatto ritenere, con motivazione in fatto insindacabile in sede di legittimità, che l'ulteriore condotta costituisse l'ennesima manifestazione di una personalità particolarmente trasgressiva e proclive al delitto; rilevato, pertanto, che all'inammissibilità delle impugnazioni segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si considera conforme a giustizia fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos