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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 23980/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Como del 04/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l' annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 marzo 2021 il Giudice di pace di Como ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art.10-bis del d.lgs. n.286/98, per avere fatto ingresso o comunque essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del citato d.lgs. e dell'art.1 della

I. n. 68/2007 (fatto accertato in Cantù il giorno 2 gennaio 2018) e lo ha condannato alla pena di euro 6.000 di ammenda.

2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 e 34 d.lgs. n. 274/2000 per la mancata esclusione della punibilità in ragione della particolare tenuità del fatto ai sensi del citato art. 34, tenuto conto che alla udienza tenutasi il 4 marzo 2021 egli aveva prodotto in giudizio la ricevuta della istanza di emersione dei rapporti di lavoro irregolare da lui presentata in data 12 giugno 2020 al fine di regolarizzare la propria posizione.

2.2. Con il secondo motivo l'imputato censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione in relazione agli artt. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, 34 d.lgs. n. 274/2000, 125, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen., evidenziando che - come risultante dalla stessa sentenza - il difensore ha concluso per il proscioglimento ai sensi del citato art.34, ma ciò nonostante nella motivazione della sentenza impugnata a tale richiesta non si fa alcun riferimento, di talché il Giudice di pace è incorso nel vizio di omessa motivazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte osserva che il ricorso risulta fondato e che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata.

2. Effettivamente il Giudice di pace non ha motivato assolutamente sulla richiesta di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000.

Infatti, nessun cenno è stato reso nella motivazione della sentenza alle conclusioni difensive dalle quali risulta richiesta l'applicazione della citata disposizione normativa: in particolare, si registra l'omessa pronuncia in ordine alla causa di esclusione della procedibilità ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, pacificamente applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato (vedi Corte cost., n. 250 del 2010; Cass. Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020, Ortega, Rv. 279642).

Peraltro, la riscontrata lacuna non è colmabile neppure ricercando ragioni di rigetto implicite nel corpo motivazionale (Cass. Sez. 1, n. 27825 del 22/5/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340; Cass. Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500), in quanto il Giudice di pace ha omesso ogni riferimento a tale istituto.

3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., ad altro Giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, il quale dovrà colmare la riscontrata omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di non procedibilità per lieve entità del fatto.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Como, in diversa persona f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Giudice di pace di Como del 04/03/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l' annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 4 marzo 2021 il Giudice di pace di Como ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato previsto dall'art.10-bis del d.lgs. n.286/98, per avere fatto ingresso o comunque essersi trattenuto nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del citato d.lgs. e dell'art.1 della I. n. 68/2007 (fatto accertato in Cantù il giorno 2 gennaio 2018) e lo ha condannato alla pena di euro 6.000 di ammenda. 2. Avverso la predetta sentenza l'imputato, per mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. 2.1. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art.606, lett. b), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 10-bis d.lgs. n. 286/1998 e 34 d.lgs. n. 274/2000 per la mancata esclusione della punibilità in ragione della particolare tenuità del fatto ai sensi del citato art. 34, tenuto conto che alla udienza tenutasi il 4 marzo 2021 egli aveva prodotto in giudizio la ricevuta della istanza di emersione dei rapporti di lavoro irregolare da lui presentata in data 12 giugno 2020 al fine di regolarizzare la propria posizione. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione in relazione agli artt. 10-bis d.lgs. n. 286/1998, 34 d.lgs. n. 274/2000, 125, 192 e 546, comma 1, cod. proc. pen., evidenziando che - come risultante dalla stessa sentenza - il difensore ha concluso per il proscioglimento ai sensi del citato art.34, ma ciò nonostante nella motivazione della sentenza impugnata a tale richiesta non si fa alcun riferimento, di talché il Giudice di pace è incorso nel vizio di omessa motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso risulta fondato e che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata. 2. Effettivamente il Giudice di pace non ha motivato assolutamente sulla richiesta di improcedibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000. Infatti, nessun cenno è stato reso nella motivazione della sentenza alle conclusioni difensive dalle quali risulta richiesta l'applicazione della citata disposizione normativa: in particolare, si registra l'omessa pronuncia in ordine alla causa di esclusione della procedibilità ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, pacificamente applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche al reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato (vedi Corte cost., n. 250 del 2010; Cass. Sez. 1, n. 28077 del 15/9/2020, Ortega, Rv. 279642). Peraltro, la riscontrata lacuna non è colmabile neppure ricercando ragioni di rigetto implicite nel corpo motivazionale (Cass. Sez. 1, n. 27825 del 22/5/2013, Caniello ed altri, Rv. 256340; Cass. Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, Rv. 275500), in quanto il Giudice di pace ha omesso ogni riferimento a tale istituto. 3. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio, ai sensi dell'art. 623, comma 1 lett. d), cod. proc. pen., ad altro Giudice di pace appartenente al medesimo ufficio, il quale dovrà colmare la riscontrata omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di non procedibilità per lieve entità del fatto. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Giudice di pace di Como, in diversa persona f
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