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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 luglio 2025

Cassazione n. 00383/2026

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hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInelprocedimento a carico di: ESPOSITOPAOLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], d epositata 2 3 /0 7 /2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI successivamente corretta con ordinanza del 04/06/2025 , depositatail 25/07/2025. uditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l ’ annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza , depositata i l 23 luglio 2025 la Corte di appello di Napoli , in accoglimento della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] , ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra due sentenze emesse dalla Corte di appello di Napol i rispettivamenteindata 21 febbraio 2019 ed in data 24 marzo 2022 , e , per l ’ effetto, harideterminato in anni 9 di reclusione di euro 9 . 000 di multa la pena complessiva delreato continuato .

Con successivo provvedimento depositat o il 25 luglio 2025 , la Corte distrettuale, dato atto dell'inesatta individuazione del reato più grave , ha provveduto alla correzione di tale errore materiale, statuendo che « l addove nell’ordinanzaemessa in data 23 luglio 2025 è scritto “ in anni 9 di reclusione di euro9.000 di multa ” debba invece intendersi “ anni sei mesi sei ed euro 3 . 900 di multa”». 2.Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Cortedi appello di Napoli articolando due motivi. 2.1.Con il primo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 , secondocomma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché travisamento della prova evizio di motivazione in merito alle ragioni della ritenuta sussistenza del vincolo dellacontinuazione.

Evidenzia che la decisione de ll a Corte di appello è il frutto del totale travisamento della data di consumazione dei reati di estorsione e tentata estorsioneoggetto della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 24 marzo2022.

A differenza di quanto ritenuto dal Giudice dell ’ e secuzione , i reati citatida ultimo non sono stati consumati tra il 21 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2020ma tra il 21 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2020 .

Sulla scorta di tale errore l'ordinanzaimpugnata ha potuto affermare che i reati unificati sotto il vincolo della continuazionesono stati commessi in un arco temporale “ quasi sovrapponibile ed in gran parte coincidente ” .

Se si considerano , invece, le epoche reali di consumazionetra le violazioni oggetto delle due sentenze sussiste una distanza temporaledi cinque anni .

2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo130 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione « in merito alle ragioni dellaritenuta sussistenza del vincolo della continuazione e alla quantificazione dell'aumentoa titolo di continuazione » .

Evidenzia il ricorrente che il vizio denunciato nel primo motivo si estende necessariamenteall'ordinanza di correzione di errore materiale depositata il 25 luglio2025, stante l'intrinseco collegamento contenutistico funzionale e l'assenza diautonomia e statuizione .

Inogni caso , l ’ordinanza di correzione è meritevole ex se di annullamento per violazione dell ’art. 130 cod. proc. pen. non essendosi limitata ad apportare modificazioninon essenziali del precedente provvedimento , rettificando un mero erroredi calcolo, ma ha disposto , per di più in assenza di motivazione, « una vera epropria r innovazione della decisione » , incidendo su elementi essenziali, quali l’individuazionedella violazione più grave ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e la quantificazione dell ’aumento per continuazione, ridotto nella componente pecuniaria.

CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il primo motivo è fondato.

Come correttamente rilevato dal Pubblico ministero ricorrente, la Corte distrettualeha considerato, tra gli elementi decisivi ai fini del riconoscimento del vincolodella continuazione, il “ dato temporale ” .

Ha, infatti, ritenuto che i reati oggettodelle sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli in data 21 febbraio 2019 ed in data 24 marzo 2022 fossero stati oggetto di una deli berazione criminosa unitaria principalmente perché commessi in un arco temporale sovrapponibile:i reati di estorsione e tentata estorsione oggetto della sentenza emessadalla Corte d'appello di Napoli il 24 marzo 2022 tra il 21 dicembre 2010 e il31 dicembre 2020 mentre quelli giudicati dall ’ altra sentenza nel corso dell ’ anno 2015.Si è , però , basata su un “ dato temporale ” erroneo posto che i reati oggetto dellasentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 24 marzo 2022 sono stati commessitra il 21 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2020 , quindi in un periodo diverso da quello indicato nel corpo de l l ’ordina n za impugnata e nient ’ affatt o coincidentecon quello di consumazione d ei reati giudicati d alla sentenza de l 21 febbraio2019.

Con tutta evidenza, quindi, a seguito del denunciato travisamento è stata utilizzata un'informazione inesistente che , per l ’ illustrato carattere decisivo, ha compromessola tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione , introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimentoimpugnato ( Sez. 6 , n. 36512 de l 16/10/2020 , Villari, Rv. 280117 –01; Sez. 6 , n . 10795 de l 16/02/2021 , F., Rv. 281085 - 01 ) .

Si impone , pertanto , l ’ annullamento del l'ordinanza del 28 a p rile 2025, depositatail 23 luglio 2025 . 2.Il secondo motivo , relativo all ’ ordinanza di correzione dell ’ errore materiale , èparimenti fondato.

In disparte della nullità per de rivazione dall ’ invalidità che affligge il provvedimento di cui ha disposto l ’emenda, l ’ordinanza del 4 giugno 2025 , depositatail 25 luglio 2 025 , è priva di base legale perché emessa in assenza de lle condizionipreviste dall ’ art. 130 cod. proc. pen.

Secondoil costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis,Sez. 1 , n. 42897 del 25/09/2013 , Gomma, Rv. 257158 – 01 ; Sez. 1 n. 6784 del 25/1/2005, Canalicchio, Rv. 232939), il ricorso alla procedura di correzionedell'errore materiale, di cui all'art. 130 cod. proc. pen., è consentito quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare la rappresentazioneformale della decisione con suo reale ed intangibile contenuto, sicchéè consentito il ricorso alla correzione dell'errore materiale quando essa non comporta una sostanziale modifica ovvero una sostituzione della decisione già assunta,atteso che l'errore, quale che ne sia la causa genetica, una volta divenuta partedel processo formativo della volontà del giudice, trasferisce i suoi effetti sulla decisione,la quale può subire interventi correttivi solo prima che si sia formato il giudicato,attraverso i mezzi di impugnazione apprestati dall'ordinamento (cfr., in termini,Sez. 1 n. 2688 del 17/11/2010, dep. 2011, Sardi, Rv. 249551).

Nella specie la disposta correzione ha , invece, un evidente contenuto valutativodel tutto autonomo rispetto alla decisione precedente .

Con l ’ ordinanza adottata ai sensi dell ’ art. 130 cod. proc. pen. , la Corte distrettuale,infatti, ha individua to una nuo va pena base ed ha rideterminato la penaper uno dei reati satellite .

Entrambele operazioni , tra loro intimamente collegate, non sono meramente aritmetiche,ma devono necessariamente essere compiute con apporti valutativi originaliin ordine, se non altro, ai criteri di cui all ' art. 133 cod. pen. .

Pertanto, l'errore corretto , necessariamente implicante apprezzamenti di meritoconnotati da marcata "discrezionalità" valutativa, non appare riconducibile all'erroreo omissione "materiale" emendabile con la procedura d i cui all ’ art. 130 cod.proc. pen. , neanche accedendo alla tesi interpretativa più estensiva , secondo laquale tale strumento processuale è sempre utilizzabile se vi sia la necessità di porre rimedio all ’ assenza di una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio,anche se a contenuto discrezionale.

Infatti, a llorché l'integrazione di unprovvedimento concerna statuizioni a carattere obbligatorio e consequenziale , l'elemento minimo che si richiede resta sempre la sua realizzabilità mediante operazionimeccaniche, prive cioè di significativi contenuti discrezionali ( cfr. Sez.

U,n. 7945 del 31/01/2008 , Boccia , in motivazione ), oltre che l'assenza di rimedi diversi.Per di più , la determinazione della pena unica complessiva non può certo predicarsi a carattere accessorio in un provvedimento di riconoscimento della continuazionein sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. (cfr .

Sez. 1 , n. 20978 del05/02/2009, C ataneo, Rv. 243553 – 01 ) .

L’accertata nullità impone l ’ annullamento senza rinvio del l'ordinanza di correzionedi errore materiale del 4 giugno 2025 P.Q.M An

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI NAPOLInelprocedimento a carico di: ESPOSITOPAOLO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], d epositata 2 3 /0 7 /2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI successivamente corretta con ordinanza del 04/06/2025 , depositatail 25/07/2025. uditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l ’ annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza , depositata i l 23 luglio 2025 la Corte di appello di Napoli , in accoglimento della richiesta di [OSCURATO:PERSONA] , ha riconosciuto il vincolo della continuazione tra due sentenze emesse dalla Corte di appello di Napol i rispettivamenteindata 21 febbraio 2019 ed in data 24 marzo 2022 , e , per l ’ effetto, harideterminato in anni 9 di reclusione di euro 9 . 000 di multa la pena complessiva delreato continuato . Con successivo provvedimento depositat o il 25 luglio 2025 , la Corte distrettuale, dato atto dell'inesatta individuazione del reato più grave , ha provveduto alla correzione di tale errore materiale, statuendo che « l addove nell’ordinanzaemessa in data 23 luglio 2025 è scritto “ in anni 9 di reclusione di euro9.000 di multa ” debba invece intendersi “ anni sei mesi sei ed euro 3 . 900 di multa”». 2.Ricorre per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Cortedi appello di Napoli articolando due motivi. 2.1.Con il primo deduce inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 , secondocomma, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. nonché travisamento della prova evizio di motivazione in merito alle ragioni della ritenuta sussistenza del vincolo dellacontinuazione. Evidenzia che la decisione de ll a Corte di appello è il frutto del totale travisamento della data di consumazione dei reati di estorsione e tentata estorsioneoggetto della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 24 marzo2022. A differenza di quanto ritenuto dal Giudice dell ’ e secuzione , i reati citatida ultimo non sono stati consumati tra il 21 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2020ma tra il 21 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2020 . Sulla scorta di tale errore l'ordinanzaimpugnata ha potuto affermare che i reati unificati sotto il vincolo della continuazionesono stati commessi in un arco temporale “ quasi sovrapponibile ed in gran parte coincidente ” . Se si considerano , invece, le epoche reali di consumazionetra le violazioni oggetto delle due sentenze sussiste una distanza temporaledi cinque anni . 2.2. Con il secondo motivo deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'articolo130 cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione « in merito alle ragioni dellaritenuta sussistenza del vincolo della continuazione e alla quantificazione dell'aumentoa titolo di continuazione » . Evidenzia il ricorrente che il vizio denunciato nel primo motivo si estende necessariamenteall'ordinanza di correzione di errore materiale depositata il 25 luglio2025, stante l'intrinseco collegamento contenutistico funzionale e l'assenza diautonomia e statuizione . Inogni caso , l ’ordinanza di correzione è meritevole ex se di annullamento per violazione dell ’art. 130 cod. proc. pen. non essendosi limitata ad apportare modificazioninon essenziali del precedente provvedimento , rettificando un mero erroredi calcolo, ma ha disposto , per di più in assenza di motivazione, « una vera epropria r innovazione della decisione » , incidendo su elementi essenziali, quali l’individuazionedella violazione più grave ex art. 187 disp. att. cod. proc. pen. e la quantificazione dell ’aumento per continuazione, ridotto nella componente pecuniaria. CONSIDERATOIN DIRITTO 1.Il primo motivo è fondato. Come correttamente rilevato dal Pubblico ministero ricorrente, la Corte distrettualeha considerato, tra gli elementi decisivi ai fini del riconoscimento del vincolodella continuazione, il “ dato temporale ” . Ha, infatti, ritenuto che i reati oggettodelle sentenze emesse dalla Corte di appello di Napoli in data 21 febbraio 2019 ed in data 24 marzo 2022 fossero stati oggetto di una deli berazione criminosa unitaria principalmente perché commessi in un arco temporale sovrapponibile:i reati di estorsione e tentata estorsione oggetto della sentenza emessadalla Corte d'appello di Napoli il 24 marzo 2022 tra il 21 dicembre 2010 e il31 dicembre 2020 mentre quelli giudicati dall ’ altra sentenza nel corso dell ’ anno 2015.Si è , però , basata su un “ dato temporale ” erroneo posto che i reati oggetto dellasentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli il 24 marzo 2022 sono stati commessitra il 21 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2020 , quindi in un periodo diverso da quello indicato nel corpo de l l ’ordina n za impugnata e nient ’ affatt o coincidentecon quello di consumazione d ei reati giudicati d alla sentenza de l 21 febbraio2019. Con tutta evidenza, quindi, a seguito del denunciato travisamento è stata utilizzata un'informazione inesistente che , per l ’ illustrato carattere decisivo, ha compromessola tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione , introducendo profili di radicale incompatibilità all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimentoimpugnato ( Sez. 6 , n. 36512 de l 16/10/2020 , Villari, Rv. 280117 –01; Sez. 6 , n . 10795 de l 16/02/2021 , F., Rv. 281085 - 01 ) . Si impone , pertanto , l ’ annullamento del l'ordinanza del 28 a p rile 2025, depositatail 23 luglio 2025 . 2.Il secondo motivo , relativo all ’ ordinanza di correzione dell ’ errore materiale , èparimenti fondato. In disparte della nullità per de rivazione dall ’ invalidità che affligge il provvedimento di cui ha disposto l ’emenda, l ’ordinanza del 4 giugno 2025 , depositatail 25 luglio 2 025 , è priva di base legale perché emessa in assenza de lle condizionipreviste dall ’ art. 130 cod. proc. pen. Secondoil costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., ex multis,Sez. 1 , n. 42897 del 25/09/2013 , Gomma, Rv. 257158 – 01 ; Sez. 1 n. 6784 del 25/1/2005, Canalicchio, Rv. 232939), il ricorso alla procedura di correzionedell'errore materiale, di cui all'art. 130 cod. proc. pen., è consentito quando l'intervento correttivo sia imposto dalla necessità di armonizzare la rappresentazioneformale della decisione con suo reale ed intangibile contenuto, sicchéè consentito il ricorso alla correzione dell'errore materiale quando essa non comporta una sostanziale modifica ovvero una sostituzione della decisione già assunta,atteso che l'errore, quale che ne sia la causa genetica, una volta divenuta partedel processo formativo della volontà del giudice, trasferisce i suoi effetti sulla decisione,la quale può subire interventi correttivi solo prima che si sia formato il giudicato,attraverso i mezzi di impugnazione apprestati dall'ordinamento (cfr., in termini,Sez. 1 n. 2688 del 17/11/2010, dep. 2011, Sardi, Rv. 249551). Nella specie la disposta correzione ha , invece, un evidente contenuto valutativodel tutto autonomo rispetto alla decisione precedente . Con l ’ ordinanza adottata ai sensi dell ’ art. 130 cod. proc. pen. , la Corte distrettuale,infatti, ha individua to una nuo va pena base ed ha rideterminato la penaper uno dei reati satellite . Entrambele operazioni , tra loro intimamente collegate, non sono meramente aritmetiche,ma devono necessariamente essere compiute con apporti valutativi originaliin ordine, se non altro, ai criteri di cui all ' art. 133 cod. pen. . Pertanto, l'errore corretto , necessariamente implicante apprezzamenti di meritoconnotati da marcata "discrezionalità" valutativa, non appare riconducibile all'erroreo omissione "materiale" emendabile con la procedura d i cui all ’ art. 130 cod.proc. pen. , neanche accedendo alla tesi interpretativa più estensiva , secondo laquale tale strumento processuale è sempre utilizzabile se vi sia la necessità di porre rimedio all ’ assenza di una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio,anche se a contenuto discrezionale. Infatti, a llorché l'integrazione di unprovvedimento concerna statuizioni a carattere obbligatorio e consequenziale , l'elemento minimo che si richiede resta sempre la sua realizzabilità mediante operazionimeccaniche, prive cioè di significativi contenuti discrezionali ( cfr. Sez. U,n. 7945 del 31/01/2008 , Boccia , in motivazione ), oltre che l'assenza di rimedi diversi.Per di più , la determinazione della pena unica complessiva non può certo predicarsi a carattere accessorio in un provvedimento di riconoscimento della continuazionein sede esecutiva ex art. 671 cod. proc. pen. (cfr . Sez. 1 , n. 20978 del05/02/2009, C ataneo, Rv. 243553 – 01 ) . L’accertata nullità impone l ’ annullamento senza rinvio del l'ordinanza di correzionedi errore materiale del 4 giugno 2025 P.Q.M An
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