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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26095/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15177/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

BOLOGNA n. 73/2020 depositata il18/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Parma ha accolto i ricorsi riuniti propost i dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro l’avviso di accertamento n. 5/16 e l’atto di irrogazione sanzioni n. 22/16 emessi dell’Agenzia delle dogane di Parma, a seguito di indagini dell’OLAFe nell’ambito del recupero di dazi antidumping previsti dai regolamenti UE nn. 513/2013 e 1238/2013 sull’importazione di pannelli solari dichiarati di origine malese ma di provenienza cinese.

2. L'Agenzia delle dogane ha proposto appello deducendo quanto segue: a) era onere del contribuente dare la prova delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo e confutare gli accertamenti svolti dall’[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva appurato che i pannelli s olari importati nell’Unione Europea dalla Malesia erano in realtà di origine cinese; più precisamente, provenivano dalla [OSCURATO:PERSONA] Science and [OSCURATO:PERSONA].

Ltd, già fornitrice della [OSCURATO:SOCIETA] prima del 6.6.2013 data di entrata in vigore dei dazi antidumping, ed erano stati esportati tramite l’interposizione di società malesi ([OSCURATO:PERSONA], ECO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altre); b) le certificazioni FORM A non erano sufficien ti , considerato che il MITI, la competente autorità malese, aveva negato di aver emesso quegli atti che, comunque, non aveva no validità di atto pubblico; c) non era stato valutato correttamente il fatto che il contratto tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la cinese Hangzhou era stato sostituito con altro stipulato con la società malese ECO, redatto in cinese e in inglese, che prevedeva, tra l’altro, il pagamento alla società cinese e una clausola antidumping a carico di quest’ultima, condizioni già presenti nel precedente contratto.

3. Con la sentenza indicata in epigrafe la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dell’[OSCURATO:PERSONA] ha respinto il gravame erariale osservando che: le indagini dell’[OSCURATO:PERSONA] non sono vincolanti e in questo caso non dimostravano che le merci provenienti dalla Cina coincidessero con quelle spedite dalla Malesia all’Europa in quanto non era stato prodotto l’Allegato 5 del rapporto [OSCURATO:PERSONA]; infatti, mancavano precisi riferimenti agli identificativi dei containers, era impedita la loro tracciabilità, tenuto conto altresì che per alcune spedizioni vi erano discrasie temporali considerati i prevedibili tempi per il trasporto delle merci dalla Malesia a [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, il MITI non aveva dichiarato che i FORM A fossero falsi ma si era limitat o ad affermare di non averli emessi direttamente; la sostituzione del contratto, con l’utilizzo del format contrattuale già utilizzato, poteva essere giustificata dalla fretta di reperire un nuovo fornitore in prossimità della introduzione dei dazi antidumping, mentre le clausole di garanzia erano prive di valore; del resto, era pacifico chel’acconto versato sul conto bancario della società cinese era stato restituito, secondo quanto dedotto dalla contribuente e non contestato dall’Ufficio.

4. Contro questa sentenza propone ricorso p er cassazione l’Agenzia delle dogane affidato a tredici mezzi.

5. Resist e con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], che deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Va premesso che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] srl, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha presentato istanza per la trattazione orale della causa. 1.1.L’istanza, da intendersi come rivolta ad ottenere l’udienza pubblica di discussione, deve essere respinta.

In adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare (Cass., sez. un. n. 14437 n. 2018), e quando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., sez. un. n. 8093 del 2020).

In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass., n. 6118 del 2021; Cass., n. 8757 del 2021).

Posto che nella specie si tratta di questioni già scrutinate dai giudici di legittimità, la controversia può essere esaminata in camera di consiglio. 2.Passando al merito, con il primo motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 132 c.p.c. essendo illogica ed apparente la motivazione della sentenza laddove ha ritenuto che non fossero falsi i certificati FORM A che il MITI aveva negato di aver emesso.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 81 regolamento CEE n. 2913/1992 (CDC), dell’art. 88 regolamento CEE n. 2454/1993 (DAC) e degli artt. 115 e 116 c.p.c. , per travisamento della prova con riguardo sempre alla lettura della dichiarazione dell’autorità dello stato di esportazione di non emissione dei FORM A. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 81 CDC perché stante la falsità dei certificati di origine la merce importata non è dell’origine dichiarata.

2.1. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, attenendo alla medesima questione, relativa al significato da attribuire alla dichiarazione resa dall’Autorità malese (MITI) quanto ai FORM A e ai suoi effetti su tali certificati , sotto differenti profili .

Vanno disattese le censure mosse dal controricorrent e in ordine alla loro ammissibilità; la non corretta individuazione in rubrica delle norme violate (con riferimento, in particolare, al CDC e al DAC) non incide perché la rubrica del motivo non ha contenuto vincolante ed è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura, rilevando che la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dalricorrente a fondamento della censura (Cass. n. 12690 del 2018; Cass. n. 14026 del 2012; Cass. n. 7981 del 2007); in questo caso, dal coordinamento dei motivi, che sebbene sinteticamente esposti non presentano difetti di specificità e autosufficienza, risulta sufficientemente chiara la complessiva censura mossa; secondo l’assunto, invero, l’espressione “not issued”, di cui alla comunicazione del MITI, riferita ai certificati FORM A non poteva che significare “non rilasciato” ed implicare la falsità del documento, inidoneo quindi a dimostrare l’origine delle merci, mentre la diversa decisione della CTR era affetta da vizio motivazionale (motivazione apparente o illogica) ovvero si fondava su un travisamento della prova (sul tema, da ultimo, v.

Cass. n. 9507 del 2023, secondo cui ricorre travisamento in caso di «assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre»);i motivi sono altresì fondati. 2.2.Va premesso che in tema di tributi doganali e con riguardo alla pretesa di recupero dei dazi non preferenziali non versati, il certificato di origine delle merci (FORM-A, o EUR-1), emesso dalle autorità del Paese di esportazione, previsto dall' art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dagli artt. 80 e ss. del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454 e successive modificazioni (in particolare, per la versione applicabile ratione temporis si veda il Regolamento UE 18 novembre 2010 n. 1063), costituisce titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale previsto in relazione all'origine del prodotto ("condicio sine qua non"), ma non ha efficacia di "prova legale assoluta" ("iuris et de iure") della effettiva origine della merce importata dal Paese terzo che ha emesso il certificato, attesa, da un lato, l'assenza di obblighi di controllo in capo al Paese terzo e, dall'altro, la possibilità, per il Paese importatore, in presenza di ragionevoli dubbi, di contestare l'effettiva origine del prodotto importato e rifiutare, indipendentemente dalla regolarità formale del certificato, l'applicazione dello specifico regime doganale.

Pertanto, né il rifiuto del beneficio di applicazione di tariffe preferenziali né il recupero "a posteriori" dei dazi esentati o ridotti sono subordinati all'annullamento o alla revoca del documento (certificatoFORM-A od EUR-1) da parte delle autorità del Paese emittente e l'efficacia probatoria del documento può essere disconosciuta anche in difetto di un procedimento giudiziario volto ad accertarne la falsità ideologica (Cass. n. 24439 del 2013).

In fatti, se i risultati del controllo «non consentono di determinare l’autenticità del documento o l’effettiva origine dei prodotti» il trattamento preferenziale è negato, salve circostanze eccezionali ( art. 9 7, unvicies, par. 5, del regolamento n. 245 4 del 1993, i ntrodotto dal regolamento n. 1063 del 2010, già art. 94). 2.3.Il recupero "a posteriori" dei dazi preferenziali non versati può essere motivato dall'Amministrazione in ragione dell'invalidazione, da parte dell'autorità emittente del Paese di esportazione, del certificato di origine delle merci, in quanto tale certificato è l'unico titolo di legittimazione che consente di fruire dello specifico regime doganale previsto in relazione all'origine del prodotto (Cass. n. 2148 del 2019).

Infatti, «in un sistema di cooperazione quale è quello del regime preferenziale basato sulla ripartizione di competenze tra Stato d'esportazione e Stato d'importazione, la prova della inesattezza dei certificati di imputazione può ritenersi raggiunta nel caso in cui, all'esito di indagine condotta in cooperazione con lo Stato esportatore i certificati EUR-1 vengano invalidati (o meglio destituiti di efficacia probatoria) dalle autorità doganali del Paese beneficiario, e dunque non soltanto nel caso in cui sia positivamente accertato che le merci ivi indicate non soddisfano al requisito essenziale della origine, ma anche nel caso in cui all'esito della indagine non sia ° possibile disporre di elementi sufficienti per confermare l'origine della merce indicata nel certificato, dovendo anche in quest'ultimo caso ritenersi privi di efficacia probatoria i certificati emessi dallo Stato esportatore, avendo in conseguenza indebitamente beneficiato della esenzione doganale i prodotti di "origine ignota" (Corte giustizia 7.12.1993 causa C-12/92 Huygen)» (Cass. n. 14036 del 2012).

2.4. In questo caso, la stessa CTR osserva che il MITI ha affermato «di non averli emessi direttamente» ma non spiega come ciò non abbia alcun riflesso sulla genuinità del documento; in ogni caso, non è in linea con la cornice normativa e giurisprudenziale citata la decisione di dare efficacia ai certificati in mancanza di una esplicita denunzia di falsità, perché la dichiarazione della competente Autorità malese incide sulla possibilità di determinare l’autenticità del documento, essendosi negata la paternità di quegli atti così da pregiudicare l’attribuzione dei certificati a chi appare come emittente; né a diversa conclusione può condurre la traduzione dell’espressione “not issued” come “non pubblicato”, proposta dalla controricorrente, perché in questo caso l’Autorità malese avrebbe negato il perfezionamento della procedura di emissione o pubblicazione, escludendo, così, la rilevanza all’esterno di quelle certificazioni e inficiando l’efficacia di quei documenti.

2.5. Dall’ «invalidazione» dei certificati di origine , che costituiscono «titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale previsto in relazione all'origine del prodotto ("condicio sine qua non")», deriva che le merci risulta no prive di origine ovvero di origine ignota (Cass. n. 6637 del 2013; Cass. n. 14036 del 2012) e si giustifica il recupero a posteriori dei dazi non versati.

3. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione in quanto tutte le ragioni esposte in sentenza, giustificative della sostituzione del contraente, non erano state dedotte nel ricorso iniziale ma soltanto in grado d’appello e costituiscono, quindi, domanda nuova.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che la ricorrente non riporta puntualmente né localizza gli atti processuali su cui si fonda la doglianza (Cass. n. 28072 del 2021).

4. E’ fondato, invece, il quinto motivo con cui si deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., dovendo ritenersi illogica e apparente la motivazione relativa alle ragioni che avevano giustificato la sostituzione del contratto.

In particolare, si deduce che i dazi sarebbero entrati in vigore soltanto il 6.6.21013 mentre entrambi i contratti sono datati 29.3.2013; la «fretta» indicata dalla CTR, quindi, non trova fondamento oggettivo mentre la complessità dell’operazione, in uno con il valore della fornitura, richiedeva un certo tempo per la ricerca di un fornitore alternativo, la verifica della qualità del prodottoe altre incombenze preparatorie; inoltre, restano ingiustificat e , nel rapporto con il fornitore malese, la scrittura del contratto in lingua cinese, la previsione di una clausola di manleva in relazione ai dazi antidumping a carico di una società cinese (Suntellite) e di una clausola compromissoria con indicazione della camera arbitrale di Shanghai.

4.1. La controricorrent e osserva che il tema della sostituzione della ditta cinese con quella malese nel rapporto contrattuale era stata introdotto dall’Ufficio «illecitamente» in grado d’appello, in violazione dei divieti posti nel processo tributario; inoltre, il motivo sarebbe inammissibile in quanto tendente ad una revisione dell’accertamento in fatto. 4.1.1.La prima questione non rileva, atteso che nel processo tributario il divieto di domande nuove in appello è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 che non prevede però la sua rilevabilità “in ogni stato e grado”, con la conseguenza che il rilievo deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale il vizio si è manifestat o ovvero questo deve esser fatta valere attraverso l’impugnazione, formandosi altrimenti un giudicato implicito interno (per un caso analogo, v.

Cass. n. 6762 del 2021); la doglianza, inoltre è ammissibile, perché le questioni poste non tendono a rimettere in discussione l’accertamento in fatto, evidenziando piuttosto vizi logici della motivazione. 4.2.Va osservato che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo nei limiti del c.d.

“minimo costituzionale”, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa, o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili. purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un. n. 8053 del 2014; Cass. n. 7090 del 2022).

Questa Corte ha altresì precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; v. anche Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento).

4.3. In questo caso la motivazione è assai ca rente sul piano logico perché la «fretta» evidenziata, da un lato, non trova oggettiva giustificazione - atteso il lasso di tempo (circa tre mesi) tra la stipula del contratto con il fornitore cinese e l’entrata in vigore dei dazi antidumping - e; d’altro lato, non spiega tutte le anomalie della sostituzione contrattuale: in particolare, si vedano la contestualità dei due atti con pari data e la riproduzione di clausole contrattuali incongrue con il contraente malese che la CTR ha apoditticamente definite«clausole di garanzie prive di valore».

5. L’esame del sesto motivo , con cui l’Agenzi a deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento della prova relativa alla sostituzione del contratto, resta assorbito nella decisione del motivo precedente.

6. Con il settimo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. in quanto, a differenza di quanto affermato in sentenza dalla CTR, non era pacifica la restituzione dell’acconto al fornitore cinese.

6.1. Il motivo è inammissibile perché carente di autosufficienza.

Il ricorrente si limita a riportare la parte dell’atto d’appello con cui si era segnalato l’avvenuto versamento dell’acconto sul conto bancariodella società cinese Hangzhou (pag. 13 dell’atto) ma, trascurando il principio di non contestazione (v. art. 115 c.p.c.), non precisa quale sia stata la sua posizione di fronte alla controdeduzione di parte avversa circa l’avvenuta restituzione dell’acconto da parte dell’accipiens e se abbia specificamente contestato tale ultima circostanza.

7. Con l’ottavo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la circostanza della restituzione dell’acconto non era stata dedotta con il ricorso iniziale ma soltanto in grado d’appello e non poteva essere posta a fondamento della decisione.

7.1. Anche questo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e perché comunque contrasta con quanto riportato in sentenza, ove si è precisato che la circostanza della restituzione dell’acconto da parte della società cinese era stata «dedotta da [OSCURATO:SOCIETA] con il suo ricorso e con le sue controdeduzioni».

8. Con il nono motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., violazione dell’art. 1498 c.c. in quanto l’avvenuto pagamento alla società cinese dimostrava che questa aveva diritto al pagamento ed era la fornitrice della merce.Con il decimo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione del regolamento n. 503/13 in quanto l’importazione di pannelli solari (Taric 8541.4090.39) da venditore cinese è soggetta ai dazi antidumping di cui al citato regolamento.

8.1. Entrambi imotivi sono inammissibil i per ché le affermazion i sono meramente apodittiche e priv e di precisi riferimenti ai fatti di causa,accertati dal giudice di merito in maniera difforme.

9. Con l’undicesimo motivo deduce ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 132 c.p.c. in quanto era illogica la motivazione laddove si è richiestoil controllo dei singoli containers.

Con il dodicesimo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., violazione dell’art. 4 del regolamento n. 513/13 in quanto la merce era soggetta a dazio antidumping, ai sensi del regolamento unionale, indipendentemente dalla perplessità sui tempi di trasporto.

9.1. I due motivi si possono considerare unitariamente e sono inammissibili in quanto non colgono il senso di quelle affermazioni della CTR, che non ha richiesto il controllo dei singoli containers né ha escluso l’applicazione dei dazi in considerazione dei tempi di navigazione ma ha utilizzato quegli elementi sul piano dell’apprezzamento e della valutazione del rapporto [OSCURATO:PERSONA].

10. Con il tredicesimo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2698 c.c., artt. 12 e 45 del regolamento n. 515/97, art. 9 del regolamento n. 1073/99, dell’art. 12 del regolamento n. 883/13 e dell’art. 11 del d.lgs. n. 374/90.

10.1. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente, secondo cui si tenderebbe a rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito, perché la censura riguarda anche precise violazioni di legge, osservandosi che le risultanze delle indagini dell’[OSCURATO:PERSONA] invertono l’onere della prova, quantunque riportate in stralcio nell’accertamento, e la CTR aveva errato laddove aveva affermato che gli accertamenti [OSCURATO:PERSONA] «non hanno alcuna efficacia vincolante nei confronti degli organi europei né nei confronti di questo giudice». 10.2.In questi termini il motivo è f ondat o .

10.3. Secondo costante orientamento di questa Corte, la «valenza istruttoria degli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell'OLAFai sensi dell'art. 9 del reg. (CE) n. 1073 del 1999, ora sostituito dall'art. 11 del reg. (CE) n. 883 del 2013, deve informarsi ai principi interni in tema di processo verbale di constatazione, in ragione del rinvio operato dalla normativa eurounitaria a quella nazionale circa le regole di valutazione giudiziale degli atti ispettivi e la loroefficacia probatoria, sicché il valore probatorio dei predetti accertamenti è differente a seconda della natura dei fatti da essi attestati, potendosi distinguere tre diversi livelli di attendibilità a seconda che i verbali siano assistiti da fede privilegiata, facciano fede fino a prova contraria, oppure costituiscano elementi di prova valutabili in concorso con altri elementi» (Cass. n. 7993 del 2019; v. anche Cass. n. 28359 del 2019).

10.4. Quindi, l ’affermazione di non vincolatività degli accertamenti dell’[OSCURATO:PERSONA] contenuta in sentenza non è del tutto corretta e richiede dei distinguo, su cui la CTR non si è soffermata, dipendendo la loro efficacia probatoria dai fatti da accertare e potendosi ricostruire al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. n. 7993 del 201 9 ).

Si impo ne, pertanto, il riesame del rapporto [OSCURATO:PERSONA] alla luce dei principi sopra indicati.

11. Conclusivamente, accolti i motivi nn. 1, 2, 3, 5 e 13 nei termini in motivazione, assorbito il motivo n. 6 e rigettati gli altri, la sentenza deve essere cassata di conseguenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15177/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliat a presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. BOLOGNA n. 73/2020 depositata il18/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Secondo quanto risulta dalla sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Parma ha accolto i ricorsi riuniti propost i dalla [OSCURATO:SOCIETA] contro l’avviso di accertamento n. 5/16 e l’atto di irrogazione sanzioni n. 22/16 emessi dell’Agenzia delle dogane di Parma, a seguito di indagini dell’OLAFe nell’ambito del recupero di dazi antidumping previsti dai regolamenti UE nn. 513/2013 e 1238/2013 sull’importazione di pannelli solari dichiarati di origine malese ma di provenienza cinese. 2. L'Agenzia delle dogane ha proposto appello deducendo quanto segue: a) era onere del contribuente dare la prova delle condizioni di applicabilità del regime agevolativo e confutare gli accertamenti svolti dall’[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva appurato che i pannelli s olari importati nell’Unione Europea dalla Malesia erano in realtà di origine cinese; più precisamente, provenivano dalla [OSCURATO:PERSONA] Science and [OSCURATO:PERSONA]. Ltd, già fornitrice della [OSCURATO:SOCIETA] prima del 6.6.2013 data di entrata in vigore dei dazi antidumping, ed erano stati esportati tramite l’interposizione di società malesi ([OSCURATO:PERSONA], ECO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e altre); b) le certificazioni FORM A non erano sufficien ti , considerato che il MITI, la competente autorità malese, aveva negato di aver emesso quegli atti che, comunque, non aveva no validità di atto pubblico; c) non era stato valutato correttamente il fatto che il contratto tra la [OSCURATO:SOCIETA] e la cinese Hangzhou era stato sostituito con altro stipulato con la società malese ECO, redatto in cinese e in inglese, che prevedeva, tra l’altro, il pagamento alla società cinese e una clausola antidumping a carico di quest’ultima, condizioni già presenti nel precedente contratto. 3. Con la sentenza indicata in epigrafe la [OSCURATO:PERSONA] (CTR) dell’[OSCURATO:PERSONA] ha respinto il gravame erariale osservando che: le indagini dell’[OSCURATO:PERSONA] non sono vincolanti e in questo caso non dimostravano che le merci provenienti dalla Cina coincidessero con quelle spedite dalla Malesia all’Europa in quanto non era stato prodotto l’Allegato 5 del rapporto [OSCURATO:PERSONA]; infatti, mancavano precisi riferimenti agli identificativi dei containers, era impedita la loro tracciabilità, tenuto conto altresì che per alcune spedizioni vi erano discrasie temporali considerati i prevedibili tempi per il trasporto delle merci dalla Malesia a [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, il MITI non aveva dichiarato che i FORM A fossero falsi ma si era limitat o ad affermare di non averli emessi direttamente; la sostituzione del contratto, con l’utilizzo del format contrattuale già utilizzato, poteva essere giustificata dalla fretta di reperire un nuovo fornitore in prossimità della introduzione dei dazi antidumping, mentre le clausole di garanzia erano prive di valore; del resto, era pacifico chel’acconto versato sul conto bancario della società cinese era stato restituito, secondo quanto dedotto dalla contribuente e non contestato dall’Ufficio. 4. Contro questa sentenza propone ricorso p er cassazione l’Agenzia delle dogane affidato a tredici mezzi. 5. Resist e con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA], che deposita memoria. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Va premesso che la controricorrente [OSCURATO:PERSONA] srl, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha presentato istanza per la trattazione orale della causa. 1.1.L’istanza, da intendersi come rivolta ad ottenere l’udienza pubblica di discussione, deve essere respinta. In adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidato dei principi di diritto da applicare (Cass., sez. un. n. 14437 n. 2018), e quando non si verta in ipotesi di decisioni aventi rilevanza nomofilattica (Cass., sez. un. n. 8093 del 2020). In particolare, la sede dell'adunanza camerale non è incompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove, soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidato orientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo (Cass., n. 6118 del 2021; Cass., n. 8757 del 2021). Posto che nella specie si tratta di questioni già scrutinate dai giudici di legittimità, la controversia può essere esaminata in camera di consiglio. 2.Passando al merito, con il primo motivo l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 132 c.p.c. essendo illogica ed apparente la motivazione della sentenza laddove ha ritenuto che non fossero falsi i certificati FORM A che il MITI aveva negato di aver emesso.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 81 regolamento CEE n. 2913/1992 (CDC), dell’art. 88 regolamento CEE n. 2454/1993 (DAC) e degli artt. 115 e 116 c.p.c. , per travisamento della prova con riguardo sempre alla lettura della dichiarazione dell’autorità dello stato di esportazione di non emissione dei FORM A. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 81 CDC perché stante la falsità dei certificati di origine la merce importata non è dell’origine dichiarata. 2.1. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, attenendo alla medesima questione, relativa al significato da attribuire alla dichiarazione resa dall’Autorità malese (MITI) quanto ai FORM A e ai suoi effetti su tali certificati , sotto differenti profili . Vanno disattese le censure mosse dal controricorrent e in ordine alla loro ammissibilità; la non corretta individuazione in rubrica delle norme violate (con riferimento, in particolare, al CDC e al DAC) non incide perché la rubrica del motivo non ha contenuto vincolante ed è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura, rilevando che la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dalricorrente a fondamento della censura (Cass. n. 12690 del 2018; Cass. n. 14026 del 2012; Cass. n. 7981 del 2007); in questo caso, dal coordinamento dei motivi, che sebbene sinteticamente esposti non presentano difetti di specificità e autosufficienza, risulta sufficientemente chiara la complessiva censura mossa; secondo l’assunto, invero, l’espressione “not issued”, di cui alla comunicazione del MITI, riferita ai certificati FORM A non poteva che significare “non rilasciato” ed implicare la falsità del documento, inidoneo quindi a dimostrare l’origine delle merci, mentre la diversa decisione della CTR era affetta da vizio motivazionale (motivazione apparente o illogica) ovvero si fondava su un travisamento della prova (sul tema, da ultimo, v. Cass. n. 9507 del 2023, secondo cui ricorre travisamento in caso di «assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre»);i motivi sono altresì fondati. 2.2.Va premesso che in tema di tributi doganali e con riguardo alla pretesa di recupero dei dazi non preferenziali non versati, il certificato di origine delle merci (FORM-A, o EUR-1), emesso dalle autorità del Paese di esportazione, previsto dall' art. 26 del Regolamento CEE 12 ottobre 1992, n. 2913 e dagli artt. 80 e ss. del Regolamento CEE 2 luglio 1993, n. 2454 e successive modificazioni (in particolare, per la versione applicabile ratione temporis si veda il Regolamento UE 18 novembre 2010 n. 1063), costituisce titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale previsto in relazione all'origine del prodotto ("condicio sine qua non"), ma non ha efficacia di "prova legale assoluta" ("iuris et de iure") della effettiva origine della merce importata dal Paese terzo che ha emesso il certificato, attesa, da un lato, l'assenza di obblighi di controllo in capo al Paese terzo e, dall'altro, la possibilità, per il Paese importatore, in presenza di ragionevoli dubbi, di contestare l'effettiva origine del prodotto importato e rifiutare, indipendentemente dalla regolarità formale del certificato, l'applicazione dello specifico regime doganale. Pertanto, né il rifiuto del beneficio di applicazione di tariffe preferenziali né il recupero "a posteriori" dei dazi esentati o ridotti sono subordinati all'annullamento o alla revoca del documento (certificatoFORM-A od EUR-1) da parte delle autorità del Paese emittente e l'efficacia probatoria del documento può essere disconosciuta anche in difetto di un procedimento giudiziario volto ad accertarne la falsità ideologica (Cass. n. 24439 del 2013). In fatti, se i risultati del controllo «non consentono di determinare l’autenticità del documento o l’effettiva origine dei prodotti» il trattamento preferenziale è negato, salve circostanze eccezionali ( art. 9 7, unvicies, par. 5, del regolamento n. 245 4 del 1993, i ntrodotto dal regolamento n. 1063 del 2010, già art. 94). 2.3.Il recupero "a posteriori" dei dazi preferenziali non versati può essere motivato dall'Amministrazione in ragione dell'invalidazione, da parte dell'autorità emittente del Paese di esportazione, del certificato di origine delle merci, in quanto tale certificato è l'unico titolo di legittimazione che consente di fruire dello specifico regime doganale previsto in relazione all'origine del prodotto (Cass. n. 2148 del 2019). Infatti, «in un sistema di cooperazione quale è quello del regime preferenziale basato sulla ripartizione di competenze tra Stato d'esportazione e Stato d'importazione, la prova della inesattezza dei certificati di imputazione può ritenersi raggiunta nel caso in cui, all'esito di indagine condotta in cooperazione con lo Stato esportatore i certificati EUR-1 vengano invalidati (o meglio destituiti di efficacia probatoria) dalle autorità doganali del Paese beneficiario, e dunque non soltanto nel caso in cui sia positivamente accertato che le merci ivi indicate non soddisfano al requisito essenziale della origine, ma anche nel caso in cui all'esito della indagine non sia ° possibile disporre di elementi sufficienti per confermare l'origine della merce indicata nel certificato, dovendo anche in quest'ultimo caso ritenersi privi di efficacia probatoria i certificati emessi dallo Stato esportatore, avendo in conseguenza indebitamente beneficiato della esenzione doganale i prodotti di "origine ignota" (Corte giustizia 7.12.1993 causa C-12/92 Huygen)» (Cass. n. 14036 del 2012). 2.4. In questo caso, la stessa CTR osserva che il MITI ha affermato «di non averli emessi direttamente» ma non spiega come ciò non abbia alcun riflesso sulla genuinità del documento; in ogni caso, non è in linea con la cornice normativa e giurisprudenziale citata la decisione di dare efficacia ai certificati in mancanza di una esplicita denunzia di falsità, perché la dichiarazione della competente Autorità malese incide sulla possibilità di determinare l’autenticità del documento, essendosi negata la paternità di quegli atti così da pregiudicare l’attribuzione dei certificati a chi appare come emittente; né a diversa conclusione può condurre la traduzione dell’espressione “not issued” come “non pubblicato”, proposta dalla controricorrente, perché in questo caso l’Autorità malese avrebbe negato il perfezionamento della procedura di emissione o pubblicazione, escludendo, così, la rilevanza all’esterno di quelle certificazioni e inficiando l’efficacia di quei documenti. 2.5. Dall’ «invalidazione» dei certificati di origine , che costituiscono «titolo di legittimazione esclusivo per esercitare il diritto di fruizione dello specifico regime doganale previsto in relazione all'origine del prodotto ("condicio sine qua non")», deriva che le merci risulta no prive di origine ovvero di origine ignota (Cass. n. 6637 del 2013; Cass. n. 14036 del 2012) e si giustifica il recupero a posteriori dei dazi non versati. 3. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. per extrapetizione in quanto tutte le ragioni esposte in sentenza, giustificative della sostituzione del contraente, non erano state dedotte nel ricorso iniziale ma soltanto in grado d’appello e costituiscono, quindi, domanda nuova. 3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, atteso che la ricorrente non riporta puntualmente né localizza gli atti processuali su cui si fonda la doglianza (Cass. n. 28072 del 2021). 4. E’ fondato, invece, il quinto motivo con cui si deduce violazione dell’art. 132 c.p.c., dovendo ritenersi illogica e apparente la motivazione relativa alle ragioni che avevano giustificato la sostituzione del contratto. In particolare, si deduce che i dazi sarebbero entrati in vigore soltanto il 6.6.21013 mentre entrambi i contratti sono datati 29.3.2013; la «fretta» indicata dalla CTR, quindi, non trova fondamento oggettivo mentre la complessità dell’operazione, in uno con il valore della fornitura, richiedeva un certo tempo per la ricerca di un fornitore alternativo, la verifica della qualità del prodottoe altre incombenze preparatorie; inoltre, restano ingiustificat e , nel rapporto con il fornitore malese, la scrittura del contratto in lingua cinese, la previsione di una clausola di manleva in relazione ai dazi antidumping a carico di una società cinese (Suntellite) e di una clausola compromissoria con indicazione della camera arbitrale di Shanghai. 4.1. La controricorrent e osserva che il tema della sostituzione della ditta cinese con quella malese nel rapporto contrattuale era stata introdotto dall’Ufficio «illecitamente» in grado d’appello, in violazione dei divieti posti nel processo tributario; inoltre, il motivo sarebbe inammissibile in quanto tendente ad una revisione dell’accertamento in fatto. 4.1.1.La prima questione non rileva, atteso che nel processo tributario il divieto di domande nuove in appello è rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 57 d.lgs. n. 546/1992 che non prevede però la sua rilevabilità “in ogni stato e grado”, con la conseguenza che il rilievo deve avvenire entro il grado di giudizio nel quale il vizio si è manifestat o ovvero questo deve esser fatta valere attraverso l’impugnazione, formandosi altrimenti un giudicato implicito interno (per un caso analogo, v. Cass. n. 6762 del 2021); la doglianza, inoltre è ammissibile, perché le questioni poste non tendono a rimettere in discussione l’accertamento in fatto, evidenziando piuttosto vizi logici della motivazione. 4.2.Va osservato che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione integra violazione della legge processuale, denunciabile con ricorso per cassazione, solo nei limiti del c.d. “minimo costituzionale”, quando si traduca in mancanza della motivazione stessa (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un indispensabile requisito di forma), e cioè nei casi di radicale carenza di essa, o del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la ratio decidendi (cosiddetta motivazione apparente) o fra loro logicamente inconciliabili o comunque perplesse ed obiettivamente incomprensibili. purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., sez. un. n. 8053 del 2014; Cass. n. 7090 del 2022). Questa Corte ha altresì precisato che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., sez. un., n. 22232 del 2016; v. anche Cass. n. 9105 del 2017, secondo cui ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento). 4.3. In questo caso la motivazione è assai ca rente sul piano logico perché la «fretta» evidenziata, da un lato, non trova oggettiva giustificazione - atteso il lasso di tempo (circa tre mesi) tra la stipula del contratto con il fornitore cinese e l’entrata in vigore dei dazi antidumping - e; d’altro lato, non spiega tutte le anomalie della sostituzione contrattuale: in particolare, si vedano la contestualità dei due atti con pari data e la riproduzione di clausole contrattuali incongrue con il contraente malese che la CTR ha apoditticamente definite«clausole di garanzie prive di valore». 5. L’esame del sesto motivo , con cui l’Agenzi a deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento della prova relativa alla sostituzione del contratto, resta assorbito nella decisione del motivo precedente. 6. Con il settimo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 115 c.p.c. in quanto, a differenza di quanto affermato in sentenza dalla CTR, non era pacifica la restituzione dell’acconto al fornitore cinese. 6.1. Il motivo è inammissibile perché carente di autosufficienza. Il ricorrente si limita a riportare la parte dell’atto d’appello con cui si era segnalato l’avvenuto versamento dell’acconto sul conto bancariodella società cinese Hangzhou (pag. 13 dell’atto) ma, trascurando il principio di non contestazione (v. art. 115 c.p.c.), non precisa quale sia stata la sua posizione di fronte alla controdeduzione di parte avversa circa l’avvenuta restituzione dell’acconto da parte dell’accipiens e se abbia specificamente contestato tale ultima circostanza. 7. Con l’ottavo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto la circostanza della restituzione dell’acconto non era stata dedotta con il ricorso iniziale ma soltanto in grado d’appello e non poteva essere posta a fondamento della decisione. 7.1. Anche questo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza e perché comunque contrasta con quanto riportato in sentenza, ove si è precisato che la circostanza della restituzione dell’acconto da parte della società cinese era stata «dedotta da [OSCURATO:SOCIETA] con il suo ricorso e con le sue controdeduzioni». 8. Con il nono motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., violazione dell’art. 1498 c.c. in quanto l’avvenuto pagamento alla società cinese dimostrava che questa aveva diritto al pagamento ed era la fornitrice della merce.Con il decimo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione del regolamento n. 503/13 in quanto l’importazione di pannelli solari (Taric 8541.4090.39) da venditore cinese è soggetta ai dazi antidumping di cui al citato regolamento. 8.1. Entrambi imotivi sono inammissibil i per ché le affermazion i sono meramente apodittiche e priv e di precisi riferimenti ai fatti di causa,accertati dal giudice di merito in maniera difforme. 9. Con l’undicesimo motivo deduce ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 132 c.p.c. in quanto era illogica la motivazione laddove si è richiestoil controllo dei singoli containers. Con il dodicesimo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n.3 c.p.c., violazione dell’art. 4 del regolamento n. 513/13 in quanto la merce era soggetta a dazio antidumping, ai sensi del regolamento unionale, indipendentemente dalla perplessità sui tempi di trasporto. 9.1. I due motivi si possono considerare unitariamente e sono inammissibili in quanto non colgono il senso di quelle affermazioni della CTR, che non ha richiesto il controllo dei singoli containers né ha escluso l’applicazione dei dazi in considerazione dei tempi di navigazione ma ha utilizzato quegli elementi sul piano dell’apprezzamento e della valutazione del rapporto [OSCURATO:PERSONA]. 10. Con il tredicesimo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2698 c.c., artt. 12 e 45 del regolamento n. 515/97, art. 9 del regolamento n. 1073/99, dell’art. 12 del regolamento n. 883/13 e dell’art. 11 del d.lgs. n. 374/90. 10.1. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del motivo sollevata dalla controricorrente, secondo cui si tenderebbe a rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal giudice di merito, perché la censura riguarda anche precise violazioni di legge, osservandosi che le risultanze delle indagini dell’[OSCURATO:PERSONA] invertono l’onere della prova, quantunque riportate in stralcio nell’accertamento, e la CTR aveva errato laddove aveva affermato che gli accertamenti [OSCURATO:PERSONA] «non hanno alcuna efficacia vincolante nei confronti degli organi europei né nei confronti di questo giudice». 10.2.In questi termini il motivo è f ondat o . 10.3. Secondo costante orientamento di questa Corte, la «valenza istruttoria degli accertamenti compiuti dagli organi esecutivi dell'OLAFai sensi dell'art. 9 del reg. (CE) n. 1073 del 1999, ora sostituito dall'art. 11 del reg. (CE) n. 883 del 2013, deve informarsi ai principi interni in tema di processo verbale di constatazione, in ragione del rinvio operato dalla normativa eurounitaria a quella nazionale circa le regole di valutazione giudiziale degli atti ispettivi e la loroefficacia probatoria, sicché il valore probatorio dei predetti accertamenti è differente a seconda della natura dei fatti da essi attestati, potendosi distinguere tre diversi livelli di attendibilità a seconda che i verbali siano assistiti da fede privilegiata, facciano fede fino a prova contraria, oppure costituiscano elementi di prova valutabili in concorso con altri elementi» (Cass. n. 7993 del 2019; v. anche Cass. n. 28359 del 2019). 10.4. Quindi, l ’affermazione di non vincolatività degli accertamenti dell’[OSCURATO:PERSONA] contenuta in sentenza non è del tutto corretta e richiede dei distinguo, su cui la CTR non si è soffermata, dipendendo la loro efficacia probatoria dai fatti da accertare e potendosi ricostruire al riguardo un triplice livello di attendibilità: a) il verbale è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; b) quanto alla veridicità sostanziale delle dichiarazioni a lui rese dalle parti o da terzi — e dunque anche del contenuto di documenti formati dalla stessa parte e/o da terzi — esso fa fede fino a prova contraria, che può essere fornita qualora la specifica indicazione delle fonti di conoscenza consenta al giudice ed alle parti l'eventuale controllo e valutazione del contenuto delle dichiarazioni; c) in mancanza della indicazione specifica dei soggetti le cui dichiarazioni vengono riportate nel verbale, esso costituisce comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disatteso solo in caso di sua motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall'agente verificatore (Cass. n. 7993 del 201 9 ). Si impo ne, pertanto, il riesame del rapporto [OSCURATO:PERSONA] alla luce dei principi sopra indicati. 11. Conclusivamente, accolti i motivi nn. 1, 2, 3, 5 e 13 nei termini in motivazione, assorbito il motivo n. 6 e rigettati gli altri, la sentenza deve essere cassata di conseguenza, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’[OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di
Sentenza Cassazione n. 26095/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris