CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 45106/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del TRIBUNALE di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con ordinanza del 20 dicembre 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con la quale era stata chiesta la rideterminazione della pena di otto anni di reclusione, inflitta (con sentenza del 14 marzo 2017, irrevocabile il 7 febbraio 2017) per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990. La richiesta di rideterminazione era basata sulla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevedeva - per fatti aventi ad oggetto c.d. droghe pesanti - come pena edittale minima otto anni di reclusione anziché sei anni di reclusione. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza, poiché riteneva la pena inflitta dal giudice della cognizione ancora equa e condivisibile. A seguito di ricorso dell'imputato, la prima sezione di questa Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza di rigetto, osservando che la sentenza della Corte costituzionale imponeva al giudice dell'esecuzione di tenere conto della "nuova" cornice di pena e, dunque, di rideterminare la pena in favore del condannato, in quanto, nella quantificazione della sanzione, la discrezionalità giudiziale non può mai prescindere dai limiti minimi e massimi di pena che caratterizzano il dato normativo e che esprimono il livello di disvalore apprezzato dal legislatore per la condotta oggetto di incriminazione. 2. Con ordinanza del 13 luglio 2021, il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, ha ridotto la pena a sette anni e otto mesi di reclusione ed euro 26.000,00 di multa. 3. Avverso l'ordinanza, il Giustino ha proposto ricorso per cassazione mediante il proprio difensore. 3.1. Con un unico motivo deduce il vizio di motivazione e il vizio di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990. Sostiene che il giudice dell'esecuzione, in sede di rinvio, avrebbe operato una riduzione di pena irrisoria. L'ordinanza, secondo il ricorrente, sarebbe elusiva dei principi affermati nella sentenza di annullamento con rinvio e, in ogni caso, risulterebbe priva di un'effettiva motivazione. 4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo è infondato.La riduzione di pena operata dal giudice dell'esecuzione, infatti, non è irrisoria, essendo pari a ben quattro mesi di reclusione. La determinazione dell'entità della sanzione è adeguatamente motivata, essendo basata sulla gravità del fatto (legata anche al dato ponderale) e sulla personalità del condannato (soggetto pluripregiudicato). L'ordinanza non è affatto elusiva dei principi affermati nella sentenza di rinvio, che aveva sì imposto al giudice dell'esecuzione di ridurre la pena <<a fronte del "nuovo" minimo edittale», ma aveva riconosciuto <<la sua piena libertà» di quantificarla <<secondo i criteri di cui agli artt. 132 e 133 cod. pen.». Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes